Sentenza 23 settembre 2003
Massime • 2
La vendita fallimentare di beni mobili disciplinata dall'art. 106 legge fallim., ancorché utilizzi forme simili a quelle tipiche dell'autonomia privata (è infatti anche possibile che al decreto di aggiudicazione e di trasferimento dei beni posti in vendita il giudice delegato deliberi che si sostituisca la stipulazione di un atto di vendita, a ciò autorizzando il curatore), è pur sempre vendita giudiziale forzosa che ha luogo nell'ambito e per le finalità della procedura, onde per gli aspetti più strettamente correlati alle finalità della liquidazione concorsuale è soggetta alla disciplina della legge fallimentare; è, dunque, esclusa l'applicabilità, con riferimento al decreto che dispone la vendita, delle norme del codice civile sulla formazione del contratto come l'art. 1336 in tema di offerta al pubblico.
Con riguardo alla vendita di beni mobili ad offerte private, prevista dall'art. 106 legge fallim. e sottratta alle regole dell'aggiudicazione in esito ad incanto, le disposizioni del giudice delegato devono ritenersi suscettibili di sospensione, revoca o modificazione anche per motivi di opportunità e convenienza fino a quando la vendita non risulti conclusa e il prezzo versato, ancorché sia già intervenuta l'autorizzazione a vendere, da parte del giudice delegato, al curatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/2003, n. 14103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14103 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIACENZA SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARIGI 11, presso l'avvocato CRISCI STEFANO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE ANDREOTTA, MARCO GAMBA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO 16/98 PIACENZA VEICOLI SPA;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di CREMONA, depositato il 02/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/04/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. CENNI SUL PROCEDIMENTO
Disposta, con suo decreto del 13.07.2000, la vendita dell'azienda facente capo alla fallita S.p.a. PI Veicoli Industriali e fissate le relative modalità, il Giudice delegato, preso atto che per l'acquisto erano pervenute due offerte, una prima il 04.09.2000 da parte della PI S.p.a. ed un'altra successiva, il 23.09.2000 da parte della KE IM S.p.a. per un prezzo più elevato della prima e con previsione di termini di pagamento più favorevoli, e considerato che la vendita avrebbe dovuto aver luogo entro la data del successivo 04.12.2000, con decreto del 13.10.2000 stabilì nuove modalità per la vendita stessa.
Tra l'altro, sospese ogni provvedimento sull'aggiudicazione e convocò dinanzi a sè gli offerenti, per il giorno 03.11.2000, perché partecipassero alla gara per l'aggiudicazione dell'azienda posta in vendita;
stabilì le modalità della gara e quelle per il versamento del prezzo, i connessi oneri a carico dell'offerente che fosse risultato aggiudicatario, le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario dell'azienda. Avverso tale decreto proposero reclamo sia la prima offerente PI S.p.a. sia l'avv. Raffaella Parisi, altra offerente per conto di persona da nominare.
Il tribunale, suo decreto in data 02.11.2000 rigettò il reclamo della Soc. PI quanto a) alla sospensione delle operazioni di vendita e alla modifica delle modalità della stessa vendita, b) alle modalità stabilite per l'esercizio della prelazione, non ravvisando nella regolamentazione datane dal g.d. nessuna limitazione al diritto dell'affittuario, e lo accolse per altra parte provvedendo a modificare ed integrare il decreto del g.d. sui punti relativi al termine entro il quale l'affittuaria (la stessa offerente PI S.p.a.) avrebbe dovuto esercitare il diritto di prelazione e alla riferibilità del prezzo di aggiudicazione in parte al marchio dell'azienda e in altra parte ai beni mobili, ferma la previsione dei rilanci congiunti per marchio e attrezzature. Richiamò tali ultime integrazioni in relazione al reclamo dell'avv. Parisi. Avverso il decreto del tribunale la PI S.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione notificato al solo curatore del fallimento, il quale non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha esposto quanto segue:
si era resa affittuaria (in virtù di contratto stipulato in data 11.07.1998 con gli organi della procedura fallimentare) dell'azienda della società fallita e dallo stesso contratto di affitto le erano derivati "impegni" e "diritti": a) di acquistare il marchio PI Rimorchi al prezzo di lire 2 miliardi ed i beni mobili al prezzo di lire 800 milioni, b) di partecipare alla gara per la vendita che il g.d. avrebbe potuto indire, una volta compiutosi il secondo semestre del secondo anno di durata del contratto, per il prezzo minimo suindicato, c) di essere preferita (prelazione) nell'acquisto a parità di offerta, d) di ricevere direttamente dal fallimento, che a ciò si era impegnato, la maggior somma ricavata, qualora un terzo si fosse aggiudicato il marchio ad un prezzo superiore a quello di 2.300 milioni, e) di corrispondere al fallimento la sola somma di lire 2.300 milioni qualora nella gara essa Soc. PI si fosse aggiudicata il marchio ad un prezzo superiore a tale somma;
con decreto del 13.07.2000 il giudice delegato aveva disposto la vendita dei beni mobili facenti parte dell'attivo fallimentare al prezzo di lire 2 miliardi per il marchio e lire 800 milioni per i beni mobili;
il decreto fissava alle ore 12 del giorno 04.09.200 il termine per la presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto e prevedeva che "in presenza di un valico offerente, i beni risultavano venduti a quell'unico offerente";
essa Soc. PI aveva, entro il suddetto termine, depositato l'offerta in conformità delle disposizioni del suddetto decreto del g.d. rimanendo unica offerente sino alla scadenza del termine suindicato;
in data 18.10.2000 il curatore le aveva comunicato che il 23.09.2000 la Soc. KE IM aveva depositato un'offerta di acquisto ad un prezzo superiore e che, in conseguenza, il g.d., con suo decreto del 13.10., aveva sospeso l'aggiudicazione e convocato dinanzi a sè entrambi gli offerenti per il giorno 3.11. successivo per partecipare ad una nuova gara per l'aggiudicazione dell'azienda della fallita al prezzo base di 2.900 milioni;
impugnando con reclamo il decreto del g.d., essa Soc. PI aveva contestato la violazione delle norme regolanti la procedura fallimentare e richiesto la revoca del decreto impugnato sul punto della sospensione dell'aggiudicazione ovvero della mancata aggiudicazione in suo favore;
il tribunale aveva sostanzialmente respinto il reclamo, "nulla disponendo circa la revoca del decreto impugnato, la revoca della sospensione dell'aggiudicazione contenuta nello stesso provvedimento, nè in ordine alla richiesta ricognizione dell'avvenuto trasferimento in capo ad essa Soc. PI sin dal giorno 4.9.2000 del marchio posto in vendita";
al solo "fine di non subire ulteriori pregiudizi", essa Soc. PI "si assoggettava alla nuova gara fissata con il decreto del 13.10.00, risultando aggiudicataria, come da verbale del 03.11.2000, per il prezzo complessivo di lire 3.900 milioni di cui 3.100 milioni per il marchio. Me seguiva la stipulazione, con rogito per notar Cristalli del 04.12.2000, dell'atto di cessione dei beni in questioni, nel quale, ai fini del marchio "PI", essa risultava obbligata solo per 2.300 milioni, giusta i preesistenti vincoli contrattuali;
a tale stipulazione essa acquirente aveva fatto seguire, in data 05.12.2000, "la controdichiarazione unilaterale circa la mancata rinuncia ai suoi diritti conseguenti alle vicende medio tempore prodottesi e quindi anche alla proposizione del presente gravame". Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Le censure svolte con i motivi di ricorso tendono ad ottenere la cassazione dell'impugnato decreto emesso dal tribunale sul reclamo, in quanto con esso:
a) era stata ritenuta legittima la sospensione dell'aggiudicazione "di un bene il cui automatico trasferimento era già avvenuto in virtù di un precedente provvedimento, senza provvedere alla revoca di questo stesso (motivi primo e primo bis, violazione e falsa applicazione dell'art. 26 l.f. in relazione all'art. 487 c.p.c. e);
b) aveva consentito che il decreto del g.d. spiegasse effetti nel senso di svincolare la procedura di vendita dalle forme proprie della vendita giudiziaria e quindi di sottrarla all'applicazione dell'art. 105 l.f. (secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 106 l.f.);
c) era risultato "non rispettoso della facoltà concessa al g.d. di fissare modalità per la vendita di beni mobili anche diverse da quelle previste dal codice di rito per le espropriazioni di beni mobili" (terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 105 l.f.);
d) "era stato motivato col presupposto di perseguire l'interesse dei creditori senza in concreto averlo perseguito ed anzi avvertendo, con le modificazioni apportate dal Collegio al decreto del g.d., il rischio di esporre la procedura fallimentare ad azioni risarcitorie (quarto motivo: contraddittorietà della motivazione). e) aveva ritenuto applicabile al caso di specie la norma dell'art. 108 l.f. (sospensione della vendita) che invece era da ritenersi inapplicabile "per effetto dell'adozione, stabilita dal g.d., di forme diverse da quella previste per la vendita giudiziaria" onde "il caso di specie era regolato secondo gli effetti previsti dall'art. 1326 cod. civ. anche in caso di offerta al pubblico, norme che risultavano così violate" (quinto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 108 l.f., 1336 con riferimento all'art. 1326 c.c. - contraddittorietà della motivazione);
f) era viziato per eccesso di potere e difetto di competenza perché "aveva prodotto, anziché la revoca o la conferma, una semipiena sanatoria del decreto del g.d., non consentita dall'art. 26 l.f., e perché aveva emanato disposizioni afferenti al regime privatistico stabilitosi tra le parti con il contratto del 11.06.1998 in ordine al quale non aveva competenza alcuna" (sesto motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 26 l.f.).
Il ricorso è ammissibile con riferimento a quelle sole statuizioni che nel decreto impugnato mostrano di incidere - secondo i consolidati principi giurisprudenziali nella materia (v. Cass. da n. 322 del 1981 e successive conformi) - su posizioni di diritto soggettivo della attuale ricorrente, ossia in relazione alla confermata legittimità della sospensione della c.d. aggiudicazione. Tutte le altre statuizioni del decreto impugnato hanno carattere ordinatorio, senza alcuna correlazione o incidenza su posizioni di diritto soggettivo dei partecipanti alla gara, essendo dirette, al pari di quelle che in relazione ai medesimi punti conteneva il decreto del giudice delegato, a disciplinare le modalità di svolgimento della gara tra gli offerenti, sicché in relazione ad esse il ricorso è inammissibile.
Le censure che attengono alla sospensione dell'aggiudicazione possono essere trattate congiuntamente e in relazione ad esse sarà sufficiente l'enunciazione delle regole giuridiche circa la vendita (nelle diverse forme) fallimentare.
La clausola contenuta nel decreto di vendita, secondo la quale "in presenza di un unico offerente i beni risultano venduti a quell'unico offerente" dava titolo alla attuale ricorrente a richiedere di conseguire una sorta di aggiudicazione (in senso non tecnico atteso che alla vendita ad offerte private prevista dall'art. 106 l.f. è estraneo l'istituto dell'aggiudicazione in esito ad incanto, se pure in essa l'individuazione dell'acquirente avviene in esito ad una gara non formale) dei beni posti in vendita non altro, tuttavia, atteso che la condizione di unico offerente nel termine stabilito dal decreto avrebbe costituito la premessa per la stipulazione del titolo di acquisto, quello, evidentemente previsto dallo stesso decreto di vendita e in ogni caso necessario al trasferimento della proprietà dei beni in capo all'offerente, al quale si fece luogo, infatti, il 4.12.2000 con il rogito per notar LD che la stessa ricorrente enuncia nel ricorso.
Ora, quella situazione giuridica della Soc. PI riguardo all'aspettativa di acquisto dei beni, dinanzi ricordata, allo stesso modo in cui fonda l'ammissibilità del ricorso da ragione anche della infondatezza del ricorso stesso atteso che soltanto l'avvenuto trasferimento della proprietà dei beni e il versamento del prezzo da parte dell'acquirente costituiscono il limite giuridico alla facoltà che è data al giudice delegato di sospendere, revocare o modificare le condizioni della vendita in ogni momento della procedura anche per motivi di opportunità o convenienza, segnatamente inerenti all'entità delle offerte (v. in tal senso, Cass. n. 3236 del 1988, n. 3482 del 1991, n. 12384 del 1992, n. 11729 del 1993, n. 5466 del 1997, n. 5341 del 1999, n. 13583 del 2002, e segnatamente, per la vendita ad offerte private, Cass. n. 9624 del 1993 secondo la quale "con riguardo alla vendita di beni mobili ad offerte private, prevista dall'art. 106 l.f. e sottratta alle regole dell'aggiudicazione in esito ad incanto, le disposizioni del giudice delegato devono ritenersi suscettibili di sospensione, revoca o modificazione anche per motivi di opportunità e convenienza fino a quando la vendita non risulti conclusa e il prezzo versato, ancorché sia già intervenuta l'autorizzazione a vendere, da parte del giudice delegato, al curatore" nonché Cass. n. 11729 del 1993 secondo la quale "nella vendita di beni mobili ad offerte private, prevista dall'art. 106 l.f. non è configurabile l'istituto dell'aggiudicazione, per cui il curatore può esperire, fino alla stipulazione della vendita ed al pagamento del prezzo, ulteriori modalità di ricerca volte alla realizzazione di un prezzo maggiore di quello offerto").
Nessun fondamento può riconoscersi, poi, alla prospettazione della ricorrente Soc. PI, secondo la quale la sospensione della vendita disposta dal g.d. e confermata dal tribunale nella sua legittimità "interferiva con il suo diritto soggettivo all'acquisto" che in capo ad essa era sorto, secondo lo schema degli artt. 1326 e 1336 cod. civ. in forza del primo decreto del giudice delegato alla stregua della suddetta previsione che in presenza di un unico offerente entro il termine fissato del 4.9.00 i beni posti in vendita sarebbero risultati venduti a quell'unico offerente. La vendita fallimentare (di beni mobili disciplinata dall'art. 106 l.f.), infatti, ancorché utilizzi forme simili a quelle privatistiche tipiche dell'autonomia privata - è infatti anche possibile che al decreto di aggiudicazione e di trasferimento dei beni posti in vendita il giudice delegato deliberi che si sostituisca la stipulazione di un atto di vendita, a ciò autorizzando il curatore - è pur sempre vendita giudiziale forzosa che ha luogo nell'ambito e per le finalità della procedura, onde per gli aspetti più strettamente correlati alle finalità della liquidazione concorsuale è soggetta alla disciplina della legge fallimentare (v. Cass. n. 2649 del 1999). È esclusa, pertanto, l'applicabilità, con riferimento al decreto che dispone la vendita, delle norme codicistiche sulla formazione del contratto (art. 1326 c.c. e 1336 in tema di offerta al pubblico) che la ricorrente richiama, onde anche deve escludersi che quella particolare previsione del decreto di vendita fosse interpretabile nel senso che attribuiva un diritto all'acquisto all'unico offerente nel termine e che un diritto all'attribuzione in proprietà dei beni posti in vendita dovesse sorgere, irrevocabilmente e definitivamente, in capo ad essa Soc. PI per il solo fatto di essere rimasta unica offerente sino al compimento del termine e prescindendosi dai successivi e necessari provvedimenti o negozi destinati, in esito alla gara, ad attuare il trasferimento in proprietà dei beni venduti.
Tali considerazioni impongono, esaustivamente, che il ricorso sia rigettato.
Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 16 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2003