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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6567/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 appresentato e difeso dall' avv. to SANTANIELLO
GIOVANNI giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. Controparte_1
te pt rappresentato e difeso dall' avv. to DE BELLIS MARIO giusta procura in atti
Resistente
Nonché
CP 2 in persona del legale rapp. te pt rapp. to e difeso dall'avv. to
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249012848677/000 notificata il 27.11.2024, in relazione agli avvisi di addebito nn. 40020180003085105000, 40020190009052650000,
40020210001986939000, 40020220003052576000, eccependo l'omessa o irregolare notifica di tali atti e, dunque, la nullità del procedimento notificatorio, la decadenza dal diritto alla riscossione e la prescrizione dei crediti. Pertanto, adiva il tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere “dichiarare nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento impugnata e/o gli avvisi di addebito presupposti e/o i ruoli in essi richiamati, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi quivi integralmente riprodotti;
con vittoria delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore quale antistatario".
CP chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata, con vittoria delle Si costituiva | spese di lite.
Si costituiva | Controparte_3 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendo parimenti nel merito il rigetto della stessa,
con vittoria di spese.
Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
23.05.2025, decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito precisate.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è
solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)".
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'opponente eccepisce in primo luogo la nullità della intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli avvisi di addebito quali atti presupposti.
L'opposizione, dunque, poiché investe la regolarità della procedura, costituisce, sotto tale profilo, una opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, l'opposizione andava proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, termine che nella specie è stato rispettato. Ed invero, a fronte di un'intimazione notificata in data 27.11.2024, il ricorso
è stato depositato in data 13.12.2024.
CP
Sennonché, I -, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha dato prova della notifica degli avvisi di addebito, sottostanti all'opposta intimazione, avvenuta in data 23.08.2018 per l'avviso di addebito n. 40020180003085105000 (per compiuta giacenza), in data 21.02.2020 per l'avviso n. 40020190009052650000, in data 21.12.2021 (per compiuta giacenza) per l'avviso di addebito 40020210001986939000, e in data 16.08.2022 per l'avviso di addebito n. 40020220003052576000.
CP Il ricorrente, nella prima difesa, ha eccepito la nullità di tale notifica per aver I prodotto delle mere copie e richiamando i principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di notificazione a mezzo posta nel caso di compiuta giacenza.
Ebbene, premettendo che la notifica per compiuta giacenza ha riguardato solo due degli avvisi di addebito, come sopra evidenziato, l'eccezione attorea va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Rileva evidenziare che l'art. 20 legge 8 maggio 1998 n. 146, modificando l'art. 14 legge n.
890 del 1982, ha previsto, per quanto qui interessa, che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari. A decorrere, pertanto, dal 15/05/1998 (data di entrata in vigore della legge. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale, fermo rimanendo, «ove ciò risulti impossibile», che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima I. n. 890 del 1982. (tra le più recenti Cass. 27/01/2022 n. 2365; Cass.
19333/2022).
Analoga previsione è contenuta, con specifico riferimento agli avvisi di addebito, nell' art. 30
D.L. 78/2010 al comma 4.
Ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, quindi, non si applicano le disposizioni della legge n.
890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario. (Cass. n. 2365 del 2022).
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, il quale deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 28/05/2020 n.
10131, Sez. 5 -, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019; Cass. 04/04/2018 n. 8293).
A ben vedere, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr Cass. 2721/2024).
Quando la consegna dell'atto avvenga a persona diversa dal destinatario, dunque, va escluso che debba essere inviata la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) (v. Cass. n.
10131 del 28/05/2020; Cassazione civile sez. trib., 08/08/2024, (ud. 23/04/2024, dep.
08/08/2024), n.22444)).
In caso poi di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, le norme del regolamento sul servizio postale non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. modello 26>) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni
(artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008). È stato, al riguardo, precisato che, nella descritta evenienza, la notificazione deve intendersi perfezionata -in applicazione non diretta ma analogica dei commi 4 e 5 dell'art. 8 L. n. 890 del 1982, relativi alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta- decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o da quella di spedizione della raccomandata mediante la quale l'agente postale, pur non essendovi tenuto, abbia trasmesso il suddetto avviso, oppure, se anteriore, dalla data di ritorno del plico (cfr. Cass.
33308/2024; Cass. 3017/2024; Cass. Sez. 5, ordinanza n. 10131 del 28/05/2020; Cass. n.
