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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4165 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 28.02.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 24.02.2025, avente ad oggetto l'attribuzione di quota di pensione di reversibilità su ricorso congiunto
T R A
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli (Na) Parte_1 C.F._1
alla Via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell'avv. Alberto Vecchiolla, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli (Na) Controparte_1 C.F._2 alla Via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell'avv. Fulvio Vecchiolla, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÈ
Controparte_2
con sede in Roma, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...]
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mattia Persiani, Giovanni Beretta e Gianpaolo
Petagna, ed elettivamente domiciliata in Napoli (Na) al Corso Vittorio Emanuele n. 54, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Petagna, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'esito dell'udienza cartolare del 24.02.2025 i procuratori concludevano come da note in atti.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente provvedimento, quantunque emesso a seguito di procedimento camerale,
è reso in forma di sentenza, giusta il disposto dell'art. 9, comma5, L. n. 898/1970, come sostituito ex art. 13 L. n. 74/1987, avendo ad oggetto l'attribuzione di quota della pensione di reversibilità.
Con ricorso congiunto depositato in data 31.10.2024 le IG.re e Parte_1 Controparte_1
rispettivamente, coniuge divorziato e coniuge superstite del IG. , nato a [...]
[...] Persona_1
il 01.01.1939 e deceduto il 31.05.2024 in Giugliano in Campania, deducevano che: - la IG.ra contraeva matrimonio con il IG. il 25.08.1968 e il Tribunale di Parte_1 Persona_1
Napoli, con sentenza nr. 618/1993 dell'11.12.1992, depositata il 23.01.1993, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i predetti coniugi disponendo, altresì, in favore di essa ricorrente l'assegno divorzile di 1.300.000 lire;
- il IG. , in ossequio Persona_1
della modifica della predetta statuizione disposta con, provvedimento giudiziario del 14.02.2007, aveva sempre regolarmente adempiuto al versamento dell'assegno divorzile nella misura di euro
200,00 mensile in favore di essa istante - la ricorrente Parte_1 Controparte_1
contraeva matrimonio il 22.07.1995 con il IG. e il vincolo coniugale cessava solo in Persona_1
ragione del decesso del marito datato 31.05.2024; - il IG. , alla data di decesso, era Persona_1
titolare di pensione di vecchiaia erogata dalla Controparte_2
per un importo annuo di euro 37.842,48 lordi;
- con missive dei 5/7/-26/09/2024 la
[...] [...]
riscontrava alla domanda di reversibilità inoltrata Controparte_2
dalla ricorrente , quale coniuge superstite, rappresentando quanto segue: “la quota Controparte_1 di reversibilità tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato dovrà essere stabilita dall'autorità giudiziaria con motivata sentenza e su istanza delle parti interessate, ed ancora, […] non è possibile rilasciare attestazioni di importi non liquidati. La pensione di reversibilità è il 60% dell'importo lordo percepito dal coniuge. Tale percentuale in caso di più coniugi, verrà attribuita agli stessi in base a quanto stabilisce il giudice”.
Per tali motivi chiedevano accertarsi il loro diritto alla percezione della pensione di reversibilità del IG. , quali coniuge divorziato e coniuge superstite dello stesso, nella misura di cui al Persona_1
ricorso introduttivo e, pertanto, alle condizioni che si riportano di seguito:
1) a favore del coniuge divorziato nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente a[...], Euro 10.377,98 (Euro 22.705,49 / C.F._1
19.415,00 x 8.874,00) pari al 45,71%;
2) a favore del coniuge superstite nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...](Na) al Corso Italia n. 6, Euro 12.327,51 (Euro C.F._2
22.705,49 / 19.415,00 x 10.541,00) pari al 54,29%.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_2
in persona del l.r.p.t., la quale rappresentava di non aver alcun
[...]
interesse a prendere posizione nel merito della questione avente ad oggetto la determinazione delle percentuali delle quote di pensione di reversibilità in favore dei coniugi superstiti atteso che essa resistente era un soggetto “terzo” che si impegnava, esclusivamente, a rispettare la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità che sarebbe stata statuita dal Tribunale Adito.
Pertanto, chiedeva: - in via principale, nel merito, dichiararsi in quali quote essa resistente dovesse corrispondere la pensione di reversibilità alla IG.ra , in qualità di “coniuge Controparte_1 superstite” ed alla IG.ra , in qualità di “coniuge superstite divorziata”, del defunto Parte_1
rag. . Persona_1
Tanto premesso in fatto, questo Tribunale ritiene che la domanda congiunta delle ricorrenti sia fondata e che quindi la stessa debba essere accolta, tenuto conto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Appare preliminare sottolineare che, secondo quanto previsto dal combinato disposto del comma 2°
e 3° dell'art. 9 della legge n. 898/1970, nel caso di morte dell'ex coniuge, qualora vi sia un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni previsti è attribuita dal Tribunale, tenuto conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata una sentenza di divorzio, sempre che sia titolare di assegno di divorzile ex art. 5 della legge citata riconosciuto in sede giudiziale (cfr. Cass.
1.6.07 n. 12878;), che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla pronuncia di divorzio, che non abbia contratto nuove nozze e sia stato allegato un atto notorio da cui risultino tutti gli aventi diritto, posto che una quota della pensione spetta per legge comunque ai figli, genitori o collaterali aventi diritto.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto di natura previdenziale ad una quota della pensione di reversibilità (cfr. Cass.
9.12.1992 n. 13041 e Cass. 19.9.08 n. 23880).
Preliminarmente, va sottolineato che la legge n. 15/1968 alla quale fa riferimento l'art. 9 comma 5 della legge n. 898/1970 con riguardo all'allegazione dell'atto notorio è stata abrogata successivamente al D.p.r. 28.12.2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa. La dottrina, invero, in proposito ha osservato che la norma oggi applicabile è l'art. 47 del D.p.r. n.
445/2000 per cui l'atto notorio è stato sostituito da una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, da inserire nel proprio fascicolo. La mancata allegazione di tale dichiarazione, tuttavia, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, non dà luogo all'inammissibilità o all'improcedibilità della domanda, giacché la parte istante, dichiarando implicitamente di essere l'unico avente diritto all'attribuzione di una quota di pensione se ne assume la responsabilità con tutte
3 le conseguenze in caso di dichiarazione non vera (cfr. Cass. n. 2471\03; Cass. n. 4902\1999). Pertanto, alla luce di quanto su argomentato, nel caso, sebbene manchi detta dichiarazione, può ritenersi sufficiente per quanto interessa in questa sede quanto si desume dalle deduzioni esposte dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo.
Orbene, la ricorrente ha senza dubbio diritto al conseguimento di una quota della Parte_1
pensione in parola, quale coniuge divorziato, atteso che la stessa è stata coniugata con il coniuge deceduto dal 25.08.1968 all'11.12.1992 (in virtù di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in atti), in un arco temporale in cui quest'ultimo, già svolgeva l'attività lavorativa da cui trae origine il trattamento pensionistico maturato dall'ex coniuge in data anteriore al decesso ed è titolare di un assegno divorzile in virtù del provvedimento del Tribunale di Napoli che ha determinato detto assegno in complessivi 1.300.000 lire, poi ridotto ad euro 200,00 (così Cass.
1.6.07 n. 12878) nonché, peraltro, la predetta ricorrente non risulta passata a nuove nozze. Parimenti, la ricorrente ha diritto al conseguimento di una quota della pensione di reversibilità, quale Controparte_1
coniuge superstite, dal momento che la stessa è stata coniugata con il IG. dal Persona_1
22.07.1995 al 31.05.2024 (data decesso del coniuge).
Con riferimento alla determinazione di detta quota, le parti hanno chiesto la ratifica delle seguenti condizioni di cui al ricorso introduttivo.
1) a favore del coniuge divorziato nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente a[...], Euro 10.377,98 (Euro 22.705,49 / C.F._1
19.415,00 x 8.874,00) pari al 45,71%;
2) a favore del coniuge superstite nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...](Na) al Corso Italia n. 6, Euro 12.327,51 (Euro C.F._2
22.705,49 / 19.415,00 x 10.541,00) pari al 54,29%.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della materia trattata e dell'istanza congiunta delle ricorrenti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo in epigrafe indicato, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1) accerta il diritto della IG.ra , quale coniuge divorziato, a percepire una quota Parte_1
della pensione di reversibilità del IG. , nato a [...] il [...], e deceduto il Persona_1
31.05.2024 in Giugliano in Campania (Na), nella misura del 45,71% della pensione;
2) accerta il diritto della IG.ra , quale coniuge superstite, a percepire una quota Controparte_1
4 della pensione di reversibilità del IG. , nato a [...] il [...], e deceduto il Persona_1
31.05.2024 in Giugliano in Campania (Na), nella misura del 54,29% della pensione;
2) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di conIGlio del 14.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4165 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 28.02.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 24.02.2025, avente ad oggetto l'attribuzione di quota di pensione di reversibilità su ricorso congiunto
T R A
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli (Na) Parte_1 C.F._1
alla Via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell'avv. Alberto Vecchiolla, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli (Na) Controparte_1 C.F._2 alla Via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell'avv. Fulvio Vecchiolla, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÈ
Controparte_2
con sede in Roma, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...]
