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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/10/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 829 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Scalea (Cs) al Corso Mediterraneo n. 92 presso lo studio dell'avv.
SE IC CO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
E
(cod. fisc. ), nato a Praia a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Scalea (Cs) al Corso Mediterraneo n. 265 presso lo studio dell'avv.
Rago UI Enea, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda congiunta di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il Parte_1 Parte_2
30.07.2025, hanno rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio in costanza della quale è nato il [...] un figlio, di nome . Essendo cessata tale relazione Per_1 sentimentale, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, sicché hanno
1 congiuntamente chiesto l'omologa delle relative condizioni indicate in ricorso, con la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti (fissata, dinnanzi al Giudice relatore, in data
20.10.2025) con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, provvedendo a detto incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero, in data 1.08.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda congiuntamente proposta dalle parti è suscettibile di accoglimento. In particolare, e hanno chiesto l'omologa delle Parte_1 Parte_2 condizioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore di seguito testualmente riportate: “1. Il figlio sarà affidato congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, secondo le modalità di affidamento condiviso di seguito specificate, con collocamento paritario dello stesso con la madre e il padre i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. Il sig. , entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso, provvederà a richiedere la chiusura del contratto telefonico/internet a suo nome con l'operatore Vodafone, ad oggi ancora in essere presso l'immobile sito in Scalea (CS), alla Via
AN MA n. 2; 4. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti;
5. Disporre l'affidamento e il mantenimento del figlio secondo le condizioni di seguito riportate: A) Affidamento Condiviso Del Minore e Genitore Collocatario. I genitori concordano sull'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, come per legge, e stabiliscono che lo stesso viva prevalentemente con la madre nell'appartamento sito in Scalea
(CS), alla Via AN MA n.
2. Considerato il collocamento prevalente presso la madre, al fine di assicurare il diritto del figlio alla bigenitorialità e l'instaurazione- mantenimento di rapporti sereni e stabili con entrambi i genitori, ciascuno dei genitori si impegna a tutelare la figura genitoriale dell'altro evitando ogni tipo di denigrazione, nonché garantendo una frequentazione sana e costante di entrambi e delle famiglie di origine (nonni, zii, ecc.), favorendo tempi di frequentazione anche maggiori rispetto al calendario minimo di incontri che di seguito viene stabilito, impegnandosi a far recuperare il tempo eventualmente perduto, a causa di imprevisti o per altre ragioni, rispetto al calendario minimo di visite, per favorire il consolidamento dei rapporti, promuovendo attività volte alla stabilità dei rapporti con i genitori, nell'esclusivo e superiore interesse della prole, tenuto conto anche dell'età del minore. I genitori si impegnano, altresì, a raggiungere accordi su tutte le decisioni straordinarie riguardanti la prole, nell'esclusivo e superiore interesse del minore, mentre l'ordinaria amministrazione è esercitata anche disgiuntamente, quando il figlio si trovi con
2 l'uno o con l'altro genitore. Al fine di regolamentare gli incontri padre-figlio, così da assicurare anche una routine settimanale al minore, i genitori stabiliscono un calendario minimo di visite utile a consolidare un rapporto stabile e sereno con il genitore non collocatario, favorendo tempi di qualità da trascorrere con il padre, presupposto fondamentale per una sana crescita del minore. B) Piano Genitoriale 1b. Durante la settimana: Il padre incontrerà il figlio tre volte a settimana, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:30, cena inclusa, salvo imprevisti dei genitori o del figlio e/o salvo diversi accordi tra i genitori;
nel caso in cui insorgessero impegni del bambino di natura non occasionale, i giorni e gli orari su indicati saranno modificati di comune accordo tra i genitori laddove risultassero incompatibili con gli eventuali e sopraggiunti impegni del minore. 2b.
