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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/08/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8126/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto “Mutuo”
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Santoro, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Caserta alla via G.M. Bosco n.
210 palazzo Stella Nascente
- Opponente -
E
C.F. , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, P. IVA già rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi.
[...] P.IVA_2 CP_3
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 1095/2019, rubricato al R.G. n. 3997/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 08.05.2019 e notificato il
15.07.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al sig. il Parte_1 pagamento dell'importo di euro 14.378,05 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento Fiditalia S.p.A. n. 10273027235060, stipulato il 05.09.2012 tra e la Parte_1
FIDITALIA S.p.A., trasmesso successivamente a mediante contratto Controparte_4 di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari, attuato pro soluto, ai sensi della legge n. 130/1999
– oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. , Parte_1 lamentando la nullità del ricorso monitorio per mancanza della prova scritta del credito, in violazione degli artt. 633 e segg. c.p.c. Ciò in quanto, a detta dello stesso, mancava agli atti la produzione del contratto di finanziamento Fiditalia S.p.A. n. 10273027235060 in originale e/o in copia conforme all'originale, successivamente ceduto all'odierno creditore procedente. In secondo luogo, l'odierno opponente chiedeva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della ingiunzione con riferimento al tasso di interesse corrispettivo e a quello di mora. Inoltre, la medesima eccezione
è stata sollevata anche in relazione all'estratto conto prodotto dal creditore Controparte_1 trattandosi in tal caso di un documento interno di parte (della società Fiditalia S.p.A.) carente di una attestazione di conformità e pertanto non inidoneo a provare il credito presumibilmente vantato.
Fermo restando la lamentata insussistenza della prova scritta del credito e, quindi, in radice del rapporto obbligatorio, l'opponente eccepiva, altresì, in sede di conclusionali, la carenza di legittimazione attiva della società opposta, ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare in modo inequivocabile l'avvenuto trasferimento del credito specifico oggetto del presente giudizio.
Per quanto espresso, l'opponente, chiedeva, dunque, dichiararsi nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_4
chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la conferma in
[...] ogni sua parte. In via subordinata, invece, instava per la condanna della parte opponente al pagamento, in suo favore dell'importo di € 14.378,05, oltre interessi come da domanda o, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio, il tutto con vittoria di spese e compenso professionale
Ebbene, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 02.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per le ragioni seguitamente espresse.
Come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, di tal che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/
2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr.
Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cfr. Cass. n. 5617/2020).
In tal guisa, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione. Tuttavia, a tale prova può sopperirsi ove si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui lo stesso debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, quindi, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio, come statuito da recente giurisprudenza (Cfr. Cass. n. 17944/2023), è valevole in qualunque forma sia avvenuta la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Pertanto, si ritiene applicabile, almeno di regola, anche ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, da parte di istituti bancari autorizzati in tal senso e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Dunque, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che l'avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la depositava in giudizio il contratto di finanziamento n. Controparte_4
10273027235060, stipulato il 05.09.2012 tra e la Fiditalia S.p.A., trasmesso Parte_1 successivamente a il contratto di cessione di crediti tra la Fiditalia Controparte_4
S.p.A. e la del 14.11.2018; la comunicazione al debitore, mediante raccomandata, Controparte_4 dell'avvenuta cessione e l'estratto conto dimesso dalla società cedente.
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire. CP_ In particolare, si ritiene che la proposta contrattuale di cessione dei crediti promossa dalla
[...] alla cedente Fiditalia S.p.A., risulta oltre modo generica. CP_4
Infatti, tale proposta ha ad oggetto tutti i crediti che sono inclusi nell'allegato 1, al quale tuttavia non
è possibile accedere, dimostrandosi, quindi, inidonea per la sua genericità.
Specificamente, nell'anzidetta dichiarazione unilaterale recettizia non si rinviene il link ipertestuale al quale collegarsi per accedere a tale allegato e agli altri menzionati all'interno della medesima proposta contrattuale, né sono stati depositati in copia conforme, onde poter constatare l'inclusione del rapporto nella cessione in blocco.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalle dichiarazioni di cessione rilasciata dagli istituti cedenti in quanto, essendo documenti predisposti unilateralmente, assumono valore di prova testimoniale o per presunzioni, di tal guisa non rilevanti come prova del credito ceduto in blocco (Cfr. Corte Appello di Bologna del 07.05.2024, n. 934).
Orbene, pur riconoscendo, in virtù degli orientamenti giurisprudenziali sovra menzionati, la forma libera del contratto di cessione dei crediti ed il conseguente libero accertamento, ad opera del giudice, riguardo la sua sussistenza, non risultano presenti neanche ulteriori indici rilevatori idonei a sostenere l'avvenuta cessione.
Invero, allo stato degli atti non è presente la pubblicazione di Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cartolarizzazione che, per l'effetto delle sentenze numero 17944 e 9412 del 2023, poteva essere utilizzata (congiuntamente ad altri documentati elementi) per dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento. Tale dimostrazione, in ottemperanza agli orientamenti giurisprudenziali richiamati, avrebbe dovuto avere ad oggetto anche un'indicazione puntuale del credito ceduto.
Ebbene, nel caso di specie la “società veicolo cessionaria” non ha provveduto ad allegare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., rendendo, in tal guisa, ancor più carente il quadro probatorio a sostegno della sua legittimazione processuale.
La lacunosità del quadro probatorio, allegato dalla opponente, risulta ancor più palese alla luce della nuova pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 7866 del 2024, richiede la necessità di allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dei crediti ceduti etc..), imponendo nei confronti della società cessionaria una maggiore attenzione della gestione e conservazione della documentazione inerente alle procedure di cartolarizzazione, al fine di dimostrare in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 1095/2019, rubricato al R.G. n. 3997/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 08.05.2019;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 29.07.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8126/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto “Mutuo”
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Santoro, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Caserta alla via G.M. Bosco n.
210 palazzo Stella Nascente
- Opponente -
E
C.F. , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, P. IVA già rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi.
[...] P.IVA_2 CP_3
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 1095/2019, rubricato al R.G. n. 3997/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 08.05.2019 e notificato il
15.07.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al sig. il Parte_1 pagamento dell'importo di euro 14.378,05 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento Fiditalia S.p.A. n. 10273027235060, stipulato il 05.09.2012 tra e la Parte_1
FIDITALIA S.p.A., trasmesso successivamente a mediante contratto Controparte_4 di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari, attuato pro soluto, ai sensi della legge n. 130/1999
– oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. , Parte_1 lamentando la nullità del ricorso monitorio per mancanza della prova scritta del credito, in violazione degli artt. 633 e segg. c.p.c. Ciò in quanto, a detta dello stesso, mancava agli atti la produzione del contratto di finanziamento Fiditalia S.p.A. n. 10273027235060 in originale e/o in copia conforme all'originale, successivamente ceduto all'odierno creditore procedente. In secondo luogo, l'odierno opponente chiedeva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della ingiunzione con riferimento al tasso di interesse corrispettivo e a quello di mora. Inoltre, la medesima eccezione
è stata sollevata anche in relazione all'estratto conto prodotto dal creditore Controparte_1 trattandosi in tal caso di un documento interno di parte (della società Fiditalia S.p.A.) carente di una attestazione di conformità e pertanto non inidoneo a provare il credito presumibilmente vantato.
Fermo restando la lamentata insussistenza della prova scritta del credito e, quindi, in radice del rapporto obbligatorio, l'opponente eccepiva, altresì, in sede di conclusionali, la carenza di legittimazione attiva della società opposta, ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare in modo inequivocabile l'avvenuto trasferimento del credito specifico oggetto del presente giudizio.
Per quanto espresso, l'opponente, chiedeva, dunque, dichiararsi nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_4
chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la conferma in
[...] ogni sua parte. In via subordinata, invece, instava per la condanna della parte opponente al pagamento, in suo favore dell'importo di € 14.378,05, oltre interessi come da domanda o, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio, il tutto con vittoria di spese e compenso professionale
Ebbene, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 02.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per le ragioni seguitamente espresse.
Come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, di tal che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/
2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr.
Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cfr. Cass. n. 5617/2020).
In tal guisa, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione. Tuttavia, a tale prova può sopperirsi ove si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui lo stesso debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, quindi, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio, come statuito da recente giurisprudenza (Cfr. Cass. n. 17944/2023), è valevole in qualunque forma sia avvenuta la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Pertanto, si ritiene applicabile, almeno di regola, anche ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, da parte di istituti bancari autorizzati in tal senso e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Dunque, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che l'avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la depositava in giudizio il contratto di finanziamento n. Controparte_4
10273027235060, stipulato il 05.09.2012 tra e la Fiditalia S.p.A., trasmesso Parte_1 successivamente a il contratto di cessione di crediti tra la Fiditalia Controparte_4
S.p.A. e la del 14.11.2018; la comunicazione al debitore, mediante raccomandata, Controparte_4 dell'avvenuta cessione e l'estratto conto dimesso dalla società cedente.
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire. CP_ In particolare, si ritiene che la proposta contrattuale di cessione dei crediti promossa dalla
[...] alla cedente Fiditalia S.p.A., risulta oltre modo generica. CP_4
Infatti, tale proposta ha ad oggetto tutti i crediti che sono inclusi nell'allegato 1, al quale tuttavia non
è possibile accedere, dimostrandosi, quindi, inidonea per la sua genericità.
Specificamente, nell'anzidetta dichiarazione unilaterale recettizia non si rinviene il link ipertestuale al quale collegarsi per accedere a tale allegato e agli altri menzionati all'interno della medesima proposta contrattuale, né sono stati depositati in copia conforme, onde poter constatare l'inclusione del rapporto nella cessione in blocco.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalle dichiarazioni di cessione rilasciata dagli istituti cedenti in quanto, essendo documenti predisposti unilateralmente, assumono valore di prova testimoniale o per presunzioni, di tal guisa non rilevanti come prova del credito ceduto in blocco (Cfr. Corte Appello di Bologna del 07.05.2024, n. 934).
Orbene, pur riconoscendo, in virtù degli orientamenti giurisprudenziali sovra menzionati, la forma libera del contratto di cessione dei crediti ed il conseguente libero accertamento, ad opera del giudice, riguardo la sua sussistenza, non risultano presenti neanche ulteriori indici rilevatori idonei a sostenere l'avvenuta cessione.
Invero, allo stato degli atti non è presente la pubblicazione di Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cartolarizzazione che, per l'effetto delle sentenze numero 17944 e 9412 del 2023, poteva essere utilizzata (congiuntamente ad altri documentati elementi) per dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento. Tale dimostrazione, in ottemperanza agli orientamenti giurisprudenziali richiamati, avrebbe dovuto avere ad oggetto anche un'indicazione puntuale del credito ceduto.
Ebbene, nel caso di specie la “società veicolo cessionaria” non ha provveduto ad allegare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., rendendo, in tal guisa, ancor più carente il quadro probatorio a sostegno della sua legittimazione processuale.
La lacunosità del quadro probatorio, allegato dalla opponente, risulta ancor più palese alla luce della nuova pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 7866 del 2024, richiede la necessità di allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dei crediti ceduti etc..), imponendo nei confronti della società cessionaria una maggiore attenzione della gestione e conservazione della documentazione inerente alle procedure di cartolarizzazione, al fine di dimostrare in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 1095/2019, rubricato al R.G. n. 3997/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 08.05.2019;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 29.07.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente