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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2632/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2632/2023
tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 4 aprile 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022) pagina 1 di 16 Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_2
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per i ricorrenti, l'avv.to LELLI MAMI GIULIANO
Per l'avv.to MILANESI DAVIDE CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
Parte ricorrente precisa e conclude come da note conclusive, rinunciando al ripristino per lavori da eseguire nell'immobile, quindi nei seguenti termini: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: —In via preliminare Previo accertamento pagina 2 di 16 dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 11.645/2023 (n.3628/2022 — I R.G.),
concesso dal Tribunale Ordinario di Forlì in data 1-6-2023 • -In via pregiudiziale
Dichiarare l'improcedibilità ex art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito in L n. 162/2014,
nonché per violazione degli artt.163, co. 3 n.
3-bis c.p.c. e -Nel Merito: Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti il IG. nato a [...] il Parte_1
411-1969, residente a [...], Piazzale della Libertà, Codice Fiscale
[...]
e il IG. nato a [...] il [...], residente a C.F._1 Parte_1
Civitella di MA (FC), Via Carlo Pisacane Cusercoli n. 22 intemo 4, Codice Fiscale
per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'ef etto, CodiceFiscale_2
respingere e/o rigettare le domande o tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
o In via riconvenzionale -Accogliere la domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria,
oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore e, conseguentemente -Condannare la IG.ra nata il 13 aprile CP_1
1968 a Forlì (FC) (C.F.: ), residente in [...] (C.A.P. CodiceFiscale_3
) a pagare agli attori il IG. nato a [...] il [...], C.F._4 Parte_1
residente a [...]
e il IG. nato a [...] il [...], residente a [...]di
[...] Parte_1
pagina 3 di 16 MA (FC), Via Carlo Pisacane Cusercoli n. 22 interno 4, Codice Fiscale
[...]
1a complessiva somma di €50.000,00# (cinquantamila/00) omnia C.F._2
comprensivi, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui sopra;
E comunque —Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione, allorchè
l'opposta avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la riguardano”. Insiste
sulle istanze istruttorie.
Parte resistente precisa e conclude come da note conclusive depositate il 21 marzo 2025
e da atto che l'immobile è stato rilasciato da tempo
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 16.00 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine, il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 16.00 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati pagina 4 di 16 Nessuno compare
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Il Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 5 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2632/2023 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._5 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. LELLI MAMI GIULIANO, C.F._6
elettivamente domiciliato in VIA MATELLICA N.36 CASTIGLIONE DI RAVENNA a
RAVENNA presso il difensore avv. LELLI MAMI GIULIANO
Ricorrente opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._7
MILANESI DAVIDE, elettivamente domiciliato in V. D. CAN. N. 3 a CESENA presso il difensore avv. MILANESI DAVIDE
pagina 6 di 16 Resistente opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Parte ricorrente opponente:” Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: —
In via preliminare Previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod.
proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva,
ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
11.645/2023 (n.3628/2022 — I R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Forlì in data
1-6-2023 • -In via pregiudiziale Dichiarare l'improcedibilità ex art. 3 del D.L. n.
132/2014 convertito in L n. 162/2014, nonché per violazione degli artt.163, co. 3 n. 3-
bis c.p.c. e -Nel Merito: Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e,
conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti il
IG. nato a [...] il 411-1969, residente a [...], Parte_1
Piazzale della Libertà, Codice Fiscale e il IG. CodiceFiscale_1 Parte_1
nato a [...] il [...], residente a [...]di MA (FC), Via Carlo
Pisacane Cusercoli n. 22 intemo 4, Codice Fiscale per le CodiceFiscale_2
causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'ef etto, respingere e/o rigettare le
domande o tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
o In via
riconvenzionale -Accogliere la domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il
locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria, oltre al
pagina 7 di 16 risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del
locatore e, conseguentemente -Condannare la IG.ra , nata il 13 aprile CP_1
1968 a Forlì (FC) (C.F.: ), residente in [...] (C.A.P. CodiceFiscale_3
) a pagare agli attori il IG. nato a [...] il [...], C.F._4 Parte_1
residente a [...]
e il IG. nato a [...] il [...], residente a [...]di
[...] Parte_1
MA (FC), Via Carlo Pisacane Cusercoli n. 22 interno 4, Codice Fiscale
[...]
