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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2025, n. 13131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13131 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14862/2023 R.G. proposto da VIABIT S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Borney (c.f. [...]), dall’avv. Andrea Bindi (c.f. [...]) e dall’avv. Silvia Balzano (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- ricorrente -
contro AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Elena Righetti (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
e contro EST PRO CONSULT S.R.L. - intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 154 del 19/04/2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 26/3/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13131 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 17/05/2025 2 udito il P.M., in persona del Sostituto ROcuratore Generale Dr. Giovanni ST Nardecchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di IT S.p.A. e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. IT S.p.A., con atto notificato in data 24/05/2019 alla terza pigno- rata DA ES Verona Piacenza Padova S.p.A. (di seguito, Auto- strada), individuata quale debitor debitoris, sottoponeva a pignoramento i crediti vantati nei confronti della predetta società da ST RO CO S.r.l., impresa partecipante all’ATI con Costruzioni RA S.r.l. e, cioè, opera- tore economico riunito in raggruppamento temporaneo di impresa per l’ese- cuzione di lavori commissionati da DA. 2. Ricevuto l’atto, in data 29/05/2019 DA rilasciava a IT di- chiarazione negativa (ex art. 547 c.p.c.), sostenendo di non dovere alcuna somma a ST RO CO;
in seguito, rispettivamente nelle date del 10/06/2019 e del 30/07/2019, effettuava il pagamento dell’integrale im- porto spettante ad entrambe le imprese riunite in ATI a fronte di titoli giu- diziali nelle mani della mandataria dell’ATI e, cioè, della RA. 3. IT contestava la dichiarazione resa dal terzo pignorato DA e, all’esito del sub-procedimento per l’accertamento dell’obbligo del terzo, il Tribunale di Biella, con ordinanza del 9/11/2020, così decideva: «Accerta e dichiara che non sussiste obbligo della terza pignorata DA ES Verona Vicenza Padova SpA nei confronti dell’esecutata ST RO CO …». 4. Avverso il predetto provvedimento la IT S.p.A. proponeva opposi- zione, ribadendo che alla data della notifica dell’atto di pignoramento era sussistente un credito di ST RO CO nei confronti di DA ES Verona Vicenza Padova S.p.A. pari al del 40% degli importi spettanti alla società esecutata quale partecipante all’ATI con RA e, dunque, per un importo complessivo di Euro 707.031,92, oltre a interessi. 5. Con la sentenza n. 154 del 19/04/2023 il Tribunale di Biella rigettava l’opposizione; per quanto qui rileva, il giudice di merito così spiegava la 3 decisione: «Nel merito, si ritiene che la domanda formulata da parte attrice debba essere rigettata, non sussistendo alcun credito in capo a ST RO Con- sult alla data della notifica dell’atto di pignoramento nei confronti di Auto- strada, atteso che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia ri- sulta aver condannato parte odierna convenuta al pagamento in favore di Costruzioni RA S.p.A., in qualità di mandataria dell’associazione temporanea d’imprese ivi meglio indicate, tra cui si annoveravano, pur l’una successivamente all’altra, IT ed ST RO CO. Tale pronuncia, in par- ticolare, si pone in linea con il consolidatosi orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il mandatario dell’associazione temporanea di impresa ha la rappresentanza delle imprese mandanti nei confronti della stazione appal- tante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, fino all’estin- zione di ogni rapporto. …” … Tale indirizzo aderisce a quanto disposto dall’art. 37, 16° c. del d.lgs. n. 163/2006 - vigente all’epoca della forma- zione dell’A.T.I. - volto, pragmaticamente, a consentire alla stazione appal- tante di rapportarsi in ordine a qualsivoglia questione, anche processuale, inerente all’appalto a un unico soggetto, cioè alla mandataria, prescindendo dalle vicende sottese ai rapporti interni tra le imprese temporaneamente associate. Nella fattispecie, si rileva come il dettato normativo in parola sia stato integralmente recepito dall’atto costitutivo dell’A.T.I., di cui Costru- zioni RA S.p.A. risulta capogruppo, avendo le imprese mandanti con- ferito mandato gratuito e irrevocabile alla mandataria comprensivo del po- tere di rappresentanza, anche processuale, nei confronti dell’ente appal- tante per “tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’ap- palto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto. La revoca del presente mandato per giusta causa sarà sempre ad ogni ef- fetto di legge inefficace nei confronti dell’Ente appaltante”. Tale mandato comprende anche quello irrevocabile all’incasso, avendo, peraltro, le im- prese costituenti l’A.T.I. previsto l’esonero dell’”Ente Appaltante da qualsi- voglia responsabilità per i pagamenti effettuati a essa Mandataria” (cfr. doc. 2 fascic. parte attrice). A tal proposito si precisa che, ai sensi del combinato 4 disposto di cui agli artt. 1723, 2° c. e 1726 c.c., “il mandato [collettivo] conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca”, presupposti non integrati nella fattispecie, non avendo, peraltro, parte attrice né allegato un diverso accordo tra le parti, né allegato alcuna giusta causa a fondamento della revoca del mandato all’incasso da parte di IT e di ST RO CO Srl, postulante, in ogni caso, una valutazione giudiziale ai fini del relativo accertamento. Ne di- scende che la sopraindicata revoca da parte delle predette mandanti del mandato all’incasso in favore di Costruzioni RA S.p.A., costituendo mero atto unilaterale, pur conosciuto dalla società odierna convenuta, ap- pare inefficace e, quindi, inopponibile alla stazione appaltante, con persi- stente sussistenza in capo alla capogruppo del mandato all’incasso delle somme erogate dalla stazione appaltante, fermo l’obbligo a carico della mandataria di provvedere al riparto del corrispettivo percepito tra le im- prese partecipanti secondo le rispettive spettanze. Pertanto, l’ordinanza emessa in data 09.11.2020 dal giudice dell’esecuzione appare logicamente motivata, non sussistendo alcun credito in capo a ST RO CO nei con- fronti di Autostrade, ferma la facoltà di ciascuna mandante di agire nei con- fronti della capogruppo al fine del conseguimento del corrispettivo e dei relativi oneri accessori …». 6. Avverso tale decisione IT S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 7. Resisteva con controricorso la DA ES Verona Piacenza Pa- dova S.p.A. 8. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso. 9. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è improcedibile. 5 2. Infatti, nel fascicolo non risulta inserita (da alcuna delle parti) la do- cumentazione atta a dimostrare quanto affermato dalla stessa ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplici- tamente volto ad impugnare la «sentenza resa inter partes dal Tribunale di BIELLA … n. 154/2023 del 19/04/2023, pubblicata in pari data, all’esito della causa civile di I Grado iscritta al n. 695/2021 RG, notificata in data 26/04/2023»). Nel caso in cui la notificazione della sentenza, al fine del decorso del termine breve per l’impugnazione, sia effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC), il difensore deve procedere al deposito telematico produ- cendo non solo la sentenza, ma anche il messaggio di posta elettronica cer- tificata con i relativi allegati e, cioè, il duplicato della notifica in formato .eml oppure .msg; la prova della notifica a mezzo di posta elettronica certificata va fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, il quale garantisce l’autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall’ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subito modifiche o alterazioni (così anche Cass. Sez. 5, 27/05/2024, n. 14790). 3. Nel fascicolo telematico accessibile al Collegio al momento della deci- sione si rinviene soltanto la copia autentica della sentenza, ma difetta il messaggio di posta elettronica (coi relativi allegati e con rituale assevera- zione di conformità) dal quale soltanto può trarsi la prova della data della notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine d’impugnazione (non è agli atti il documento indicato a pag. 24 del ricorso come «7) PEC NOTIFICA SENTENZA Avv.Righetti/Avv. Bindi del 26/04/2023»). Dalla violazione dell’art. 369 c.p.c. deriva l’improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, 6 incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che im- pedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contesta- zione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ov- vero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione … Si deve escludere la possibi- lità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché pro- dotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provve- dimento impugnato (da cui decorre il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.»). 4. Come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 maggio 2024 - AT e altri c. TA (ricorso n. 37943/17 e altri) - la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibi- lità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell’arti- colo 6 § 1 della Convenzione -, «l’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di im- pugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è per- suasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero do- vuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l’accettazione di de- positi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgi- mento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pro- 7 nunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ri- tardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del le- gittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure se- guite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori. … Inol- tre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la de- cisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzio- nato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84). La conclusione della compatibilità con la disciplina sovranazionale della san- zione di improcedibilità da omesso deposito della copia notificata della sen- tenza è stata, poi, espressamente ribadita da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7339 del 19/03/2025, non massimata. 5. Neppure soccorre la ricorrente il principio, elaborato dalla giurispru- denza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibi- lità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 19/4/2023 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 26/6/2023. 8 6. All’improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 7. Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 8. Nondimeno, come statuito da Cass. Sez. 3, 25/02/2025, n. 4845, Rv. 673773-01, «il principio di diritto può essere pronunciato dalla S.C. nell’in- teresse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., in ogni ipotesi in cui non sia permesso giungere allo scrutinio del fondo dei motivi, senza limitazione all’ipotesi d’inammissibilità del ricorso», sempre che il Collegio ritenga di dover decidere una questione di particolare importanza, che è oggetto del giudizio. 9. Perciò, nonostante la declaratoria di improcedibilità, è possibile esa- minare nell’interesse della legge le questioni poste dal ricorso, prive di spe- cifici precedenti e, come tali, di rilievo nomofilattico. 10. Col primo motivo la IT ha dedotto la «Violazione o falsa ap- plicazione degli articoli 1703, 1723 c.c., (ex art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.) per avere il Tribunale di Biella dichiarato l’insussistenza del credito in capo a ST RO CO S.r.l. nei confronti di DA ES Verona Vicenza Padova S.p.A. in violazione delle norme sul mandato - il conferimento del mandato all’incasso in capo alla mandataria dell’ATI non comporta cessione del cre- dito e trasferimento della titolarità del diritto di credito»; sostiene la ricor- rente che il credito delle imprese riunite in ATI nei confronti della terza pi- gnorata non può essere considerato in titolarità esclusiva della capogruppo, né tantomeno dell’ATI (priva di soggettività giuridica) spettando, invece, alle singole imprese in base alla quota di partecipazione nell’associazione, sicché erra il Tribunale nell’affermare «che la legittimazione ad agire, in forza del mandato irrevocabile all’incasso in capo a RA (effetti propri 9 del mandato di ATI), comporti l’insussistenza di crediti in capo alla man- dante». Col secondo motivo, si deduce «Violazione o falsa applicazione degli ar- ticoli dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione agli artt. 543, 546, 547, 549, 552 c.p.c., (ex art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.) per avere il Tribunale di Biella omesso di pronunciarsi entro i limiti della domanda ed avendo fondato il proprio convincimento in base a fatti e rapporti estranei all’oggetto di causa - la permanenza della titolarità del diritto di credito in capo alla mandante costituisce il presupposto della pignorabilità dello stesso credito dovuto dalla terza pignorata, oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato»; secondo la ricorrente, una volta provato il credito, sarebbe spettato ad DA dimostrare eventuali fatti impeditivi o estintivi atti ad escludere la sussistenza del credito e, invece, la terza pignorata non ne ha mai contestato l’esistenza e ha dedotto circostanze irrilevanti ai fini dell’accertamento ex art. 549 c.p.c., sulle quali si è poi basata la decisione del giudice di merito. 11. Ferma restando la dichiarata improcedibilità, le censure, tra loro strettamente connesse ed esaminate congiuntamente, sono comunque in- fondate. 12. Ad avviso della ricorrente, a conclusione dell’accertamento ex art. 549 c.p.c. il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto constatare la sus- sistenza del credito della ST RO CO (in quanto mandante dell’associa- zione temporanea di imprese, che non ha soggettività giuridica) nei con- fronti di DA ES Verona Piacenza Padova S.p.A., mentre la sen- tenza impugnata, così come l’ordinanza, avrebbe confuso la titolarità del predetto credito con la legittimazione ad agire dell’impresa mandataria dell’A.T.I. (la RA), questione afferente al rapporto di mandato e non a quello obbligatorio. 13. La tesi della IT è suggestiva, in quanto basata sull’esatta affermazione secondo cui il credito rimane in capo alla mandante e soltanto 10 la legittimazione attiva si trasferisce, in via esclusiva, alla mandataria ca- pogruppo: conseguentemente, accertando l’obbligo del terzo, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto constatare la titolarità del credito di ST RO CO verso l’odierna controricorrente e, poi, disporne la cessione coattiva alla creditrice pignorante. 14. Tuttavia, tale argomentazione è fuorviante, perché impropria- mente riduce l’accertamento dell’obbligo del terzo ad una verifica sulla sus- sistenza e titolarità del credito, mentre la procedura espropriativa presso terzi - a cui l’accertamento ex art. 549 c.p.c. è funzionale - mira a far con- seguire al creditore procedente l’assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere nei confronti del terzo;
difatti, l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. determina la cessione coattiva (ancorché salvo esazione) del credito vantato dal debitore verso il debitor debitoris e attribuisce al creditore assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all’esecutato; come spiega – tra molte – Cass. Sez. 6, 4/07/2018, n. 17441, Rv. 649842-01, «L’ordinanza di asse- gnazione resa dal giudice dell’esecuzione all’esito di un procedimento di pi- gnoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell’assegnatario all’originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo.». 15. In altre parole, la funzione del subprocedimento di accerta- mento dell’obbligo del terzo non è quella di ricostruire le vicende tra debi- tore e terzo suo debitore - così distinguendosi dal precedente giudizio di accertamento, per il quale, almeno secondo una parte della giurisprudenza, si sarebbe trattato di ordinaria causa di cognizione in cui dare adito a qua- lunque questione tra le parti -, ma di stabilire, appunto al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito alla eventuale ordinanza di assegnazione, possa legittimamente liberarsi pa- gando al creditore procedente anziché al debitore, beninteso proprio se ed in quanto avrebbe potuto farlo pagando a quest’ultimo. 11 16. In forza di disposizioni primarie - che, in base a quanto accer- tato dal giudice di merito, sono state integralmente recepite dall’atto costi- tutivo dell’A.T.I. di cui Costruzioni RA S.p.A. è capogruppo - «Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai man- danti.» (così l’art. 37, comma 16, D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, applicabile alla fattispecie in esame;
la norma era identica nell’art. 48, comma 15, D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e non muta nel vigente art. 68, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31/3/2023, n. 36; un’analoga disposizione era contenuta nell’art. 23, comma 9, del D.Lgs. 19/12/1991, n. 406: «Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le opera- zioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il col- laudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle im- prese mandanti.»). 17. Secondo consolidata giurisprudenza, il rapporto esistente tra le imprese mandanti e la mandataria-capogruppo è considerato di mandato con rappresentanza, collettivo, gratuito, irrevocabile e conferito ex lege (in quanto finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici), sicché la mandataria è legittimata a compiere, nei rapporti con la stazione appaltante, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’appalto e le imprese associate non possono in- gerirsi, salvo che ciò sia espressamente previsto (Cass. Sez. 3, 09/08/1997, n. 7413; Cass. Sez. 1, 11/05/1998, n. 4728; Cass. Sez. U., 22/10/2003, n. 15807; Cass. Sez. 3, 17/09/2005, n. 18441; Cass. Sez. 3, 29/12/2011, n. 29737; Cass. Sez. 1, 23/01/2012, n. 837; Cass. Sez. 1, 26/02/2016, n. 3808). 12 18. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il predetto mandato non ha una rilevanza soltanto interna all’associazione, ma riper- cuote i suoi effetti all’esterno e nei confronti del committente, perché «il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo pure per le asso- ciate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni tempo- ranee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresen- tante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto pro- cessuale - nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro gruppo mandataria -, con conseguente ca- renza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo» (Cass. Sez. 1, 30/08/2004, n. 17411, Rv. 576407-01). 19. Sulla scorta della disciplina normativa sopra menzionata e della giurisprudenza richiamata, oltre che del testo contrattuale del mandato («che comprende anche quello irrevocabile all’incasso, avendo, peraltro, le imprese costituenti l’A.T.I. previsto l’esonero dell’”Ente Appaltante da qual- sivoglia responsabilità per i pagamenti effettuati a essa Mandataria”», come rileva la sentenza impugnata), è evidente che l’impresa mandante (nel caso, la ST RO CO) non aveva alcuna possibilità di esercitare il suo diritto di credito nei confronti della committente (nella specie, DA ES Verona Vicenza Padova), fatta salva l’ipotesi (che qui non ricorre) di scio- glimento del mandato irrevocabile per fallimento della mandante (Cass. Sez. 1, 06/02/2023, n. 3546, Rv. 666988-01; Cass. Sez. 1, 19/12/2019, n. 34116, Rv. 656133-01) o della mandataria (Cass. Sez. 1, 22/08/2018, n. 20943, Rv. 650307-01). 20. Infatti, «gli interessi specifici sottostanti alle rivendicazioni delle singole imprese mandanti non scompaiono, ma sono appunto rappresentati dalla mandataria» in via esclusiva (tra le altre, Cass. Sez. 1, 26/02/2016, n. 3808) e, inoltre, l’odierna controricorrente non avrebbe potuto liberarsi dal vincolo mediante un pagamento alla ST RO CO, essendo la man- dataria Costruzioni RA incaricata di riscuoterlo (anche ex art. 1188 13 c.c.) in maniera irretrattabile (l’irrevocabilità è ancora più rigida di quella risultante dalle norme generali sul mandato, in quanto stabilita non nell’in- teresse del mandatario, ma dell’amministrazione appaltante, come osserva Cass. Sez. 1, 19/12/2019, n. 34116). 21. Nel caso de quo l’accertamento dell’obbligo del terzo non ha esorbitato dai suoi limiti, dato che il giudice non ha esaminato il rapporto interno all’associazione temporanea di imprese (priva di soggettività giuri- dica), bensì gli effetti spiegati dal mandato irrevocabile a questa connesso (che non dà luogo né a cessione, né a trasferimento della titolarità del cre- dito della mandante) sui rapporti obbligatori con la committente, conclu- dendo - coerentemente col dettato normativo e con la ricostruzione giuri- sprudenziale - che l’appaltatrice-mandante (l’esecutata ST RO CO) non aveva possibilità di esercitare il proprio diritto di credito direttamente nei confronti dell’appaltante (DA), la quale era tenuta, per liberarsi, ad adempiere esclusivamente nei confronti della mandataria-capogruppo (Co- struzioni RA). 22. In conclusione, a norma dell’art. 363, comma 3, c.p.c., si for- mulano i seguenti principî di diritto: «La funzione del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo non è quella di ricostruire le vicende tra debitore e terzo suo debitore (com’era, invece, stato talora sostenuto nel precedente giudizio di accerta- mento), bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all’eventuale ordinanza di asse- gnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, cioè, se ed in quanto avrebbe potuto farlo pagando a quest’ultimo.»; «Nell’associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rap- presentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all’estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate;
non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il 14 terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l’assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all’assegnatario la medesima posizione cre- ditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all’esecutato.».
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., formula i principî di diritto indicati al punto 22.; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 14.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,
- ricorrente -
contro AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Elena Righetti (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
e contro EST PRO CONSULT S.R.L. - intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 154 del 19/04/2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 26/3/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13131 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 17/05/2025 2 udito il P.M., in persona del Sostituto ROcuratore Generale Dr. Giovanni ST Nardecchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di IT S.p.A. e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. IT S.p.A., con atto notificato in data 24/05/2019 alla terza pigno- rata DA ES Verona Piacenza Padova S.p.A. (di seguito, Auto- strada), individuata quale debitor debitoris, sottoponeva a pignoramento i crediti vantati nei confronti della predetta società da ST RO CO S.r.l., impresa partecipante all’ATI con Costruzioni RA S.r.l. e, cioè, opera- tore economico riunito in raggruppamento temporaneo di impresa per l’ese- cuzione di lavori commissionati da DA. 2. Ricevuto l’atto, in data 29/05/2019 DA rilasciava a IT di- chiarazione negativa (ex art. 547 c.p.c.), sostenendo di non dovere alcuna somma a ST RO CO;
in seguito, rispettivamente nelle date del 10/06/2019 e del 30/07/2019, effettuava il pagamento dell’integrale im- porto spettante ad entrambe le imprese riunite in ATI a fronte di titoli giu- diziali nelle mani della mandataria dell’ATI e, cioè, della RA. 3. IT contestava la dichiarazione resa dal terzo pignorato DA e, all’esito del sub-procedimento per l’accertamento dell’obbligo del terzo, il Tribunale di Biella, con ordinanza del 9/11/2020, così decideva: «Accerta e dichiara che non sussiste obbligo della terza pignorata DA ES Verona Vicenza Padova SpA nei confronti dell’esecutata ST RO CO …». 4. Avverso il predetto provvedimento la IT S.p.A. proponeva opposi- zione, ribadendo che alla data della notifica dell’atto di pignoramento era sussistente un credito di ST RO CO nei confronti di DA ES Verona Vicenza Padova S.p.A. pari al del 40% degli importi spettanti alla società esecutata quale partecipante all’ATI con RA e, dunque, per un importo complessivo di Euro 707.031,92, oltre a interessi. 5. Con la sentenza n. 154 del 19/04/2023 il Tribunale di Biella rigettava l’opposizione; per quanto qui rileva, il giudice di merito così spiegava la 3 decisione: «Nel merito, si ritiene che la domanda formulata da parte attrice debba essere rigettata, non sussistendo alcun credito in capo a ST RO Con- sult alla data della notifica dell’atto di pignoramento nei confronti di Auto- strada, atteso che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia ri- sulta aver condannato parte odierna convenuta al pagamento in favore di Costruzioni RA S.p.A., in qualità di mandataria dell’associazione temporanea d’imprese ivi meglio indicate, tra cui si annoveravano, pur l’una successivamente all’altra, IT ed ST RO CO. Tale pronuncia, in par- ticolare, si pone in linea con il consolidatosi orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il mandatario dell’associazione temporanea di impresa ha la rappresentanza delle imprese mandanti nei confronti della stazione appal- tante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, fino all’estin- zione di ogni rapporto. …” … Tale indirizzo aderisce a quanto disposto dall’art. 37, 16° c. del d.lgs. n. 163/2006 - vigente all’epoca della forma- zione dell’A.T.I. - volto, pragmaticamente, a consentire alla stazione appal- tante di rapportarsi in ordine a qualsivoglia questione, anche processuale, inerente all’appalto a un unico soggetto, cioè alla mandataria, prescindendo dalle vicende sottese ai rapporti interni tra le imprese temporaneamente associate. Nella fattispecie, si rileva come il dettato normativo in parola sia stato integralmente recepito dall’atto costitutivo dell’A.T.I., di cui Costru- zioni RA S.p.A. risulta capogruppo, avendo le imprese mandanti con- ferito mandato gratuito e irrevocabile alla mandataria comprensivo del po- tere di rappresentanza, anche processuale, nei confronti dell’ente appal- tante per “tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’ap- palto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto. La revoca del presente mandato per giusta causa sarà sempre ad ogni ef- fetto di legge inefficace nei confronti dell’Ente appaltante”. Tale mandato comprende anche quello irrevocabile all’incasso, avendo, peraltro, le im- prese costituenti l’A.T.I. previsto l’esonero dell’”Ente Appaltante da qualsi- voglia responsabilità per i pagamenti effettuati a essa Mandataria” (cfr. doc. 2 fascic. parte attrice). A tal proposito si precisa che, ai sensi del combinato 4 disposto di cui agli artt. 1723, 2° c. e 1726 c.c., “il mandato [collettivo] conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca”, presupposti non integrati nella fattispecie, non avendo, peraltro, parte attrice né allegato un diverso accordo tra le parti, né allegato alcuna giusta causa a fondamento della revoca del mandato all’incasso da parte di IT e di ST RO CO Srl, postulante, in ogni caso, una valutazione giudiziale ai fini del relativo accertamento. Ne di- scende che la sopraindicata revoca da parte delle predette mandanti del mandato all’incasso in favore di Costruzioni RA S.p.A., costituendo mero atto unilaterale, pur conosciuto dalla società odierna convenuta, ap- pare inefficace e, quindi, inopponibile alla stazione appaltante, con persi- stente sussistenza in capo alla capogruppo del mandato all’incasso delle somme erogate dalla stazione appaltante, fermo l’obbligo a carico della mandataria di provvedere al riparto del corrispettivo percepito tra le im- prese partecipanti secondo le rispettive spettanze. Pertanto, l’ordinanza emessa in data 09.11.2020 dal giudice dell’esecuzione appare logicamente motivata, non sussistendo alcun credito in capo a ST RO CO nei con- fronti di Autostrade, ferma la facoltà di ciascuna mandante di agire nei con- fronti della capogruppo al fine del conseguimento del corrispettivo e dei relativi oneri accessori …». 6. Avverso tale decisione IT S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 7. Resisteva con controricorso la DA ES Verona Piacenza Pa- dova S.p.A. 8. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso. 9. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è improcedibile. 5 2. Infatti, nel fascicolo non risulta inserita (da alcuna delle parti) la do- cumentazione atta a dimostrare quanto affermato dalla stessa ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplici- tamente volto ad impugnare la «sentenza resa inter partes dal Tribunale di BIELLA … n. 154/2023 del 19/04/2023, pubblicata in pari data, all’esito della causa civile di I Grado iscritta al n. 695/2021 RG, notificata in data 26/04/2023»). Nel caso in cui la notificazione della sentenza, al fine del decorso del termine breve per l’impugnazione, sia effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC), il difensore deve procedere al deposito telematico produ- cendo non solo la sentenza, ma anche il messaggio di posta elettronica cer- tificata con i relativi allegati e, cioè, il duplicato della notifica in formato .eml oppure .msg; la prova della notifica a mezzo di posta elettronica certificata va fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, il quale garantisce l’autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall’ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subito modifiche o alterazioni (così anche Cass. Sez. 5, 27/05/2024, n. 14790). 3. Nel fascicolo telematico accessibile al Collegio al momento della deci- sione si rinviene soltanto la copia autentica della sentenza, ma difetta il messaggio di posta elettronica (coi relativi allegati e con rituale assevera- zione di conformità) dal quale soltanto può trarsi la prova della data della notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine d’impugnazione (non è agli atti il documento indicato a pag. 24 del ricorso come «7) PEC NOTIFICA SENTENZA Avv.Righetti/Avv. Bindi del 26/04/2023»). Dalla violazione dell’art. 369 c.p.c. deriva l’improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, 6 incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che im- pedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contesta- zione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ov- vero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione … Si deve escludere la possibi- lità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché pro- dotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provve- dimento impugnato (da cui decorre il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.»). 4. Come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 maggio 2024 - AT e altri c. TA (ricorso n. 37943/17 e altri) - la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibi- lità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell’arti- colo 6 § 1 della Convenzione -, «l’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di im- pugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è per- suasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero do- vuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l’accettazione di de- positi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgi- mento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pro- 7 nunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ri- tardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del le- gittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure se- guite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori. … Inol- tre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la de- cisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzio- nato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84). La conclusione della compatibilità con la disciplina sovranazionale della san- zione di improcedibilità da omesso deposito della copia notificata della sen- tenza è stata, poi, espressamente ribadita da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7339 del 19/03/2025, non massimata. 5. Neppure soccorre la ricorrente il principio, elaborato dalla giurispru- denza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibi- lità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 19/4/2023 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 26/6/2023. 8 6. All’improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 7. Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 8. Nondimeno, come statuito da Cass. Sez. 3, 25/02/2025, n. 4845, Rv. 673773-01, «il principio di diritto può essere pronunciato dalla S.C. nell’in- teresse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., in ogni ipotesi in cui non sia permesso giungere allo scrutinio del fondo dei motivi, senza limitazione all’ipotesi d’inammissibilità del ricorso», sempre che il Collegio ritenga di dover decidere una questione di particolare importanza, che è oggetto del giudizio. 9. Perciò, nonostante la declaratoria di improcedibilità, è possibile esa- minare nell’interesse della legge le questioni poste dal ricorso, prive di spe- cifici precedenti e, come tali, di rilievo nomofilattico. 10. Col primo motivo la IT ha dedotto la «Violazione o falsa ap- plicazione degli articoli 1703, 1723 c.c., (ex art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.) per avere il Tribunale di Biella dichiarato l’insussistenza del credito in capo a ST RO CO S.r.l. nei confronti di DA ES Verona Vicenza Padova S.p.A. in violazione delle norme sul mandato - il conferimento del mandato all’incasso in capo alla mandataria dell’ATI non comporta cessione del cre- dito e trasferimento della titolarità del diritto di credito»; sostiene la ricor- rente che il credito delle imprese riunite in ATI nei confronti della terza pi- gnorata non può essere considerato in titolarità esclusiva della capogruppo, né tantomeno dell’ATI (priva di soggettività giuridica) spettando, invece, alle singole imprese in base alla quota di partecipazione nell’associazione, sicché erra il Tribunale nell’affermare «che la legittimazione ad agire, in forza del mandato irrevocabile all’incasso in capo a RA (effetti propri 9 del mandato di ATI), comporti l’insussistenza di crediti in capo alla man- dante». Col secondo motivo, si deduce «Violazione o falsa applicazione degli ar- ticoli dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione agli artt. 543, 546, 547, 549, 552 c.p.c., (ex art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.) per avere il Tribunale di Biella omesso di pronunciarsi entro i limiti della domanda ed avendo fondato il proprio convincimento in base a fatti e rapporti estranei all’oggetto di causa - la permanenza della titolarità del diritto di credito in capo alla mandante costituisce il presupposto della pignorabilità dello stesso credito dovuto dalla terza pignorata, oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato»; secondo la ricorrente, una volta provato il credito, sarebbe spettato ad DA dimostrare eventuali fatti impeditivi o estintivi atti ad escludere la sussistenza del credito e, invece, la terza pignorata non ne ha mai contestato l’esistenza e ha dedotto circostanze irrilevanti ai fini dell’accertamento ex art. 549 c.p.c., sulle quali si è poi basata la decisione del giudice di merito. 11. Ferma restando la dichiarata improcedibilità, le censure, tra loro strettamente connesse ed esaminate congiuntamente, sono comunque in- fondate. 12. Ad avviso della ricorrente, a conclusione dell’accertamento ex art. 549 c.p.c. il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto constatare la sus- sistenza del credito della ST RO CO (in quanto mandante dell’associa- zione temporanea di imprese, che non ha soggettività giuridica) nei con- fronti di DA ES Verona Piacenza Padova S.p.A., mentre la sen- tenza impugnata, così come l’ordinanza, avrebbe confuso la titolarità del predetto credito con la legittimazione ad agire dell’impresa mandataria dell’A.T.I. (la RA), questione afferente al rapporto di mandato e non a quello obbligatorio. 13. La tesi della IT è suggestiva, in quanto basata sull’esatta affermazione secondo cui il credito rimane in capo alla mandante e soltanto 10 la legittimazione attiva si trasferisce, in via esclusiva, alla mandataria ca- pogruppo: conseguentemente, accertando l’obbligo del terzo, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto constatare la titolarità del credito di ST RO CO verso l’odierna controricorrente e, poi, disporne la cessione coattiva alla creditrice pignorante. 14. Tuttavia, tale argomentazione è fuorviante, perché impropria- mente riduce l’accertamento dell’obbligo del terzo ad una verifica sulla sus- sistenza e titolarità del credito, mentre la procedura espropriativa presso terzi - a cui l’accertamento ex art. 549 c.p.c. è funzionale - mira a far con- seguire al creditore procedente l’assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere nei confronti del terzo;
difatti, l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. determina la cessione coattiva (ancorché salvo esazione) del credito vantato dal debitore verso il debitor debitoris e attribuisce al creditore assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all’esecutato; come spiega – tra molte – Cass. Sez. 6, 4/07/2018, n. 17441, Rv. 649842-01, «L’ordinanza di asse- gnazione resa dal giudice dell’esecuzione all’esito di un procedimento di pi- gnoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell’assegnatario all’originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo.». 15. In altre parole, la funzione del subprocedimento di accerta- mento dell’obbligo del terzo non è quella di ricostruire le vicende tra debi- tore e terzo suo debitore - così distinguendosi dal precedente giudizio di accertamento, per il quale, almeno secondo una parte della giurisprudenza, si sarebbe trattato di ordinaria causa di cognizione in cui dare adito a qua- lunque questione tra le parti -, ma di stabilire, appunto al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito alla eventuale ordinanza di assegnazione, possa legittimamente liberarsi pa- gando al creditore procedente anziché al debitore, beninteso proprio se ed in quanto avrebbe potuto farlo pagando a quest’ultimo. 11 16. In forza di disposizioni primarie - che, in base a quanto accer- tato dal giudice di merito, sono state integralmente recepite dall’atto costi- tutivo dell’A.T.I. di cui Costruzioni RA S.p.A. è capogruppo - «Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai man- danti.» (così l’art. 37, comma 16, D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, applicabile alla fattispecie in esame;
la norma era identica nell’art. 48, comma 15, D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e non muta nel vigente art. 68, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31/3/2023, n. 36; un’analoga disposizione era contenuta nell’art. 23, comma 9, del D.Lgs. 19/12/1991, n. 406: «Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le opera- zioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il col- laudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle im- prese mandanti.»). 17. Secondo consolidata giurisprudenza, il rapporto esistente tra le imprese mandanti e la mandataria-capogruppo è considerato di mandato con rappresentanza, collettivo, gratuito, irrevocabile e conferito ex lege (in quanto finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici), sicché la mandataria è legittimata a compiere, nei rapporti con la stazione appaltante, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’appalto e le imprese associate non possono in- gerirsi, salvo che ciò sia espressamente previsto (Cass. Sez. 3, 09/08/1997, n. 7413; Cass. Sez. 1, 11/05/1998, n. 4728; Cass. Sez. U., 22/10/2003, n. 15807; Cass. Sez. 3, 17/09/2005, n. 18441; Cass. Sez. 3, 29/12/2011, n. 29737; Cass. Sez. 1, 23/01/2012, n. 837; Cass. Sez. 1, 26/02/2016, n. 3808). 12 18. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il predetto mandato non ha una rilevanza soltanto interna all’associazione, ma riper- cuote i suoi effetti all’esterno e nei confronti del committente, perché «il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo pure per le asso- ciate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni tempo- ranee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresen- tante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto pro- cessuale - nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro gruppo mandataria -, con conseguente ca- renza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo» (Cass. Sez. 1, 30/08/2004, n. 17411, Rv. 576407-01). 19. Sulla scorta della disciplina normativa sopra menzionata e della giurisprudenza richiamata, oltre che del testo contrattuale del mandato («che comprende anche quello irrevocabile all’incasso, avendo, peraltro, le imprese costituenti l’A.T.I. previsto l’esonero dell’”Ente Appaltante da qual- sivoglia responsabilità per i pagamenti effettuati a essa Mandataria”», come rileva la sentenza impugnata), è evidente che l’impresa mandante (nel caso, la ST RO CO) non aveva alcuna possibilità di esercitare il suo diritto di credito nei confronti della committente (nella specie, DA ES Verona Vicenza Padova), fatta salva l’ipotesi (che qui non ricorre) di scio- glimento del mandato irrevocabile per fallimento della mandante (Cass. Sez. 1, 06/02/2023, n. 3546, Rv. 666988-01; Cass. Sez. 1, 19/12/2019, n. 34116, Rv. 656133-01) o della mandataria (Cass. Sez. 1, 22/08/2018, n. 20943, Rv. 650307-01). 20. Infatti, «gli interessi specifici sottostanti alle rivendicazioni delle singole imprese mandanti non scompaiono, ma sono appunto rappresentati dalla mandataria» in via esclusiva (tra le altre, Cass. Sez. 1, 26/02/2016, n. 3808) e, inoltre, l’odierna controricorrente non avrebbe potuto liberarsi dal vincolo mediante un pagamento alla ST RO CO, essendo la man- dataria Costruzioni RA incaricata di riscuoterlo (anche ex art. 1188 13 c.c.) in maniera irretrattabile (l’irrevocabilità è ancora più rigida di quella risultante dalle norme generali sul mandato, in quanto stabilita non nell’in- teresse del mandatario, ma dell’amministrazione appaltante, come osserva Cass. Sez. 1, 19/12/2019, n. 34116). 21. Nel caso de quo l’accertamento dell’obbligo del terzo non ha esorbitato dai suoi limiti, dato che il giudice non ha esaminato il rapporto interno all’associazione temporanea di imprese (priva di soggettività giuri- dica), bensì gli effetti spiegati dal mandato irrevocabile a questa connesso (che non dà luogo né a cessione, né a trasferimento della titolarità del cre- dito della mandante) sui rapporti obbligatori con la committente, conclu- dendo - coerentemente col dettato normativo e con la ricostruzione giuri- sprudenziale - che l’appaltatrice-mandante (l’esecutata ST RO CO) non aveva possibilità di esercitare il proprio diritto di credito direttamente nei confronti dell’appaltante (DA), la quale era tenuta, per liberarsi, ad adempiere esclusivamente nei confronti della mandataria-capogruppo (Co- struzioni RA). 22. In conclusione, a norma dell’art. 363, comma 3, c.p.c., si for- mulano i seguenti principî di diritto: «La funzione del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo non è quella di ricostruire le vicende tra debitore e terzo suo debitore (com’era, invece, stato talora sostenuto nel precedente giudizio di accerta- mento), bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all’eventuale ordinanza di asse- gnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, cioè, se ed in quanto avrebbe potuto farlo pagando a quest’ultimo.»; «Nell’associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rap- presentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all’estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate;
non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il 14 terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l’assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all’assegnatario la medesima posizione cre- ditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all’esecutato.».
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., formula i principî di diritto indicati al punto 22.; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 14.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,