Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 478/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Bianca Parte_1 C.F._1
Padroni giusta procura in calce al ricorso
E da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Parte_2 C.F._2
Cipollone giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in Poggio IR (RI) il 28.8.2010. Parte_1 Parte_2
Dalla unione coniugale è nato il [...]. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in via autonoma;
3) il figlio minore è affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori;
la residenza dello stesso viene stabilita Per_1 unitamente alla madre, presso la casa familiare, sita in Montopoli di Sabina (RI), Strada Ponte Sfondato n. 91/A;
1
in quanto convivente con il figlio minore Parte_2 Per_1
5) il padre potrà tenere con sé il figlio di anni dodici, ogniqualvolta lo desideri e, comunque, con le seguenti Per_1 modalità minime:
- a week end alternati, con facoltà di pernotto, dall'uscita di scuola del venerdì sino al lunedì mattina, allorquando il padre provvederà a riaccompagnarlo a scuola;
- due pomeriggi a settimana, nelle giornate di mercoledì e giovedì, con pernotto nei due giorni, accompagnandolo a scuola nelle due mattine seguenti, nelle settimane in cui non avrà con sé il figlio nel fine settimana;
- il martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente, riaccompagnandolo a scuola, nelle settimane in cui il ragazzo trascorrerà il fine settimana con il padre;
- durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con le esigenze del minore, Per_1 trascorrerà, ad anni alternati, il 24 dicembre con la madre, con facoltà di pernotto;
il giorno di Natale dalle ore 10,00 di mattina e con pernotto nella serata, con il padre;
il giorno 26 dicembre, dalle ore 10,00 di mattina, con la madre;
il 31 dicembre con il padre, con pernotto presso la sua abitazione nella serata;
il 1 gennaio, a decorrere dalle ore 11,00 con la madre, con pernotto presso la sua abitazione nella serata;
il 6 gennaio a pranzo con il padre e a cena con la madre, sempre ad anni alternati;
- nel giorno di Pasqua, ad anni alterni, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, salvo diversi accordi tra i genitori stessi;
- nella giornata successiva del Lunedì dell'Angelo ed il 1 Maggio ad anni alternati tra i due genitori e sempre salvo diversi accordi;
- il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, ad anni alternati, salvo diversi accordi tra le parti. Inoltre, trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa e con il padre quello del suo compleanno, nonché il giorno della festa della mamma con la madre ed il giorno della festa del papà con il padre;
- nel periodo estivo, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, sempre compatibilmente con le esigenze e l'interesse del minore, oltre che con quelle dei genitori;
6) il sig. corrisponderà alla signora a titolo di concorso per il mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2 minore un assegno mensile dell'importo di € 300,00 (trecentoeuro/00), rivalutabili annualmente su base Istat, Per_1 anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma verrà versata dal sig. tramite bonifico bancario sul Pt_1 conto corrente intestato alla sig.ra sulle seguenti coordinate bancarie: Poste Pay Spa – Iban: Pt_2
[...];
7) l'assegno unico per il minore sarà attribuito interamente alla sig.ra e dovrà essere versato sul conto corrente alla Pt_2 stessa intestato (Poste Pay Spa – Iban: [...]) la quale lo destinerà alle esigenze del minore;
8) le spese straordinarie per il minore saranno interamente a carico del sig. fintanto che la sig.ra Parte_1 Pt_2 risulti priva di occupazione lavorativa;
viceversa le spese straordinarie per il minore verranno ripartite al 50% tra i coniugi
2 quando la sig.ra avrà una occupazione lavorativa, per la durata del rapporto di lavoro di quest'ultima e torneranno Pt_2 interamente a carico del sig. durante i periodi di non occupazione lavorativa della sig.ra Pt_1 Pt_2
9) il Sig. si impegna, inoltre, a pagare gli importi dovuti per i consumi di tutte le utenze relative alla casa familiare Pt_1
(Gas. Energia, Acqua, Tari);
10) il conto corrente cointestato dei coniugi presso la Bper Banca Spa verrà chiuso e le somme presenti sul conto verranno ripartite al 50% tra entrambi i coniugi;
11) le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio e del passaporto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice delegato ha rimesso la decisione al Collegio previo parere del P.M.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Poggio IR (RI) il 28.8.2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto
Comune (anno 2010, atto n. 10, parte II, serie A, ufficio 1);
- recepisce le condizioni riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
3 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio IR (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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