Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
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CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Persona, Famiglia e Minori composta dai sigg. Magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammusso Anna Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Parte_1 nel procedimento di reclamo iscritto al N.R.G. 3780/2024 avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. dal Tribunale di Cassino n. 14196/2024 del 2/7/2024 nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Parte_2 C.F._1
e difeso dall' Avv. Giulia Antifora, per procura allegata telematicamente all'atto di reclamo, con indirizzo P.E.C. – reclamante. Email_1
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Inguanta, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, con indirizzo P.E.C. – Email_2 reclamata.
E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma – intervenuto. Ritenuto in fatto e hanno contratto matrimonio in data 23/9/1991 e dalla Parte_2 Controparte_1 loro unione sono nate le figlie 14/12/1992) e (20/2/1995). Per_1 Per_2
Con sentenza n. 2954/12 depositata il 21/12/2012 il Tribunale di Latina ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni che seguono, concordate da entrambi i coniugi a seguito di domanda congiunta di divorzio: la figlia minore è affidata ad entrambi i Per_2 genitori;
si impegna a versare a la somma mensile di Parte_2 Controparte_1 euro 1.000,00, di cui euro 315,00 a titolo di mantenimento per ciascuna figlia e a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 370,00, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, e con la precisazione che l'importo in favore di non verrà più Controparte_1 versato dal momento in cui la stessa percepirà una retribuzione superiore al medesmo importo corrispostole.
Successivamente, con decreto del 3/2/2021, il Tribunale di Cassino, adito con ricorso da al fine di ottenere la modifica delle suddette condizioni di divorzio, nella Parte_2 resistenza di , ha revocato il contributo mensile dovuto dal ricorrente per il Controparte_1 mantenimento delle figlie, divenute economicamente indipendenti.
Instaurato da con ricorso del 15/2/2024 un nuovo procedimento davanti Parte_2 al Tribunale di Cassino per la modifica delle condizioni di divorzio, resistente
[...]
, il Giudice delegato del detto Tribunale, con ordinanza n. 14196/2024 pronunciata CP_1 ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c., depositata in data 2/7/2024, “ha confermato le vigenti condizioni di divorzio, con riferimento al versamento a carico del ricorrente della somma mensile di euro 370,00 a titolo di assegno divorzile”.
ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c. con ricorso Parte_2 depositato in data 12/7/2024, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico.
con comparsa depositata in data 24/10/2024 si è costituita, chiedendo la Controparte_1 conferma del provvedimento reclamato;
gli atti sono stati trasmessi al P.G. per il parere in data 13/11/2024.
Ritenuto in diritto
R.G. 3780/2024
, a sostegno del reclamo, lamenta l'omessa valutazione da parte del Parte_2
Tribunale di Cassino della intervenuta variazione delle condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca del divorzio, poiché , oltre all'assegno di divorzio, Controparte_1 beneficia del reddito di inclusione nella misura di euro 780,00 mensili.
Sentito a verbale alla udienza di comparizione delle parti del 26/6/2024 davanti al Giudice delegato del Tribunale di Cassino, egli ha dichiarato di essere in servizio presso il Nucleo della Guardia di Finanza di Trapani e di percepire un reddito mensile di circa euro 2.200,00; di essersi risposato nel 2021 e di avere totalmente a carico l'attuale moglie, la quale non può svolgere alcuna attività lavorativa perché invalida al 78%; ha dichiarato di essere onerato dal pagamento del canone di locazione pari ad euro 450,00 mensili dell'immobile dove vive, oltre alle spese di condominio, e che aveva lavorato da Controparte_1 come addetta alle vendite regolarmente assunta. CP_2
ha dichiarato nella stessa occasione di non lavorare, di percepire reddito Controparte_1 di inclusione pari ad euro 780,00 mensili e di sostenere un canone di affitto mensile di euro
500,00, oltre le spese di condominio. L'ordinanza reclamata non presenta allora errori manifesti, tenuto conto che è stata pronunciata in via meramente provvisoria e temporanea: il Tribunale si è limitato a confermare integralmente le condizioni stabilite consensualmente tra le parti, e dunque ritenute economicamente sostenibili dal reclamante;
il Tribunale di Cassino ha revocato il contributo posto a carico del reclamante per il mantenimento delle figlie, nel frattempo divenute economicamente autosufficienti, residuando soltanto a suo carico l'assegno divorzile nella misura consensualmente stabilita di euro 370,00 mensili;
il reddito di inclusione che la reclamata ha potuto successivamente percepire, al pari del contributo per l'affitto del Comune di Gaeta, è misura assistenziale pubblica e provvisoria, giustificata dalla mancanza di occupazione lavorativa della reclamata, e dunque ella non ne beneficia come reddito da lavoro;
la stabile e definitiva condizione economica e patrimoniale della reclamata, così come la capacità reddituale del reclamante all'esito dei suoi oneri economici, dovrà essere vagliata dal Tribunale nella fase di merito in sede di pronuncia conclusiva del giudizio, che è quella destinata all'approfondimento degli elementi soltanto sommariamente valutati in questa fase in via di urgenza.
Conseguentemente il reclamo deve essere rigettato. Per il principio di soccombenza le spese del procedimento di reclamo devono essere poste a carico del reclamante Parte_2
; tali spese sono liquidate, sulla base del valore della causa di euro 8.880,00 ex art.
[...]
13 c.p.c., ai sensi del vigente d.m. 10-3-2014 n. 55 (Tabella 12, scaglione 3°, esclusa la fase di istruttoria in relazione alla natura del procedimento), nel minimo tabellare di euro
1.983,00,00, oltre accessori. A seguito del rigetto del reclamo, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano, così provvede:
1. rigetta il reclamo proposto da e conferma la ordinanza del Tribunale di Parte_2
Cassino n. 14196/2024 del 2/7/2024;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_2 Controparte_1 procedimento di reclamo, che liquida in complessivi euro 1.983,00, oltre al 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
3. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del
2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_2
R.G. 3780/2024 3
Si comunichi.
Roma 13-2-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 3780/2024