Sentenza 3 maggio 2004
Massime • 2
Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte. (Nella specie, la S.C. in applicazione del principio soprariportato ha revocato la sentenza di cassazione impugnata, che aveva affermato che la sentenza di appello aveva ritenuto assorbita la questione attinente alla riconducibilità del contratto intercorso tra le parti ad affitto a coltivatore diretto, mentre essa era stata espressamente esclusa, in quanto l'errore di fatto avrebbe consentito l'eventuale riesame della questione in sede di giudizio di rinvio, con possibile pregiudizio per la parte riuscita vincitrice).
L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassazione non può essere oggetto ne' del procedimento di correzione di errore materiale, ne' di quello di revocazione a norma dell'art. 391 bis cod. proc. civ.. Ne consegue che, sotto entrambe le forme, va respinta la richiesta di specificazione del dispositivo di una sentenza di Cassazione nel senso che il ritenuto assorbimento di un motivo di gravame equivalga ad accoglimento esplicito dello stesso: ciò, atteso che con la pronuncia di assorbimento la Corte si astiene dal giudizio di fondatezza o meno, reputandolo superfluo per effetto della decisione sulla precedente censura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/2004, n. 8326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8326 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AS EN, DI AS IA SA, DI AS FE, DI AS RT AN, NA ND, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOLITTI 202, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CIAVARELLA, che li difende unitamente all'avvocato PIETRO CIAVARELLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TI FF TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato IA ATHENA LORIZIO, difeso dagli avvocati DOMENICO BELLANTUONO, ANTONIO LUIGI VENDITTI, FRANCESCO CIPRIANI, con procura speciale del Dott. Notaio Cassano Lorenzo di Enrico in San Severo 19/1/2004, Rep. N. 119396;
- controricorrente -
e contro
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA DI FOGGIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 11248/02 della Corte suprema di Cassazione di ROMA, terza sezione civile emessa il 30/4/2002, depositata il 30/07/02; rg. 19079/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/02/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, disponendo la correzione materiale dell'omissione contenuta nella intestazione e nel dispositivo della sentenza n. 11248/2002;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 6.8.1998 LO AE BE conveniva davanti alla sezione specializzata agraria del tribunale di Foggia, Di AS MA BE, Di AS ND e IN LA, assumendo che nei giugno del 1997 i convenuti gli avevano verbalmente concesso in affitto 64 ettari di terreno in S. Severo, perché li adibisse a coltivazione di barbabietole e che tale rapporto doveva ricondursi ad affitto quindicennale, ai sensi dell'art. 27 l. n. 203/1982, atteso che esso ricorrente doveva qualificarsi coltivatore diretto. Chiedeva pertanto che fosse ritenuto tale rapporto come riconducibile a contratto di affitto a coltivatore diretto, con scadenza nel 2012 e riduzione del canone a canone equo e restituzione dei canoni versati in eccedenza.
Resistevano i convenuti assumendo che l'attore non poteva ritenersi coltivatore diretto, tenuto conto che il LO non era in grado di impiegare 554 giornate lavorative annue, pari ad un terzo di quelle necessarie per la coltivazione del fondo;
che, inoltre, l'attore coltivava 22 ettari di altri soggetti.
Il tribunale rigettava la domanda ed accoglieva la riconvenzionale, condannando il LO all'immediato rilascio del terreno. Proponeva appello il LO.
La Corte di appello di Bari, sez. spec. agraria, con sentenza depositata il 23.5.2000, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava ricondotto ad affitto a conduttore non coltivatore diretto il rapporto agrario in questione e dichiarava confermato il provvedimento cautelare adottato dal tribunale di Foggia, relativo al diritto dello stesso LO, quale affittuario, ad ottenere dal Consorzio di Bonifica della Capitanata di Foggia l'acqua per l'irrigazione dei terreni condotti. Avverso questa sentenza Di AS IL, MA OS, ND, MA BE e IN ZE proponevano ricorso per Cassazione, notificato al LO ed al suddetto Consorzio di Bonifica.
La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 30.7.2002, n. 11248, accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo che era inammissibile per novità la domanda proposta solo in appello di ricondurre il contratto in questione nel diverso rapporto di affitto a non coltivatore diretto.
La Corte Suprema dichiarava assorbiti il secondo e terzo motivo del ricorso ed inammissibile il ricorso incidentale del LO, per mancata esposizione dei fatti e per carenza di interesse, non avendo la corte di merito rigettato il suo motivo di appello relativo alla qualificazione di affitto a coltivatore diretto, ma solo ritenuto lo stesso assorbito, con la conseguenza che la questione era riproponibile in sede di rinvio.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. per correzione di errore materiale e per revocazione i Di
AS e la IN.
Resiste con controricorso il LO.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, i ricorrenti lamentano l'errore materiale, consistente nell'omissione dell'indicazione del Consorzio di Bonifica della Capitanata di Foggia nell'intestazione e nel dispositivo della sentenza n. 11248/02, emessa da questa Corte e richiedono che sia provveduto a detta correzione a norma dell'art. 391 bis, dichiarando che nel dispositivo, dopo la statuizione che dichiara accolto "il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri" sia aggiunto che "esso accoglimento per assorbimento" riguarda anche il provvedimento cautelare nel quale risulta coinvolto il Consorzio".
Assume il ricorrente che, per quanto la sentenza impugnata fosse stata emessa anche nei confronti del suddetto Consorzio, ritenendo erratamente legittima la conferma della misura cautelare in ordine all'erogazione dell'acqua da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata e che, con il terzo motivo di ricorso per Cassazione, si impugnasse detta statuizione della sentenza di appello, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11248/2002, non aveva indicato ne' nell'intestazione ne' nel dispositivo, detto Consorzio, ma aveva dichiarato assorbito il terzo motivo, per cui lo stesso doveva ritenersi accolto, risultando il provvedimento cautelare travolto dalla cassazione della sentenza.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo vada accolto solo in parte, non potendosi condividere l'assunto dei resistenti, secondo cui la mancata indicazione del Consorzio comporterebbe la nullità della sentenza in questione.
Va, infatti, osservato che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza, da luogo a nullità ove riveli che il contraddittorio non sia regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione e, a mera irregolarità s emendabile con la procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c., ove dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (Cass. 5.7.2001, n. 9077, in cui si rilevava che dal ricorso per Cassazione si evinceva che l'atto di era stato notificato anche alla parte pretermessa nell'intestazione della sentenza, di talché la stessa era stata posta nella condizione di partecipare al giudizio).
2.2. Nella fattispecie emerge che la sentenza di appello fu pronunciata anche nei confronti del Consorzio predetto;
che il ricorso per Cassazione dei Di AS fu notificato anche al Consorzio e che il terzo motivo di detto ricorso investiva la posizione del Consorzio.
Ne consegue che la pronuncia di assorbimento del terzo motivo di ricorso investe la posizione del Consorzio, che, dopo essere stato parte nel giudizio di appello, essendo stato citato nel giudizio di Cassazione, era parte dello stesso.
L'omissione di tale parte nell'intestazione della sentenza di Cassazione costituisce una mera omissione materiale, che va corretta a norma del combinato disposto degli artt. 391 bis e 287 e segg. c.p.c., per cui nella intestazione della sentenza di questa Corte va indicata come parte intimata anche il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
3. Non può invece accogliersi la richiesta di specificazione nel dispositivo che l'assorbimento del terzo motivo di ricorso equivale ad accoglimento esplicito dello stesso e quindi ad accoglimento delle censure avverso il provvedimento cautelare nel quale risulta coinvolto il predetto Consorzio, e ciò o ritenendo la mancata specificazione come un'omissione materiale o come errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.. Infatti l'assorbimento di un motivo di gravame per effetto della decisione di altro motivo implica solo l'astensione dal giudizio di fondatezza o meno, che appare superfluo, per effetto della decisione sulla precedente censura. Peraltro l'attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di Cassazione non può essere oggetto nè del procedimento di correzione di errore materiale ne' di quello di revocazione a norma dell'art. 391 bis c.p.c.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti richiedono, che, a norma degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., si provveda alla revocazione di quella parte della pag. 30 della sentenza di Cassazione n. 11248/00, in cui si assume che il giudice di appello avrebbe dichiarato assorbita la domanda del LO "diretta a sentire ricondurre in contratto di affitto a conduttore coltivatore diretto, il rapporto instaurato con i Di AS". Secondo i ricorrenti, infatti, si tratterebbe di un errore di fatto in cui è incorsa la sentenza della Cassazione, poiché la sentenza della Corte di appello di Bari, a pagg. 15-16, espressamente riteneva che l'appellante LO non aveva provato la sua qualità di coltivatore diretto, sia in relazione al requisito della forza lavorativa corrispondente ad almeno un terzo di quella necessaria, sia per la preponderante esistenza di un notevole parco macchine e di un grande impegno di capitali, che non potevano costituire il patrimonio di un coltivatore diretto, piccolo imprenditore.
Assumono i ricorrenti che, per effetto di detto errore di fatto, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che il LO poteva riproporre la questione di cui al suo principale motivo di appello (che si vertesse in ipotesi di contratto di affitto a coltivatore diretto) davanti al giudice di rinvio, essendo stata la stessa dichiarata assorbita dal giudice di merito, mentre, secondo i ricorrenti, la stessa era definitivamente preclusa per essere stata rigettata dal giudice di appello ed essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del LI avverso questa statuizione.
5.1.Ritiene questa Corte che il motivo è fondato e che lo stesso vada accolto.
La Corte di Cassazione (sent. N. 11248/02) ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del LO avverso la decisione della corte di appello di Bari, per due ragioni. Anzitutto il ricorso incidentale non presentava l'esposizione dei fatti, a norma dell'art. 366 n. 3 c.p.c.. Inoltre il LO era carente di interesse, in quanto il giudice di appello non avrebbe ne' esplicitamente ne' implicitamente rigettato la domanda formulata in via principale con l'appello dal LO di sentire ricondurre ad un contratto di affitto a coltivatore diretto il rapporto instaurato con i Di AS.
5.2. Va, anzitutto, esaminato d'ufficio se gli attuali ricorrenti abbiano interesse processuale all'impugnazione per revocazione, in quanto l'errore di fatto (di cui si dolgono) risulta posto a base di una delle due ragioni per le quali è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, per cui apparentemente essi, non essendo soccombenti, non avrebbero interesse all'impugnazione. Infatti anche per la revocazione devono trovare applicazione i principi generali sull'interesse e sulla legittimazione ad impugnare, che disciplinano a norma degli artt. 323 e segg., i rimedi ordinar (Cass. 7.7.2000, n. 9065). Sennonché ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte (Cass. 18.3.1999, n.. 2494; Cass. 28.9.1998, n. 9684).
5.3.Nella fattispecie dalla lettura della sentenza impugnata della Corte di appello di Bari emerge con chiarezza a pag. 15, ultima parte ed inizio della pag. 16, che la stessa ha escluso la riconducibilità del contratto intercorso tra le parti a contratto di affitto a coltivatore diretto, non avendo il LO provaLo detta sua qualità e segnatamente di avere almeno un terzo della forza lavorativa corrispondente a quella necessaria per la lavorazione del fondo ed avendo anzi un notevole parco di macchine agricole, che per il suo valore ed il grande impiego di capitali, non poteva costituire il patrimonio di un coltivatore diretto piccolo imprenditore. Sulla base di questa decisione, la corte di appello giungeva all'accoglimento "per quanto di ragione dell'appello" e cioè solo sul motivo subordinato di riconduzione del contratto ad affitto a conduttore non coltivatore diretto. Proprio avverso questa decisione di esclusione nella fattispecie di un contratto di affitto a coltivatore diretto proponeva ricorso incidentale per Cassazione il LO.
L'errore di fatto (svista nell'affermare che la sentenza di appello aveva ritenuto assorbita la questione attinente alla riconducibilità del contratto ad affitto a coltivatore diretto, mentre essa era stata esclusa per i motivi predetti) in cui è incorsa la sentenza di questa Corte n. 11248/02, comporta che la questione stessa, come espressamente statuito dalla sentenza, sia riproponibile davanti al giudice di rinvio, che è in sostanza il risultato che il LO mirava a conseguire con il ricorso incidentale, mentre i Di AS si vedono pregiudicati da detto errore, perché a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione del LO per la prima ragione (mancata esposizione del fatto), sul punto della non riconducibilità del contratto ad affitto a coltivatore diretto, si era ormai formato il giudicato, nei termini decisi dal giudice di appello.
Ne consegue che deve ritenersi sussistere l'interesse sostanziale dei Di AS all'impugnazione della sentenza per revocazione a norma dell'art. 391 bis c.p.c., poiché solo facendo valere detto errore di fatto, ove persistesse a seguito del giudizio rescissorio l'inammissibilità del ricorso incidentale del LO (oppure il rigetto nel merito), sarebbe preclusa al giudice del rinvio, indicato dalla sentenza n. 11248/02, l'esame del motivo di appello del LO della riconducibilità del contratto ad affitto a coltivatore diretto.
6.1. La sentenza di questa Corte, nella parte che attiene alla decisione sul ricorso incidentale del LO, essendo fondata anche sull'errata percezione del contenuto della sentenza sottoposta al suo esame, e quindi sulla supposizione di un fatto (ritenuta pronuncia di assorbimento della questione attinente alla riconducibilità del contratto ad affitto a coltivatore diretto, in luogo della decisione di rigetto) la cui verità è incontrastabilmente esclusa dalle pag. 15, ultima parte, e 16, prima parte, della sentenza di appello, deve essere quindi sul punto revocata.
6.2. Si. deve poi rilevare - che la revocazione nella fase rescindente travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata. Ed infatti il nuovo giudizio ex art. 402 c.p.c. è appunto un nuovo giudizio e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico - giuridico espresso dalla decisione revocata (Cass. n. 2181 del 2001).
6.3. Esaminando detto ricorso incidentale del LO, va quindi escluso che il ricorso incidentale del LO, proposto avverso la sentenza della corte di appello di Bari, fosse inammissibile per carenza di interesse per non essersi sul punto pronunciata la corte di merito, essendo, invece tale pronuncia intervenuta. Va tuttavia dichiarata l'inammissibilità di tale ricorso incidentale esclusivamente per mancata esposizione del fatto,, a norma del combinato disposto degli artt. 371, c. 3, e 366, c. 1 n. 3, c.p.c.. Infatti il controricorso, avendo la sola funzione di resistere all'impugnazione altrui non richiede a pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ben potendo richiamarsi ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero nel ricorso principale (Cass. 21.2.1996, n. 1341; Cass. 9.9.1997, n. 8746). Ove tuttavia detto controricorso contenga anche un ricorso incidentale, per l'ammissibilità di quest'ultimo, data la sua autonomia rispetto al ricorso principale, deve sussistere l'esposizione sommaria dei fatti di causa ed è pertanto inammissibile il ricorso incidentale (e non il controricorso) tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366 c. 1, n. 3 c.p.c., ritenersi sussistente, solo quando dal contesto dell'atto di impugnazione si rinvengono gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. S.U. 13.2.1998, n. 1513). Nella fattispecie neppure dal contenuto del controricorso emergono tutti questi elementi suddetti relativi allo svolgimento dei fatti di causa.
7.Conclusivamente, va accolto in parte il primo motivo del ricorso (disponendosi l'integrazione dell'intestazione della sentenza n. 11248/02 nei termini detti) ed il secondo del ricorso stesso ed, in relazione a t, quest'ultimo, la sentenza di questa Corte n. 11248/02 va revocata;
indi, pronunciando sul ricorso incidentale per cassazione proposto avverso la sentenza della corte di appello di Bari dal LO, questo va dichiarato inammissibile. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese processuali di questo procedimento.
P.Q.M.
Accoglie in parte il primo motivo di ricorso e dispone la correzione dell'intestazione della sentenza di questa Corte n. 11248/00, depositata il 30.7.2002, per cui tra gli intimati, va indicato anche il "Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia". Accoglie il secondo motivo di ricorso;
revoca, in relazione, l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione sul ricorso incidentale del LO AE e, pronunciando sullo stesso, lo dichiara inammissibile.
Compensa per intero tra le parti le spese di questo procedimento. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2004