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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1017/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1017 /2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], trav. Via Saffo, elettivamente domiciliata ad AUGUSTA,
VIA G. LAVAGGI N. 104, presso lo studio dell'avv. AZZOPPARDI JLENIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
06/07/1966 e residente in [...];
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 14.7.2023); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 23.2.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con a CP_1
SIRACUSA in data 16.1.1993, nel corso del quale è nata la figlia il 6.1.1994. Per_1
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con decreto omologato (n. 198/2021), emesso da questo Tribunale in data 15.4.2021, depositato in pari data, e di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza del 27.11.2023 il Presidente, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, nè compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione confermava la volontà della ricorrente di addivenire al divorzio, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 4.6.2024.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia di parte.
Orbene, passando al merito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in SIRACUSA in data 16.1.1993, si sono separati consensualmente con decreto di omologa ( n. 198/2021) emesso da questo
Tribunale in data 15.4.2021, depositato in pari data. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 23.2.2023), non avendo l'attrice avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il convenuto costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive pagina 2 di 3 modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in SIRACUSA il 16/01/1993, tra e iscritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 1993, al n. 4, Parte I, Serie -;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Nulla sulle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1017 /2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], trav. Via Saffo, elettivamente domiciliata ad AUGUSTA,
VIA G. LAVAGGI N. 104, presso lo studio dell'avv. AZZOPPARDI JLENIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
06/07/1966 e residente in [...];
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 14.7.2023); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 23.2.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con a CP_1
SIRACUSA in data 16.1.1993, nel corso del quale è nata la figlia il 6.1.1994. Per_1
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con decreto omologato (n. 198/2021), emesso da questo Tribunale in data 15.4.2021, depositato in pari data, e di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza del 27.11.2023 il Presidente, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, nè compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione confermava la volontà della ricorrente di addivenire al divorzio, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 4.6.2024.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia di parte.
Orbene, passando al merito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in SIRACUSA in data 16.1.1993, si sono separati consensualmente con decreto di omologa ( n. 198/2021) emesso da questo
Tribunale in data 15.4.2021, depositato in pari data. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 23.2.2023), non avendo l'attrice avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il convenuto costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive pagina 2 di 3 modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in SIRACUSA il 16/01/1993, tra e iscritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 1993, al n. 4, Parte I, Serie -;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Nulla sulle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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