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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 614/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4446/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Pal. A 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02828202400002239000 CSSN 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 409/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione n. 02828202400002239000, notificata il 3 giugno 2025, nella parte in cui recava l'addebito derivante dalla cartella di pagamento n. 02820040002619753000, riferita all'anno d'imposta 1996, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica della predetta cartella, che assumeva essere stata emessa nel 2004, e facendo valere l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito. Il ricorso veniva incardinato dinanzi a questa Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta con riferimento alla componente IRPEF del carico, per l'importo complessivo indicato nell'atto introduttivo.
Parallelamente, lo stesso contribuente proponeva distinto ricorso dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Sezione Lavoro e Previdenza, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., avverso la medesima comunicazione e la medesima cartella, ma limitatamente alla parte afferente ai contributi al Servizio Sanitario Nazionale, per l'importo di euro 2.929,16, deducendo analoghe censure in ordine alla mancata notifica dell'atto presupposto e all'intervenuta decadenza e prescrizione del credito contributivo, ritenuto soggetto al termine quinquennale.
Nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale, all'udienza fissata per la discussione, il giudice del lavoro, con sentenza n. 2119/2025, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta. In conseguenza di ciò, il sig. Ricorrente_1 provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi a questa Corte, limitatamente alla componente Nominativo_1 della medesima cartella, chiedendo, altresì, la riunione del procedimento così riassunto con quello già pendente innanzi a questo giudice avente ad oggetto la parte
IRPEF dello stesso carico, in ragione dell'identità delle parti e dell'unicità dell'atto impugnato, seppur articolato in diverse voci di debito.
In definitiva il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento richiamata nella proposta di compensazione e la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, con atto di controdeduzioni, ricostruiva l'iter procedimentale e processuale della vicenda, dando atto sia del precedente giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e della successiva declaratoria di difetto di giurisdizione, sia della riassunzione del processo dinanzi a questa Corte. Nel merito, la resistente contestava le deduzioni del ricorrente, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata notifica della cartella, assumendo che la stessa fosse stata regolarmente notificata, e deducendo, altresì, la non intervenuta prescrizione del credito in ragione della notificazione di atti interruttivi e della disciplina emergenziale in tema di sospensione dei termini durante il periodo pandemico.
L'Agenzia della riscossione chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione della cartella di pagamento n. 02820040002619753000, posta a fondamento della comunicazione impugnata, nonché, in via conseguenziale, l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
La censura merita accoglimento.
La correttezza del procedimento di formazione e di riscossione della pretesa, anche in materia di contributi,
è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da atti tra loro logicamente e giuridicamente presupposti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente portato a conoscenza del destinatario mediante rituale notificazione, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che l'omessa notificazione dell'atto presupposto integra un vizio procedimentale che si riverbera sull'atto consequenziale, determinandone la nullità, secondo un principio ormai costante nella giurisprudenza di legittimità.
Tale principio è stato recentemente applicato dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Caserta con la sentenza n. 5563/2025, pronunciata tra le medesime parti e con riferimento alla medesima cartella di pagamento, seppur limitatamente alla componente IRPEF, nella quale è stato affermato che, in difetto di prova della regolare notificazione della cartella prodromica, l'atto consequenziale deve essere annullato, con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione. In quella sede, la Corte ha rilevato che la parte resistente non aveva fornito alcuna prova della rituale notificazione dell'atto presupposto e ha, pertanto, accolto il ricorso.
Nel presente giudizio, avente ad oggetto la medesima cartella n. 02820040002619753000 nella parte relativa ai contributi al Servizio Sanitario Nazionale, la situazione processuale si presenta del tutto sovrapponibile.
Anche in questa sede, infatti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur essendosi costituita, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a fondamento della pretesa azionata. Tale omissione probatoria impedisce di ritenere dimostrata la legittimità della sequenza procedimentale di riscossione e comporta, per ciò solo, l'illegittimità dell'atto impugnato.