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mattia Persiani, Giovanni Beretta e Gianpaolo
Petagna, ed elettivamente domiciliata in Napoli (Na) al Corso Vittorio Emanuele n. 54, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Petagna, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'esito dell'udienza cartolare del 24.02.2025 i procuratori concludevano come da note in atti.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente provvedimento, quantunque emesso a seguito di procedimento camerale,
è reso in forma di sentenza, giusta il disposto dell'art. 9, comma5, L. n. 898/1970, come sostituito ex art. 13 L. n. 74/1987, avendo ad oggetto l'attribuzione di quota della pensione di reversibilità.
Con ricorso congiunto depositato in data 31.10.2024 le IG.re e Parte_1 Controparte_1
rispettivamente, coniuge divorziato e coniuge superstite del IG. , nato a [...]
[...] Persona_1
il 01.01.1939 e deceduto il 31.05.2024 in Giugliano in Campania, deducevano che: - la IG.ra contraeva matrimonio con il IG. il 25.08.1968 e il Tribunale di Parte_1 Persona_1
Napoli, con sentenza nr. 618/1993 dell'11.12.1992, depositata il 23.01.1993, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i predetti coniugi disponendo, altresì, in favore di essa ricorrente l'assegno divorzile di 1.300.000 lire;
- il IG. , in ossequio Persona_1
della modifica della predetta statuizione disposta con, provvedimento giudiziario del 14.02.2007, aveva sempre regolarmente adempiuto al versamento dell'assegno divorzile nella misura di euro
200,00 mensile in favore di essa istante - la ricorrente Parte_1 Controparte_1
contraeva matrimonio il 22.07.1995 con il IG. e il vincolo coniugale cessava solo in Persona_1
ragione del decesso del marito datato 31.05.2024; - il IG. , alla data di decesso, era Persona_1
titolare di pensione di vecchiaia erogata dalla Controparte_2
per un importo annuo di euro 37.842,48 lordi;
- con missive dei 5/7/-26/09/2024 la
[...] [...]
riscontrava alla domanda di reversibilità inoltrata Controparte_2
dalla ricorrente , quale coniuge superstite, rappresentando quanto segue: “la quota Controparte_1 di reversibilità tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato dovrà essere stabilita dall'autorità giudiziaria con motivata sentenza e su istanza delle parti interessate, ed ancora, […] non è possibile rilasciare attestazioni di importi non liquidati. La pensione di reversibilità è il 60% dell'importo lordo percepito dal coniuge. Tale percentuale in caso di più coniugi, verrà attribuita agli stessi in base a quanto stabilisce il giudice”.
Per tali motivi chiedevano accertarsi il loro diritto alla percezione della pensione di reversibilità del IG. , quali coniuge divorziato e coniuge superstite dello stesso, nella misura di cui al Persona_1
ricorso introduttivo e, pertanto, alle condizioni che si riportano di seguito:
1) a favore del coniuge divorziato nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente a[...], Euro 10.377,98 (Euro 22.705,49 / C.F._1
19.415,00 x 8.874,00) pari al 45,71%;
2) a favore del coniuge superstite nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...](Na) al Corso Italia n. 6, Euro 12.327,51 (Euro C.F._2
22.705,49 / 19.415,00 x 10.541,00) pari al 54,29%.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_2
in persona del l.r.p.t., la quale rappresentava di non aver alcun
[...]
interesse a prendere posizione nel merito della questione avente ad oggetto la determinazione delle percentuali delle quote di pensione di reversibilità in favore dei coniugi superstiti atteso che essa resistente era un soggetto “terzo” che si impegnava, esclusivamente, a rispettare la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità che sarebbe stata statuita dal Tribunale Adito.
Pertanto, chiedeva: - in via principale, nel merito, dichiararsi in quali quote essa resistente dovesse corrispondere la pensione di reversibilità alla IG.ra , in qualità di “coniuge Controparte_1 superstite” ed alla IG.ra , in qualità di “coniuge superstite divorziata”, del defunto Parte_1
rag. . Persona_1
Tanto premesso in fatto, questo Tribunale ritiene che la domanda congiunta delle ricorrenti sia fondata e che quindi la stessa debba essere accolta, tenuto conto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Appare preliminare sottolineare che, secondo quanto previsto dal combinato disposto del comma 2°
e 3° dell'art. 9 della legge n. 898/1970, nel caso di morte dell'ex coniuge, qualora vi sia un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni previsti è attribuita dal Tribunale, tenuto conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata una sentenza di divorzio, sempre che sia titolare di assegno di divorzile ex art. 5 della legge citata riconosciuto in sede giudiziale (cfr. Cass.
1.6.07 n. 12878;), che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla pronuncia di divorzio, che non abbia contratto nuove nozze e sia stato allegato un atto notorio da cui risultino tutti gli aventi diritto, posto che una quota della pensione spetta per legge comunque ai figli, genitori o collaterali aventi diritto.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto di natura previdenziale ad una quota della pensione di reversibilità (cfr. Cass.
9.12.1992 n. 13041 e Cass. 19.9.08 n. 23880).
Preliminarmente, va sottolineato che la legge n. 15/1968 alla quale fa riferimento l'art. 9 comma 5 della legge n. 898/1970 con riguardo all'allegazione dell'atto notorio è stata abrogata successivamente al D.p.r. 28.12.2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa. La dottrina, invero, in proposito ha osservato che la norma oggi applicabile è l'art. 47 del D.p.r. n.
445/2000 per cui l'atto notorio è stato sostituito da una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, da inserire nel proprio fascicolo. La mancata allegazione di tale dichiarazione, tuttavia, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, non dà luogo all'inammissibilità o all'improcedibilità della domanda, giacché la parte istante, dichiarando implicitamente di essere l'unico avente diritto all'attribuzione di una quota di pensione se ne assume la responsabilità con tutte
3 le conseguenze in caso di dichiarazione non vera (cfr. Cass. n. 2471\03; Cass. n. 4902\1999). Pertanto, alla luce di quanto su argomentato, nel caso, sebbene manchi detta dichiarazione, può ritenersi sufficiente per quanto interessa in questa sede quanto si desume dalle deduzioni esposte dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo.
Orbene, la ricorrente ha senza dubbio diritto al conseguimento di una quota della Parte_1
pensione in parola, quale coniuge divorziato, atteso che la stessa è stata coniugata con il coniuge deceduto dal 25.08.1968 all'11.12.1992 (in virtù di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in atti), in un arco temporale in cui quest'ultimo, già svolgeva l'attività lavorativa da cui trae origine il trattamento pensionistico maturato dall'ex coniuge in data anteriore al decesso ed è titolare di un assegno divorzile in virtù del provvedimento del Tribunale di Napoli che ha determinato detto assegno in complessivi 1.300.000 lire, poi ridotto ad euro 200,00 (così Cass.
1.6.07 n. 12878) nonché, peraltro, la predetta ricorrente non risulta passata a nuove nozze. Parimenti, la ricorrente ha diritto al conseguimento di una quota della pensione di reversibilità, quale Controparte_1
coniuge superstite, dal momento che la stessa è stata coniugata con il IG. dal Persona_1
22.07.1995 al 31.05.2024 (data decesso del coniuge).
Con riferimento alla determinazione di detta quota, le parti hanno chiesto la ratifica delle seguenti condizioni di cui al ricorso introduttivo.
1) a favore del coniuge divorziato nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente a[...], Euro 10.377,98 (Euro 22.705,49 / C.F._1
19.415,00 x 8.874,00) pari al 45,71%;
2) a favore del coniuge superstite nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...](Na) al Corso Italia n. 6, Euro 12.327,51 (Euro C.F._2
22.705,49 / 19.415,00 x 10.541,00) pari al 54,29%.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della materia trattata e dell'istanza congiunta delle ricorrenti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo in epigrafe indicato, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1) accerta il diritto della IG.ra , quale coniuge divorziato, a percepire una quota Parte_1
della pensione di reversibilità del IG. , nato a [...] il [...], e deceduto il Persona_1
31.05.2024 in Giugliano in Campania (Na), nella misura del 45,71% della pensione;
2) accerta il diritto della IG.ra , quale coniuge superstite, a percepire una quota Controparte_1
4 della pensione di reversibilità del IG. , nato a [...] il [...], e deceduto il Persona_1
31.05.2024 in Giugliano in Campania (Na), nella misura del 54,29% della pensione;
2) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di conIGlio del 14.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
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