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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 06/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dr. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 165/2023 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 329/2023 emessa dal Tribunale civile di
Caltanissetta il 19.05.2023, proposto
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.08.1970 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Sandra Lupo ed Alfredo Saia
giusta procura in calce al Ricorso in Appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sandra Lupo sito in Caltanissetta viale Sicilia n.
176
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.04.1940, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
1 Pierluigi Zoda giusto mandato in calce alla Comparsa in appello, presso il cui studio sito in Caltanissetta viale Rochester 2/C è elettivamente domiciliata
APPELLATA Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:“si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel Ricorso in appello”.
Per l'appellata: “chiede che Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Caltanissetta, previa se del caso revoca dei capitoli di prova ammessi generici ed inammissibili per i motivi spiegati con declaratoria di nullità della prova conseguente - rigettare l'appello proposto dall'ing. Parte_1
, perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto,
[...]
confermando la sentenza n. 329/2023, emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 19.05.2023 a definizione del procedimento iscritto al n. 709/2022 Rg. Con vittoria di compensi, spese e accessori di entrambi i gradi”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio per sentire accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni: “In via preliminare, dichiarare nullo il contratto di comodato gratuito stipulato tra la ricorrente e il convenuto, avente ad oggetto
l'immobile ubicato in Caltanissetta presso viale Trieste n. 131/B e il relativo garage di pertinenza (contraddistinti in Catasto Fabbricati del Comune di
Caltanissetta foglio 86 part. 771 sub 29 e part. 770 sub 5) per violazione delle norme imperative tributarie in materia di obbligo di registrazione e per
l'effetto, ordinare al signor il rilascio immediato Parte_1
dell'immobile, ormai detenuto sine titulo;
In via subordinata, ritenere e dichiarare, previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria, la risoluzione del contratto di comodato gratuito stipulato tra la ricorrente e il convenuto, avente ad oggetto l'immobile suindicato ed in particolare - ritenuta la natura precaria del comodato d'uso stipulato, ritenere e
2 dichiarare il diritto della comodante signora ad essere Controparte_1
reimmessa nel libero possesso e godimento dell'immobile di sua proprietà e condannare il signor a restituire e rilasciare Parte_1 immediatamente in favore della ricorrente l'immobile - in via gradata, ove si ritenesse il contratto di comodato suindicato avente termine implicito, accertato lo stato di urgente ed impreveduto bisogno della ricorrente per i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della comodante signora ad essere reimmessa nel libero possesso e Controparte_1
godimento dell'immobile di sua proprietà e condannare il signor Parte_1
a restituire e rilasciare immediatamente in favore della ricorrente
[...]
l'immobile per cui è causa. Con vittoria di spese e compensi di causa. Con riserva di articolare mezzi di prova e produrre ulteriori documenti”.
Deduceva di essere unica proprietaria del suddetto immobile e del relativo garage di pertinenza e che nel 2011 lo aveva temporaneamente concesso in comodato d'uso gratuito al figlio . Precisava che il Parte_1
comodato era stato stipulato oralmente e soltanto con il figlio, quindi a prescindere da ogni riferimento alla sua situazione coniugale e familiare, a tempo indeterminato e con l'esplicita accettazione da parte del figlio della clausola di recesso ad nutum da parte della madre.
Si costituiva in giudizio il quale non negava la sussistenza Parte_1
di un contratto verbale di comodato d'uso gratuito, ma contestava l'avversa prospettazione dei fatti, sostenendo che non di comodato c.d. precario trattavasi ma di comodato “ad uso familiare”, conseguentemente non revocabile ad libitum del concedente ex art. 1810 c.c. bensì, unicamente, nelle ipotesi di cui all'art. 1809 c.c., non ricorrenti nel caso di specie.
Omessa ogni attività istruttoria, il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 329/2023 emessa il 19.05.2023, con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
3 -accoglie la domanda di restituzione avanzata dalla sig.ra Controparte_1
nei confronti del sig. e per l'effetto condanna Parte_1
quest'ultimo al rilascio in favore della ricorrente dell'immobile sito in
Caltanissetta, viale Trieste 131/B con relativo garage di pertinenza
(contraddistinti in Catasto Fabbricati del Comune di Caltanissetta foglio 86 part. 771 sub 29 e part.770 sub 5);
-condanna il resistente al rimborso delle spese di lite in favore della sig.ra
che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 2.546,50 per Controparte_1
compensi professionali, oltre alle spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha proposto appello Parte_1
ancorato a cinque motivi.
Con il primo motivo rubricato “Omessa pronuncia sulla sollevata eccezione di disintegrità del contraddittorio. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.” l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per non essersi il Tribunale pronunciato sulla eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata in via preliminare con la memoria di costituzione, reiterando nel grado l'eccezione con conseguente richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della di lui moglie e dei figli , e , in quanto Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 anch'essi beneficiari del contratto di comodato.
Con il secondo motivo rubricato “Erroneità della sentenza in ordine all'asserita sussistenza di un comodato c.d. precario. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1809 e 1810 c.c.”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nell'avere il primo giudice ritenuto l'esistenza tra le parti di un contratto di comodato precario e non di un contratto di comodato stipulato per “esigenze abitative familiari”, in ragione del quale avrebbe dovuto rigettare la domanda della ricorrente.
Con il terzo motivo rubricato “Errata valutazione delle prove documentali e delle richieste istruttorie di parte resistente. Omessa pronuncia sulla
4 ammissibilità e rilevanza delle stesse con conseguente violazione dell'art.
112 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”, l'appellante eccepisce il vizio di omessa pronuncia in ordine alle richieste istruttorie formulate in primo grado, con conseguente nullità della sentenza impugnata e censura l'operato del Tribunale nell'aver accolto per la domanda della ricorrente sul rilievo che non era stata fornita la prova della natura del contratto destinato alle esigenze di famiglia del comodatario, dimentico del rigetto delle istanze istruttorie avanzate al riguardo dal medesimo e sulla base di una errata interpretazione delle risultanze istruttorie desumibili dalla copiosa documentazione da esso appellante prodotta.
Con il quarto motivo rubricato “Errata valutazione sulla sopravvenienza di condizioni imprevedibili ed urgenti, asseritamente idonee a legittimare la richiesta di rilascio dell'immobile. Falsa applicazione dell'art. 1803 c.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1809 c.c.”, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1809 comma 2 c.c. per la richiesta di rilascio chiesta dalla ricorrente in primo grado, sebbene l'appellata non avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente relativo alla sussistenza del sopravvenuto urgente ed imprevisto bisogno dell'immobile oggetto del comodato.
Con il quinto motivo rubricato “Errata valutazione sulla sopravvenienza di condizioni imprevedibili ed urgenti, asseritamente idonee a legittimare la richiesta di rilascio dell'immobile. Falsa applicazione dell'art. 1803 comma
2 c.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1809 c.c.” l'appellante reitera le richieste istruttorie avanzate in primo grado, nello specifico prova per interpello e per testi.
Conclude spiegando le seguenti domande: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di
Appello - previa fissazione udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti Conclusioni disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
5 - in via preliminare, sospendere l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva della sentenza n. 329/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale Civile di
Caltanissetta il 19.05.2023, ai sensi dell'art. 447 bis comma 4° c.p.c., stante il pregiudizio gravissimo che deriverebbe altrimenti all'odierno appellante ed alla sua famiglia, per le ragioni esposte in narrativa;
Indi: - accogliere il presente appello e, conseguentemente, in totale riforma della sentenza n.
329/2023 emessa e pubblicata il 19.05.2023 dal Tribunale di Caltanissetta a definizione del procedimento n. 709/2023 R.G., accogliere le domande ed eccezioni formulate in primo grado e conseguentemente: “- in via preliminare, ove ritenuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra secondo quanto indicato al punto I della Controparte_2
presente memoria;
- nel merito rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e diritto;
” - in via istruttoria ammettere le richieste istruttorie articolate in primo grado e reiterate al punto V del presente appello.”.Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi del giudizio”.
La Corte d'Appello, con decreto di fissazione udienza del 27.06.2023 ha provvisoriamente concesso la sospensione della sentenza.
Si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare, il Controparte_1
rigetto della richiesta di sospensione della sentenza impugnata e nel merito il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di compensi, spese e accessori di entrambi i gradi.
L'appellata ha chiesto, inoltre, nel caso di ammissione dei mezzi istruttori avversari ammettersi la prova contraria con i testi e secondo le modalità già spiegate in primo grado.
La Corte con ordinanza del 21.03.2024 ammetteva l'interrogatorio formale di limitatamente ai capp. 1, 2 e 11 dell'articolato dedotto Controparte_1
in atto di appello e la prova testimoniale limitatamente ai capp. 1 e 2 dell'articolato dedotto in atto di appello.
6 Con ordinanza del 10.06.2024 la Corte ammetteva la prova contraria invocata dall'appellata nella propria comparsa di costituzione in appello.
All'udienza del 19.06.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale di e venivano escussi i testi di parte appellante e Controparte_1 CP_6
e il teste di parte appellata . Controparte_7 Testimone_1
Esaurita l'istruttoria, alla medesima udienza la Corte rinviava la causa per discussione orale e decisione.
All'udienza del 22.04.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa col deposito telematico del dispositivo sotto riportato, che ne ha sostituito la lettura in udienza.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di disintegrità del contraddittorio formulata dall'appellante, sollevata col primo motivo di gravame, non essendovi motivi per disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_8 Controparte_9
atteso che il contratto verbale di comodato per cui è causa è stato stipulato tra le odierne parti in causa e . Controparte_1 Parte_1
4. Nel merito l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il codice civile disciplina due “forme” del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica “comodato senza determinazione di durata”.
Nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, è consentito al comodante di richiedere ad nutum al comodatario il rilascio della res.
L'art. 1809 c.c., concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2).
7 E' a questo tipo contrattuale che, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del godimento, va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito con la destinazione a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario (in genere, nell'esperienza giudiziaria, si tratta di uno stretto congiunto del comodante). Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista (indipendentemente dall'insorgere di una crisi in seno alla famiglia del comodatario).
Nè rileva che la sentenza delle Sezioni Unite n. 13603/2004 inquadri l'ipotesi di comodato di casa familiare nello schema del comodato “a termine indeterminato”. Questa definizione, infatti, non riconduce tale rapporto negoziale al contratto senza determinazione di durata, cioè al precario cui all'art. 1810 c.c., avendo essa riguardo alla configurazione di un termine non prefissato, ma desumibile dall'uso convenuto. Come precisato dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite (n. 20448/2014), l'espressione contenuta nella sentenza del 2004 va intesa nel senso di ricondurre la fattispecie al contratto in cui il termine risulta dall'uso cui la cosa è stata destinata. Come affermato dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 17332/2018, Rv.
650236), nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione al momento della domanda di rilascio grava sul comodatario.
Con riguardo alla concreta fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, ritiene la Corte che le emergenze probatorie consentano di affermare che tra le parti è intercorso un contratto di comodato, concluso in forma orale, per le esigenze della famiglia di sussumibile Parte_1
nella fattispecie dell'art. 1809 c.c.
8 Depongono in tal senso il contenuto della scrittura privata, prodotta in atti e non oggetto di contestazione, con cui il sig. (padre Parte_2
dell'appellante e marito dell'appellata) dichiara che l'immobile oggetto di giudizio venne concesso dalla “di comune accordo” “in comodato CP_1
d'uso gratuito a mio figlio per le esigenze abitative della sua Parte_1 famiglia”; la circostanza pacifica ed incontroversa che l'immobile venne concesso in comodato dalla al figlio nel 2011 quando questi era già CP_1
sposato ed in concomitanza della nascita del terzo figlio;
la destinazione dell'immobile da parte del comodatario a residenza della famiglia.
Tale natura del comodato è stata ulteriormente confermata dall'istruttoria espletata in questo grado, laddove i testi di parte appellante e CP_6
, rispondendo positivamente al capitolo di prova n. 1 Controparte_7 dell'atto di appello, hanno confermato “che a decorrere dall'ottobre 2009, ci furono vari contatti tra la sig.ra il sig. , i Controparte_1 Parte_2
figli , , e la moglie Controparte_7 Testimone_1 Parte_1
, a seguito dei quali tutti i partecipanti concordemente Controparte_2
stabilirono che la sig.ra avrebbe concesso al sig. CP_1 Parte_1
ed alla sua famiglia, per le loro esigenze familiari abitative,
[...]
l'immobile sito in Caltanissetta Viale Trieste n. 131”, precisando la prima:
“In quelle occasioni ho assistito personalmente a queste discussioni e ricordo che la Signora con il consenso delle figlie, diede la sua CP_10
disponibilità a concedere in comodato l'immobile di Via Trieste a mio genero
e a mia figlia”, e la seconda: “E' vero che lei ( decise di Controparte_1
dare l'immobile a mio fratello e alla sua famiglia in quanto si sarebbe trasferita in campagna per accudire mia sorella disabile”.
I suddetti testi inoltre rispondendo positivamente anche capitolo di prova n.
2 dell'atto di appello, hanno altresì confermato “che l'accordo di cui al capitolo precedente prevedeva che il sig. già a decorrere Parte_1
9 dal 2010 avrebbe pagato tutte le spese condominiali per alleggerire i debiti del sig. ”. Parte_2
Ininfluente risulta la deposizione del teste di parte appellata Testimone_1
limitatasi a riferire che non vi fu alcun incontro in cui si discusse
[...]
di concedere in comodato l'immobile al fratello “in quanto la scelta di dare in comodato l'immobile fu presa esclusivamente da mia madre”.
Dalla complessiva valutazione di questi elementi ritiene il Collegio che non si possa negare che, per effetto della concorde volontà delle parti, si sia impresso al bene un vincolo di destinazione correlato alle esigenze abitative familiari del comodatario.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 1809 comma 2 c.c., tali da giustificare il reclamato rilascio dell'immobile oggetto del comodato, invero erroneamente ritenuti sussistenti dal Tribunale sulla base della seguente semplicistica motivazione: “nel caso di specie ricorre comunque l'ipotesi di cui al II comma dell'art.1809 c.c., essendo accertata la sopravvenienza di condizioni imprevedibili ed urgenti, idonee a legittimare la richiesta di rilascio dell'immobile anche in caso di comodato ad uso familiare, quali l'età della ricorrente (83 anni) e la flessione dei propri redditi, anche in conseguenza della morte del marito” (pag. 6 sentenza Tribunale).
Il bisogno previsto dalla citata disposizione, infatti, pur non dovendo essere grave, deve essere imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, e urgente. L'urgenza deve intendersi come imminenza, restando esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Il bisogno deve essere serio, non voluttuario, nè capriccioso o artificiosamente indotto. Pertanto, non solo la necessità di uso diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che oggettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al comodato anche se la destinazione sia quella di casa
10 familiare, salvo il controllo di proporzionalità e adeguatezza, sempre dovuto in materia contrattuale, che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario (v. Cass. S.U. 20448/2014 cit.).
Ribadito che l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 1809 c.c. grava sul comodante, deve escludersi che nel caso in esame tale onere probatorio sia stato adeguatamente assolto dall'appellata, non risultando documentato il presunto deterioramento finanziario subito dalla né rilevando al riguardo la sola età della CP_1
stessa.
5. In accoglimento del proposto gravame la sentenza impugnata va pertanto riformata disponendosi il rigetto delle domande spiegate da Controparte_1 nei confronti di con l'atto introduttivo del giudizio di Parte_1
primo grado.
6. La riforma, nei termini sopra indicati, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sul regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, che nel caso di specie vede soccombente che, pertanto, va condannata al pagamento in Controparte_1 favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 329/2023 emessa dal Tribunale Parte_1
civile di Caltanissetta il 19.05.2023, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande spiegate da CP_1 nei confronti di con l'atto introduttivo del
[...] Parte_1
giudizio di primo grado;
11 - condanna al pagamento delle spese dei due gradi di Controparte_1
giudizio in favore di che liquida, per il primo grado, in € Parte_1
2.540,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa, e per il presente grado, in
€ 3.288,50, di cui € 382,50 per spese ed € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa.
Così deciso a Caltanissetta, il 24 aprile 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dr. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 165/2023 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 329/2023 emessa dal Tribunale civile di
Caltanissetta il 19.05.2023, proposto
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.08.1970 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Sandra Lupo ed Alfredo Saia
giusta procura in calce al Ricorso in Appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sandra Lupo sito in Caltanissetta viale Sicilia n.
176
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.04.1940, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
1 Pierluigi Zoda giusto mandato in calce alla Comparsa in appello, presso il cui studio sito in Caltanissetta viale Rochester 2/C è elettivamente domiciliata
APPELLATA Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:“si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel Ricorso in appello”.
Per l'appellata: “chiede che Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Caltanissetta, previa se del caso revoca dei capitoli di prova ammessi generici ed inammissibili per i motivi spiegati con declaratoria di nullità della prova conseguente - rigettare l'appello proposto dall'ing. Parte_1
, perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto,
[...]
confermando la sentenza n. 329/2023, emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 19.05.2023 a definizione del procedimento iscritto al n. 709/2022 Rg. Con vittoria di compensi, spese e accessori di entrambi i gradi”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio per sentire accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni: “In via preliminare, dichiarare nullo il contratto di comodato gratuito stipulato tra la ricorrente e il convenuto, avente ad oggetto
l'immobile ubicato in Caltanissetta presso viale Trieste n. 131/B e il relativo garage di pertinenza (contraddistinti in Catasto Fabbricati del Comune di
Caltanissetta foglio 86 part. 771 sub 29 e part. 770 sub 5) per violazione delle norme imperative tributarie in materia di obbligo di registrazione e per
l'effetto, ordinare al signor il rilascio immediato Parte_1
dell'immobile, ormai detenuto sine titulo;
In via subordinata, ritenere e dichiarare, previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria, la risoluzione del contratto di comodato gratuito stipulato tra la ricorrente e il convenuto, avente ad oggetto l'immobile suindicato ed in particolare - ritenuta la natura precaria del comodato d'uso stipulato, ritenere e
2 dichiarare il diritto della comodante signora ad essere Controparte_1
reimmessa nel libero possesso e godimento dell'immobile di sua proprietà e condannare il signor a restituire e rilasciare Parte_1 immediatamente in favore della ricorrente l'immobile - in via gradata, ove si ritenesse il contratto di comodato suindicato avente termine implicito, accertato lo stato di urgente ed impreveduto bisogno della ricorrente per i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della comodante signora ad essere reimmessa nel libero possesso e Controparte_1
godimento dell'immobile di sua proprietà e condannare il signor Parte_1
a restituire e rilasciare immediatamente in favore della ricorrente
[...]
l'immobile per cui è causa. Con vittoria di spese e compensi di causa. Con riserva di articolare mezzi di prova e produrre ulteriori documenti”.
Deduceva di essere unica proprietaria del suddetto immobile e del relativo garage di pertinenza e che nel 2011 lo aveva temporaneamente concesso in comodato d'uso gratuito al figlio . Precisava che il Parte_1
comodato era stato stipulato oralmente e soltanto con il figlio, quindi a prescindere da ogni riferimento alla sua situazione coniugale e familiare, a tempo indeterminato e con l'esplicita accettazione da parte del figlio della clausola di recesso ad nutum da parte della madre.
Si costituiva in giudizio il quale non negava la sussistenza Parte_1
di un contratto verbale di comodato d'uso gratuito, ma contestava l'avversa prospettazione dei fatti, sostenendo che non di comodato c.d. precario trattavasi ma di comodato “ad uso familiare”, conseguentemente non revocabile ad libitum del concedente ex art. 1810 c.c. bensì, unicamente, nelle ipotesi di cui all'art. 1809 c.c., non ricorrenti nel caso di specie.
Omessa ogni attività istruttoria, il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 329/2023 emessa il 19.05.2023, con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
3 -accoglie la domanda di restituzione avanzata dalla sig.ra Controparte_1
nei confronti del sig. e per l'effetto condanna Parte_1
quest'ultimo al rilascio in favore della ricorrente dell'immobile sito in
Caltanissetta, viale Trieste 131/B con relativo garage di pertinenza
(contraddistinti in Catasto Fabbricati del Comune di Caltanissetta foglio 86 part. 771 sub 29 e part.770 sub 5);
-condanna il resistente al rimborso delle spese di lite in favore della sig.ra
che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 2.546,50 per Controparte_1
compensi professionali, oltre alle spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha proposto appello Parte_1
ancorato a cinque motivi.
