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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 617/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. ANGINO MARIO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE oggetto: Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 22/01/2025 – a seguito Parte_1 dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
1.1. La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di A.T.P.
e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1 Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...”.
Ai sensi Art. 12 della L. 118/71 “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire
234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità”.
2.2.Il consulente nominato in fase di a.t.p., dr.ssa , all'esito di un accurato esame clinico ed Per_1
obiettivo e dopo aver accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente elencate nell'elaborato peritale cui si rinvia per la relativa elencazione e descrizione.
In specie, per dette patologie, il CTU ha riconosciuto la percentuale di invalidità pari al 100%, con i requisiti relativi alla indennità di accompagnamento dalla data della visita peritale (10.7.2024).
In specie, il CTU, in risposta alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, ha evidenziato: 1) in sede di visita da parte della Commissione Medica il ricorrente ha deambulato autonomamente con girello, si è presentato lucido, collaborante, orientato e in discrete condizioni;
2) i certificati richiamati dal ricorrente nelle osservazioni hanno evidenziato difficoltà deambulatorie non anche impossibilità a deambulare senza aiuto di un accompagnatore;
3) l'instabilità posturale (difficoltà di mantenimento della posizione eretta e di camminare in maniera lineare) per il dolore cronico alla schiena ed alle anche – come da certificazione del geriatra del 18.4.2023 – si presenta isolato, mancando riscontro obiettivo e medico legale con riguardo al rischio di caduta, peraltro, non menzionata;
4) mancanza, alla data del 18.4.2023, delle schede di valutazione per ADL e IADL.
Deve, altresì, evidenziarsi che sebbene nel certificato fisiatrico del 18.12.2023 sia stato riportata l'incapacità di mantenere la stazione eretta e la deambulazione, di contro, nel certificato neurologico del 18.12.2023 è stata riportata, all'osservazione medica, discrete condizioni del ricorrente, vigile, collaborante con deambulazione ridotta, con prescrizione dell'ossigeno terapia al bisogno.
2.3. Dall'esame congiunto e complessivo, non emerge un quadro chiaro ed inequivoco circa la sussistenza della condizione sanitaria connessa all'indennità di accompagnamento in data antecedente rispetto a quella accertata dal CTU alla luce dell'esame obiettivo e della certificazione medica prodotta ed attentamente visionata come evincibile nella relazione.
Alla stregua delle risultanze dell'esame obiettivo, non si configura, fino alla data del 10.7.2024, alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione, questa, alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 21 novembre 1988, n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
La giurisprudenza ha in particolare rilevato che “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass.
n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell' indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del
2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018,
(ud. 19/12/2017, dep. 06/04/2018), n.8557).
2.4. L'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
3. Ne deriva il rigetto del ricorso, con accertamento del requisito sanitario connesso alla indennità di accompagnamento dal 10.7.2024.
4. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc e le spese di CTU,
CP_ liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' , con ricorso depositato il 22/01/2025, nella causa iscritta al n. 617/2025 CP_1
R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso, dichiarando la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario connesso alla indennità di accompagnamento dal 10.7.2024.
-spese compensate;
spese di CTU liquidate in atti poste a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 617/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. ANGINO MARIO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE oggetto: Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 22/01/2025 – a seguito Parte_1 dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
1.1. La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di A.T.P.
e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1 Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...”.
Ai sensi Art. 12 della L. 118/71 “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire
234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità”.
2.2.Il consulente nominato in fase di a.t.p., dr.ssa , all'esito di un accurato esame clinico ed Per_1
obiettivo e dopo aver accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente elencate nell'elaborato peritale cui si rinvia per la relativa elencazione e descrizione.
In specie, per dette patologie, il CTU ha riconosciuto la percentuale di invalidità pari al 100%, con i requisiti relativi alla indennità di accompagnamento dalla data della visita peritale (10.7.2024).
In specie, il CTU, in risposta alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, ha evidenziato: 1) in sede di visita da parte della Commissione Medica il ricorrente ha deambulato autonomamente con girello, si è presentato lucido, collaborante, orientato e in discrete condizioni;
2) i certificati richiamati dal ricorrente nelle osservazioni hanno evidenziato difficoltà deambulatorie non anche impossibilità a deambulare senza aiuto di un accompagnatore;
3) l'instabilità posturale (difficoltà di mantenimento della posizione eretta e di camminare in maniera lineare) per il dolore cronico alla schiena ed alle anche – come da certificazione del geriatra del 18.4.2023 – si presenta isolato, mancando riscontro obiettivo e medico legale con riguardo al rischio di caduta, peraltro, non menzionata;
4) mancanza, alla data del 18.4.2023, delle schede di valutazione per ADL e IADL.
Deve, altresì, evidenziarsi che sebbene nel certificato fisiatrico del 18.12.2023 sia stato riportata l'incapacità di mantenere la stazione eretta e la deambulazione, di contro, nel certificato neurologico del 18.12.2023 è stata riportata, all'osservazione medica, discrete condizioni del ricorrente, vigile, collaborante con deambulazione ridotta, con prescrizione dell'ossigeno terapia al bisogno.
2.3. Dall'esame congiunto e complessivo, non emerge un quadro chiaro ed inequivoco circa la sussistenza della condizione sanitaria connessa all'indennità di accompagnamento in data antecedente rispetto a quella accertata dal CTU alla luce dell'esame obiettivo e della certificazione medica prodotta ed attentamente visionata come evincibile nella relazione.
Alla stregua delle risultanze dell'esame obiettivo, non si configura, fino alla data del 10.7.2024, alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione, questa, alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 21 novembre 1988, n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
La giurisprudenza ha in particolare rilevato che “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass.
n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell' indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del
2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018,
(ud. 19/12/2017, dep. 06/04/2018), n.8557).
2.4. L'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
3. Ne deriva il rigetto del ricorso, con accertamento del requisito sanitario connesso alla indennità di accompagnamento dal 10.7.2024.
4. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc e le spese di CTU,
CP_ liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' , con ricorso depositato il 22/01/2025, nella causa iscritta al n. 617/2025 CP_1
R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso, dichiarando la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario connesso alla indennità di accompagnamento dal 10.7.2024.
-spese compensate;
spese di CTU liquidate in atti poste a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro