Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. UA Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere avv. Adele Apicella Giudice Ausiliare ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al 166/2020 del Ruolo Gen., ad oggetto ripetizione di pagamento, riservato in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25-2-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10-10-2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
Parte_1 C.F._1
( ), con sede in Maschito, alla Controparte_1 P.IVA_1 via Aldo Moro 5/a, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Emanuele Brunetti ( ), presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._2
Venosa, alla via Giacomo Di Chirico 26 appellanti e
), in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_2 rappresentanti pro tempore e , rappresentata e CP_3 CP_4 difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Gervasio Cicoria ( , C.F._3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Palazzo San Gervasio, alla via Gerardo P.M. Griesi 2 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 10-3-2020 e Parte_2 [...] hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, n. 19/2019, pubblicata il 28-2-2019, non notificata, in forza della quale, in accoglimento della domanda proposta dalla con atto di citazione CP_2 CP_2
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e ciò, ha ritenuto in particolare il primo giudice, in quanto provato “il conferimento dell'incarico da parte di a UA e Parte_4
di eseguire, per conto del primo, il pagamento dell'importo CP_5 pari a € 3.650,00, di cui alla fattura 554/16 emessa in data 7-8-2004, in favore della società per Parte_5
l'opera di riparazione prestata in favore della società Controparte_6
(di cui è anche amministratore –
[...] Parte_4 circostanza ammessa da parte convenuta) dando luogo alla giuridica configurazione di una delegazione di pagamento ex art. 1269 cc (e non accollo del debito) che abilita il solvens (all'uopo beneficiando anche dell'impegno alla restituzione) ad agire per la restituzione dell'importo corrisposto”; ha aggiunto il primo giudice “come la circostanza che l'importo di cui alla contestata fattura risulti pagato non trova riscontro negli atti di causa”, laddove UA e avevano agito non già uti CP_5 singuli, bensì quali legali rappresentanti della IT NO CP_7 CP_2
beneficiaria della domanda di ripetizione.
[...]
Affidato l'appello a 2 articolati motivi, hanno concluso gli appellanti, in riforma della impugnata sentenza, perché si dichiari non provata la domanda introduttiva, l'avvenuto pagamento della fattura 554/16 del 7-8-2004 da parte della e che la medesima nulla deve alla Controparte_1
con il favore delle spese del doppio grado. Controparte_2
L'appellata in epigrafe ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza;
in via subordinata per la condanna in solido degli appellanti al pagamento della somma di € 3.650,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di arricchimento senza causa;
con il favore delle spese del doppio grado. All'udienza del 25-2-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Con il primo motivo lamentano gli appellanti la violazione dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., per avere il primo giudice “errato nel ritenere provata l'esistenza del titolo posto a fondamento della domanda introduttiva del giudizio”. Infatti, dalle dichiarazioni del teste , relative alla richiesta Tes_1 di danaro rivolta da esso , quale persona fisica, ai Parte_1 germani per una somma dallo stesso dovuta alla società CP_2 Parte_5
e alla conseguente accettazione dei medesimi, non emerge che detta richiesta riguardasse il debito della società che esso Parte_3 [...]
rappresentava, né che fosse indirizzata alla s.n.c. di Parte_1 [...]
Inoltre, parlando di prestito dei fratelli ad esso CP_2 CP_2 Parte_6
[...] , circostanza neppure collocata temporalmente, il teste
[...] Tes_1 smentisce sia l'accollo dedotto dagli originari attori, sia la delegazione di pagamento ritenuta dal primo giudice. Il teste ha inoltre Parte_5 riferito che il pagamento sarebbe avvenuto per mano dei “GN
[...]
e UA” e non della società CP_5 Controparte_2
B) Con il secondo motivo lamentano gli appellanti la violazione dell'art. 2698, comma 2, cod. civ., per avere essi appellanti provato l'estinzione del debito mediante la produzione in originale della fattura n. 554/16 del 7-8- 2004 con dicitura “rimessa diretta a vista” (quietanzata da P_
, ragioniere della Dibenedetto s.a.s.) rilasciata l'8-8-2004 al ritiro del
[...] mezzo riparato da parte di esso . Infirmate da insanabili Parte_4 contraddizioni sarebbero inoltre le dichiarazioni del teste Tes_2
laddove questi ha riferito che la fattura era stata “interamente
[...] pagata dai GN e UA” alcuni mesi dopo. CP_2
C) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, sono infondati. Si sottrae a censura la qualificazione giuridica operata dal primo giudice in termini di delegazione di pagamento conferita dall'appellante Parte_1
agli appellati e . Non è decisivo in
[...] CP_3 CP_4 particolare l'impiego in senso sicuramente atecnico da parte del teste della espressione valorizzata dagli appellanti (“i signori Tes_1 CP_2 accettarono di prestare la somma al convenuto che si impegnava a restituirla”), quanto piuttosto la conferma della circostanza capitolata, vertente sulla richiesta formulata agli attori da “di Parte_4 anticipare la somma dallo stesso dovuta alla ditta Parte_7 promettendo di restituire la somma non appena ne avesse
[...] Parte_8 avuta la disponibilità finanziaria”. Va escluso che il pagamento della fattura sia stato eseguito dall'appellante
, ad ogni modo nel documento in parola non indicato Parte_4 quale solvens, ad onta della dicitura “rimessa diretta a vista”. Soccorre di contro una emergenza documentale, di per sé sufficiente a sorreggere la statuizione di accoglimento della domanda attorea, cui il primo giudice ha pure fatto riferimento, in carenza tuttavia di specifiche argomentazioni di segno opposto da parte degli appellanti. Trattasi della “dichiarazione rilasciata da nella missiva del 25 marzo 2005 (e, Parte_7 dunque, in epoca di non sospetta artificiosa costituzione di una ragione di credito fittizia) in cui si dava atto che, effettivamente, la fattura 554/16 era stata regolarmente pagata dal sig. quale titolare della società CP_3 attrice, per servizi e prestazioni rese (come si evince dalla intestazione della fattura medesima) in favore dell'altra società Controparte_6
.
[...]
Il che, si aggiunge, vale a confutare anche l'assunto degli appellanti che il pagamento sarebbe stato eseguito in proprio dai germani tanto, CP_2 stante l'esplicito riferimento nel documento alla loro qualità di titolari della peraltro con indicazione della sede, e ciò Controparte_9
3 anche in discreto accordo con la prospettazione attorea circa il pagamento eseguito dalla (prospettazione con la quale Controparte_10 neppure confligge la propalazione del teste , da cui, stante il P_ tenore comprensibilmente generico della stessa nella parte in cui il teste ha riferito che la fattura è stata “interamente pagata dai GN CP_5
e UA”, non è ragionevolmente inferibile la pretesa erronea individuazione della beneficiaria del pagamento in capo alla società appellata). Neppure si rilevano significative divergenze tra la prospettazione degli attori in primo grado e le propalazioni di , dal momento Parte_7 che i primi si sono limitati ad allegare la circostanza che l'attuale appellante aveva commissionato le riparazioni alla ditta Parte_4
, cui essi gli avevano consigliato di rivolgersi;
il che non è P_ incompatibile con la circostanza che il teste, come da lui riferito, avrebbe materialmente ritirato il mezzo da riparare dalla officina nella titolarità di e Gaetano. CP_3
D) Pertanto, rigettato l'appello, va confermata l'impugnata sentenza. E) Segue alla soccombenza la condanna in solido degli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022, in ragione dei parametri minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate, nonché al valore fino a € 5.2000,00. F) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 la avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, Parte_3 in composizione monocratica, n. 19/2019, pubblicata il 28-2-2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna in solido gli appellanti alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.468,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27-5-2025
Il Presidente rel.
4 dott. UA Cristiano
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