Art. 10.
Il permesso di prospezione non e' esclusivo.
Esso e' accordato, per la durata di un anno, su aree continue delimitate mediante il reticolato geografico di meridiani e paralleli, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui allo articolo 1 o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 , o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione gia' accordati e confermati ai sensi della presente legge.
Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree gia' accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti puo' tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.
Il permesso di prospezione non e' esclusivo.
Esso e' accordato, per la durata di un anno, su aree continue delimitate mediante il reticolato geografico di meridiani e paralleli, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui allo articolo 1 o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 , o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione gia' accordati e confermati ai sensi della presente legge.
Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree gia' accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti puo' tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.