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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 6.05.25, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola D'ANGELO, Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giuseppe GIALLORETO e Controparte_1
Marta Duran PARADAS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 19.06.2024, la Controparte_2
si opponeva al Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 114/2024 del
[...]
7.05.2024, emesso da questo Tribunale, con cui ingiungeva di pagare Controparte_1 ad essa opponente la somma di € 10.750,00, oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura di ingiunzione, sul presupposto di essere creditore della in ragione di CP_3
sentenza n. 71/2023 con cui la eniva condannata Controparte_2
a reintegrare nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria CP_1
pagina 1 di 4 commisurata all'ultima retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (nei limiti massimi di 12 mensilità), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, fino al giorno della effettiva reintegrazione;
contestava il credito richiesto dall'opposto, ammontante ad € 10.750,00, di cui € 5.160,00 a titolo di indennità risarcitoria statuita dalla sentenza sopra richiamata ed € 5.590,00 per le mensilità decorrenti dal mese di marzo 2023 al mese di aprile 2024, importo determinato in base all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 430,00, oltre interessi legali dal 19 marzo
2022 sino al soddisfo;
a sostegno dell'opposizione, eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Chieti, sezione di Ortona, dato che il rapporto di lavoro si era concluso nel Comune di Tollo (Ortona); evidenziava che non potevano essere riconosciute la somme richieste a titolo di mensilità dal marzo 2023 ad aprile
2024 per euro 5.590,00, dato che l'appalto di servizi presso il era cessato Parte_2 dal febbraio 2022; sosteneva che il licenziamento intimato all'opposto era legittimo, precisando tuttavia che la sentenza che aveva disposto la reintegra del lavoratore era definitiva.
Insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I., di cui nel merito chiedeva la revoca.
Si costituiva l'opposto, contestando l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che non poteva essere contestata la legittimità del licenziamento, visto che sul punto vi era una sentenza passata in giudicato;
rilevava infatti che esso opposto aveva notificato la sentenza all'opponente senza che questa avesse impugnato tale decisione;
evidenziava, quanto alla tesi secondo cui sarebbe stata illegittima la richiesta di vedersi riconosciute le mensilità dal giorno dell'effettiva reintegrazione sino al mese di aprile 2024, che tale eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio relativo all'impugnazione del licenziamento o con l'appello avverso la sentenza n. 71/2023, cosa che non era avvenuta e che, in ogni caso,
l'attività della società non era definitivamente cessata e non vi era stato l'azzeramento effettivo dell'organico personale, come poteva evincersi dalla visura camerale storica depositata in sede monitoria.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
_____
1.L'opposizione va rigettata.
pagina 2 di 4 2.Si ribadisce quanto già indicato nell'ordinanza del 16.07.2024, con cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, che risulta essere infondata, in quanto il contratto di lavoro è stato stipulato in Campobasso il 3.05.19 (cfr. doc. 4 opposto;
cfr. Cassazione
n.32501/23 “in tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la prorogatio del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il forum contractus e quello dell'azienda e, solo in via sussidiaria, il foro generale delle persone fisiche”), per cui l'adito Tribunale è competente per territorio ai sensi dell'art. 413 comma 2 c.p.c.
3. Va poi ricordato che con sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso, n.
71/2023, emessa in data 19 marzo 2023, è stato dichiarato nullo il licenziamento intimato dalla al ed ordinato il reintegro del lavoratore Controparte_4 CP_1
nel posto di lavoro;
la predetta società è stata inoltre condannata al pagamento, in favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nei limiti di 12 mensilità. Tale sentenza è pacificamente irrevocabile.
Pertanto, ogni questione relativa alla legittimità o meno del licenziamento attiene al merito del giudizio già concluso ed è coperta da giudicato, per cui è evidente che parte opponente non può -oggi- far valere motivi (quali il fatto che il licenziamento sarebbe stato legittimo e/o che l'appalto si era già concluso da febbraio 2022, per cui non sarebbero dovute le richieste mensilità) coperti dal giudicato, come tali inammissibili.
4. Neppure sono fondati i richiami di parte opponente, effettuati nelle note del 9.07.2024, alle pronunce della S.C. secondo cui “in caso di licenziamento illegittimo, non scatta la reintegra se, a seguito di mutamenti organizzativi e gestionali, l'azienda ha completamente cessato
l'attività con azzeramento dell'organico aziendale” (tra le altre, Cass. sentenza n. 7363 del
16.03.2021; Cass. nn. 1888/2020, 12245/1991, 12249/1991, 1815/1993 e 1789/1996), dato che nel caso in esame il motivo di opposizione (cfr. pag. 6 dell'opposizione, paragrafo
“cessazione del contratto di appalto”) si incentra sulla cessazione del contratto di appalto, non già dell'attività commerciale e aziendale e, in ogni caso, come emerge dalla visura allegata al fascicolo monitorio, risulta che la società ha più unità locali, che è tuttora attiva e che non c'è stato alcun azzeramento dell'organico.
5.Pertanto, le somme oggetto di ingiunzione risultano dovute, anche perché in alcun modo è stato contestato il calcolo degli importi richiesti sotto il profilo dell'operata quantificazione, che risulta commisurata alle statuizioni di cui alla sentenza irrevocabile già menzionata ed al fatto pagina 3 di 4 che, pacificamente, la non ha ottemperato Controparte_5
all'ordine di reintegrazione del lavoratore licenziato né ha allegato o provato di aver pagato l'indennità risarcitoria e le ulteriori mensilità dovute in ragione ed in correlazione con tale omissione, per cui le somme ingiunte risultano effettivamente dovute.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 114/2024, di cui conferma l'esecutività;
2) Condanna la società al pagamento delle Controparte_2
spese processuali in favore di spese che liquida in euro Controparte_1
2.109,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Campobasso, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Barbara PREVIATI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 6.05.25, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola D'ANGELO, Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giuseppe GIALLORETO e Controparte_1
Marta Duran PARADAS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 19.06.2024, la Controparte_2
si opponeva al Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 114/2024 del
[...]
7.05.2024, emesso da questo Tribunale, con cui ingiungeva di pagare Controparte_1 ad essa opponente la somma di € 10.750,00, oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura di ingiunzione, sul presupposto di essere creditore della in ragione di CP_3
sentenza n. 71/2023 con cui la eniva condannata Controparte_2
a reintegrare nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria CP_1
pagina 1 di 4 commisurata all'ultima retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (nei limiti massimi di 12 mensilità), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, fino al giorno della effettiva reintegrazione;
contestava il credito richiesto dall'opposto, ammontante ad € 10.750,00, di cui € 5.160,00 a titolo di indennità risarcitoria statuita dalla sentenza sopra richiamata ed € 5.590,00 per le mensilità decorrenti dal mese di marzo 2023 al mese di aprile 2024, importo determinato in base all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 430,00, oltre interessi legali dal 19 marzo
2022 sino al soddisfo;
a sostegno dell'opposizione, eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Chieti, sezione di Ortona, dato che il rapporto di lavoro si era concluso nel Comune di Tollo (Ortona); evidenziava che non potevano essere riconosciute la somme richieste a titolo di mensilità dal marzo 2023 ad aprile
2024 per euro 5.590,00, dato che l'appalto di servizi presso il era cessato Parte_2 dal febbraio 2022; sosteneva che il licenziamento intimato all'opposto era legittimo, precisando tuttavia che la sentenza che aveva disposto la reintegra del lavoratore era definitiva.
Insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I., di cui nel merito chiedeva la revoca.
Si costituiva l'opposto, contestando l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che non poteva essere contestata la legittimità del licenziamento, visto che sul punto vi era una sentenza passata in giudicato;
rilevava infatti che esso opposto aveva notificato la sentenza all'opponente senza che questa avesse impugnato tale decisione;
evidenziava, quanto alla tesi secondo cui sarebbe stata illegittima la richiesta di vedersi riconosciute le mensilità dal giorno dell'effettiva reintegrazione sino al mese di aprile 2024, che tale eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio relativo all'impugnazione del licenziamento o con l'appello avverso la sentenza n. 71/2023, cosa che non era avvenuta e che, in ogni caso,
l'attività della società non era definitivamente cessata e non vi era stato l'azzeramento effettivo dell'organico personale, come poteva evincersi dalla visura camerale storica depositata in sede monitoria.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
_____
1.L'opposizione va rigettata.
pagina 2 di 4 2.Si ribadisce quanto già indicato nell'ordinanza del 16.07.2024, con cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, che risulta essere infondata, in quanto il contratto di lavoro è stato stipulato in Campobasso il 3.05.19 (cfr. doc. 4 opposto;
cfr. Cassazione
n.32501/23 “in tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la prorogatio del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il forum contractus e quello dell'azienda e, solo in via sussidiaria, il foro generale delle persone fisiche”), per cui l'adito Tribunale è competente per territorio ai sensi dell'art. 413 comma 2 c.p.c.
3. Va poi ricordato che con sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso, n.
71/2023, emessa in data 19 marzo 2023, è stato dichiarato nullo il licenziamento intimato dalla al ed ordinato il reintegro del lavoratore Controparte_4 CP_1
nel posto di lavoro;
la predetta società è stata inoltre condannata al pagamento, in favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nei limiti di 12 mensilità. Tale sentenza è pacificamente irrevocabile.
Pertanto, ogni questione relativa alla legittimità o meno del licenziamento attiene al merito del giudizio già concluso ed è coperta da giudicato, per cui è evidente che parte opponente non può -oggi- far valere motivi (quali il fatto che il licenziamento sarebbe stato legittimo e/o che l'appalto si era già concluso da febbraio 2022, per cui non sarebbero dovute le richieste mensilità) coperti dal giudicato, come tali inammissibili.
4. Neppure sono fondati i richiami di parte opponente, effettuati nelle note del 9.07.2024, alle pronunce della S.C. secondo cui “in caso di licenziamento illegittimo, non scatta la reintegra se, a seguito di mutamenti organizzativi e gestionali, l'azienda ha completamente cessato
l'attività con azzeramento dell'organico aziendale” (tra le altre, Cass. sentenza n. 7363 del
16.03.2021; Cass. nn. 1888/2020, 12245/1991, 12249/1991, 1815/1993 e 1789/1996), dato che nel caso in esame il motivo di opposizione (cfr. pag. 6 dell'opposizione, paragrafo
“cessazione del contratto di appalto”) si incentra sulla cessazione del contratto di appalto, non già dell'attività commerciale e aziendale e, in ogni caso, come emerge dalla visura allegata al fascicolo monitorio, risulta che la società ha più unità locali, che è tuttora attiva e che non c'è stato alcun azzeramento dell'organico.
5.Pertanto, le somme oggetto di ingiunzione risultano dovute, anche perché in alcun modo è stato contestato il calcolo degli importi richiesti sotto il profilo dell'operata quantificazione, che risulta commisurata alle statuizioni di cui alla sentenza irrevocabile già menzionata ed al fatto pagina 3 di 4 che, pacificamente, la non ha ottemperato Controparte_5
all'ordine di reintegrazione del lavoratore licenziato né ha allegato o provato di aver pagato l'indennità risarcitoria e le ulteriori mensilità dovute in ragione ed in correlazione con tale omissione, per cui le somme ingiunte risultano effettivamente dovute.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 114/2024, di cui conferma l'esecutività;
2) Condanna la società al pagamento delle Controparte_2
spese processuali in favore di spese che liquida in euro Controparte_1
2.109,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Campobasso, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Barbara PREVIATI
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