Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
14.05.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 19374/2024, avente ad oggetto: iscrizione gestione commercianti.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli al Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I n. 293, presso lo studio dell'avv. Stefano Pannone, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in Napoli via A. De Gasperi n.55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : dichiararsi cessata materia del contendere, con condanna delle spese di Parte_1 lite con attribuzione. CP_
PER L : dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.09.2024, impugnava il provvedimento Parte_1 CP_ del 23.11.2023, notificato il 03.01.2024, con cui l' aveva provveduto ad iscriverla alla gestione
1
Eccepiva l'illegittimità della predetta iscrizione, evidenziando di non aver mai dato alcun apporto personale al lavoro aziendale della ed alcuna attività lavorativa Parte_2 nell'interesse della CP_2
Esponeva che, a decorrere dal 01.04.2017, percepisce la pensione di reversibilità del coniuge, evidenziando, altresì, che dal 08.03.2024, a seguito della cessione delle proprie quote sociali, non
è più socia della CP_2 CP_ Lamentava, inoltre, il mancato accoglimento da parte dell' del ricorso amministrativo proposto avverso il predetto provvedimento di iscrizione.
Tanto premesso, la ricorrente adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' , per dichiarare l'illegittimità del provvedimento di iscrizione alla gestione CP_1 commercianti ed accertare l'inesistenza dell'obbligazione contributiva.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, evidenziando di aver provveduto all'annullamento del provvedimento di iscrizione oggetto della controversia (cfr. provvedimento di annullamento del 28.10.2024 notificato per compiuta giacenza in data 21.12.2024)
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 14.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in cui le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con statuizione sulle sole spese di lite.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è documentato che l' abbia provveduto ad annullare, in data 28.10.2024, il provvedimento di iscrizione alla gestione CP_ commercianti oggi impugnato (cfr. provvedimento allegato alla memoria di costituzione
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato solo successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
è, tuttavia, documentato che il provvedimento di annullamento veniva emesso il 28.10.2024 e notificato il
21.12.2024 per compiuta giacenza, ossia successivamente alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 23.09.2024. CP_ Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Stefano Pannone.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
3 CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 1.850,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 12.6.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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