6857/2019, Cass. n. 4049/2018, Cass. n. 2047/2016).
L'art. 40 del D.P.R. n. 655 del 1982, al comma 3, prevede infatti che "Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe con fermo posta, per le quali il periodo è limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza è di trenta giorni" ed al comma 4, che "Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili".
Tale disposizione non richiede necessariamente l'invio di una ulteriore comunicazione al destinatario temporaneamente irreperibile, limitandosi ad affermare la necessità che gli sia
"dato avviso".
E ciò si desume anche dal regolamento del servizio di recapito adottato con D.M. 1 ottobre
2008, contenente la disciplina del servizio postale ordinario, che "si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25).
Il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenete l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza"
(così, in motivazione, Cass. n. 2047/2016).
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, le raccomandate relative a due delle notifiche in esame sono state restituite al mittente non perché inviate in luogo ove il contribuente stesso fosse "sconosciuto", bensì per compiuta giacenza, circostanza che comporta una presunzione di conoscenza dell'atto notificato. Pertanto, spettava al contribuente l'onere di provare l'assoluta estraneità del "luogo di eseguita notifica" e pertanto la mancanza di collegamento tra detto luogo ed esso contribuente (cfr ex plurimis Cass. n. 10170 del 2016; Sez. 5 -, Sentenza n. 4799 del
24/02/2017; Cassazione civile sez. lav., 09/02/2022, n.4160; Cassazione civile sez. trib.,
12/05/2022, n.15135).
Occorre infine aggiungere che tale procedura di notificazione, alternativa rispetto a quelle dettate dal codice di rito e dalla L. n. 890 del 1982 e sottoposta a un regime differenziato, peraltro, è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta, dapprima con sentenza n. 175/2018 e poi con ordinanze nn. 104/2019 e 2/2020, sulla scorta di questi fondamentali rilievi: a)la facoltà di notificazione "diretta" della cartella di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione, il quale, in forza dell'espressa previsione dell'art. 24 D.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall'Amministrazione Finanziaria e procede per conto di quest'ultima alla riscossione coattiva, operando come organo indiretto della stessa
Amministrazione; b)i previsti scostamenti rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, costituenti il proprium della semplificazione insita nella notificazione "diretta", pur segnando un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell'atto, non superano il limite di compatibilità con i parametri costituzionali di cui agli artt.
3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Carta fondamentale, in quanto risulta comunque assicurato un sufficiente livello di conoscibilità -cioè di possibilità di effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario;
c)la mancanza di effettiva conoscenza dell'atto dovuta a causa a lui non imputabile consente al destinatario di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., tanto più in ragione del fatto che l'art. 6 L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) legittima un'applicazione estensiva dell'anzidetto istituto.
Nel caso che ci occupa, pertanto, prevedendo la disciplina per il servizio postale ordinario il mero rilascio dell'avviso di giacenza senza alcuna spedizione di raccomandata e senza il rilascio del CAN in caso di consegna a persona diversa dal destinatario-, parte attrice avrebbe dovuto provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto, vincendo la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c. e ciò non si è verificato.
Non trovano dunque applicazione i principi enucleati dalla giurisprudenza con riferimento alle notificazioni a mezzo posta e richiamati da parte attrice nelle note di trattazione scritta. Rileva ancora evidenziare che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr.
Cass. 8500/2005).
Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;
Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010).
Per le suesposte considerazioni, gli avvisi di addebito contenuti nell'opposta intimazione di pagamento devono intendersi correttamente notificati.
Occorre aggiungere che, in relazione ai primi tre avvisi di addebito sopra menzionati, | CP_4 ha depositato un provvedimento di dilazione del 17.11.2022 cui hanno fatto seguito anche dei parziali pagamenti in data 18.11.2022 e 9.01.2023 (cfr estratto di ruolo) e una successiva richiesta di definizione agevolata in data 30.06.2023, accolta dall' Ente e poi revocata. E tali circostanze, in alcun modo contestate oltre che documentali, si pongono in palese contraddizione con l'assunto di non aver ricevuto la notifica di tali atti.
Giova rammentare che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti trimestrali, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata (Sez. L -, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017; Cass. 9242/2024).
La Suprema Corte ha da tempo affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L.,
7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, la Corte Suprema ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato, Cfr. Cass. ord. 18/06/2018, n. 16098; Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e
(b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr Cass. 19401/2022).
In tale ultima pronuncia, la Corte regolatrice ha altresì evidenziato che, “non si pongono in contrasto con la prima conclusione - anzi, è vero il contrario - Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n.
12735, né Cass., Sez. L, 1.3.2021, n. 5549": " 1) non la prima decisione, che in motivazione
(cfr. p. 5) chiarisce che "in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)" e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che "il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari che non presuppongono il riconoscimento del debito o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore".
Pertanto, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella di pagamento e l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con orientamento ormai costante la Suprema Corte, infatti, afferma che una volta decorso il termine indicato dall'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999, il credito dell'Istituto previdenziale diventa incontrovertibile, cioè non più contestabile da parte del creditore che perde la possibilità di far valere sia i vizi formali, che il merito della pretesa (cfr. Cass. 7959/2011;
Cass. 18145/2012), salva la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi successivi alla notifica del titolo.
Pertanto, la parte ricorrente non può più contestare la fondatezza della pretesa creditoria, potendo il giudice vagliare solo la eccepita prescrizione successiva alla notifica dei richiamati avvisi di addebito.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, risolvendo di recente un contrasto giurisprudenziale, ha sancito che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del digs 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 ccc. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. Lo stesso CP vale per l'avviso di addebito dell' che ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto". " Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, Province, Comuni e degli altri enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie o amministrative" (Cass.
SS.UU. 23397/2016).
Il giudicante ritiene di non discostarsi da tale recente pronuncia.
A ben vedere, divenuta intangibile la pretesa contributiva per la richiamata mancata opposizione degli atti sopra richiamati notificati rispettivamente in data 23.08.2018,
21.02.2020, 21.12.2021 e 16.08.2022 quali atti presupposti della intimazione di
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pagamento impugnata la prescrizione quinquennale , al momento della notifica di
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quest'ultima del 27.11.2024, non era maturata, tenuto conto delle richiamate istanze di dilazione prima e definizione agevolata poi (17.11.2022 e 30.06.2023), anche volendo prescindere dalla regolare prova fornita dall'ente di riscossione di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, tra cui la intimazione di pagamento n. 100202290028884674 000 notificata in data 15.07.2022, e dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti:
l'uno, dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione va disattesa con conseguente rigetto del ricorso.
Infine, quanto all'eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo, occorre evidenziare che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' CP_2 per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie
(su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' CP_5, v. anche Cass. 6 agosto 2012 n.
14149); coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit., prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale.
La norma in questione stabilisce i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo, prevedendo in particolare due ipotesi: la prima lett. a) impone l'iscrizione a ruolo di contributi e premi non versati dal debitore entro il 31.12. dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
la seconda lett. b) riguarda il diverso caso dei contributi e premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici (es. verbale di accertamento CP_2) e in questo caso il termine di decadenza è quello del 31.12 dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31.12 della data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
L'efficacia della previsione di cui all'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 è stata differita, rispetto all'entrata in vigore dell'intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nell' art. 36 6° comma del medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999 e poi più volte ulteriormente differita dall'art. 38, 8° co., legge 27.12.2002, n. 289 e dall'art. 4, 25° co., legge. 24.12.2003, n. 350 sino a prevederne l'applicazione dal 1° gennaio 2004. Su tale quadro normativo è, poi, intervenuto l'art. 38 comma 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge
30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
Recentemente la Corte regolatrice ha precisato che "E' chiaro l'intento del legislatore, come per i precedenti interventi di proroga, di dilazionare l'applicazione della regola decadenziale.
Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall'ultima modifica di cui alla legge n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla decadenza venga privata di efficacia per un triennio. La norma, quindi, dopo aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004, disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino alla fine del 2012. La nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data predetta".
La Corte, inoltre, per quanto rileva ai fini di causa, ha osservato che “La natura processuale della decadenza priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una procedura che, stante la sospensione per legge dell'efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall'istituto. Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie temporanee legandosi saldamente al contenuto dell'art. 30, 10 comma, d.l. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali CP_2" (cfr. Cass. 5963 del 12.3.2018; Cassazione civile sez. lav., 12/04/2019,
(ud. 07/02/2019, dep. 12/04/2019), n.10338).
Facendo applicazione di tali condivisibili affermazioni della Corte di legittimità in ordine alla inapplicabile l'istituto della decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 al nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito, deve ritenersi nel caso di specie infondata la eccezione di decadenza proposta da parte ricorrente.
Il ricorso va dunque disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 854,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie.
Salerno, 23.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino