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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 20.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5026 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Antonio Galardo opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Celesta Losco giusta mandato in atti opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.07.2022 la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 263/2022 – con cui alla stessa è stato ingiunto, su ricorso ex art. 633 c.p.c. della , il Controparte_1 pagamento della somma di € 9.757,00 a titolo di accantonamenti e contributi previdenziali non versati afferenti alle mensilità da ottobre 2014 a marzo 2015 – chiedendone la revoca. Ha preliminarmente eccepito, a tal fine, l'invalidità del decreto ingiuntivo per carenza di ius postulandi, la nullità della notifica dello stesso per mancanza assoluta della relata, l'improcedibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito. Nel merito, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi e degli accantonamenti relativi alle annualità richieste in sede monitoria, oltre alla carenza dei presupposti per i pagamenti a fronte della intervenuta cessazione dell'attività edilizia sin dal 2012. La , dal canto suo, ha ribadito la sussistenza di tutte le condizioni CP_1
normativamente previste per la concessione del decreto ingiuntivo, chiedendone l'integrale conferma.
Ciò posto, è fondata in via assorbente la formulata eccezione di prescrizione.
Va in primo luogo evidenziato che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Il giudice, quindi, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, valutando l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Ne consegue l'infondatezza di tutte le eccezioni preliminari sollevate in ricorso: nella presente fase di opposizione, infatti, la ha depositato valida procura alle liti, CP_1 sanando altresì l'eventuale nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Tanto chiarito – e venendo al merito – va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, posto che, nel caso di specie, trattasi di contributi omessi in relazione alle denunce nominative dei lavoratori occupati per il periodo da ottobre 2014 a marzo 2015.
Pertanto, in ossequio alla disposizione di cui all'art 3, comma 9, della legge 335/1995, la pretesa creditoria risulta ormai prescritta, giacché, in relazione agli anzidetti periodi di imposta, la non ha documentato di aver interrotto la prescrizione entro il CP_1
quinquennio.
Invero – concordemente con quanto già osservato da altri giudici della Sezione (v. sent.
295/2024, dr.ssa Stefanelli, in atti) – non può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione, sub specie di riconoscimento del debito, la richiesta inviata alla CP_1 dalla in data 04.03.2019, che lungi dall'essere ricognitiva del debito in Parte_1 contestazione, è l'esatta negazione dello stesso, trattandosi di una richiesta di revisione della posizione debitoria e annullamento della stessa (cfr. all. ). CP_1
Le argomentazioni esposte conducono, pertanto, all'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese vanno comunque compensate in ragione dell'infondatezza delle eccezioni preliminari.
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 263/2022.
b) Compensa le spese.
S.M.C.V., 24.03.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino