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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/07/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 481 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, assegnata in decisione all'udienza del 16.04.2025 con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Antonio Parte_1
Ormanni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA) alla via Carlo de Cesare n.64;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dagli Avv. Aldo Quaranta e Ottavio Controparte_1
Ferrara ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Isernia (IS) al corso Risorgimento n.30;
CONVENUTO
Oggetto: Querela di falso Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.04.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato regolarmente per l'udienza di comparizione del 14 ottobre 2019, ha citato in giudizio , proponendo Parte_1 Controparte_1 querela di falso e chiedendo, previa acquisizione in sequestro dell'originale, accertarsi apocrifa la sottoscrizione a suo nome apposta alla scrittura privata di affitto di fondo rustico sito in ON (IS), p.lla 260, fol.17, di mq 10.865, con “con definitiva ablazione degli originali ancor oggi produttivi di effetti depositati presso gli uffici pubblici in premessa individuati”. Deduceva invero l'istante che il sig. , in occasione dell'attività Controparte_1 lavorativa da questi svolta, profittando della conoscenza di luoghi, titoli di proprietà e riferimenti soggettivi, confezionava autonomamente un contratto di locazione dei terreni agricoli in parola materialmente ed ideologicamente falso, apponendo in calce allo stesso sua firma originale, nonché firma apocrifa della . Pt_1
Pertanto, sulla base di tali assunti, la predetta unitamente al suo difensore e procuratore, formalizzava querela di falso in ordine al contratto sopra menzionato del 5.5.2014. Si costituiva in giudizio il sig. , il quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra per difetto d'interesse ad Pt_1 agire, sul presupposto che il pregiudizio lamentato non potesse considerarsi concreto ed attuale. Rigettata, prima facie, l'eccezione di inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ad agire dal primo giudice istruttore, in istruttoria sono stati ammessi i documenti prodotti, tra i quali la sentenza di patteggiamento e la dichiarazione resa dal convenuto circa la apocrifia del contratto di locazione di fondi rustici a suo tempo registrato. La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025.
*** 2. In primo luogo, deve ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ad agire. Infatti, la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un autonomo giudizio diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico o di una scrittura privata, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria. Di conseguenza l'interesse ad agire va valutato in funzione del risultato che il querelante spera di ottenere, ossia contrastare l'altrui pretesa di avvalersi dello scritto, facendo in modo che sia esclusa l'efficacia probatoria che l'ordinamento riconosce all'atto impugnato. La legittimazione passiva, invece, spetta solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento. Ciò esposto, va da sé che l'interesse alla querela di falso può non sussistere solo se in punto di autenticità del documento sia già intervenuto, tra le medesime parti, un accertamento coperto da giudicato;
circostanza non ricorrente nel caso di specie, dato che la sentenza ex art. 444 c.p.c. assume la falsità del documento oggetto del presente procedimento, ma non la dichiara. Infatti, la sentenza n. 48/2018 emessa dal GIP del Tribunale di Isernia ex art. 444 c.p.c. nei confronti del per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640, CP_1
II comma, c.p., pur riguardando l'imputazione la “falsificazione” della firma della Pt_1
e benché la relativa motivazione sia basata sulla perizia d'ufficio che la accertava quale apocrifa, non ha dichiarato la falsità del contratto de qua, né tantomeno ne disponeva sequestro, né confisca. Parte attrice ha poi specificato che, in concreto, il proprio interesse è costituito “dalla tutela del proprio patrimonio, nella misura in cui l'attuale e concreta utilizzabilità del documento apocrifo costituisce di per sé un vulnus agli interessi giuridici della medesima. Ciò laddove si consideri che l'individuazione delle particelle catastali riportata dall'odierno convenuto nel confezionamento del falso atto di locazione contemplava – tra le altre – la particella catastale n. 260 (foglio 17, come in allegato) sul cui suolo sorge l'immobile di proprietà della querelante, con presente esposizione, concreta ed attuale, ad ogni ulteriore utilizzo del contratto stesso. Conseguente pregiudizio concreto ed attuale è altresì maggiormente stringente nella misura in cui il falso come confezionato dal contempla la sua facoltà di concedere in sublocazione a terzi tutte le particelle CP_1 catastali ivi riportate, con attuale pericolo d'ulteriore pregiudizio in ragione dell'oggettività della circostanza documentale. Eventuale utilizzo del documento apocrifo nei confronti dei terzi (ignari della sentenza di condanna penale del convenuto e quindi in buona fede) risulta pertanto un rischio attuale e concreto, agevolmente realizzabile in ogni momento nonostante la predetta sentenza di condanna, rischio pertanto da poter scongiurare soltanto attraverso la confisca e definitiva ablazione del documento in parola.” