Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3580 del 24.11.2023 Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Petrucci e Oreste Manzi Pt_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Lorenzo e Lorenzo Colonna CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 10.01.2020 impugnava l'avviso di addebito n. 359 2019 CP_1
00048837 47 000 (notificato il 5.12.2019) emesso per il pagamento della somma di € 9.017,71, dovuta alla gestione commercianti dell' , a titolo di contributi eccedenti il minimale per l'anno 2015. Pt_1
Precisava che con avviso di accertamento TVM 010300561/2018 l'Agenzia , per l'anno CP_2
2015, aveva accertato -nei confronti della AIA FOOD s.r.l., di cui il ricorrente era socio al 33,33%- un reddito di € 117.158,00, di gran lunga superiore a quello dichiarato e, pertanto, era stato notificato al ricorrente un successivo verbale TVM 010300586/2018 in cui, per quanto qui rileva, anche il reddito prodotto dal ricorrente, in quanto socio, era stato riquantificato in € 39.834,00 e i maggiori contributi previdenziali dovuti erano stati determinati in misura di € 9.022,00. Deduceva che, a seguito di impugnazione, la Commissione Tributaria provinciale di Lecce, con sentenza n. 1956/2019, aveva parzialmente annullato il TVM 010300561/2018 emesso nei confronti della società, con un abbattimento del 30% rispetto all'imposta accertata e che, rispetto al verbale TVM 010300586/2018
1
pertanto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito o, in subordine, la riquantificazione del debito in misura proporzionale alla riduzione operata dalla pronuncia della Commissione Tributaria in merito al verbale TVM 010300561/2018.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti, evidenziando che l'adesione alla Pt_1
procedura di definizione agevolata in relazione al debito fiscale non poteva produrre effetti nel presente giudizio. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la pretesa contributiva dovesse essere ridotta del 30%, in misura pari a quella ritenuta congrua dalla Commissione Tributaria nella citata sentenza n.1956/19, nell'importo da quantificarsi in separata sede;
richiamava in tal senso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2663/2023 che, decidendo sulla impugnazione proposta da altro socio, aveva deciso in tal senso. Annullava, pertanto, l'avviso di addebito opposto e condannava il ricorrente al pagamento in favore dell' di un importo ridotto Pt_1
del 30% rispetto alle somme richieste, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' , censurandola nella parte in cui il Tribunale aveva Pt_1
erroneamente valutato gli elementi di prova e aveva erroneamente ridotto le pretese contributive del
30%, senza considerare che la definizione agevolata dei debiti fiscali non poteva riverberare alcun effetto sul giudizio previdenziale, come affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Ha chiesto la riforma della sentenza appellata e il rigetto della domanda proposta con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
si è costituito richiamando le difese svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello.
All'udienza del 7.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Giova richiamare brevemente la normativa che disciplina la determinazione dei contributi a percentuale sul reddito.
In particolare, l'art. 10 d.lgs. n. 241/97 prevede che "i soggetti iscritti all per i propri contributi Pt_1
previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati
2 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei CP_3 redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce”. L'art. 1
d.lgs. n. 462/97 dispone che per "la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (…) devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi".
A proposito della normativa sopra riportata, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 d.lgs. n. 462/97, l'Agenzia delle Entrate svolge, a norma dell'art. 36 d.p.r. n. 600/73 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' , sicché ove Pt_1
il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . In virtù della medesima unificazione delle procedure di accertamento e riscossione Pt_1
dei contributi e delle imposte sui redditi, analoghi effetti produce anche l'accertamento compiuto dalla
Guardia di Finanza, che, ai sensi dell'art. 33 d.p.r. n. 600/73, coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, quando da esso emerga un reddito diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, che venga assunto quale presupposto per la contestazione di un'evasione contributiva (cfr. in tal senso Cass. n. 17769/2015, n. 5439/2019, n.
18140/2020).
Alla luce del quadro normativo sopra riportato e dei principi di diritto espressi dalla Corte di
Cassazione, deve quindi ritenersi che l' , in ipotesi di contributi da determinarsi (anche) in Pt_1
dipendenza dei redditi dell'assicurato, non dispone di un autonomo potere di accertamento e determinazione del dovuto, dipendendo esso esclusivamente dal dato fiscale, oggetto di denuncia da parte del contribuente ed, eventualmente, dall'attività di accertamento posta in essere dall'Amministrazione Finanziaria, sicché il diritto dell' ai contributi eccedenti il minimale si Pt_1
configura come una posizione giuridica dipendente dalla pretesa dell'erario.
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3 Tanto chiarito, come anticipato in premessa, l'avviso di addebito per cui è causa è stato emesso in forza dell'avviso di accertamento TVM 010300561/2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della AIA FOOD s.r.l. -di cui era socio al 33,33%- e del successivo avviso CP_1
di accertamento TVM 010300586/2018, emesso nei confronti dello stesso (in quanto socio CP_1
della società), ove sono stati quantificati i contributi previdenziali dovuti, in relazione al maggior reddito accertato in capo al singolo socio, quale conseguenza dell'accertamento di cui al predetto
TVM 010300561/2018.
Si è già detto, tuttavia, che la Commissione Tributaria, innanzi alla quale è stato impugnato il verbale
TVM 010300561/2018, ha rideterminati gli importi rilevanti ai fini fiscali, abbattendoli del 30%.
Con tale pronuncia è stato quindi parzialmente caducato l'originale verbale di accertamento, con conseguenti ripercussioni anche sul reddito ascrivibile all'appellato per l'anno 2015 e, quindi, sulla quantificazione dei contributi previdenziali da calcolarsi secondo la normativa sopra riportata.
Appare dunque corretta la sentenza impugnata che -in considerazione della parziale caducazione del verbale di accertamento TVM 010300561/2018, che ha dato origine all'avviso di addebito n. 359
2019 00048837 47 000- ha disposto l'annullamento dell'avviso di addebito, condannando tuttavia il ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali da quantificarsi sul minor reddito a lui imputabile per effetto della decisione della Commissione Tributaria n. 1956/2019.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, dunque, non appaiono rilevanti, ai fini della presente decisione, gli argomenti esposti dall' appellante nella parte in cui sostiene che l'adesione Pt_2 dell'appellato alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l. n. 116/2018, in relazione alla lite fiscale, non possa produrre alcun effetto nel presente giudizio.
Si ribadisce, infatti, che la riduzione degli importi spettanti è stata disposta dal Tribunale non in considerazione dell'adesione dell'appellato alla procedura di definizione agevolata dei debiti fiscali, ma in ragione della parziale caducazione del verbale di accertamento TVM 010300561/2018, per effetto della riduzione in misura del 30% del reddito ivi accertato.
Per tutto quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/02/2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del 24/11/2023 n. 3580/2023 del Pt_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
4 Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Lorenzo Colonna e dell'avv. Daniela Lorenzo.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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