Art. 5.
In aggiunta ai prezzi di cui all'art. 1, verra' corrisposto a tutto il grano della produzione nazionale 1946 trebbiato e conferito ai "Granai del popolo" dal 1° giugno 1946 al 10 luglio 1946, a carico del bilancio dello Stato, a titolo di parziale rimborso delle maggiori spese sostenute per la trebbiatura anticipata, un premio di sollecito conferimento nella misura appresso indicata:
L. 600 al quintale per il periodo dal 1° al 10 giugno 1946;
L. 500 al quintale per il periodo dall'11 al 20 giugno 1946;
L. 400 al quintale per il periodo dal 21 al 30 giugno 1946;
L. 300 al quintale per il periodo dal 1° al 10 luglio 1946.
Il detto premio e' integralmente attribuito al fittuario od enfiteuta. Nelle altre forme di conduzione, il premio viene ripartito fra gli interessati nella stessa misura in cui viene ripartito il grano prodotto.
In aggiunta ai prezzi di cui all'art. 1, verra' corrisposto a tutto il grano della produzione nazionale 1946 trebbiato e conferito ai "Granai del popolo" dal 1° giugno 1946 al 10 luglio 1946, a carico del bilancio dello Stato, a titolo di parziale rimborso delle maggiori spese sostenute per la trebbiatura anticipata, un premio di sollecito conferimento nella misura appresso indicata:
L. 600 al quintale per il periodo dal 1° al 10 giugno 1946;
L. 500 al quintale per il periodo dall'11 al 20 giugno 1946;
L. 400 al quintale per il periodo dal 21 al 30 giugno 1946;
L. 300 al quintale per il periodo dal 1° al 10 luglio 1946.
Il detto premio e' integralmente attribuito al fittuario od enfiteuta. Nelle altre forme di conduzione, il premio viene ripartito fra gli interessati nella stessa misura in cui viene ripartito il grano prodotto.