Sentenza 23 dicembre 2011
Massime • 1
L'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale. Ne deriva che il diritto al beneficio va riconosciuto in relazione a tutte le malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano, per il malato, una consistente limitazione delle facoltà cognitive e, quindi, richiedono una giornaliera assistenza al fine di evitargli pericoli per sé e per gli altri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2011, n. 28705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28705 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2011 |
Testo completo
I T IT IR D E T N E S E - LL O R E 28705 .11 T AUI A 'B' N E S E E N O I T A R T IS Oggetto G REPUBBLICA ITALIANA E R E T N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 6158/2008 Cron.28705 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Rel. Presidente Ud. 22/11/2011 Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE Consigliere PU- Dott. SAVERIO TOFFOLI Consigliere Dott. LUCIA TRIA Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO' Consigliere - Dott. IRENE TRICOMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6158-2008 proposto da: ER RO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA presso 10 studio dell'avvocato D'AMATOCALABRIE 56, GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato PELOSI NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 2011 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, I.N.P.S. 3615 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
COMUNE DI PORTICI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANZO GIUSEPPE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 471/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/01/2008 r.g.n. 2410/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l'Avvocato ANTONELLA PATTERI per delega ALESSANDRO RICCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato, come già il Tribunale, la domanda di RO ER volta alla condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento. La Corte territoriale - dissentendo dalle conclusioni della CT disposta in secondo grado, che evidenziavano la sussistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione del beneficio, stante, per la malattia psichica di cui era portatore l'ER, la 65 pericolosità del soggetto" tale da comportare "pericolose situazioni intra ed extra domiciliari”, con incapacità ad “utilizzare convenientemente per i suoi bisogni vitali i mezzi di sostentamento resi per lui disponibili" - ha osservato che la presunta pericolosità non si era, in realtà, mai tradotta in stati dissociativi con gravi conseguenze alle cose o alle persone durante gli undici anni trascorsi dall'esordio della malattia, mentre la rilevata tendenza del soggetto ad evitare di uscire di casa - dove era opportunamente assistito - era il risultato di una sua scelta, così da non necessitare di un aiuto permanente e continuo, così come richiesto dalla legge. Di questa sentenza RO ER ha chiesto la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo, illustrato con successiva memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. Considerato in diritto 1.Nell'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1 legge n.508 del 1988, in relazione all'art.116 c.p.c., in relazione all'art.360 n.5 cp.c..Censura la sentenza impugnata per non aver giustificato in modo logico e adeguato il proprio dissenso dalle risultanze dell'accertamento scientifico da essa stessa disposto, fondandosi la decisione su considerazioni che non tengono in alcun conto la natura della malattia diagnosticata dal CT (della quale la Corte di merito neppure fa cenno) e, senza spiegazione, alludono a un soggetto che vive in isolamento per sua scelta, piuttosto che come conseguenza indotta dalla malattia in questione, così come indicato dal medico legale.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'INPS, ai sensi dell'art.366 bis cod.proc.civ., per la mancata formulazione del quesito di diritto, posto che la censura del ricorrente, pur formalmente diretta a denunciare la violazione di norme di diritto, è intesa in realtà- come dimostra la sintesi del motivo sopra illustrata (nonché il riferimento fatto dal ricorrente alla previsione dell'art.360 n. 5 c.p.c. e non a quella dell'art.360 n.3 c.p.c.) – a - contestare la motivazione della sentenza della Corte territoriale, valutata come carente ed illogica per non aver tratto dalla disposta consulenza tecnica di ufficio i significati resi evidenti o, comunque, desumibili dalla relazione dell'ausiliare tecnico.
3. Tanto premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento. 3 4. In effetti, la sentenza impugnata ha concluso per l'infondatezza della domanda della indennità di accompagnamento senza fornire una giustificazione logica del giudizio da essa adottato in dissenso dalle conclusioni del proprio CT ed espresso senza considerazione alcuna del significato dei dati di fatto pur ampiamente menzionati in motivazione.
5. La Corte d'appello afferma che l'ER, già certamente inabile al lavoro, non aveva diritto (anche) all'indennità di accompagnamento per il solo fatto di preferire di rimanere nella propria abitazione, pur essendo in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani del vivere. Sta di fatto che la sentenza in questione non enunzia neppure la malattia diagnosticata dal CT, che, secondo l'odierno ricorrente, consisteva in una "psicosi schizofrenica paranoidea (demenza precoce) e, tuttavia, menziona, " come prodotte da quella malattia, conseguenze consistenti non solo in note di deficienza nella critica, ma anche di allucinazioni uditive e di idee di persecuzione. Ancora, la sentenza impugnata evidenzia che l'ER frequentava un Centro di salute mentale da molti anni sempre accompagnato da uno dei genitori o riceveva le visite dei medici pubblici nel proprio domicilio. Sempre la sentenza impugnata sottolinea che l'ER, secondo le indicazioni peritali, "non aveva alcuna capacità ad utilizzare convenientemente per i suoi bisogni vitali i mezzi di sostentamento resi per lui disponibili". Cosiffatti elementi imponevano al giudice di raccordare la sua statuizione di rigetto della domanda ad un motivato esame delle condizioni reali dell'ER, pur descritte e rilevate, secondo le regole del sillogismo giudiziario, che impongono di assumere per la decisione postulati verificati e corrispondenti a regole di esperienza condivise. Viceversa la sentenza impugnata si è sottratta al compito fondamentale che le era commesso, congetturando la esistenza di preferenze personali in presenza di dati obiettivamente inconciliabili con una scelta dell'ER e giustificando, sostanzialmente sulla base di tale sola congettura, l'accertamento relativo alla insussistenza dei requisiti necessari all'attribuzione della indennità di accompagnamento. Lo stesso trattamento della riferita (dal CT) pericolosità del soggetto, tale da comportare "pericolose situazioni intra ed extra domiciliari" nel risolvere il problema della pericolosità attraverso lo spostamento del senso della - operazione logica dalla valutazione del pericolo a quella del danno rende evidente la non - ragionevolezza delle giustificazioni esposte dal giudice d'appello, perché espresse sulla base di supposizioni che non trovano nessun conforto nella realtà da lui stesso descritta, oltre a non essere suffragate dalla menzione critica di principi scientifici suscettibili di sostenere il dissenso dalle conclusioni del nominato CT. -6. Si aggiunga che la giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata anche in considerazione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di fornire 4 un sostegno alla famiglia onde agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli, per le loro gravi infermità, di un continuo controllo, evitandone, così, il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale - ad affermare la configurabilità di un diritto al beneficio assistenziale in questione in relazione a tutte quelle malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano, per il malato, una consistente limitazione delle facoltà cognitive e, nello stesso tempo, richiedono una giornaliera assistenza al fine di evitargli pericoli per sé e per altri (si citano ad esempio proprio le psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale) (vedi Cass. n.1268 del 2005, n.13362 del 2003, nn.5017, 4389 e 3299 del 2001, n.4664 del 1993). Era, dunque, questa giurisprudenza, proprio perché specificamente dedicata agli effetti delle malattie psichiche sulla capacita di attendere agli atti del vivere quotidiano e sulla capacità di autonoma deambulazione, che doveva costituire parametro delle verifiche del giudice e postulato da utilizzare nelle operazioni logiche necessarie ad una compiuta e ragionevole decisione del caso.
7. In conclusione, la sentenza impugnata è da considerare affetta dai denunciati vizi di motivazione e, per tale ragione se ne impone la cassazione, con rinvio della causa ad altro giudice di merito per la rinnovazione dell'accertamento di fatto.
8. Il giudice di rinvio, designato nella stessa Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma il 22 novembre 2011 Il Presidente estensore ellole tett hero Gindiziario Dotessa Cinzia SAARSELY Depositato in Cancellerial yagi, 23.10.2011 Jewelle A Funzionario Giudiziario sa Cinzia SCARSELLA 5