Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
In tema di maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224, comma secondo cod. civ.), il - pur legittimo - ricorso al notorio ed a presunzioni da parte del giudice non può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore (quantunque imprenditore commerciale), di un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle sue qualità personali e dell'attività da lui in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati, ovvero da acquisto di danaro a condizioni particolarmente vantaggiose non realizzato) possa essersi verosimilmente prodotto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1999, n. 5678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5678 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO LI DI GI & UI S.n.c., in persona di GI E UI LI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STAFFA, che la difende unitamente all'avvocato COSIMO RIZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI ZI EN & F.LLI S.n.c., in persona del socio amministratore EN ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BARBATO, che la difende unitamente all'avvocato RENATO OSTINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2710/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 26/9/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/12/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato STAFFA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato BARBATO, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo per quanto di ragione, accoglimento del sesto, settimo, ottavo, rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La AR NO e IG NO s.n.c., con atto di citazione notificato il 27 aprile 1985, convenne innanzi al Tribunale di Monza la Impresa Costruzioni Edili di ZZ LE e F.LL s.n.c., per sentirla condannare al pagamento della somma di L.196.984.536, oltre agli accessori, che assumeva esserle dovuta a titolo di saldo del corrispettivo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di serramenti, eseguiti in esecuzione di un contratto di subappalto. La convenuta resistè alla domanda, opponendo che i conteggi operati in sede contrattuale erano stati erroneamente eseguiti in miLLmetri, anziché in centimetri e che, pertanto, il suo residuo debito ammontava a sole L.60.945.148, da cui andavano dedotte L.13.085.250, oltre all'I.V.A., per danni sofferti a causa dei vizi rilevati in sede di collaudo.
Nel corso del giudizio la convenuta eseguì il pagamento di altre L.15.000.000 in conto al dovuto.
L'adito Tribunale accolse la domanda, condannando la convenuta a pagare la somma di L.181.984.536, con gli interessi legali, ma la Corte d'Appello di Milano, adita, con appello principale, dalla Impresa Costruzioni Edili di ZZ LE e F.LL s.n.c. e, con appello incidentale, dalla AR NO di GI e IG NO s.n.c., con sentenza resa in data 26 settembre 1995, in parziale riforma della decisione impugnata, ha ridotto a L.32.859.898, oltre agli interessi legali a far tempo dal 1 maggio 1985, il residuo corrispettivo dovuto dall'Impresa Costruzioni Edili di ZZ LE e F.LL s.n.c..
Preliminarmente, il giudice d'appello ha osservato che la notifica dell'atto di appello deve ritenersi rituale, perché, dal momento che la società chiamata in giudizio, ancorché non avente personalità giuridica, era dotata di una propria individualità, non era necessario consegnare tante copie quanti erano i soci della società in nome collettivo, essendo sufficiente un'unica copia della sentenza impugnata.
Quanto al merito, la corte territoriale ha espresso il convincimento che le parti avessero inteso esprimere in miLLmetri il corrispettivo dovuto, rilevando che tale è il criterio, seguito in meccanica e ben noto alle parti, esperte nel settore, e che, inoltre, se si fosse voluto calcolare il compenso in centimetri, come pretendeva la committente, il compenso dovuto si sarebbe ridotto a sole L.25.017.150 rispetto a quello di L.250.171.542, dovuto secondo un calcolo eseguito in miLLmetri, ma ciò era contraddetto proprio dal comportamento della società debitrice, che aveva riconosciuto come dovuto un corrispettivo di L.159.162.546. Senonché, soggiungeva la Corte d'Appello, come emergeva dall'analisi dei costi condotta sia dal C.T.U. sia dal consulente di parte della società debitrice, la società AR NO aveva "gonfiato", talvolta in materia plateale, i costi dei materiali e queLL del lavoro e, poiché tali alterazioni erano variamente valutati dai due tecnici, era opportuno ancorare la decisione ad un dato certo, costituito dalle ammissioni fatte dalla società debitrice, secondo cui il corrispettivo dovuto ammontava a L.159.162.546, che, decurtato degli acconti versati, per complessive L.113.217.398, si riduceva a L.45.945.148, oltre all'I.V.A.. Da tale somma doveva dedursi quella di L.13.085.250, pari al costo dei vizi dell'opera, per cui residuava un debito di L.32.859.898, non rivalutabile, non essendo stato provato il maggior danno richiesto, ma gravabile di interessi legali a decorrere dal 1 maggio 1985.
Avverso tale decisione la AR NO di GI e IG s.n.c. propone ricorso per cassazione, fondato su otto motivi, cui la Impresa Costruzioni Edili di ZZ LE e F.LL s.n.c. resiste con controricorso.
V'è memoria ex art. 378 cod. proc. civ. della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e, comunque, per falsa applicazione degli artt. 163, co. 3 , n. 2 e 164, co. 1 , cod. proc. civ., adducendo che la Corte d'Appello, non cogliendo il significato della prima delle eccezioni formulate da essa ricorrente, non si è avveduta della nuLLtà dell'atto di citazione in appello ai sensi degli artt. 163, co. 3 , n. 2 , e 164, co. 1 , cod. proc. civ., determinata dall'omessa indicazione dell'organo che aveva la rappresentanza della società evocata in giudizio.
La censura è priva di fondamento, poiché, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., da ultimo, sent. n. 1037 del 28 gennaio 1995), la mancata indicazione dell'organo o dell'ufficio che ha la rappresentanza in giudizio della persona giuridica, dell'associazione o del comitato convenuti è causa di nuLLtà della vocatio in ius solo quando determini incertezza assoluta sull'identità del soggetto chiamato in giudizio;
il che non viene neppure allegato dalla ricorrente.
Il rigetto del primo motivo determina il rigetto anche del secondo motivo, col quale la ricorrente denuncia il difetto di motivazione sulla stessa eccezione di cui al primo motivo. È, invero, evidente che l'infondatezza di tale eccezione rende irrilevante, per difetto del carattere di decisività nella censura, il denunciato difetto di motivazione.
Il terzo motivo ed il quarto vanno congiuntamente esaminati, poiché, riproponendo una stessa eccezione, sono intimamente connessi. Col terzo motivo si denuncia violazione e, comunque, falsa applicazione di norme di diritto (artt. 137, co. 2 e 160 cod. proc. civ.) osservandosi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello ed in conformità con l'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, la citazione in appello era inesistente, essendo stata consegnata una sola copia dell'atto di citazione alla AR NO di GI e IG s.n.c., mentre andavano consegnate due copie dell'atto, due essendo i soci della società in nome collettivo citata in giudizio.
Col quarto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 164, co 2 , cod. proc. civ., si adduce che, poiché la citazione in appello era giuridicamente inesistente, la costituzione in giudizio dei due soci della società appellata, pur avendo l'effetto di sanare ogni vizio della citazione, lasciava salvi i diritti anteriormente quesiti, tra i quali, primo, quello concernente la formazione del giudicato costituitosi per effetto della scadenza del termine utile per la proposizione di altro gravame. Le censure sono prive di fondamento.
Com'è stato ritenuto da questa Suprema Corte con la sentenza s SS.UU. n. 9859 del 10 ottobre 1997, che ha composto il contrasto giurisprudenziale registrato in materia, "la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui è destinata, non è inesistente, ma nulla;
il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c. con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quelle già consegnate ...". Sulla base di tale condiviso principio di diritto, la doglianza della ricorrente si rivela infondata, perché, qualificato come nuLLtà sanabile il vizio della notificazione, tale vizio deve ritenersi sanato con efficacia ex tunc dall'avvenuta costituzione in giudizio di entrambi i soci della società appellata, con la conseguenza che non può essersi costituito il giudicato per effetto della decorrenza del termine per la proposizione del gravame. Col quinto motivo la ricorrente lamenta insufficiente e, comunque,, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la Corte d'Appello, pur essendo pervenuta, sia pure attraverso un ragionamento tortuoso ed a tratti erroneo, alla corretta conclusione che le parti avessero inteso esprimere in miLLmetri e non in centimetri il compenso spettante ad essa sub-apppaltatrice, ha finito, poi, inopinatamente, con una delibazione sommaria ed arbitraria delle risultanze processuali, per accogliere la pura e semplice prospettazione della debitrice. La ricorrente rimarca che, dopo avere del tutto immotivatamente parlato di "gonfiatura", "talvolta plateale", dei costi da parte della creditrice, il giudice d'appello ha omesso qualsiasi motivazione sulla conclusione adottata, trascurando anche le documentate considerazioni svolte dal suo consulente. La censura è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione. L'impugnata sentenza è indubbiamente corretta nella parte in cui, ancorché attraverso un iter logico a tratti perplesso e confuso, perviene alla conclusione che i contraenti vollero computare in miLLmetri, non già in centimetri, il compenso spettante alla società sub-appaltatrice. La statuizione riconosce la fondatezza, sul punto, della pretesa attorea ed, in considerazione della mancanza, al riguardo, di un ricorso incidentale, la conclusione cui è pervenuta la corte di merito costituisce un punto fermo per la concreta determinazione del corrispettivo dovuto. Invece, incomprensibile, contraddittoria e, nella parte conclusiva, persino arbitraria, oltre che immotivata, risulta la decisione impugnata, nella parte concernente la concreta determinazione del corrispettivo, che inevitabilmente passava attraverso l'interpretazione della scrittura privata dell'11 luglio 1983. Tale interpretazione risulta chiaramente contraddittoria ed illogica, perché, pur dandosi atto in motivazione che detta scrittura fa rinvio, per la determinazione dei costi, al preventivo n. 641/A 157 del 15 aprile 1983, dal quale risultava che i costi ammontavano a complessive L.152.874.331, oltre a L.18.364.837 per I.V.A., si perviene contraddittoriamente alla conclusione che il compenso globale fu determinato in sole L.51.000.000, perché la somma dell'importo delle quattro rate indicate nella scrittura era pari, appunto, a L.51.000.000.
Ma, tale conclusione, da un lato contraddice apertamente con la premessa evidenziante il collegamento tra la scrittura privata ed il preventivo, che obbligava l'interprete a considerare il contenuto del preventivo parte integrante della scrittura e, quindi, espressione, anch'esso, della volontà comune dei contraenti, dall'altro non interpreta secondo logica la parte della scrittura privata nella quale vengono disciplinati, non già l'entità del corrispettivo, bensì le modalità ed i termini di pagamento. Il giudice d'appello, interpretando isolatamente tale parte della scrittura, il cui esame, invece, non poteva prescindere dalla recezione nel contratto del contenuto del preventivo, nel quale il corrispettivo risultava determinato, finisce col privare di significato la locuzione "e la restante somma a quattro mesi dalla stessa posa", che, invece, obbligava la società appaltatrice a corrispondere, oltre alla cifra di L.51.000.000, data dalla somma delle quattro rate specificamente indicate nel rispettivo importo, il saldo, il cui ammontare era agevolmente determinabile, sottraendo la somma di L.51.000.000 dal corrispettivo complessivo risultante dal preventivo.
Interpretata con tali criteri la volontà contrattuale, il risultato di tale interpretazione diveniva obbligato. Sicché, arbitraria, oltre che del tutto immotivata, risulta l'ulteriore conclusione del giudice d'appello, che determina in complessive L.159.162.546 il corrispettivo dovuto alla società sub- appaltatrice. Per vero, una volta accertato che le parti intesero recepire nel contratto la determinazione del corrispettivo operata col preventivo, diveniva irrilevante l'alterazione dei costi dei materiali e del lavoro eventualmente operata dalla sub- appaltatrice, salvo che non fossero stati allegati vizi della volontà o errori di calcolo, dei quali, però, non v'è traccia nelle deduzioni della controricorrente. La considerazione che precede presuppone ovviamente che, come appare dalla stessa sentenza, la determinazione del corrispettivo operata in sede di preventivo e recepita dal contratto avesse tenuto presente ogni voce da calcolare ai fini della determinazione del corrispettivo, poiché solo in caso contrario sarebbe potuto residuare un margine per una determinazione non negoziale del residuo corrispettivo. Ma, è agevole osservare che in tal caso il corrispettivo complessivo sarebbe risultato addirittura superiore a quello risultante dal preventivo. In ogni caso, il giudice d'appello, lungi dall'operare un'arbitraria opzione per la somma indicata dalla debitrice, nel contrasto tra le rispettive posizioni delle parti, ove, come risulta implicitamente dalla motivazione, non avesse ritenuto appaganti le conclusioni del C.T.U., nel rispetto dei criteri sussidiari indicati dall'art. 1667 cod. civ. avrebbe dovuto determinare il residuo corrispettivo e motivare con argomentazioni logiche la scelta operata e, nell'impossibilità di motivarla, disporre ulteriori indagini tecniche.
Col sesto motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 113, co. 1 , e 132, co. 2 , cod. proc. civ. nonché per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che il giudice d'appello abbia dedotto dal residuo corrispettivo dovuto la somma di L.13.085.250, limitandosi ad affermare che tale somma era "pari al costo dei vizi dell'opera" e non considerando che nessuna prova era stata data al riguardo;
ché, anzi, proprio la fattura prodotta dalla società sub-appaltante smentiva la tesi sostenuta dalla stessa.
La ricorrente rimarca, inoltre, che non sono state prese in considerazione le sue deduzioni svolte sul punto.
La censura è fondata.
La Corte d'Appello ha omesso del tutto di motivare in ordine all'esistenza dei vizi denunciati nonché sulla loro entità e sulla spesa sostenuta per eliminarli, recependo acriticamente quanto sostenuto dalla società sub-appaltante ed ignorando le contestazioni operate al riguardo dalla sub-appaltatrice.
Ciò impedisce di esercitare qualsiasi controllo sulla correttezza della statuizione;
in particolare, di verificare se la società sub-appaltatrice avesse adempiuto all'onere, che su di essa incombeva, di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito opposto con l'eccezione riconvenzionale.
Col settimo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, co. 2 , cod. civ., rilevandosi che è stato ritenuto non provato il maggior danno da svalutazione monetaria, nonostante che la ricorrente esercitasse attività imprenditoriale, per cui il maggior danno doveva presumersi.
La censura non può essere condivisa.
La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione della norma dettata dal cpv. dell'art. 1224 cod. civ., non avendo, la creditrice, neppure allegato il tipo di danno che il ritardato pagamento del saldo dovuto gli avrebbe cagionato.
Per vero, il ricorso nella materia in esame al notorio ed a presunzioni non può prescindere dall'assolvimento almeno di un onere di allegazione da parte del creditore, che consenta al giudice di merito di verificare, se, tenuto conto delle qualità personali del creditore o dell'attività da lui esercitata e di ogni altro eventuale elemento anche a carattere indiziario, di verificare che il particolare danno allegato (ad es., investimenti specifici programmati e non potuti realizzare, acquisto di danaro a condizioni particolarmente svantaggiose) possa essersi verosimilmente verificato.
Con l'ottavo ed ultimo mezzo la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, co. 5 e/o 1282, co. 1 , cod. civ. ed, in ogni caso, di omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducendo che l'impugnata sentenza non reca alcuna motivazione del perché la decorrenza degli interessi sia stata fissata al 1 maggio 1985.
Comunque, osserva la ricorrente, la Corte d'Appello ha violato il disposto dell'art. 1665, co. 5 , cod. civ., che fa decorrere gli interessi nel corrispettivo dell'appalto dal momento in cui l'opera è accettata ed, in ogni caso, non ha applicato la norma generale di cui al primo comma dell'art. 1282 cod. civ., secondo cui i crediti di somme di danaro producono interessi di pieno diritto. Sicché, considerato che le due fatture di maggiore importo furono emesse in data 10 gennaio 1985 e che la quasi totalità delle consegne fu eseguita dal febbraio al dicembre 1984, l'accettazione doveva essere fatta risalire alle rispettive date.
Anche quest'ultima censura va rigettata.
Il richiamo alla norma dettata dall'art. 1665, 5 co., cod. civ. esige, come ha fatto la ricorrente, l'accertamento di dati di fatto (accettazione dell'opera e data dell'accettazione), che dall'impugnata sentenza non risultano essere stati accertati. Nè risulta che su di essi siasi dibattuto in sede di merito. Ne deriva che la deduzione di tali dati e della relativa questione, per la prima volta operata in sede di legittimità, deve considerarsi inammissibile.
Quanto, poi, alla denunciata violazione dell'art. 1282 cod. civ., ritiene il Collegio di doverla escludere, in considerazione del fatto che il credito, almeno per effetto dell'eccezione riconvenzionale relativa ai vizi dell'opera ed alla determinazione degli acconti, non poteva considerarsi liquido, come richiede la norma richiamata dalla ricorrente, sicché correttamente la corte territoriale ha fatto decorrere gli interessi dalla data della domanda. La correttezza in punto di diritto della statuizione e l'inammissibilità dei fatti nuovi prospettati dalla ricorrente rendono irrilevante l'omessa motivazione sul punto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i motivi primo, secondo, terzo, quarto, settimo ed ottavo del ricorso;
accoglie il quinto motivo, per quanto di ragione, ed il sesto motivo;
cassa l'impugnata sentenza, nei limiti dell'accoglimento del ricorso, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, addì 4 dicembre 1998, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile.