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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/05/2024, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
N. 10955/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10955/19 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: mutuo ipotecario
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Parte_1 Parte_2
Filici, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Tarsia (CS), alla contrada Canna n. 13, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Filiberto Pasca, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Salerno, alla via
Lungomare Trieste n. 26, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'08/11/19, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la assumendo di Controparte_2 aver stipulato con quest'ultima, con atto per notaio del 18/01/05, un mutuo ipotecario (rep. Per_1
n. 84242, racc. n. 30702) per l'importo capitale di € 120.000,00, da rimborsare in 25 anni con il pagamento di 300 rate a tasso variabile, con TAN di ammortamento del 3,768%, tasso moratorio del 5,988% (ossia TAN + 2,22%), TAEG/ISC del 3,820%; che, come emergeva dalla ctp, il tasso soglia ex l. n. 108/96, al momento della stipula del mutuo, era pari al 5,790%; che l'interesse moratorio era quindi usurario, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. ed pagina 1 di 3 esclusione, per effetto della gratuità del mutuo, di qualsivoglia interesse;
che anche il tasso effettivo di estinzione anticipata, pari al 16,627%, superava il tasso soglia;
che il tasso alternativo pattuito era indeterminato, con conseguente applicazione, ex art. 117 T.U.B., del tasso sostitutivo
Par dei BOT e necessità di procedere alla riformulazione del piano di ammortamento;
che l' dichiarato in contratto, pari al 3,820%, era inferiore all'ISC applicato, pari al 3,850%, tenendo conto anche delle spese assicurative.
Concludeva affinchè l'adito tribunale, accertate le nullità contrattuali e le altre illegittimità lamentate, volesse condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, pari ad € 45.268,41 per interessi usurari, ovvero, in subordine, ad € 21.328,72 per interessi non dovuti a seguito della riformulazione del piano di ammortamento in conseguenza dell'indeterminatezza dei tassi applicati, ovvero, in estremo subordine, ad € 31.203,43 per interessi non dovuti in ragione dell'applicazione di un ISC superiore a quello pattuito con conseguente sostituzione del tasso convenzionale ex art. 117 T.U.B., oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese giudiziali, comprese quelle della fase di mediazione.
Con comparsa di risposta, depositata l'11/02/20, si costituiva la Controparte_2
la quale, assumendo l'infondatezza delle avverse doglianze, rimaste comunque indimostrate,
[...]
concludeva per il rigetto delle domande degli attori.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente occorre rilevare che le parti, nelle more del presente giudizio, come dalle stesse concordemente dichiarato all'odierna udienza, hanno raggiunto un accordo transattivo, ed hanno pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali.
Ne consegue che, conformemente alla predetta istanza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10955/19 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 2 di 3 2) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 24 maggio 2024
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10955/19 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: mutuo ipotecario
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Parte_1 Parte_2
Filici, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Tarsia (CS), alla contrada Canna n. 13, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Filiberto Pasca, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Salerno, alla via
Lungomare Trieste n. 26, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'08/11/19, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la assumendo di Controparte_2 aver stipulato con quest'ultima, con atto per notaio del 18/01/05, un mutuo ipotecario (rep. Per_1
n. 84242, racc. n. 30702) per l'importo capitale di € 120.000,00, da rimborsare in 25 anni con il pagamento di 300 rate a tasso variabile, con TAN di ammortamento del 3,768%, tasso moratorio del 5,988% (ossia TAN + 2,22%), TAEG/ISC del 3,820%; che, come emergeva dalla ctp, il tasso soglia ex l. n. 108/96, al momento della stipula del mutuo, era pari al 5,790%; che l'interesse moratorio era quindi usurario, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. ed pagina 1 di 3 esclusione, per effetto della gratuità del mutuo, di qualsivoglia interesse;
che anche il tasso effettivo di estinzione anticipata, pari al 16,627%, superava il tasso soglia;
che il tasso alternativo pattuito era indeterminato, con conseguente applicazione, ex art. 117 T.U.B., del tasso sostitutivo
Par dei BOT e necessità di procedere alla riformulazione del piano di ammortamento;
che l' dichiarato in contratto, pari al 3,820%, era inferiore all'ISC applicato, pari al 3,850%, tenendo conto anche delle spese assicurative.
Concludeva affinchè l'adito tribunale, accertate le nullità contrattuali e le altre illegittimità lamentate, volesse condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, pari ad € 45.268,41 per interessi usurari, ovvero, in subordine, ad € 21.328,72 per interessi non dovuti a seguito della riformulazione del piano di ammortamento in conseguenza dell'indeterminatezza dei tassi applicati, ovvero, in estremo subordine, ad € 31.203,43 per interessi non dovuti in ragione dell'applicazione di un ISC superiore a quello pattuito con conseguente sostituzione del tasso convenzionale ex art. 117 T.U.B., oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese giudiziali, comprese quelle della fase di mediazione.
Con comparsa di risposta, depositata l'11/02/20, si costituiva la Controparte_2
la quale, assumendo l'infondatezza delle avverse doglianze, rimaste comunque indimostrate,
[...]
concludeva per il rigetto delle domande degli attori.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente occorre rilevare che le parti, nelle more del presente giudizio, come dalle stesse concordemente dichiarato all'odierna udienza, hanno raggiunto un accordo transattivo, ed hanno pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali.
Ne consegue che, conformemente alla predetta istanza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10955/19 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 2 di 3 2) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 24 maggio 2024
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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