Articolo 15 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
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Versione
27 aprile 1991
Art. 15. Variabilita' dei contributi 1. La percentuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), ed il contributo soggettivo minimo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo.
2. La percentuale di cui all'articolo 12 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione.
5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando l'importo complessivo delle entrate annue non e' sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento dell'Ente e alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualita' delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive dell'Ente per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento dell'Ente e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a tre annualita' delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l' articolo 7 della legge
29 dicembre 1988, n. 544 .
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 544/1968 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), e' il seguente:
"Art. 7 (Pensioni dei liberi professionisti). - 1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreche' le disponibilita' complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato".
Entrata in vigore il 27 aprile 1991