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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 31/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 471/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 5.6.1985, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Agostino Chieffo
E
n. ad Atessa l'8.10.1986, CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Agostino Chieffo C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
24.9.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 20.1.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 24.9.2024, del seguente preciso tenore:
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 Assegnare la casa coniugale, di proprietà del sig. , con tutti CP_1 gli arredi e suppellettili ivi presenti, alla sig.ra ; Parte_1
Nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente indipendenti;
affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
obbligo a carico del sig. a titolo di Controparte_1 contributo alle spese di mantenimento dei minori, a provvedere al pagamento di tutte le utenze della casa coniugale (acqua, energia elettrica, gas e telefono);
diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli minori, compatibilmente con gli impegni scolastici dei medesimi, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre;
i figli minori trascorreranno le principali festività religiose, alternativamente, una volta con la madre ed una con il padre;
il padre avrà diritto di tenere con se i figli minori per un periodo consecutivo di 15 giorni durante le vacanze estive e 5 giorni durante quelle natalizie;
le spese straordinarie, necessarie per le cure mediche, l'istruzione e l'educazione dei figli minori, previamente concordate tra i genitori, saranno ripartite tra di loro al 50%;
il sig. continuerà a percepire per intero Controparte_1
l'assegno unico relativo ai figli minori;
I coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Roccascalegna (Anno 2012 n. 4 – Parte II Serie A). Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza a trattazione scritta del 18.2.2026, con termine fino alle 10.00 di tale data per il deposito di note scritte di udienza.
Così deciso in Lanciano il 31.1.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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