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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/10/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Poggio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2871/2023, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to ESPOSITO VALERIA, come da procura C.F._2 allegata in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentati e difesi dagli avv.ti VENTURI PAOLO E ORSO SARAH, C.F._4 come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI
OGGETTO: fenomeni di infiltrazioni, condensa e fessurazioni - immissioni rumorose oltre la normale tollerabilità - illegittima occupazione della copertura comune.
CONCLUSIONI: i ricorrenti, nel termine assegnato, hanno depositato note scritte contenti la precisazione delle conclusioni, come di seguito riportate. Per parte resistente, si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione:
Per parte ricorrente
1 "“Piaccia al'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis a) accertare, per le ragioni esposte negli atti e scritti difensivi dei ricorrenti, la responsabilità dei convenuti per i fenomeni di infiltrazione e condensa presenti nella proprietà dei ricorrenti, nonché per le fessurazioni dell'intonaco del muro esterno dell'edificio in cui insiste l'appartamento dei ricorrenti e, per l'effetto, condannare i signori e ad eseguire le opere necessarie CP_2 CP_1 ad eliminarne le cause che verranno accertate nel corso del giudizio, nonché al risarcimento di tutti i danni;
b) accertare, per le ragioni esposte negli atti e scritti difensivi dei ricorrenti, l'illegittimità delle immissioni rumorose provenienti dall'impianto di condizionamento installato dai convenuti nella propria abitazione e, per l'effetto, ordinare ai signori e le modifiche CP_2 CP_1 all'impianto di condizionamento che verranno individuate nel corso del giudizio come necessarie al fine di far cessare le immissioni rumorose de quo;
c) condannare i signori e al CP_2 CP_1 risarcimento di tutti i danni alla salute psico- fisica (biologici e morali) patiti e patiendi dal signor e dalla signora a causa delle immissioni rumorose intollerabili con Parte_1 Parte_2 valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; d) accertare, per le ragioni esposte negli atti e scritti difensivi dei ricorrenti, l'illegittimità dell'occupazione della copertura comune alle proprietà delle parti posta in essere dai convenuti attraverso l'installazione dei pannelli solari su tutta la superficie della stessa e, per l'effetto, ordinare ai signori e la rimozione dei pannelli solari CP_2 CP_1 in questione;
e) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”. In via istruttoria - chiede la rinnovazione delle indagini peritali, per i motivi di contestazione all'elaborato del CTU già esposti in sede di osservazioni, richiamati all'udienza del
27.06.2025, nonché esposti nella parte “difese conclusive” che segue. - insiste nell'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che nel mese di gennaio dell'anno 2023 i signori e incaricavano un tecnico di fiducia per porre in essere le Parte_1 Parte_2 pratiche necessarie alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del proprio immobile in
Loano (SV) via Prigliani 7/2”; 2) “Vero che dal mese di giugno dell'anno 2022 e tutt'ora, il funzionamento dell'impianto di condizionamento dei signori ed Controparte_1 Controparte_2 producono un forte rumore all'interno dell'abitazione dei signori e Parte_1 [...]
”; 3) “Vero che l'impianto di condizionamento dei signori ed Pt_2 Controparte_1 CP_2
rimane in funzione tutto il giorno e tutta la notte”; 3) “Vero che il rumore proveniente
[...] dall'impianto di condizionamento dei signori ed , fin dal mese di Controparte_1 Controparte_2 giugno dell'anno 2022 e tutt'ora, disturba il sonno dei signori e , Parte_1 Parte_2 rende più difficoltosa la comunicazione e l'ascolto della programmazione televisiva all'interno della loro abitazione e provoca loro forte insofferenza ed agitazione”. Si indicano quali testimoni i Par signori: Geom. con studio in Loano (SV) sul capitolo 1); e Tes_1 Testimone_2
2 di Loano (SV) sui capitoli 2) e 3). Tes_3
Per parte resistente:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna pronuncia: In via pregiudiziale: - dichiarare la propria incompetenza per materia, in relazione alla domanda avente ad oggetto le pretese immissioni sonore, stante l'esclusiva competenza del Giudice di Pace;
- dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, ex D. Lgs. 28/2010. Nel merito: - respingere l'avversa domanda, in quanto infondata, in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese. In via istruttoria: Si insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) Vero che nel lato sud-ovest dell'appartamento di proprietà dei
Signori ed sito in Loano (SV), Via Prigliani, 7/3, il cappotto Controparte_1 Controparte_2 termico è stato posto internamente (come da foto e disegno prodotti sub doc. 2). 2) Vero che nel lato nord-ovest dell'appartamento di proprietà dei Signori ed sito in Controparte_1 Controparte_2
Loano (SV), Via Prigliani, 7/3, il cappotto termico è stato effettuato fino a terra, in corrispondenza della scala di accesso del piano superiore (come da foto e disegno prodotti sub doc. 3). 3) Vero che nel lato sud-est (doc. 4) e nel lato nord-est (doc. 5), dell'appartamento di proprietà dei Signori
[...] ed sito in Loano (SV), Via Prigliani, 7/3, il cappotto termico è stato CP_1 Controparte_3 realizzato fino al terrazzo (come da foto e disegno prodotti sub doc. 4 e sub doc. 5). 4) Vero che i tubi, relativi agli impianti dell'appartamento di proprietà dei Signori ed Controparte_1 [...]
sito in Loano (SV), Via Prigliani, 7/3, sono stati portati al locale tecnico, passando CP_2 all'esterno della facciata ed all'interno strato isolante. 5) Vero che l'appartamento di proprietà dei
Signori ed sito in Loano (SV), Via Prigliani, 7/3, dispone di due Controparte_1 Controparte_2 differenti impianti di climatizzazione, uno per il riscaldamento ed uno per la refrigerazione. 6) Vero che il motore dell'impianto utilizzato per la climatizzazione in raffreddamento, è posto al piano superiore dell'immobile, di proprietà dei Signori ed sito in Controparte_1 Controparte_2
Loano (SV), Via Prigliani, 7/3. 7) Vero che il motore dell'impianto di climatizzazione dell'immobile di proprietà dei Signori e , sito in Loano (SV), Via Parte_1 Parte_2
Prigliani, 7/2, si trova sul lato Sud-Ovest della palazzina (come da foto sub doc. 6). 8) Vero che la superficie complessiva del tetto dell'immobile sito in Loano, Via Prigliani, 7, utilizzata, dai Signori ed per istallare i pannelli solari, è del pari 40,47% del totale Controparte_1 Controparte_2
(come da piantina e conteggio prodotti sub doc. 7). 9) Vero che, nel corso delle lavorazioni, effettuate su commissione dei Signori ed presso l'immobile sito Controparte_1 Controparte_2 in Loano (SV), Via Prigliani, 7/3, è stata creata una risega nelle tegole del tetto e nel cappotto termico, ove è allocata l'antenna radiotelevisiva dei Signori e Parte_1 Parte_2
(come si evince dalla fotografia sub doc. 8). Si indicano a testi i Signori: Arch. , Testimone_4
3 residente in [...], 17023 Ceriale (SV); domiciliato in Via Testimone_5
Filippo Aitrenti 37, 18100 Imperia.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e hanno adito il Tribunale di Parte_1 Parte_2
NA esponendo che:
- i ricorrenti sono proprietari di un immobile in Loano (SV), via Prigliani n. 7/2, adibito a propria abitazione familiare;
- l'appartamento dei ricorrenti occupa l'intero piano terra del fabbricato di cui fa parte, mentre l'appartamento costituito dal piano primo e dal soprastante sottotetto è di proprietà di CP_1
e ;
[...] Controparte_2
- l'immobile di proprietà comprende un terrazzo a livello, che funge da Controparte_4 copertura per una porzione dell'alloggio dei ricorrenti;
- i due alloggi sono unità immobiliari dello stesso stabile, anche se non risulta costituito il condominio, e hanno in comune i muri maestri del fabbricato e la sua copertura, costituita da un tetto a falda unica;
- tra maggio e settembre 2022 i resistenti eseguivano opere edili sul proprio appartamento, senza averne dato alcun preavviso, in violazione dell'art. 1122, comma 2, c.c.;
- i lavori, che hanno coinvolto anche parti comuni del fabbricato, comprendono: la realizzazione di cappotto termico esterno dei muri maestri in corrispondenza del solo piano primo, con tinteggiatura di quella sola parte dei muri;
il rifacimento degli impianti di riscaldamento e climatizzazione con passaggio delle relative condutture all'interno dell'intercapedine del muro perimetrale da terra fino al piano primo;
la collocazione del motore dell'impianto di condizionamento a ridosso della parete perimetrale esterna della camera da letto dei ricorrenti;
l'installazione di un impianto fotovoltaico i cui pannelli solari occupano l'intera copertura del fabbricato;
- dall'ottobre 2022 a tutt'oggi, l'alloggio dei ricorrenti presenta condensa e infiltrazioni sui muri perimetrali in corrispondenza del solaio tra il piano terra e il piano primo, macchie di umidità, muffa, colamenti e scrostamenti, in particolare nella zona cucina a confine con la terrazza a livello dei resistenti e nel bagno, nonché fessurazioni dell'intonaco all'esterno del muro perimetrale sottostante la terrazza a livello del piano primo;
4 - il motore dell'impianto di condizionamento provoca un rumore costante e continuo, che si propaga non solo nella camera da letto, la cui parete costituisce appoggio del macchinario, ma anche nelle altre stanze, con immissioni acustiche superiori alla normale tollerabilità;
- detta situazione procura un forte stato di stress negli abitanti della proprietà dei ricorrenti;
- i pannelli solari dell'impianto fotovoltaico di proprietà occupano l'intera CP_1 CP_2 copertura del fabbricato, impedendo ai ricorrenti l'utilizzo del tetto condominiale e precludendo loro la possibilità di sostituire i propri impianti con altri a energia da fonti rinnovabili, posto che non vi sono altri spazi su cui utilmente posizionare i pannelli solari;
- nell'esecuzione delle opere veniva divelta l'antenna radiotelevisiva dei ricorrenti, mai ripristinata, con la conseguenza che essi non ricevono più i canali televisivi sul proprio televisore;
- i danni sono da ricondursi alla responsabilità di e , proprietari Controparte_1 Controparte_2 dell'appartamento che è causa dei fenomeni di condensa e di infiltrazioni, ex art. 2051 e 2043 c.c.;
- e respingevano tuttavia ogni richiesta risarcitoria e negavano Controparte_1 Controparte_2 ogni responsabilità.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno agito per sentire condannare e Controparte_1 CP_2
a eseguire le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, nonché al
[...] risarcimento di tutti i danni;
- a modificare l'impianto di condizionamento al fine di far cessare le immissioni rumorose;
- a risarcire i danni alla salute psico- fisica (biologici e morali) patiti e patiendi a causa delle immissioni rumorose intollerabili, con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; - a rimuovere i pannelli solari per rendere possibile agli altri condomini di fare pari utilizzo del tetto.
Si costituivano in giudizio e , eccependo, in via pregiudiziale: Controparte_1 Controparte_5
- l'incompetenza per materia del Tribunale adito in merito alla domanda sulle immissioni acustiche, trattandosi di materia di esclusiva competenza del Giudice di Pace;
- l'improcedibilità del giudizio, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
- la mancata indicazione delle necessarie informative in materia di negoziazione assistita.
Nel merito, contestavano le avverse argomentazioni, replicando che:
- non vi è prova che i fenomeni lamentati dai ricorrenti siano dovuti ai lavori dei resistenti, effettuati a regola d'arte;
- quanto all'isolamento, il lato sud-ovest dell'appartamento dei resistenti è stato isolato internamente;
la parete perimetrale interna non costituisce parte comune;
nel lato nord ovest vi è
5 isolamento fino a terra e non si può quindi creare un ponte termico in corrispondenza del solaio interpiano;
nel lato sud-est e nel lato nord-est il cappotto è stato realizzato fino al terrazzo;
i muri perimetrali del piano terra non sono il proseguimento di quelli del piano di sopra;
le foto prodotte sub doc. 14 di controparte riproducono il muretto del terrazzo, che non è stato oggetto di alcun intervento;
- quanto agli impianti, i relativi tubi passano esternamente alla facciata e sono coperti dall'isolante, non corrono dentro all'intercapedine e quindi non possono causare ponti termici;
- l'impianto di condizionamento dei resistenti, che è di ultima generazione e garantisce un'ottima prestazione acustica;
- la pompa di calore viene utilizzata solo per il riscaldamento, per poche ore al giorno e, solo nella stagione in cui il pannello solare termico non ne copre l'intera produzione, per l'acqua calda;
- in estate, il raffreddamento viene effettuata da un altro condizionatore, il cui motore è posto al piano superiore;
- il motore dell'impianto di climatizzazione dei ricorrenti si trova sullo stesso fronte del motore esterno utilizzato dai resistenti;
- la domanda di risarcimento dei danni alla salute psico fisica, biologici e morali è generica e infondata;
- la superficie complessiva del tetto utilizzata per istallare i pannelli solari degli esponenti è pari al
40,47% della superficie del tetto, che resta quindi fruibile anche dai ricorrenti;
- l'antenna dei ricorrenti non è stata divelta posto che, nel corso delle opere, per preservarla, è stata creata una risega nelle tegole e nel cappotto.
I resistenti concludevano richiamando le eccezioni pregiudiziali di incompetenza per materia e di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, chiedevano il rigetto delle domande dei ricorrenti.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza venivano ritualmente notificati a e Controparte_1
. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 22/03/24, rigettata Controparte_2
l'eccezione di incompetenza per materia, veniva assegnato alle parti il termine di 15 giorni per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria, rinviando al 13/09/2024. All'udienza, stante l'esito negativo del tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU. Previa
6 assegnazione dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
**** ****
Le domande dei ricorrenti sono solo in parte fondate, per le ragioni che di seguono si espongono.
Sui fenomeni di infiltrazioni, condensa e fessurazioni
La domanda dei ricorrenti sul punto non può essere accolta, in quanto infondata.
A seguito dei rilievi espletati, il ctu nominato, ing. , ha affermato che: “la Persona_1 proprietà dei Ricorrenti presenta vistose tracce di muffe che per quanto si è potuto visionare e verificare tramite strumentazione termografica (si vedano le immagini in allegato N° 11) sono dovute a fenomeni di condensa superficiale in quanto in nessuna porzione è stata individuata la presenza di fenomeni infiltrativi”.
A tale proposito, l'ausiliario ha accertato che “gli interventi al piano soprastante quello dei
Ricorrenti per quanto si è potuto visionare non hanno comportato effetti negativi sulle prestazioni energetiche sull'immobile al pianto terra dei Ricorrenti ed anzi essendo ridotte le dispersioni dell'involucro dell'immobile al piano primo e sottotetto le dispersioni verso tale immobile dovrebbero esser ridotte” precisando altresì che “certamente i Ricorrenti dovrebbero valutare di effettuare interventi di isolamento termico per migliorare le condizioni di confort termico, salubrità
e di prestazioni energetiche del Loro immobile”
E' stato quindi appurato che “la proprietà dei Ricorrenti non ha subito danni per fenomeni infiltrativi riconducibili alle opere realizzate dalla Convenuta e neppure sono apparsi evidenze di segni di infiltrazione.”
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, i lavori che hanno interessato la proprietà non hanno comportato ricadute negative sulle prestazioni energetiche del loro CP_1 CP_2 immobile, che anzi dovrebbe addirittura averne tratto beneficio.
A seguito delle opere, infatti, l'alloggio soprastante l'abitazione dei ricorrenti presenta un livello di dispersione minore rispetto al passato, e il riscaldamento a pavimento fa sì che il solaio di copertura dei ricorrenti, durante il periodo di accensione dell'impianto di riscaldamento, raggiunga una temperatura maggiore rispetto a prima dell'intervento di ristrutturazione.
Esclusa la presenza di infiltrazioni, le muffe che interessano la proprietà dei ricorrenti sono riferibili a fenomeni di condensa superficiale, non riconducibili ai lavori effettuati dai resistenti.
7 Privi di pregio appaiono i rilievi del CTP di parte resistente su circostanze non contestate in ricorso
(come quelle relative alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento), che pertanto esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Sulle immissioni rumorose provenienti dall'impianto di condizionamento dei resistenti
Anche le argomentazioni circa le asserite immissioni di rumore intollerabili sono risultate pretestuose.
Le misurazioni effettuate dall'ausiliario hanno rilevato che “a macchina accesa dalla camera da letto più vicina all'unità esterna si rilevano 19,0 dB(A) a finestre chiuse mentre a macchina spenta
18,8 dB(A).”
Da ciò discende che il rumore derivante dall'impianto dei resistenti “è del tutto trascurabile, il livello del differenziale è al di sotto dei limiti applicabili per legge nonché al di sotto della soglia del limite della normale tollerabilità e rispetta i limiti di legge per gli impianti il cui livello di rumore massimo è stabilito in 35,0 dB(A).”
Le indagini espletate dal consulente hanno appurato che il rumore percepito nella camera matrimoniale deriva dalla pompa di ricircolo, installata nel vano sottoscala confinante con detta stanza, “ma il livello differenziale tra impianto acceso e impianto spento si mantiene al di sotto
del limite della normale tollerabilità che la giurisprudenza ha fissato ormai in 3 dB. Si fa anche notare che il livello di circa 20 dB(A) è un livello di rumore estremamente basso.”
Il CTU ha precisato che la misura del rumore rilevata a impianto acceso, con pompa in funzione, è pari a 22,7 dB(A), mentre a impianto spento, con pompa non in funzione, è di 20,7 dB(A).
I livelli di rumore rilevati, quindi, non superano i limiti di legge e della normale tollerabilità.
Inconferente rispetto alla fattispecie che ci occupa, perché non sollevata in ricorso, è la doglianza, evidenziata dal consulente di parte ricorrente, circa l'isolamento acustico da copertura, che pertanto, come correttamente rilevato dal CTU, non può essere considerata in questa sede.
Sulla possibilità, per i ricorrenti, di installare sulla copertura del fabbricato un impianto fotovoltaico analogo a quello dei resistenti
Innanzitutto, va evidenziato che l'art. 1122 bis, comma 2, c.c. consente l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del CP_6 sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che, qualora si renda necessario
8 apportare modifiche alle parti comuni, l'interessato deve darne comunicazione all'amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
Nel caso di specie, non risulta agli atti che l'installazione dei pannelli solari abbia reso necessario modificare le parti comuni: da ciò consegue che i resistenti non avevano alcun obbligo di preavvertire gli altri condomini, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
1337/2023.
Tuttavia, i medesimi erano tenuti al rispetto dell'art. 1102 c.c., a mente del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto.
I rilievi effettuati dall'ausiliario hanno accertato che l'impianto fotovoltaico installato da CP_1
e è costituito da quindici pannelli della dimensione di 1,72 x 1,14 metri,
[...] Controparte_2 occupanti una superficie netta di 29,41 mq su una superficie totale disponibile di 83,90 mq.
Il CTU ha affermato che è possibile posare ulteriori nove pannelli, raggiungendo il totale di ventiquattro e che, per garantire a tutti i condomini pari fruibilità della risorsa comune, costituita dalla copertura dell'immobile, i resistenti avrebbero dovuto limitare la posa a tredici pannelli, posto che i ricorrenti hanno diritto di posarne nove e il terzo proprietario, estraneo al presente giudizio, ha diritto di posarne due.
Pertanto, e , installando un numero di pannelli pari a quindici, Controparte_1 Controparte_2 hanno violato il disposto dell'art. 1102 c.c., impedendo agli altri partecipanti di fare parimenti uso del tetto secondo il loro diritto.
Ne consegue che la situazione di fatto dovrà essere ricondotta entro i limiti imposti dalla legge, attraverso la rimozione, da parte dei resistenti, di due pannelli solari, in modo che risulti libera una porzione di copertura sufficiente a permettere, eventualmente, anche agli altri condomini di posarvi un impianto fotovoltaico equamente dimensionato alle rispettive proprietà.
Da ultimo, circa la domanda sull'asserito danneggiamento dell'antenna televisiva, peraltro non rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni, si rileva che nessuna prova è stata fornita a riguardo, pertanto l'assunto non risulta dimostrato.
Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., vengono compensate nella misura di 2/3 e poste a carico di parte resistente nella ulteriore porzione di 1/3, in quanto solo una delle domande dei ricorrenti è stata accolta.
9 Le spese sono liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal D.M. n. 47/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa dichiarato in ricorso, della media complessità delle questioni giuridiche trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta, e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento.
P.Q.M
.
il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 2871/2023, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accertato che l'impianto fotovoltaico installato dai resistenti impedisce ai ricorrenti l'installazione di un pari impianto secondo il loro diritto, condanna e Controparte_1 CP_2
a rimuovere due dei quindici pannelli solari dai medesimi posizionati sulla copertura del
[...] fabbricato sito a Loano, via Prigliani n. 7;
2) rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente;
3) compensa per 2/3 le spese di lite;
4) pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, per 2/3 a carico di e e per 1/3 a carico di e;
Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_2
5) condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e della quota di 1/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 173,00 per Parte_2 esborsi e in euro 2.539,00 per compensi (pari ad 1/3 di 7.616,00), oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.
NA, 8.10.2025
Il Giudice
Dott. Stefano Poggio
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