Sentenza 7 settembre 2011
Massime • 1
In tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, di cui agli articoli 18 della legge n. 1089 del 1968, 22 della legge n. 33 del 1980 ed 1 della legge n. 20 del 1979, ove l'impresa (nella specie, esercente l'attività di registrazione dati su supporti magnetici e di elaborazione dei dati) sia stata inquadrata, alla stregua dei criteri desumibili dall'art. 2195, n.1, cod. civ., sin dall'origine nel settore industriale, non assume rilievo - ai fini della spettanza delle agevolazioni contributive e fiscali - che le aziende preposte al medesimo ambito fossero state inquadrate, con il d.m. 4 luglio 1983 del Ministero del Lavoro, nel settore commercio, né che, con successivo provvedimento di variazione, adottato dall'INPS ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, l'intera categoria di datori di lavoro sia stata ricondotta al settore industriale, assumendo rilievo quest'ultima misura (con efficacia non retroattiva) solamente per le imprese che non godevano di tale classificazione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/2011, n. 18308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18308 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2011 |
Testo completo
I 18308 . 11 T T I M R AULA 'A' I D E T N E S E - I L L O P Oggetto E -7 SET 2011REPUBBLICA ITALIANA T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E N O I Z A R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T S R.G.N. 2795/2010 I G E R SEZIONE LAVORO R.G.N. 7957/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 18308 Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Rep. Dott. PAOLO STILE - Rel. Consigliere Ud. 12/04/2011 PU Dott. MAURA LA TERZA Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO Consigliere Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2795-2010 proposto da: INFOMAP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell'avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato BIA RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
2011 contro 1178 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato e sul ricorso 7957-2010 proposto da: INFOMAP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell'avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato BIA RAFFAELE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2560/2009 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/07/2009 R.G.N. 3850/05; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito 1'Avvocato CIPRIANI ROMOLO per delega BIA RAFFAELE;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIETRO GAETA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Bari, 1a INFOMAP Srl conveniva in giudizio l'INPS perché fosse annullato un verbale di accertamento amministrativo, redatto dagli ispettori dell'Istituto 1'8/11/1993, con cui era stato accertato che i dipendenti della società dovevano essere inquadrati nel settore commercio anziché nel settore industria e che quindi quest'ultima non aveva diritto agli sgravi degli oneri sociali ed alla fiscalizzazione previsti dalle norme in favore delle aziende industriali, con conseguente obbligo dell'azienda di versare all'INPS la somma di Lire 2.585.602.159, pari ad Euro 1.335.352,07, calcolata al 7/9/1994, e perché fosse accertata la natura industriale dell'attività esercitata con diritto agli sgravi ed alla fiscalizzazione. Instaurato il contraddittorio, l'INPS si costituiva, contestando la domanda e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della somma sopra indicata a titolo di differenze contributive e di sanzioni civili e accessori dal 1988 alla data dell'accertamento amministrativo. Nel corso del giudizio veniva eseguita una ctu che accertava la natura industriale dell'attività esercitata dalla società ricorrente sia nella sede di Noci che in quella di Latina. Con sentenza del 28/6/2005 la domanda veniva accolta integralmente mentre veniva rigettata la domanda riconvenzionale. Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS, con ricorso depositato il 15/11/2005, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva fatto - a suo avviso- applicazione dell'art. 3, comma 8, della legge 335/1995, come dovuto. Secondo l'appellante le aziende che, come quella in causa, svolgono attività di registrazione dati su supporti magnetici e di elaborazione dati, in precedenza inquadrate dal Ministero del Lavoro nel settore commercio, sarebbero state inquadrate nel settore industria in conseguenza della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 10/01/1992, n. 196. A seguito di tale sentenza, l'Istituto si sarebbe adeguato con circolare 21 del 23/01/1196, senza, tuttavia, poter sanare la situazione pregressa. La INFOMAP replicava deducendo, tra l'altro, che, nella specie, l'inquadramento era stato fin dall'origine nel settore industriale. Con sentenza del 16 giugno-27 luglio 2009, l'adita Corte d'Appello di Bari, aderendo all'assunto dell'INPS, accoglieva il gravame ed, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta dalla INFOMAP con ricorso del 25/3/1994; accoglieva per quanto di ragione la riconvenzionale dell'INPS e per l'effetto condannava la INFOMAP al pagamento delle differenze contributive delle sanzioni di cui al verbale ispettivo dell'8/1 1/1993 dalla data iniziale, indicata dal suddetto verbale, fino al 10/1/1992, oltre accessori come per legge;
compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale pronuncia la INFOMAP s.r.l. in liquidazione, propone un primo ricorso, cui fa seguito un secondo con cui viene integrata la produzione documentale, fondato su tre motivi ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso n. 2795/2010 e di quello n. 7957/2010, dichiarandosi, al contempo, la improcedibilità del primo -come prospettato dalla stessa società ricorrente- stante l'omessa produzione della circolare INPS n. 21 del 23.1.1996, richiamata nella motivazione della sentenza e posta a base delle argomentazioni del ricorso medesimo, ferma restando la validità del secondo, proposto nei termini di legge ed integrato con allegazione di copia di 2 detta circolare. Con il primo motivo la INFOMAP, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. nn. 345 e 437 c.p.c., lamenta che erroneamente la Corte di merito abbia rigettato la sollevata eccezione di inammissibili del gravame ai sensi dei richiamati articoli, in quanto introduceva nel giudizio d'appello una differente causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed, in particolare, su fatti giuridici radicalmente diversi rispetto a quelli costitutivi del diritto originariamente azionato, tale da configurare un nuovo thema decidendum. Più in dettaglio -puntualizza la ricorrente- la Corte di Appello avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione, ritenendo ammissibile la nuova questione proposta dall'INPS sulla base della propria circolare n. 21 del 23/1/1996 in quanto detto provvedimento era stato emanato ai sensi dell'art. 3 co. 8, della legge 335/1995, la cui ultima parte prevede che “le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato"; da ciò l'applicabilità di detta disposizione alla odierna controversia, siccome pendente alla data di entrata in vigore della legge 335/1995. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 8, 1. n. 335/1995 ed insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) lamenta che la Corte d'appello, nell'applicare la regola dettata dal menzionato comma di irretroattività dei provvedimenti generali di inquadramento, non abbia tenuto conto della circostanza che, nel caso di specie, non vi era stata modificazione di inquadramento, essendo stata la società sempre inquadrata nell'industria. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2195, n. 1, e 2909 c.c., dell'art. 18 l. n. 1089/1968, degli artt. 22 1. n. 33/1980 ed 1 1. n. 20/1979, lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto della circostanza che l'Istituto previdenziale non abbia appellato il capo di sentenza ove si riconosce la natura industriale dell'attività espletata sin dall'origine. Il ricorso, valutato nelle sue diverse articolazioni, è fondato con le precisazioni che seguono. Va preliminarmente osservato che gli artt. 18 della n. 1089 del 1968, 22 della legge n. 33 del 1980 ed 1 della legge n. 20 del 1979, richiamati dalla ricorrente, concedono il beneficio degli sgravi contributivi alle aziende industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno d'Italia, e che siffatta normativa è stata univocamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce delle prescrizioni di carattere generale contenute nell'art. 2195 cod. civ., dalle quali My soltanto è stato desunto il criterio necessario a stabilire la natura industriale o meno dell'attività esercitata da un'azienda (ex plurimis, Cass. n. 499/2009). Nel caso di specie -come emerge dalla impugnata pronuncia- la sentenza di primo grado, recependo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che l'attività svolta dalla ricorrente è industriale. Peraltro, nella stessa sentenza impugnata si rileva che la INFOMAP è stata "sin dall'inizio inquadrata nel settore industriale in quanto esercente una attività diretta alla produzione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 2195, n. 1, cod. civ., godendo perciò degli sgravi degli oneri contributivi e della cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali" e che, comunque, l'espletamento di attività industriale da parte della medesima società risulta "da tutta la documentazione in atti e dalla stessa consulenza tecnica elaborata nel corso del giudizio di primo grado". Emerge ancora dalla contestata sentenza che l'INPS, con l'unico motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado per avere omesso di fare applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 3, co. 8, della legge 335/1995 che recita: "I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato”. ly Nell'atto di appello l'Istituto ha sostenuto che le aziende che, come la INFOMAP, svolgono attività di registrazione dati su supporti magnetici e di elaborazione dati erano state inquadrate dal Ministero del Lavoro, con DM 4/7/1983, nel settore commercio fino a quando,a seguito di una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 10/1/1992, n. 196, non era stato ritenuto che.le stesse svolgessero, ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi e della cd. fiscalizzazione degli oneri sociali, attività di natura industriale, consistente nella produzione di un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica ottenuta mediante l'elaborazione di dati non materiali. A seguito di tale decisione l'Istituto aveva conformato il proprio convincimento e, con circolare n 21 del 23/1/1996, aveva ritenuto che l'attivita svolta dalla società • appellata fosse da considerare di natura industriale, manifatturiera. Sennonché, tale inquadramento - ha sostenuto ancora l'Istituto- non poteva valere sin dalla data di iscrizione nelle matricole INPS proprio per effetto del disposto del richiamato art. 3, co. 8, 1. 335/1995, che sanciva il principio di non retroattività dei provvedimenti di variazione di inquadramento adottati con S provvedimenti ad efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro. Così riassunto il motivo di appello dell'INPS, l'iter argomentativo, seguito dal Giudice di secondo grado, appare privo di logico fondamento, dando così ragione alle censure mosse dalla società con i motivi in esame. Invero, dovendo ritenersi definitivamente accertato, come sopra rilevato, che la INFOMAP è stata, sin dall'inizio, inquadrata nel settore industriale, la fattispecie in oggetto non rientra in quella prevista dal disposto dell'art. 3, co. 8, della legge 335/1995. Per effetto di tale accertamento, la INFOMAP ha diritto di beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi stante la natura dell'attività espletata sin dalla costituzione del rapporto previdenziale, indipendentemente dal postumo riconoscimento operato dall'Istituto sul piano generale a seguito della pronuncia delle S.U. di questa Corte n. 196 del 1992, con evidente riferimento alle sole imprese che di tale classificazione non godevano. Se dunque, non è controvertibile la classificazione della INFOMAP, quale impresa industriale, con ogni connesso e conseguente beneficio di legge in tema di sgravi e fiscalizzazione, viene meno ogni fondamento ad una statuizione di condanna al rimborso di quelle stesse agevolazioni che per legge trovano titolo e causa proprio nei requisiti pacificamente posseduti dalla società ricorrente. Il ricorso va, pertanto, accolto. In conseguenza l'impugnata sentenza va cassata e, potendo la causa essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, 2° comma, c.p.c.), va confermata la sentenza di primo grado, anche in ordine alle spese, mentre per le spese del grado di appello e del giudizio di cassazione, le stesse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all'avv. Raffaele Bia, antistatario.
P.Q.M.
6 La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara improcedibile quello con il n. 2795/2010 ed accoglie quello con il n. 7957/2010. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado anche in ordine alle spese. Condanna l'INPS alle spese del grado di appello, liquidate in € 300,00, oltre € 1.700,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari, ed alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 30,00 oltre € 8.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Bia. Roma, 12 aprile 2011. Il Consigliere est. H-Presidente, Lauun bek 84 selle IL CANCELLIERE wel Ado Depositato in Cancelleria A -7 SET 2011 M E welle R logji, P U S CANCELLIEELLIERE SLADI BOLLO, DI DAOGNTAFERA, TASSA SI DELL'ART. 10 DELLA LKCGE 11-8-73 N. 533 7