Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 950
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto la notifica della cartella di pagamento rituale ai sensi dell'art. 60 co.1 lett. b bis, con spedizione della raccomandata informativa il cui numero era indicato sulla relata. Le doglianze relative ad atti precedenti sono state ritenute inammissibili.

  • Rigettato
    Prescrizione delle somme a titolo di sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché la prescrizione del tributo è decennale, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento (20-7-2018), e quella di interessi e sanzioni è quinquennale. Il termine non è decorso, tenendo conto della sospensione di 542 giorni prevista dalla legislazione emergenziale anticovid.

  • Rigettato
    Prescrizione delle somme a titolo di imposta

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché la prescrizione del tributo è decennale, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento (20-7-2018). Il termine non è decorso, tenendo conto della sospensione di 542 giorni prevista dalla legislazione emergenziale anticovid.

  • Rigettato
    Violazione normativa sulla "pace fiscale"

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, non risultando che il ruolo fosse stato affidato all'agente per la riscossione anteriormente al 31-12-2015.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto esattoriale e attività del concessionario

    La Corte ha ritenuto il motivo incomprensibile, poiché nella vicenda nessun atto della riscossione era stato emesso da Equitalia, ma procedeva l'Agenzia delle Entrate SS.

  • Rigettato
    Condanna eccessiva al pagamento delle spese di lite

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, affermando che la misura delle spese è ricompresa tra i minimi e i massimi previsti dalle tabelle, considerando anche il valore della causa dichiarato ai fini del CUT. Inoltre, ha chiarito che anche se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con riduzione del venti per cento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 950
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 950
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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