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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15573/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROVERSI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ROVERSI
FRANCESCA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUNETTI Parte_2 C.F._2
ALFONSO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRUNETTI
ALFONSO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 (nata a [...], BO, il Parte_1
08.07.1992) e (nato a San Giovanni in [...], CS, il 14.03.1991) ricorrevano Parte_2 congiuntamente per chiedere la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse delle figlie minori.
Si premette che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale in costanza della quale sono nate Per_ due figlie: nata a [...], il [...]) e (nata a [...], il [...]). Per_1
Con la fine della loro relazione, le parti hanno trovato un accordo per la regolamentazione dei predetti rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse delle minori, accordo di cui chiedono l'accoglimento, come confermato anche all'udienza di comparizione personale del 25.03.2025.
Queste le condizioni delle parti.
pagina 1 di 5 disporsi l'affido condiviso delle figlie, con loro collocazione presso la madre Sig.ra Parte_1 la quale unitamente alle bambine continuerà ad abitare presso l'ex abitazione familiare, facendosi carico in via esclusiva delle relative spese a titolo di conduzione ed utenze tutte.
Sin d'ora il signor acconsente affinché la signora trasferisca la propria residenza, Pt_2 Pt_1 unitamente a quella delle figlie minori, una volta reperita una nuova e diversa soluzione abitativa più vicina sia al lavoro della signora che alla di lei famiglia, residente a [...]di Piano Pt_1
(BO); spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna, da suddividersi al
50% in ossequio alle modalità di cui al predetto protocollo qui da intendersi integralmente richiamato;
porsi a carico del Sig. il pagamento in favore della Sig.ra ed Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori, della somma che si indica complessivamente in € 500,00 mensili (ed ossia euro 250,00 per ciascuna bambina), somma da rivalutarsi annualmente a partire dal gennaio 2026 secondo indice aumenti Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Il pagamento della somma così convenuta sarà effettuato dal padre a mezzo bonifico bancario sul cc intestato alla signora entro e non oltre il giorno 5 del mese;
Pt_1 attribuire l'intero ammontare percepito a titolo di assegno unico per le figlie minori alla Sig.ra
Parte_1 il Sig. provvederà a trasferire altrove la propria residenza anagrafica, dandone Parte_2 comunicazione alla Sig.ra e facendosi carico delle relative spese;
Pt_1
in considerazione della tenerissima età delle bambine e dei rispettivi impegni lavorativi delle parti, i ricorrenti convengono che l'esercizio del diritto di visita e di trattenimento paterno avverrà secondo modalità concordate di volta in volta tra di esse, assicurati in ogni caso due pomeriggi settimanali, salvo impedimenti per ragioni di lavoro del oltre ai giorni di sabato e/o domenica, tenuto Pt_2 conto di quanto sopra e, primariamente, delle esigenze contingenti delle bambine e con facoltà per il padre, in occasione dei trattenimenti, di far cenare presso di sé le figlie e riaccompagnarle subito dopo presso l'abitazione materna per il pernottamento ed in ogni caso non oltre le ore 21:00 in considerazione di quanto sopra, altresì, le parti concorderanno successivamente le esatte modalità di pernottamento delle bambine presso il padre nonché le vacanze estive, e allo Per_3 Per_4 Per_ stato da escludersi attesa la tenerissima età di entrambe, e di in particolare;
Per_ si conviene sin d'ora, peraltro, che a partire dal compimento del quarto anno di età della minore , le bambine, entrambe, potranno pernottare presso il padre nei fine settimana, a fine settimana alterni, nonché le festività natalizie e pasquali, ad anni ed a festività alternate;
il Sig. è autorizzato a prelevare dalla ex casa familiare tutti gli effetti personali, nonché un Pt_2 televisore dallo stesso acquistato ed un “Folletto”, dandosi le parti atto che l'autovettura Audi Q5 è di proprietà di esso Sig. ed allo stesso resta in via esclusiva;
Pt_2 le parti si impegnano reciprocamente a collaborare secondo buona fede, nell'esclusivo interesse delle Per_ piccole d . Per_1
****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni del ricorso congiunto valutando il superiore Per_ interesse delle figlie minori, e alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in Per_1 considerazione della capacità di reddito dei genitori.
pagina 2 di 5 Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido delle minori, con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ovvero affidamento condiviso e collocamento prevalente presso la madre;
quindi, alla loro collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse delle figlie.
Le parti, infatti, tenendo adeguatamente conto dell'età delle minori, di appena 3 anni ( e 1 anno Per_1 Per_ ( , non solo garantiscono un regime di frequentazione con il genitore non collocatario, il padre, comunque non inferiore ai due pomeriggi settimanali e le giornate di sabato e/o domenica, ma si preoccupano di prevedere la progressività di tale frequentazione con inserimento del pernottamento a Per_ partire dal compimento del quarto anno di età delle minore
Tali previsioni, confermate dalle parti personalmente in udienza, sono assolutamente condivisibili, in quanto garantiscono l'interesse delle minori a frequentare entrambi i genitori e a coltivare con entrambi una stabile relazione affettiva, pur nel rispetto delle esigenze legate all'età delle stesse.
Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare altrettanto condivisibile e adeguata alle esigenze delle minori la scelta di porre a carico del padre, sig. l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla madre, sig.ra Pt_2
un assegno mensile di euro 500,00 complessivi (ovvero euro 250,00 per ciascuna figlia), Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo.
Le parti, inoltre, concordano circa la percezione da parte della sig.ra dell'assegno unico nella Pt_1 misura del 100%.
Le ulteriori determinazioni di cui all'accordo, riguardando questioni meramente economiche tra le parti, sfuggono al vaglio di questo Collegio che, di esse, si limita a prendere atto.
Da ultimo, vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
***
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede dà atto e dispone l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso la madre Sig.ra la quale unitamente alle bambine continuerà ad abitare presso Parte_1 l'ex abitazione familiare, facendosi carico in via esclusiva delle relative spese a titolo di conduzione ed utenze tutte. dà atto che, sin d'ora il signor acconsente affinché la signora trasferisca la propria Pt_2 Pt_1 residenza, unitamente a quella delle figlie minori, una volta reperita una nuova e diversa soluzione abitativa più vicina sia al lavoro della signora che alla di lei famiglia, residente a [...]Pt_1 di Piano (BO); dà atto che il Sig. provvederà a trasferire altrove la propria residenza anagrafica, Parte_2 dandone comunicazione alla Sig.ra e facendosi carico delle relative spese;
Pt_1
dà atto e dispone che, in considerazione della tenerissima età delle bambine e dei rispettivi impegni lavorativi delle parti, i ricorrenti convengono che l'esercizio del diritto di visita e di trattenimento paterno avverrà secondo modalità concordate di volta in volta tra di esse, assicurati in ogni caso due pagina 3 di 5 pomeriggi settimanali, salvo impedimenti per ragioni di lavoro del oltre ai giorni di sabato Pt_2
e/o domenica, tenuto conto di quanto sopra e, primariamente, delle esigenze contingenti delle bambine e con facoltà per il padre, in occasione dei trattenimenti, di far cenare presso di sé le figlie e riaccompagnarle subito dopo presso l'abitazione materna per il pernottamento ed in ogni caso non oltre le ore 21:00.
In considerazione di quanto sopra, altresì, le parti concorderanno successivamente le esatte modalità di pernottamento delle bambine presso il padre nonché le vacanze estive, Natalizie e Pasquali, allo stato Per_ da escludersi attesa la tenerissima età di entrambe, e di in particolare. dà atto e dispone che, come da accordo delle parti, a partire dal compimento del quarto anno di età Per_ della minore le bambine, entrambe, potranno pernottare presso il padre nei fine settimana, a fine settimana alterni, nonché le festività natalizie e pasquali, ad anni ed a festività alternate. dà atto e dispone che il Sig. provveda al pagamento, in favore della Sig.ra Parte_2
ed a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori, della somma che Parte_1 si indica complessivamente in € 500,00 mensili (ed ossia euro 250,00 per ciascuna bambina), somma da rivalutarsi annualmente a partire dal gennaio 2026 secondo indice aumenti Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Il pagamento della somma così convenuta sarà effettuato dal padre a mezzo bonifico bancario sul cc intestato alla signora entro e non oltre il giorno 5 del mese;
Pt_1 dà atto e dispone che le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, siano suddivise al 50% tra i genitori.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore pagina 4 di 5 che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa dà atto che le parti concordano che l'assegno unico per le figlie minori sia percepito interamente dalla
Sig.ra Parte_1 dà atto che il Sig. è autorizzato a prelevare dalla ex casa familiare tutti gli effetti personali, Pt_2 nonché un televisore dallo stesso acquistato ed un “Folletto”, dandosi le parti atto che l'autovettura Audi Q5 è di proprietà di esso Sig. ed allo stesso resta in via esclusiva. Pt_2
dà atto che le parti si impegnano reciprocamente a collaborare secondo buona fede, nell'esclusivo Per_ interesse delle piccole d Per_1
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del giorno 21.05.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15573/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROVERSI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ROVERSI
FRANCESCA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUNETTI Parte_2 C.F._2
ALFONSO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRUNETTI
ALFONSO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 (nata a [...], BO, il Parte_1
08.07.1992) e (nato a San Giovanni in [...], CS, il 14.03.1991) ricorrevano Parte_2 congiuntamente per chiedere la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse delle figlie minori.
Si premette che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale in costanza della quale sono nate Per_ due figlie: nata a [...], il [...]) e (nata a [...], il [...]). Per_1
Con la fine della loro relazione, le parti hanno trovato un accordo per la regolamentazione dei predetti rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse delle minori, accordo di cui chiedono l'accoglimento, come confermato anche all'udienza di comparizione personale del 25.03.2025.
Queste le condizioni delle parti.
pagina 1 di 5 disporsi l'affido condiviso delle figlie, con loro collocazione presso la madre Sig.ra Parte_1 la quale unitamente alle bambine continuerà ad abitare presso l'ex abitazione familiare, facendosi carico in via esclusiva delle relative spese a titolo di conduzione ed utenze tutte.
Sin d'ora il signor acconsente affinché la signora trasferisca la propria residenza, Pt_2 Pt_1 unitamente a quella delle figlie minori, una volta reperita una nuova e diversa soluzione abitativa più vicina sia al lavoro della signora che alla di lei famiglia, residente a [...]di Piano Pt_1
(BO); spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna, da suddividersi al
50% in ossequio alle modalità di cui al predetto protocollo qui da intendersi integralmente richiamato;
porsi a carico del Sig. il pagamento in favore della Sig.ra ed Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori, della somma che si indica complessivamente in € 500,00 mensili (ed ossia euro 250,00 per ciascuna bambina), somma da rivalutarsi annualmente a partire dal gennaio 2026 secondo indice aumenti Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Il pagamento della somma così convenuta sarà effettuato dal padre a mezzo bonifico bancario sul cc intestato alla signora entro e non oltre il giorno 5 del mese;
Pt_1 attribuire l'intero ammontare percepito a titolo di assegno unico per le figlie minori alla Sig.ra
Parte_1 il Sig. provvederà a trasferire altrove la propria residenza anagrafica, dandone Parte_2 comunicazione alla Sig.ra e facendosi carico delle relative spese;
Pt_1
in considerazione della tenerissima età delle bambine e dei rispettivi impegni lavorativi delle parti, i ricorrenti convengono che l'esercizio del diritto di visita e di trattenimento paterno avverrà secondo modalità concordate di volta in volta tra di esse, assicurati in ogni caso due pomeriggi settimanali, salvo impedimenti per ragioni di lavoro del oltre ai giorni di sabato e/o domenica, tenuto Pt_2 conto di quanto sopra e, primariamente, delle esigenze contingenti delle bambine e con facoltà per il padre, in occasione dei trattenimenti, di far cenare presso di sé le figlie e riaccompagnarle subito dopo presso l'abitazione materna per il pernottamento ed in ogni caso non oltre le ore 21:00 in considerazione di quanto sopra, altresì, le parti concorderanno successivamente le esatte modalità di pernottamento delle bambine presso il padre nonché le vacanze estive, e allo Per_3 Per_4 Per_ stato da escludersi attesa la tenerissima età di entrambe, e di in particolare;
Per_ si conviene sin d'ora, peraltro, che a partire dal compimento del quarto anno di età della minore , le bambine, entrambe, potranno pernottare presso il padre nei fine settimana, a fine settimana alterni, nonché le festività natalizie e pasquali, ad anni ed a festività alternate;
il Sig. è autorizzato a prelevare dalla ex casa familiare tutti gli effetti personali, nonché un Pt_2 televisore dallo stesso acquistato ed un “Folletto”, dandosi le parti atto che l'autovettura Audi Q5 è di proprietà di esso Sig. ed allo stesso resta in via esclusiva;
Pt_2 le parti si impegnano reciprocamente a collaborare secondo buona fede, nell'esclusivo interesse delle Per_ piccole d . Per_1
****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni del ricorso congiunto valutando il superiore Per_ interesse delle figlie minori, e alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in Per_1 considerazione della capacità di reddito dei genitori.
pagina 2 di 5 Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido delle minori, con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ovvero affidamento condiviso e collocamento prevalente presso la madre;
quindi, alla loro collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse delle figlie.
Le parti, infatti, tenendo adeguatamente conto dell'età delle minori, di appena 3 anni ( e 1 anno Per_1 Per_ ( , non solo garantiscono un regime di frequentazione con il genitore non collocatario, il padre, comunque non inferiore ai due pomeriggi settimanali e le giornate di sabato e/o domenica, ma si preoccupano di prevedere la progressività di tale frequentazione con inserimento del pernottamento a Per_ partire dal compimento del quarto anno di età delle minore
Tali previsioni, confermate dalle parti personalmente in udienza, sono assolutamente condivisibili, in quanto garantiscono l'interesse delle minori a frequentare entrambi i genitori e a coltivare con entrambi una stabile relazione affettiva, pur nel rispetto delle esigenze legate all'età delle stesse.
Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare altrettanto condivisibile e adeguata alle esigenze delle minori la scelta di porre a carico del padre, sig. l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla madre, sig.ra Pt_2
un assegno mensile di euro 500,00 complessivi (ovvero euro 250,00 per ciascuna figlia), Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo.
Le parti, inoltre, concordano circa la percezione da parte della sig.ra dell'assegno unico nella Pt_1 misura del 100%.
Le ulteriori determinazioni di cui all'accordo, riguardando questioni meramente economiche tra le parti, sfuggono al vaglio di questo Collegio che, di esse, si limita a prendere atto.
Da ultimo, vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
***
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede dà atto e dispone l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso la madre Sig.ra la quale unitamente alle bambine continuerà ad abitare presso Parte_1 l'ex abitazione familiare, facendosi carico in via esclusiva delle relative spese a titolo di conduzione ed utenze tutte. dà atto che, sin d'ora il signor acconsente affinché la signora trasferisca la propria Pt_2 Pt_1 residenza, unitamente a quella delle figlie minori, una volta reperita una nuova e diversa soluzione abitativa più vicina sia al lavoro della signora che alla di lei famiglia, residente a [...]Pt_1 di Piano (BO); dà atto che il Sig. provvederà a trasferire altrove la propria residenza anagrafica, Parte_2 dandone comunicazione alla Sig.ra e facendosi carico delle relative spese;
Pt_1
dà atto e dispone che, in considerazione della tenerissima età delle bambine e dei rispettivi impegni lavorativi delle parti, i ricorrenti convengono che l'esercizio del diritto di visita e di trattenimento paterno avverrà secondo modalità concordate di volta in volta tra di esse, assicurati in ogni caso due pagina 3 di 5 pomeriggi settimanali, salvo impedimenti per ragioni di lavoro del oltre ai giorni di sabato Pt_2
e/o domenica, tenuto conto di quanto sopra e, primariamente, delle esigenze contingenti delle bambine e con facoltà per il padre, in occasione dei trattenimenti, di far cenare presso di sé le figlie e riaccompagnarle subito dopo presso l'abitazione materna per il pernottamento ed in ogni caso non oltre le ore 21:00.
In considerazione di quanto sopra, altresì, le parti concorderanno successivamente le esatte modalità di pernottamento delle bambine presso il padre nonché le vacanze estive, Natalizie e Pasquali, allo stato Per_ da escludersi attesa la tenerissima età di entrambe, e di in particolare. dà atto e dispone che, come da accordo delle parti, a partire dal compimento del quarto anno di età Per_ della minore le bambine, entrambe, potranno pernottare presso il padre nei fine settimana, a fine settimana alterni, nonché le festività natalizie e pasquali, ad anni ed a festività alternate. dà atto e dispone che il Sig. provveda al pagamento, in favore della Sig.ra Parte_2
ed a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori, della somma che Parte_1 si indica complessivamente in € 500,00 mensili (ed ossia euro 250,00 per ciascuna bambina), somma da rivalutarsi annualmente a partire dal gennaio 2026 secondo indice aumenti Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Il pagamento della somma così convenuta sarà effettuato dal padre a mezzo bonifico bancario sul cc intestato alla signora entro e non oltre il giorno 5 del mese;
Pt_1 dà atto e dispone che le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, siano suddivise al 50% tra i genitori.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore pagina 4 di 5 che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa dà atto che le parti concordano che l'assegno unico per le figlie minori sia percepito interamente dalla
Sig.ra Parte_1 dà atto che il Sig. è autorizzato a prelevare dalla ex casa familiare tutti gli effetti personali, Pt_2 nonché un televisore dallo stesso acquistato ed un “Folletto”, dandosi le parti atto che l'autovettura Audi Q5 è di proprietà di esso Sig. ed allo stesso resta in via esclusiva. Pt_2
dà atto che le parti si impegnano reciprocamente a collaborare secondo buona fede, nell'esclusivo Per_ interesse delle piccole d Per_1
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del giorno 21.05.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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