Articolo 10 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 agosto 1967
Art. 10.
Il permesso di prospezione non e' esclusivo.
Esso e' accordato, per la durata di un anno, su aree continue delimitate mediante il reticolato geografico di meridiani e paralleli, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui allo articolo 1 o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 , o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione gia' accordati e confermati ai sensi della presente legge.
Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree gia' accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti puo' tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967