Con il primo motivo rubricato “Omessa pronuncia sulla sollevata eccezione di disintegrità del contraddittorio. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.” l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per non essersi il Tribunale pronunciato sulla eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata in via preliminare con la memoria di costituzione, reiterando nel grado l'eccezione con conseguente richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della di lui moglie e dei figli , e , in quanto Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 anch'essi beneficiari del contratto di comodato.
Con il secondo motivo rubricato “Erroneità della sentenza in ordine all'asserita sussistenza di un comodato c.d. precario. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1809 e 1810 c.c.”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nell'avere il primo giudice ritenuto l'esistenza tra le parti di un contratto di comodato precario e non di un contratto di comodato stipulato per “esigenze abitative familiari”, in ragione del quale avrebbe dovuto rigettare la domanda della ricorrente.
Con il terzo motivo rubricato “Errata valutazione delle prove documentali e delle richieste istruttorie di parte resistente. Omessa pronuncia sulla
4 ammissibilità e rilevanza delle stesse con conseguente violazione dell'art.
112 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”, l'appellante eccepisce il vizio di omessa pronuncia in ordine alle richieste istruttorie formulate in primo grado, con conseguente nullità della sentenza impugnata e censura l'operato del Tribunale nell'aver accolto per la domanda della ricorrente sul rilievo che non era stata fornita la prova della natura del contratto destinato alle esigenze di famiglia del comodatario, dimentico del rigetto delle istanze istruttorie avanzate al riguardo dal medesimo e sulla base di una errata interpretazione delle risultanze istruttorie desumibili dalla copiosa documentazione da esso appellante prodotta.
Con il quarto motivo rubricato “Errata valutazione sulla sopravvenienza di condizioni imprevedibili ed urgenti, asseritamente idonee a legittimare la richiesta di rilascio dell'immobile. Falsa applicazione dell'art. 1803 c.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1809 c.c.”, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1809 comma 2 c.c. per la richiesta di rilascio chiesta dalla ricorrente in primo grado, sebbene l'appellata non avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente relativo alla sussistenza del sopravvenuto urgente ed imprevisto bisogno dell'immobile oggetto del comodato.
Con il quinto motivo rubricato “Errata valutazione sulla sopravvenienza di condizioni imprevedibili ed urgenti, asseritamente idonee a legittimare la richiesta di rilascio dell'immobile. Falsa applicazione dell'art. 1803 comma
2 c.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1809 c.c.” l'appellante reitera le richieste istruttorie avanzate in primo grado, nello specifico prova per interpello e per testi.
Conclude spiegando le seguenti domande: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di
Appello - previa fissazione udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti Conclusioni disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
5 - in via preliminare, sospendere l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva della sentenza n. 329/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale Civile di
Caltanissetta il 19.05.2023, ai sensi dell'art. 447 bis comma 4° c.p.c., stante il pregiudizio gravissimo che deriverebbe altrimenti all'odierno appellante ed alla sua famiglia, per le ragioni esposte in narrativa;
Indi: - accogliere il presente appello e, conseguentemente, in totale riforma della sentenza n.
329/2023 emessa e pubblicata il 19.05.2023 dal Tribunale di Caltanissetta a definizione del procedimento n. 709/2023 R.G., accogliere le domande ed eccezioni formulate in primo grado e conseguentemente: “- in via preliminare, ove ritenuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra secondo quanto indicato al punto I della Controparte_2
presente memoria;
- nel merito rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e diritto;
” - in via istruttoria ammettere le richieste istruttorie articolate in primo grado e reiterate al punto V del presente appello.”.Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi del giudizio”.
La Corte d'Appello, con decreto di fissazione udienza del 27.06.2023 ha provvisoriamente concesso la sospensione della sentenza.
Si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare, il Controparte_1
rigetto della richiesta di sospensione della sentenza impugnata e nel merito il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di compensi, spese e accessori di entrambi i gradi.
L'appellata ha chiesto, inoltre, nel caso di ammissione dei mezzi istruttori avversari ammettersi la prova contraria con i testi e secondo le modalità già spiegate in primo grado.
La Corte con ordinanza del 21.03.2024 ammetteva l'interrogatorio formale di limitatamente ai capp. 1, 2 e 11 dell'articolato dedotto Controparte_1
in atto di appello e la prova testimoniale limitatamente ai capp. 1 e 2 dell'articolato dedotto in atto di appello.
6 Con ordinanza del 10.06.2024 la Corte ammetteva la prova contraria invocata dall'appellata nella propria comparsa di costituzione in appello.
All'udienza del 19.06.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale di e venivano escussi i testi di parte appellante e Controparte_1 CP_6
e il teste di parte appellata . Controparte_7 Testimone_1
Esaurita l'istruttoria, alla medesima udienza la Corte rinviava la causa per discussione orale e decisione.
All'udienza del 22.04.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa col deposito telematico del dispositivo sotto riportato, che ne ha sostituito la lettura in udienza.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di disintegrità del contraddittorio formulata dall'appellante, sollevata col primo motivo di gravame, non essendovi motivi per disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_8 Controparte_9
atteso che il contratto verbale di comodato per cui è causa è stato stipulato tra le odierne parti in causa e . Controparte_1 Parte_1
4. Nel merito l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il codice civile disciplina due “forme” del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica “comodato senza determinazione di durata”.
Nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, è consentito al comodante di richiedere ad nutum al comodatario il rilascio della res.
L'art. 1809 c.c., concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2).
7 E' a questo tipo contrattuale che, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del godimento, va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito con la destinazione a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario (in genere, nell'esperienza giudiziaria, si tratta di uno stretto congiunto del comodante). Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista (indipendentemente dall'insorgere di una crisi in seno alla famiglia del comodatario).
Nè rileva che la sentenza delle Sezioni Unite n. 13603/2004 inquadri l'ipotesi di comodato di casa familiare nello schema del comodato “a termine indeterminato”. Questa definizione, infatti, non riconduce tale rapporto negoziale al contratto senza determinazione di durata, cioè al precario cui all'art. 1810 c.c., avendo essa riguardo alla configurazione di un termine non prefissato, ma desumibile dall'uso convenuto. Come precisato dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite (n. 20448/2014), l'espressione contenuta nella sentenza del 2004 va intesa nel senso di ricondurre la fattispecie al contratto in cui il termine risulta dall'uso cui la cosa è stata destinata. Come affermato dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 17332/2018, Rv.
650236), nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione al momento della domanda di rilascio grava sul comodatario.
Con riguardo alla concreta fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, ritiene la Corte che le emergenze probatorie consentano di affermare che tra le parti è intercorso un contratto di comodato, concluso in forma orale, per le esigenze della famiglia di sussumibile Parte_1
nella fattispecie dell'art. 1809 c.c.
8 Depongono in tal senso il contenuto della scrittura privata, prodotta in atti e non oggetto di contestazione, con cui il sig. (padre Parte_2
dell'appellante e marito dell'appellata) dichiara che l'immobile oggetto di giudizio venne concesso dalla “di comune accordo” “in comodato CP_1
d'uso gratuito a mio figlio per le esigenze abitative della sua Parte_1 famiglia”; la circostanza pacifica ed incontroversa che l'immobile venne concesso in comodato dalla al figlio nel 2011 quando questi era già CP_1
sposato ed in concomitanza della nascita del terzo figlio;
la destinazione dell'immobile da parte del comodatario a residenza della famiglia.
Tale natura del comodato è stata ulteriormente confermata dall'istruttoria espletata in questo grado, laddove i testi di parte appellante e CP_6
, rispondendo positivamente al capitolo di prova n. 1 Controparte_7 dell'atto di appello, hanno confermato “che a decorrere dall'ottobre 2009, ci furono vari contatti tra la sig.ra il sig. , i Controparte_1 Parte_2
figli , , e la moglie Controparte_7 Testimone_1 Parte_1
, a seguito dei quali tutti i partecipanti concordemente Controparte_2
stabilirono che la sig.ra avrebbe concesso al sig. CP_1 Parte_1
ed alla sua famiglia, per le loro esigenze familiari abitative,
[...]
l'immobile sito in Caltanissetta Viale Trieste n. 131”, precisando la prima:
“In quelle occasioni ho assistito personalmente a queste discussioni e ricordo che la Signora con il consenso delle figlie, diede la sua CP_10
disponibilità a concedere in comodato l'immobile di Via Trieste a mio genero
e a mia figlia”, e la seconda: “E' vero che lei ( decise di Controparte_1
dare l'immobile a mio fratello e alla sua famiglia in quanto si sarebbe trasferita in campagna per accudire mia sorella disabile”.
I suddetti testi inoltre rispondendo positivamente anche capitolo di prova n.
2 dell'atto di appello, hanno altresì confermato “che l'accordo di cui al capitolo precedente prevedeva che il sig. già a decorrere Parte_1
9 dal 2010 avrebbe pagato tutte le spese condominiali per alleggerire i debiti del sig. ”. Parte_2
Ininfluente risulta la deposizione del teste di parte appellata Testimone_1
limitatasi a riferire che non vi fu alcun incontro in cui si discusse
[...]
di concedere in comodato l'immobile al fratello “in quanto la scelta di dare in comodato l'immobile fu presa esclusivamente da mia madre”.
Dalla complessiva valutazione di questi elementi ritiene il Collegio che non si possa negare che, per effetto della concorde volontà delle parti, si sia impresso al bene un vincolo di destinazione correlato alle esigenze abitative familiari del comodatario.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 1809 comma 2 c.c., tali da giustificare il reclamato rilascio dell'immobile oggetto del comodato, invero erroneamente ritenuti sussistenti dal Tribunale sulla base della seguente semplicistica motivazione: “nel caso di specie ricorre comunque l'ipotesi di cui al II comma dell'art.1809 c.c., essendo accertata la sopravvenienza di condizioni imprevedibili ed urgenti, idonee a legittimare la richiesta di rilascio dell'immobile anche in caso di comodato ad uso familiare, quali l'età della ricorrente (83 anni) e la flessione dei propri redditi, anche in conseguenza della morte del marito” (pag. 6 sentenza Tribunale).
Il bisogno previsto dalla citata disposizione, infatti, pur non dovendo essere grave, deve essere imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, e urgente. L'urgenza deve intendersi come imminenza, restando esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Il bisogno deve essere serio, non voluttuario, nè capriccioso o artificiosamente indotto. Pertanto, non solo la necessità di uso diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che oggettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al comodato anche se la destinazione sia quella di casa
10 familiare, salvo il controllo di proporzionalità e adeguatezza, sempre dovuto in materia contrattuale, che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario (v. Cass. S.U. 20448/2014 cit.).
Ribadito che l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 1809 c.c. grava sul comodante, deve escludersi che nel caso in esame tale onere probatorio sia stato adeguatamente assolto dall'appellata, non risultando documentato il presunto deterioramento finanziario subito dalla né rilevando al riguardo la sola età della CP_1
stessa.
5. In accoglimento del proposto gravame la sentenza impugnata va pertanto riformata disponendosi il rigetto delle domande spiegate da Controparte_1 nei confronti di con l'atto introduttivo del giudizio di Parte_1
primo grado.
6. La riforma, nei termini sopra indicati, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sul regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, che nel caso di specie vede soccombente che, pertanto, va condannata al pagamento in Controparte_1 favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 329/2023 emessa dal Tribunale Parte_1
civile di Caltanissetta il 19.05.2023, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande spiegate da CP_1 nei confronti di con l'atto introduttivo del
[...] Parte_1
giudizio di primo grado;
11 - condanna al pagamento delle spese dei due gradi di Controparte_1
giudizio in favore di che liquida, per il primo grado, in € Parte_1
2.540,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa, e per il presente grado, in
€ 3.288,50, di cui € 382,50 per spese ed € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa.
Così deciso a Caltanissetta, il 24 aprile 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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