Periodi festivi, svago, vacanze, visite mediche e occasioni particolari: Il figlio trascorrerà il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre, ad anni alterni e sempre salvo imprevisti dei genitori o del figlio e/o salvo diversi accordi con tra i genitori. Il figlio trascorrerà la
Domenica delle Palme con la madre, la Domenica di Pasqua con il padre e il lunedì di
Pasquetta con la madre, ad anni alterni e sempre salvo imprevisti dei genitori o del figlio e/o salvo diversi accordi tra i genitori. In caso di chiusura delle scuole, per uno o più giorni, sempre durante l'anno scolastico, dovuta a ponti o imprevisti, i genitori potranno concordare eventuali deroghe al calendario minimo di incontri, così che il figlio possa trascorrere più tempo con il genitore non collocatario, sempre nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori;
In caso di appuntamenti di svago (es. feste di compleanno) i genitori si impegnano ad accompagnare il figlio alternativamente, salvo impegni di lavoro, imprevisti e/o diversi accordi tra loro;
In caso di visite mediche, i genitori si impegnano a concordare chi dovrà accompagnare il figlio alla visita, salvo impegni lavorativi, imprevisti e/o diversi accordi tra i genitori;
Nel periodo estivo, dalla chiusura alla riapertura della scuola, considerati gli impegni lavorativi dei genitori, gli stessi concordano sulla possibilità che il figlio frequenti un “campo estivo” o altre attività similari e, in tal caso, la spesa che ne dovesse derivare viene suddivisa al
50% tra i genitori, previo accordo tra gli stessi, così come eventuali ulteriori attività ludiche e ricreative nel periodo primaverile ed invernale. I genitori concordano sulla possibilità di trascorrere periodi di vacanza con il figlio, fuori dal comune di residenza e/o fuori Regione, per periodi brevi (da uno a sette giorni), con conseguente deroga al calendario di incontri prestabilito;
in tal caso, il genitore che intenda trascorrere un periodo di vacanza con il figlio, lo comunicherà all'altro con congruo anticipo, non inferiore a giorni 3. Per eventuali viaggi all'estero con un solo genitore, è necessario il consenso dell'altro genitore. Si precisa, inoltre, che: Ogni impedimento/imprevisto dovrà essere comunicato con congruo anticipo all'altro genitore;
Gli incontri possono superare il numero minimo previsto grazie agli accordi che di volta in volta potranno raggiungere i genitori, nel rispetto del superiore interesse del minore, favorendo la frequentazione del genitore non collocatario e della famiglia paterna;
Il su
3 indicato calendario potrà subire modifiche anche in base allo stato d'animo del figlio, laddove lo stesso manifestasse l'intenzione di incontrare il padre anche quando non espressamente previsto dal piano genitoriale;
Nel caso di mancato rispetto degli incontri minimi previsti, entrambi i genitori si impegnano a recuperare il tempo perduto stabilendo un'altra data/orario di comune accordo. I genitori concordano sulla necessità di assicurare al figlio periodi di frequentazione continuativa con il padre, per almeno 7 giorni consecutivi all'anno, da stabilirsi tra i genitori di comune accordo tenendo conto degli impegni del bambino e dei genitori. Tutte le comunicazioni tra i genitori avverranno solo ed esclusivamente tramite messaggistica, fatti salvi eventi eccezionali e/o casi urgenti che richiedano un tempestivo colloquio telefonico. A tal uopo, i genitori si impegnano a favorire tali comunicazioni, astenendosi da comportamenti che possano compromettere una sana e serena gestione degli interessi del minore. Sul punto giova precisare che i genitori sono consapevoli dell'importanza di mantenere rapporti continuativi e distesi nell'esclusivo interesse del minore. Tutte le su indicate condizioni sono da ritenersi flessibili nel caso di impegni lavorativi, imprevisti di salute o di altra natura dei genitori, impegni e/o imprevisti riguardanti i figli, nonché in ossequio alle volontà e agli stati d'animo del bambino. C) Mantenimento del figlio e assegno perequativo. Versamento a carico del padre di somme arretrate a titolo di mantenimento del figlio. Considerato il collocamento prevalente del minore presso la madre, il padre contribuirà alle spese sostenute dal genitore collocatario, per il mantenimento ordinario del minore, corrispondendo alla madre l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento), a mezzo bonifico al seguente IBAN:
[...] sino alla raggiungimento della sua maggiore età, mentre successivamente il suddetto importo sarà versato dal sig. direttamente al figlio, sempre Pt_2 con bonifico e sino al raggiungimento della propria autosufficienza. Il versamento del mantenimento dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. Si precisa che l'assegno di mantenimento rappresenta la rata mensile di un importo forfettario calcolato su base annuale e non è pertanto possibile sospenderlo. L'assegno di mantenimento non è mai compensabile con le spese straordinarie per il figlio, avendo funzioni e rispondendo a bisogni intrinsecamente differenti tra loro. Con riferimento alle somme di cui ha diritto il figlio relativamente al mantenimento relativo all'intero periodo decorrente dalla data di interruzione della convivenza dei ricorrenti e fino alla data di presentazione del ricorso, i ricorrenti concordano che il padre versi alla madre nell'esclusivo interesse e a favore del figlio, a titolo di mantenimento per il periodo sopra specificato la somma ulteriore di euro 800,00 (in lettere: ottocento/00); tale somma sarà versata in n. 16 rate mensili da € 50,00 (in lettere: cinquanta/00) cadauna che si cumuleranno con il mantenimento mensile di € 400,00 e fino a concorrenza della somma di e 800,00. In sintesi il sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 450 sin dal mese Pt_2 di febbraio 2025 e per sedici mensilità. Successivamente la somma per il mantenimento rimarrà
4 determinata in € 400,00. I genitori concordano sulla percezione del 100% dell'assegno unico e universale per i figli in favore della madre. I ricorrenti, altresì, dichiarano espressamente che con la sottoscrizione del presente ricorso hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
D) Spese comprese nell'assegno periodico di mantenimento, Spese Ordinarie e Spese extra assegno. Adesione dei ricorrenti alle linee guida prot. 2130/2017 approvate dal Tribunale di
Paola. In adesione alle linee guida approvate dall'Ill.mo Tribunale di Paola, prot. 2130/2017, i genitori convengono che le spese per il figlio siano quindi suddivise in Spese comprese nell'assegno periodico di mantenimento, spese ordinarie, spese extra assegno che non necessitano del preventivo consenso dei genitori, spese extra assegno che necessitano del preventivo consenso tra i genitori. Le spese che si considerano comprese nell'assegno periodico di mantenimento, a titolo esemplificativo sono le seguenti: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco;
il vitto (inclusa l'eventuale mensa scolastica, sostitutiva del pranzo); il contributo alle spese abitative;
l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione); le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore; i trasporti pubblici (tessera autobus, metro, ecc.); il materiale scolastico di cancelleria;
i trattamenti estetici (es. parrucchiere); la ricarica del cellulare;
le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento e spese similari;
le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati e babysitter purché già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di una spesa sostenibile. Le spese ordinarie sono tutte le voci di spesa che soddisfano esigenze quotidiane della vita dei figli e, in ogni caso, quelle che rispettano il requisito temporale della periodicità, il requisito quantitativo della non gravosità e il requisito funzionale della utilità e/o necessarietà. Per le spese ordinarie non sussiste alcun obbligo di rendicontazione sulle somme spese. Tutte le spese extra assegno devono essere rendicontate e saranno suddivise al 50% tra i genitori. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per il figlio, è opportuno che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di spese extra, le quali sono individuate in: Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso pro quota in relazione alla loro obiettiva necessità che, a titolo esemplificativo, sono le seguenti: - Spese sanitarie: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del
SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. - Spese scolastiche: iscrizione e
5 retta dell'asilo nido infantile, tasse e/o assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), e sempre che siano compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
- Spese extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Spese extra assegno che richiedono il necessario e preventivo accordo, espresso o tacito, tra i genitori, sempre e comunque suscettibili di rimborso pro quota che, a titolo esemplificativo, sono: - Spese sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private che non abbiano il carattere dell'urgenza e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
- Spese scolastiche: lezioni private (cosiddette ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, corsi per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazione, master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, frequenza di scuole e università private. - Spese extrascolastiche: babysitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), spese per acquisto del casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione, cresima, matrimonio. Nei casi in cui sia richiesto il preventivo consenso, questo dovrà essere richiesto da un genitore all'altro per iscritto a mezzo raccomandata A/R, e il riscontro dovrà avvenire, sempre per iscritto e con raccomandata A/R, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'eventuale rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I genitori concordano sulla necessità di sostenere contestualmente, pro quota, tutte le spese extra assegno, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Laddove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, all'altro genitore, il quale dovrà provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta. E) Deducibilità fiscale, rimborsi e sussidi ed assegni familiari. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figlio e
6 periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi erogati dallo
Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative al figlio vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore e l'assenza di contrasti con gli interessi dello stesso.
Il pieno accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 829/2025, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (nato a [...] il [...]), riportate in parte motiva, qui da Persona_2 intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 21.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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