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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2425/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/5/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PAOLO LUCA IACONO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), fraz. Capezzano Pianore, via dei Carpentieri n.10, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia il Tribunale di Lucca dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto in
Viareggio il 23.7.2005, come risulta dall'atto n.69 – Parte I, Serie – ufficio primo anno 2005 dello
Stato Civile del Comune di Viareggio, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, con le seguenti condizioni:
1) La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare di Viareggio in Traversa Prima Pt_1 di via Monsignor Enrico Bartoletti n.8 e il sig. si trasferirà altrove, presso un immobile di Parte_2 sua proprietà sito in Viareggio o in Carrara;
2) i ricorrenti si dichiarano autosufficienti, per cui non vi è richiesta di disposizione di assegno divorzile;
1 3) entrambi provvederanno al mantenimento ordinario dei figli fino alla loro autosufficienza economica, secondo le rispettive possibilità economiche;
in ogni caso, allo stato, il sig. si Parte_2 obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di Euro 500 per ciascun figlio, Pt_1 rivalutabile secondo indici istat a partire dal mese successivo a quello della prima udienza dinanzi al
Collegio;
4)le spese straordinarie relative a tutti i figli, previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
per spese straordinarie si intendono: a) quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets. Dette spese saranno comprovate da prescrizione medica e porteranno l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
b) quelle scolastiche (rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio e utenze nella sede universitaria); c) quelle per attività sportive, ricreative, quelle per baby sitter quando necessarie per impegni lavorativi dei genitori, ecc;
d) quelle per il mantenimento e la cura degli animali domestici, già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in virtù di persistente relazione affettiva tra i figli e gli animali domestici predetti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 23/7/2005, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n Viareggio (LU) in data 23/7/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 69, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno
2005;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 14/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/5/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PAOLO LUCA IACONO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), fraz. Capezzano Pianore, via dei Carpentieri n.10, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia il Tribunale di Lucca dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto in
Viareggio il 23.7.2005, come risulta dall'atto n.69 – Parte I, Serie – ufficio primo anno 2005 dello
Stato Civile del Comune di Viareggio, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, con le seguenti condizioni:
1) La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare di Viareggio in Traversa Prima Pt_1 di via Monsignor Enrico Bartoletti n.8 e il sig. si trasferirà altrove, presso un immobile di Parte_2 sua proprietà sito in Viareggio o in Carrara;
2) i ricorrenti si dichiarano autosufficienti, per cui non vi è richiesta di disposizione di assegno divorzile;
1 3) entrambi provvederanno al mantenimento ordinario dei figli fino alla loro autosufficienza economica, secondo le rispettive possibilità economiche;
in ogni caso, allo stato, il sig. si Parte_2 obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di Euro 500 per ciascun figlio, Pt_1 rivalutabile secondo indici istat a partire dal mese successivo a quello della prima udienza dinanzi al
Collegio;
4)le spese straordinarie relative a tutti i figli, previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
per spese straordinarie si intendono: a) quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets. Dette spese saranno comprovate da prescrizione medica e porteranno l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
b) quelle scolastiche (rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio e utenze nella sede universitaria); c) quelle per attività sportive, ricreative, quelle per baby sitter quando necessarie per impegni lavorativi dei genitori, ecc;
d) quelle per il mantenimento e la cura degli animali domestici, già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in virtù di persistente relazione affettiva tra i figli e gli animali domestici predetti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 23/7/2005, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n Viareggio (LU) in data 23/7/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 69, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno
2005;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 14/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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