Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/2003, n. 14103
CASS
Sentenza 23 settembre 2003

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La vendita fallimentare di beni mobili disciplinata dall'art. 106 legge fallim., ancorché utilizzi forme simili a quelle tipiche dell'autonomia privata (è infatti anche possibile che al decreto di aggiudicazione e di trasferimento dei beni posti in vendita il giudice delegato deliberi che si sostituisca la stipulazione di un atto di vendita, a ciò autorizzando il curatore), è pur sempre vendita giudiziale forzosa che ha luogo nell'ambito e per le finalità della procedura, onde per gli aspetti più strettamente correlati alle finalità della liquidazione concorsuale è soggetta alla disciplina della legge fallimentare; è, dunque, esclusa l'applicabilità, con riferimento al decreto che dispone la vendita, delle norme del codice civile sulla formazione del contratto come l'art. 1336 in tema di offerta al pubblico.

Con riguardo alla vendita di beni mobili ad offerte private, prevista dall'art. 106 legge fallim. e sottratta alle regole dell'aggiudicazione in esito ad incanto, le disposizioni del giudice delegato devono ritenersi suscettibili di sospensione, revoca o modificazione anche per motivi di opportunità e convenienza fino a quando la vendita non risulti conclusa e il prezzo versato, ancorché sia già intervenuta l'autorizzazione a vendere, da parte del giudice delegato, al curatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/2003, n. 14103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14103
    Data del deposito : 23 settembre 2003

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