1a complessiva somma di €50.000,00# (cinquantamila/00) omnia C.F._2
comprensivi, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le ragioni
di cui sopra;
E comunque —Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle
spese e compensi del presente giudizio Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e
richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione, allorchè
l'opposta avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la riguardano”
Parte resistente opposta: “In via pregiudiziale/preliminare di rito e/o di merito -
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione a decreto
ingiuntivo n. 645/2023 e delle conseguenti domande giudiziali svolte da e Parte_1
anche in via riconvenzionale, in quanto aventi ad oggetto fatti e circostanze Parte_1
coperte dal giudicato sostanziale dell'ordinanza di convalida dello sfratto emessa in
data 04.05.2023 nel giudizio n. 3628/22 R.G. Tribunale di Forlì, per tutti i motivi e le
ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
- Rigettare l'eccezione di improcedibilità
in quanto infondata, per tutti i motivi e le ragioni di cui alla narrativa del presente atto.
pagina 8 di 16 - Accertare e dichiarare che gli opponenti non aderito alla mediazione obbligatoria
senza giustificato motivo e condannarli, per l'effetto, al pagamento in favore di
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12 bis CP_1
comma 3 D.L. vo n. 28/2010. Nel merito: - Confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione e tutte le domande avversarie, anche in via
riconvenzionale, poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le ragioni
di cui alla narrativa del presente atto, oltre che sfornite di prova. - Accertare e
dichiarare che gli opponenti non aderito alla mediazione obbligatoria senza giustificato
motivo e condannarli, per l'effetto, al pagamento in favore di di una CP_1
somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 D.L. vo n.
28/2010. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15% ed
accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la narrazione inerente allo svolgimento del processo, non più richiesta dal codice di rito.
Brevemente.
Trattasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 645/2023 emesso a seguito dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità nel procedimento n. 3628/22 RG.
Parte opponente lamenta questioni di improcedibilità relative alla mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita. Nel merito contesta il difetto della prova sulla persistenza della morosità dichiarata dall'intimante che ha dato sfogo al pagina 9 di 16 provvedimento di convalida di sfratto, la sussistenza di gravi motivi ostativi alla pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. dovuti allo stato occupazionale dell'intimato ed alla difficoltà di rinvenire una nuova sistemazione abitativa,
l'inadempimento del locatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ex art. 1576 c.c. e art. 1575 n° 2 c.c. che sarebbero stati necessari per lo stato infiltrativo in cui versava l'abitazione.
Si è costituita l'opposta, la quale ha contestato la fondatezza della domanda introduttiva e l'inammissibilità della stessa.
Le parti sono state invitate dal Giudice alla mediazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo.
Sulle istanze istruttorie declinate dall'opponente, relative alla domanda riconvenzionale consistente il risarcimento dei danni per inadempimento del locatore, il giudice si è
espresso per il rigetto, stante la natura documentale della causa.
Le parti hanno dato atto del rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e spetta ora deciderla.
Preliminarmente e sulla pretesa improcedibilità conseguente il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, l'istanza non è pregevole di accoglimento e la giurisprudenza indicata in atti non è pertinente.
Infatti, si verte in lite in materia locatizia, la cui disciplina di riferimento è contenuta nel
D.Lgs 28/2010.
La peculiarità per il procedimento conciliativo è che alcune materie - e solo per quelle –
pagina 10 di 16 l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nell'ambito dei procedimenti di convalida di sfratto, la condizione di procedibilità non è
richiesta proprio per la specialità della materia;
diversamente in caso di opposizione o di procedimento instaurato ex art. 447 bis c.p.c..
In questo senso, non avendola azionata il ricorrente, il Giudice ha disposto che venisse soddisfatto il requisito di procedibilità e l'opposto ha documentato di avervi provveduto,
contrariamente all'opponente che non è comparso e non ha aderito (vedi doc. 3
depositato l'11 novembre 2024 dall'opposta).
Duplicare il tentativo di componimento bonario è libera scelta delle parti. Per il rito è
sufficiente la mediazione obbligatoria e giammai è condizione di procedibilità
l'esperimento della negoziazione assistita.
Veniamo ora a provvedere in punto di rito e nel merito della causa.
L'opposizione non è ammissibile e peraltro non è fondata, di tal guisa non merita accoglimento.
Nel rito.
Nell'ambito del giudizio n. 3628/22 R.G. parte intimata non si è opposta alla convalida di sfratto ed ebbe a chiedere il termine di cui all'art. 55 della L. 392/78 per sanare la morosità.
Decorso il termine di grazia, il conduttore non ha sanato la morosità, che dichiarata persistente ha indotto a provvedere per la convalida dello sfratto, con fissazione del termine per il rilascio, ed accoglimento dell'istanza di ingiunzione per cui il decreto ora pagina 11 di 16 opposto.
Occorre cristallizzare una condotta che non è di poco conto: parte intimata non ebbe ad opporsi alla convalida e chiese il termine di grazia. La scelta dell'una esclude l'altra. La
giurisprudenza ha ampiamente chiarito che la richiesta del termine ex art. 55 L.392/78 è
incompatibile con l'opposizione alla convalida (Cass. 1234/23).
Nell'ambito dei sopraddetti presupposti di diritto, si osserva come il giudizio di convalida di sfratto costituisca l'unico luogo in cui gli odierni opponenti possano proporre opposizione e far valere le proprie ragioni per contestare la debenza dei canoni oggetto di ingiunzione di pagamento contestuale alla convalida medesima ed ogni altra questione connessa e/o dipendente. Con plurime sentenze, la Cassazione ha precisato il seguente principio: “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di
cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed
al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e
correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei
canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del
pagamento e di eccepire e contrastare, nei rapporti di dare e avere in relazione ai
canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia
accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in
tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo”
(fra le tante Cass. Civ. Sez. III, 23.04.2020 n. 8116).
Quindi, il giudizio di convalida n. 3628/22 R.G. ha costituito l'unica sede in cui parte pagina 12 di 16 intimata avrebbe potuto legittimamente eccepire tutti i fatti estintivi, impeditivi ovvero modificativi della pretesa azionata in sede monitoria;
formatosi il giudicato sostanziale ogni diversa, ulteriore domanda ed opposizione che si concateni con l'oggetto del convalidato sfratto o dipenda da questo è inammissibile. Nel rito non possono formare oggetto di opposizione alla convalida o al decreto ingiuntivo conseguente, domande riconvenzionali inerenti inadempienze del locatore, che altrimenti dovrebbero formare oggetto di domanda in giudizio del tutto autonomo.
Nel merito, sulla sussistenza della prova della morosità, e sulla riconvenzionale
La prova della morosità per cui il decreto ingiuntivo opposto sussiste. Parte opposta ha documentato l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti in relazione all'immobile di cui ha richiesto il rilascio. Dal momento che in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c., per l'azione di risoluzione il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto (cfr. Cass., 27
marzo 1998, n. 3232 Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446), provata dunque da parte intimante locatrice l'esistenza di un contratto di locazione per uso abitativo e non provato dalla parte intimata e conduttrice l'adempimento dell'obbligazione di pagare le mensilità pattuite e nei termini contrattualmente condivisi, può ritenersi che il comportamento di quest'ultima costituisca inadempimento idoneo, ai sensi dell'art.1455
c.c., a giustificare la domanda di convalida di sfratto e quella di risoluzione del contratto e la conseguente condanna al rilascio dell'immobile. Infatti, dall'esame degli scritti e dei pagina 13 di 16 documenti versati in atti, è innegabile l'inadempienza contrattuale prospettata nell'ambito del giudizio di convalida per una morosità riprodotta nel decreto ingiuntivo.
Parte intimata ha confermato l'entità della mora e non si è opposta.
Giova ricordare che obbligazioni fondamentali che derivano dal contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene locato e quella del conduttore di pagare il corrispettivo. Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione altera in maniera decisiva il sinallagma contrattuale ed impone lo scioglimento del rapporto. In questo senso, va ribadito che non è consentito al conduttore di un immobile di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (Cass. Sez VI
23 giugno 2011 n. 13887 conformi cass. sez III 8 ottobre 2008 n. 24799).
In forza della persistente morosità, della conferma della stessa da parte dell'intimato susseguente la mancata opposizione nella sede devoluta (il giudizio di convalida),
corretto è concedere il decreto ingiuntivo richiesto a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti oltre quelli a scadere fino all'effettivo rilascio. In casi come quello che ci occupa sono intervenute pronunce giurisprudenziali meritevoli di piena adesione: "In
tema di locazione di immobili urbani, la condanna al pagamento dei canoni da scadere
sino alla riconsegna dell'immobile, dal medesimo comunque dovuti a seguito della
pagina 14 di 16 risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile
(ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione
del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento
nella particolare disposizione dell'art. 664, co. 1, c.p.c., secondo cui, in caso di
convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di
notificazione dell'intimazione, ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta,
anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto" (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
31.05.2005, n. 116003).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo DM. 55/14 sue successive modifiche ed integrazioni;
valore della causa pari a quello dichiarato in ricorso introduttivo, tutte le fasi espletate, fatta eccezione per l'istruttoria che non si è realizzata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2632/23, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione
E per l'effetto
Conferma il decreto ingiuntivo n. 645/2023 emesso a seguito dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità nel procedimento n. 3628/22 RG
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 15 di 16 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Forlì, 4 aprile 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2632/2023
tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 4 aprile 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022) pagina 1 di 16 Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_2
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per i ricorrenti, l'avv.to LELLI MAMI GIULIANO
Per l'avv.to MILANESI DAVIDE CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
Parte ricorrente precisa e conclude come da note conclusive, rinunciando al ripristino per lavori da eseguire nell'immobile, quindi nei seguenti termini: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: —In via preliminare Previo accertamento pagina 2 di 16 dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 11.645/2023 (n.3628/2022 — I R.G.),
concesso dal Tribunale Ordinario di Forlì in data 1-6-2023 • -In via pregiudiziale
Dichiarare l'improcedibilità ex art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito in L n. 162/2014,
nonché per violazione degli artt.163, co. 3 n.
3-bis c.p.c. e -Nel Merito: Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti il IG. nato a [...] il Parte_1
411-1969, residente a [...], Piazzale della Libertà, Codice Fiscale
[...]
e il IG. nato a [...] il [...], residente a C.F._1 Parte_1
Civitella di MA (FC), Via Carlo Pisacane Cusercoli n. 22 intemo 4, Codice Fiscale
per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'ef etto, CodiceFiscale_2
respingere e/o rigettare le domande o tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
o In via riconvenzionale -Accogliere la domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria,
oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore e, conseguentemente -Condannare la IG.ra nata il 13 aprile CP_1
1968 a Forlì (FC) (C.F.: ), residente in [...] (C.A.P. CodiceFiscale_3
) a pagare agli attori il IG. nato a [...] il [...], C.F._4 Parte_1
residente a [...]
e il IG. nato a [...] il [...], residente a [...]di
[...] Parte_1
pagina 3 di 16 MA (FC), Via Carlo Pisacane Cusercoli n. 22 interno 4, Codice Fiscale
[...]
1a complessiva somma di €50.000,00# (cinquantamila/00) omnia C.F._2
comprensivi, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui sopra;
E comunque —Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione, allorchè
l'opposta avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la riguardano”. Insiste
sulle istanze istruttorie.
Parte resistente precisa e conclude come da note conclusive depositate il 21 marzo 2025
e da atto che l'immobile è stato rilasciato da tempo
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 16.00 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine, il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 16.00 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati pagina 4 di 16 Nessuno compare
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Il Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 5 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2632/2023 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._5 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. LELLI MAMI GIULIANO, C.F._6
elettivamente domiciliato in VIA MATELLICA N.36 CASTIGLIONE DI RAVENNA a
RAVENNA presso il difensore avv. LELLI MAMI GIULIANO
Ricorrente opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._7
MILANESI DAVIDE, elettivamente domiciliato in V. D. CAN. N. 3 a CESENA presso il difensore avv. MILANESI DAVIDE
pagina 6 di 16 Resistente opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Parte ricorrente opponente:” Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: —
In via preliminare Previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod.
proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva,
ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
11.645/2023 (n.3628/2022 — I R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Forlì in data
1-6-2023 • -In via pregiudiziale Dichiarare l'improcedibilità ex art. 3 del D.L. n.
132/2014 convertito in L n. 162/2014, nonché per violazione degli artt.163, co. 3 n. 3-
bis c.p.c. e -Nel Merito: Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e,
conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti il
IG. nato a [...] il 411-1969, residente a [...], Parte_1
Piazzale della Libertà, Codice Fiscale e il IG. CodiceFiscale_1 Parte_1
nato a [...] il [...], residente a [...]di MA (FC), Via Carlo
Pisacane Cusercoli n. 22 intemo 4, Codice Fiscale per le CodiceFiscale_2
causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'ef etto, respingere e/o rigettare le
domande o tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
o In via
riconvenzionale -Accogliere la domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il
locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria, oltre al
pagina 7 di 16 risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del
locatore e, conseguentemente -Condannare la IG.ra , nata il 13 aprile CP_1
1968 a Forlì (FC) (C.F.: ), residente in [...] (C.A.P. CodiceFiscale_3
) a pagare agli attori il IG. nato a [...] il [...], C.F._4 Parte_1
residente a [...]
e il IG. nato a [...] il [...], residente a [...]di
[...] Parte_1
MA (FC), Via Carlo Pisacane Cusercoli n. 22 interno 4, Codice Fiscale
[...]
1a complessiva somma di €50.000,00# (cinquantamila/00) omnia C.F._2
comprensivi, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le ragioni
di cui sopra;
E comunque —Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle
spese e compensi del presente giudizio Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e
richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione, allorchè
l'opposta avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la riguardano”
Parte resistente opposta: “In via pregiudiziale/preliminare di rito e/o di merito -
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione a decreto
ingiuntivo n. 645/2023 e delle conseguenti domande giudiziali svolte da e Parte_1
anche in via riconvenzionale, in quanto aventi ad oggetto fatti e circostanze Parte_1
coperte dal giudicato sostanziale dell'ordinanza di convalida dello sfratto emessa in
data 04.05.2023 nel giudizio n. 3628/22 R.G. Tribunale di Forlì, per tutti i motivi e le
ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
- Rigettare l'eccezione di improcedibilità
in quanto infondata, per tutti i motivi e le ragioni di cui alla narrativa del presente atto.
pagina 8 di 16 - Accertare e dichiarare che gli opponenti non aderito alla mediazione obbligatoria
senza giustificato motivo e condannarli, per l'effetto, al pagamento in favore di
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12 bis CP_1
comma 3 D.L. vo n. 28/2010. Nel merito: - Confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione e tutte le domande avversarie, anche in via
riconvenzionale, poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le ragioni
di cui alla narrativa del presente atto, oltre che sfornite di prova. - Accertare e
dichiarare che gli opponenti non aderito alla mediazione obbligatoria senza giustificato
motivo e condannarli, per l'effetto, al pagamento in favore di di una CP_1
somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 D.L. vo n.
28/2010. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15% ed
accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la narrazione inerente allo svolgimento del processo, non più richiesta dal codice di rito.
Brevemente.
Trattasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 645/2023 emesso a seguito dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità nel procedimento n. 3628/22 RG.
Parte opponente lamenta questioni di improcedibilità relative alla mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita. Nel merito contesta il difetto della prova sulla persistenza della morosità dichiarata dall'intimante che ha dato sfogo al pagina 9 di 16 provvedimento di convalida di sfratto, la sussistenza di gravi motivi ostativi alla pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. dovuti allo stato occupazionale dell'intimato ed alla difficoltà di rinvenire una nuova sistemazione abitativa,
l'inadempimento del locatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ex art. 1576 c.c. e art. 1575 n° 2 c.c. che sarebbero stati necessari per lo stato infiltrativo in cui versava l'abitazione.
Si è costituita l'opposta, la quale ha contestato la fondatezza della domanda introduttiva e l'inammissibilità della stessa.
Le parti sono state invitate dal Giudice alla mediazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo.
Sulle istanze istruttorie declinate dall'opponente, relative alla domanda riconvenzionale consistente il risarcimento dei danni per inadempimento del locatore, il giudice si è
espresso per il rigetto, stante la natura documentale della causa.
Le parti hanno dato atto del rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e spetta ora deciderla.
Preliminarmente e sulla pretesa improcedibilità conseguente il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, l'istanza non è pregevole di accoglimento e la giurisprudenza indicata in atti non è pertinente.
Infatti, si verte in lite in materia locatizia, la cui disciplina di riferimento è contenuta nel
D.Lgs 28/2010.
La peculiarità per il procedimento conciliativo è che alcune materie - e solo per quelle –
pagina 10 di 16 l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nell'ambito dei procedimenti di convalida di sfratto, la condizione di procedibilità non è
richiesta proprio per la specialità della materia;
diversamente in caso di opposizione o di procedimento instaurato ex art. 447 bis c.p.c..
In questo senso, non avendola azionata il ricorrente, il Giudice ha disposto che venisse soddisfatto il requisito di procedibilità e l'opposto ha documentato di avervi provveduto,
contrariamente all'opponente che non è comparso e non ha aderito (vedi doc. 3
depositato l'11 novembre 2024 dall'opposta).
Duplicare il tentativo di componimento bonario è libera scelta delle parti. Per il rito è
sufficiente la mediazione obbligatoria e giammai è condizione di procedibilità
l'esperimento della negoziazione assistita.
Veniamo ora a provvedere in punto di rito e nel merito della causa.
L'opposizione non è ammissibile e peraltro non è fondata, di tal guisa non merita accoglimento.
Nel rito.
Nell'ambito del giudizio n. 3628/22 R.G. parte intimata non si è opposta alla convalida di sfratto ed ebbe a chiedere il termine di cui all'art. 55 della L. 392/78 per sanare la morosità.
Decorso il termine di grazia, il conduttore non ha sanato la morosità, che dichiarata persistente ha indotto a provvedere per la convalida dello sfratto, con fissazione del termine per il rilascio, ed accoglimento dell'istanza di ingiunzione per cui il decreto ora pagina 11 di 16 opposto.
Occorre cristallizzare una condotta che non è di poco conto: parte intimata non ebbe ad opporsi alla convalida e chiese il termine di grazia. La scelta dell'una esclude l'altra. La
giurisprudenza ha ampiamente chiarito che la richiesta del termine ex art. 55 L.392/78 è
incompatibile con l'opposizione alla convalida (Cass. 1234/23).
Nell'ambito dei sopraddetti presupposti di diritto, si osserva come il giudizio di convalida di sfratto costituisca l'unico luogo in cui gli odierni opponenti possano proporre opposizione e far valere le proprie ragioni per contestare la debenza dei canoni oggetto di ingiunzione di pagamento contestuale alla convalida medesima ed ogni altra questione connessa e/o dipendente. Con plurime sentenze, la Cassazione ha precisato il seguente principio: “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di
cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed
al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e
correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei
canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del
pagamento e di eccepire e contrastare, nei rapporti di dare e avere in relazione ai
canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia
accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in
tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo”
(fra le tante Cass. Civ. Sez. III, 23.04.2020 n. 8116).
Quindi, il giudizio di convalida n. 3628/22 R.G. ha costituito l'unica sede in cui parte pagina 12 di 16 intimata avrebbe potuto legittimamente eccepire tutti i fatti estintivi, impeditivi ovvero modificativi della pretesa azionata in sede monitoria;
formatosi il giudicato sostanziale ogni diversa, ulteriore domanda ed opposizione che si concateni con l'oggetto del convalidato sfratto o dipenda da questo è inammissibile. Nel rito non possono formare oggetto di opposizione alla convalida o al decreto ingiuntivo conseguente, domande riconvenzionali inerenti inadempienze del locatore, che altrimenti dovrebbero formare oggetto di domanda in giudizio del tutto autonomo.
Nel merito, sulla sussistenza della prova della morosità, e sulla riconvenzionale
La prova della morosità per cui il decreto ingiuntivo opposto sussiste. Parte opposta ha documentato l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti in relazione all'immobile di cui ha richiesto il rilascio. Dal momento che in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c., per l'azione di risoluzione il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto (cfr. Cass., 27
marzo 1998, n. 3232 Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446), provata dunque da parte intimante locatrice l'esistenza di un contratto di locazione per uso abitativo e non provato dalla parte intimata e conduttrice l'adempimento dell'obbligazione di pagare le mensilità pattuite e nei termini contrattualmente condivisi, può ritenersi che il comportamento di quest'ultima costituisca inadempimento idoneo, ai sensi dell'art.1455
c.c., a giustificare la domanda di convalida di sfratto e quella di risoluzione del contratto e la conseguente condanna al rilascio dell'immobile. Infatti, dall'esame degli scritti e dei pagina 13 di 16 documenti versati in atti, è innegabile l'inadempienza contrattuale prospettata nell'ambito del giudizio di convalida per una morosità riprodotta nel decreto ingiuntivo.
Parte intimata ha confermato l'entità della mora e non si è opposta.
Giova ricordare che obbligazioni fondamentali che derivano dal contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene locato e quella del conduttore di pagare il corrispettivo. Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione altera in maniera decisiva il sinallagma contrattuale ed impone lo scioglimento del rapporto. In questo senso, va ribadito che non è consentito al conduttore di un immobile di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (Cass. Sez VI
23 giugno 2011 n. 13887 conformi cass. sez III 8 ottobre 2008 n. 24799).
In forza della persistente morosità, della conferma della stessa da parte dell'intimato susseguente la mancata opposizione nella sede devoluta (il giudizio di convalida),
corretto è concedere il decreto ingiuntivo richiesto a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti oltre quelli a scadere fino all'effettivo rilascio. In casi come quello che ci occupa sono intervenute pronunce giurisprudenziali meritevoli di piena adesione: "In
tema di locazione di immobili urbani, la condanna al pagamento dei canoni da scadere
sino alla riconsegna dell'immobile, dal medesimo comunque dovuti a seguito della
pagina 14 di 16 risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile
(ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione
del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento
nella particolare disposizione dell'art. 664, co. 1, c.p.c., secondo cui, in caso di
convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di
notificazione dell'intimazione, ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta,
anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto" (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
31.05.2005, n. 116003).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo DM. 55/14 sue successive modifiche ed integrazioni;
valore della causa pari a quello dichiarato in ricorso introduttivo, tutte le fasi espletate, fatta eccezione per l'istruttoria che non si è realizzata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2632/23, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione
E per l'effetto
Conferma il decreto ingiuntivo n. 645/2023 emesso a seguito dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità nel procedimento n. 3628/22 RG
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 15 di 16 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Forlì, 4 aprile 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
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