Ne consegue che il motivo di doglianza relativo all'omessa notificazione dell'atto presupposto deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure formulate in punto di decadenza e prescrizione, atteso che il vizio accertato è di per sé sufficiente a travolgere l'atto impugnato.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia della riscossione resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro
300,00 per compensi, oltre CUT, spese generali nella misura del 15% e oneri di legge se dovuti, in favore del ricorrente.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4446/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Pal. A 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02828202400002239000 CSSN 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 409/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione n. 02828202400002239000, notificata il 3 giugno 2025, nella parte in cui recava l'addebito derivante dalla cartella di pagamento n. 02820040002619753000, riferita all'anno d'imposta 1996, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica della predetta cartella, che assumeva essere stata emessa nel 2004, e facendo valere l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito. Il ricorso veniva incardinato dinanzi a questa Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta con riferimento alla componente IRPEF del carico, per l'importo complessivo indicato nell'atto introduttivo.
Parallelamente, lo stesso contribuente proponeva distinto ricorso dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Sezione Lavoro e Previdenza, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., avverso la medesima comunicazione e la medesima cartella, ma limitatamente alla parte afferente ai contributi al Servizio Sanitario Nazionale, per l'importo di euro 2.929,16, deducendo analoghe censure in ordine alla mancata notifica dell'atto presupposto e all'intervenuta decadenza e prescrizione del credito contributivo, ritenuto soggetto al termine quinquennale.
Nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale, all'udienza fissata per la discussione, il giudice del lavoro, con sentenza n. 2119/2025, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta. In conseguenza di ciò, il sig. Ricorrente_1 provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi a questa Corte, limitatamente alla componente Nominativo_1 della medesima cartella, chiedendo, altresì, la riunione del procedimento così riassunto con quello già pendente innanzi a questo giudice avente ad oggetto la parte
IRPEF dello stesso carico, in ragione dell'identità delle parti e dell'unicità dell'atto impugnato, seppur articolato in diverse voci di debito.
In definitiva il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento richiamata nella proposta di compensazione e la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, con atto di controdeduzioni, ricostruiva l'iter procedimentale e processuale della vicenda, dando atto sia del precedente giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e della successiva declaratoria di difetto di giurisdizione, sia della riassunzione del processo dinanzi a questa Corte. Nel merito, la resistente contestava le deduzioni del ricorrente, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata notifica della cartella, assumendo che la stessa fosse stata regolarmente notificata, e deducendo, altresì, la non intervenuta prescrizione del credito in ragione della notificazione di atti interruttivi e della disciplina emergenziale in tema di sospensione dei termini durante il periodo pandemico.
L'Agenzia della riscossione chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione della cartella di pagamento n. 02820040002619753000, posta a fondamento della comunicazione impugnata, nonché, in via conseguenziale, l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
La censura merita accoglimento.
La correttezza del procedimento di formazione e di riscossione della pretesa, anche in materia di contributi,
è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da atti tra loro logicamente e giuridicamente presupposti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente portato a conoscenza del destinatario mediante rituale notificazione, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che l'omessa notificazione dell'atto presupposto integra un vizio procedimentale che si riverbera sull'atto consequenziale, determinandone la nullità, secondo un principio ormai costante nella giurisprudenza di legittimità.
Tale principio è stato recentemente applicato dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Caserta con la sentenza n. 5563/2025, pronunciata tra le medesime parti e con riferimento alla medesima cartella di pagamento, seppur limitatamente alla componente IRPEF, nella quale è stato affermato che, in difetto di prova della regolare notificazione della cartella prodromica, l'atto consequenziale deve essere annullato, con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione. In quella sede, la Corte ha rilevato che la parte resistente non aveva fornito alcuna prova della rituale notificazione dell'atto presupposto e ha, pertanto, accolto il ricorso.
Nel presente giudizio, avente ad oggetto la medesima cartella n. 02820040002619753000 nella parte relativa ai contributi al Servizio Sanitario Nazionale, la situazione processuale si presenta del tutto sovrapponibile.
Anche in questa sede, infatti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur essendosi costituita, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a fondamento della pretesa azionata. Tale omissione probatoria impedisce di ritenere dimostrata la legittimità della sequenza procedimentale di riscossione e comporta, per ciò solo, l'illegittimità dell'atto impugnato.
Ne consegue che il motivo di doglianza relativo all'omessa notificazione dell'atto presupposto deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure formulate in punto di decadenza e prescrizione, atteso che il vizio accertato è di per sé sufficiente a travolgere l'atto impugnato.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia della riscossione resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro
300,00 per compensi, oltre CUT, spese generali nella misura del 15% e oneri di legge se dovuti, in favore del ricorrente.