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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 950/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BA LF, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2406/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11218/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170099951072000 REGISTRO 2012
- INTIMAZIONE n. 07120239035383379000 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6776/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.11218/2024, depositata il 10-7-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento e l'intimazione indicate in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato all'intimazione di pagamento n.
07120239035383379/000, limitatamente alla cartella esattoriale n.07120170099951072000 dell'importo di euro 189,77, per imposta di Registro anno 2012, eccependo: 1) l'illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione delle somme a titolo di sanzione e interessi;
3) la prescrizione delle somme e applicazione dell'art. 2948 c.c., atteso che il pagamento dell'imposta è periodico di anno in anno;
4) la violazione dell'art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge del 17.12.2018, n. 136
e della legge n. 197/2022, cosiddetta pace fiscale;
5) il calcolo degli interessi criptico;
6) l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali;
7) l'inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera Autorità
Anticorruzione n. 576/21 (ANAC), mandato cessato.
Il giudicante di primo grado aveva rigettato il ricorso rilevando l'infondatezza di tutte le doglianze: la cartella n. 07120170099951072000 dell'importo di euro 189,77, per imposta di Registro anno 2012 emessa da
Agenzia delle Entrate Napoli Dp2 era stata notificata in data 20.07.2018 mediante piego raccomandato consegnato al portiere dello stabile ove risiede la ricorrente, con affissione di avviso e l'invio di raccomandata informativa;
non si era verificata la prescrizione delle somme a titolo di sanzione e interessi per i quali vale il termine quinquennale, interrotto all'atto impugnato;
era incomprensibile la questione della prescrizione delle somme e applicazione dell'art. 2948 cod. civ., atteso che l'imposta non è periodica;
non sussiste la violazione dell'art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge del 17.12.2018, n. 136 e della legge n. 197/2022, cosiddetta pace fiscale, poiché l'atto di accertamento è stato emesso nei termini;
era inammissibile, perché generica, la questione del calcolo degli interessi;
era meramente asserita l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali che, invece, risultano dichiarati tali;
era incomprensibile la questione dell'inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera Autorità Anticorruzione n.576/21 (ANAC), mandato cessato, poiché procede Agenzia Delle Entrate SS, soggetto individuato per legge. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 800,00 oltre accessori Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la Ricorrente_1 formulando i seguenti motivi di gravame: 1) sulla mancata notifica degli atti sottesi (avviso di accertamento dell'AE e degli atti dell'AER, compresa la cartella esattoriale sottesa), notificati tutti al portiere dello stabile, tramite messo autorizzato, in violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, assenza e mancato deposito della velina e dell'avviso di ricevimento della racc. a/r che avvisa che l'atto è consegnato al portiere;
2) illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti;
3) sulla condanna eccessiva al pagamento delle spese di lite atteso che la cartella esattoriale
è di € 189,77 e l'attività è stata minima e non ha comportato alcuna difficoltà; falsa applicazione del DM
55/14; 4) prescrizione delle somme a titolo di sanzioni;
5) prescrizione delle somme a titolo dell'imposta; 6) violazione dell'art.4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge del 17.12.2018, n. 136 e della legge n. 197/2022, cosiddetta pace fiscale;
7) inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera Autorità
Anticorruzione n. 576/21 (ANAC), mandato cessato;
8) sulla condanna illegittima al pagamento delle spese di lite, atteso la costituzione tramite il funzionario. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio;
da liquidare al difensore dichiaratosi anticipatario.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate SS chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
A) I motivi sub 1) e 2), da esaminarsi congiuntamente sono palesemente privi di fondamento. La cartella di pagamento era stata notificata ai sensi dell'art.60 co.1 lett. b bis, con spedizione della raccomandata informativa il cui numero era indicato sulla relata. La rituale notifica della cartella di pagamento non impugnata rende inammissibili doglienze con riferimento ad atti precedenti.
B) Il motivo sub 3) è infondato. La parte dichiara un valore della causa ai fini del cut di € 1.000,00; la misura delle spese è ricompresa tra i minimi e i massimi previsti dalle tabelle.
C) I motivi sub 4) e 5) da esaminarsi congiuntamente sono infondati. La prescrizione del tributo è decennale, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento (20-7-2018); la prescrizione di interessi e sanzioni è quinquennale;
il termine non è decorso dovendosi tenere conto della legislazione emergenziale anticovid che prevede per l'attività di riscossione una sospensione di gg.542 (art.68 decreto c.d. cura Italia);
D) Il motivo sub 6) è infondato in quanto non risulta che si tratti di ruolo affidato all'agente per la riscossione anteriormente al 31-12-2015.
E) Il motivo sub 7) è incomprensibile. Si sostiene che la doglianza attiene alla gestione Equitalia, ma nella vicenda che ci occupa nessun atto della riscossione era stato emesso da Equitalia.
F) Il motivo sub 8) è privo di fondamento posto che l'art.15 co.2 sexies D.L.vo 546792 stabilisce esplicitamente
(in claris non fit interpretatio) che nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liqui-date come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 470,00 oltre accessori
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BA LF, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2406/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11218/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170099951072000 REGISTRO 2012
- INTIMAZIONE n. 07120239035383379000 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6776/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.11218/2024, depositata il 10-7-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento e l'intimazione indicate in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato all'intimazione di pagamento n.
07120239035383379/000, limitatamente alla cartella esattoriale n.07120170099951072000 dell'importo di euro 189,77, per imposta di Registro anno 2012, eccependo: 1) l'illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione delle somme a titolo di sanzione e interessi;
3) la prescrizione delle somme e applicazione dell'art. 2948 c.c., atteso che il pagamento dell'imposta è periodico di anno in anno;
4) la violazione dell'art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge del 17.12.2018, n. 136
e della legge n. 197/2022, cosiddetta pace fiscale;
5) il calcolo degli interessi criptico;
6) l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali;
7) l'inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera Autorità
Anticorruzione n. 576/21 (ANAC), mandato cessato.
Il giudicante di primo grado aveva rigettato il ricorso rilevando l'infondatezza di tutte le doglianze: la cartella n. 07120170099951072000 dell'importo di euro 189,77, per imposta di Registro anno 2012 emessa da
Agenzia delle Entrate Napoli Dp2 era stata notificata in data 20.07.2018 mediante piego raccomandato consegnato al portiere dello stabile ove risiede la ricorrente, con affissione di avviso e l'invio di raccomandata informativa;
non si era verificata la prescrizione delle somme a titolo di sanzione e interessi per i quali vale il termine quinquennale, interrotto all'atto impugnato;
era incomprensibile la questione della prescrizione delle somme e applicazione dell'art. 2948 cod. civ., atteso che l'imposta non è periodica;
non sussiste la violazione dell'art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge del 17.12.2018, n. 136 e della legge n. 197/2022, cosiddetta pace fiscale, poiché l'atto di accertamento è stato emesso nei termini;
era inammissibile, perché generica, la questione del calcolo degli interessi;
era meramente asserita l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali che, invece, risultano dichiarati tali;
era incomprensibile la questione dell'inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera Autorità Anticorruzione n.576/21 (ANAC), mandato cessato, poiché procede Agenzia Delle Entrate SS, soggetto individuato per legge. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 800,00 oltre accessori Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la Ricorrente_1 formulando i seguenti motivi di gravame: 1) sulla mancata notifica degli atti sottesi (avviso di accertamento dell'AE e degli atti dell'AER, compresa la cartella esattoriale sottesa), notificati tutti al portiere dello stabile, tramite messo autorizzato, in violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, assenza e mancato deposito della velina e dell'avviso di ricevimento della racc. a/r che avvisa che l'atto è consegnato al portiere;
2) illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti;
3) sulla condanna eccessiva al pagamento delle spese di lite atteso che la cartella esattoriale
è di € 189,77 e l'attività è stata minima e non ha comportato alcuna difficoltà; falsa applicazione del DM
55/14; 4) prescrizione delle somme a titolo di sanzioni;
5) prescrizione delle somme a titolo dell'imposta; 6) violazione dell'art.4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge del 17.12.2018, n. 136 e della legge n. 197/2022, cosiddetta pace fiscale;
7) inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera Autorità
Anticorruzione n. 576/21 (ANAC), mandato cessato;
8) sulla condanna illegittima al pagamento delle spese di lite, atteso la costituzione tramite il funzionario. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio;
da liquidare al difensore dichiaratosi anticipatario.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate SS chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
A) I motivi sub 1) e 2), da esaminarsi congiuntamente sono palesemente privi di fondamento. La cartella di pagamento era stata notificata ai sensi dell'art.60 co.1 lett. b bis, con spedizione della raccomandata informativa il cui numero era indicato sulla relata. La rituale notifica della cartella di pagamento non impugnata rende inammissibili doglienze con riferimento ad atti precedenti.
B) Il motivo sub 3) è infondato. La parte dichiara un valore della causa ai fini del cut di € 1.000,00; la misura delle spese è ricompresa tra i minimi e i massimi previsti dalle tabelle.
C) I motivi sub 4) e 5) da esaminarsi congiuntamente sono infondati. La prescrizione del tributo è decennale, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento (20-7-2018); la prescrizione di interessi e sanzioni è quinquennale;
il termine non è decorso dovendosi tenere conto della legislazione emergenziale anticovid che prevede per l'attività di riscossione una sospensione di gg.542 (art.68 decreto c.d. cura Italia);
D) Il motivo sub 6) è infondato in quanto non risulta che si tratti di ruolo affidato all'agente per la riscossione anteriormente al 31-12-2015.
E) Il motivo sub 7) è incomprensibile. Si sostiene che la doglianza attiene alla gestione Equitalia, ma nella vicenda che ci occupa nessun atto della riscossione era stato emesso da Equitalia.
F) Il motivo sub 8) è privo di fondamento posto che l'art.15 co.2 sexies D.L.vo 546792 stabilisce esplicitamente
(in claris non fit interpretatio) che nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liqui-date come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 470,00 oltre accessori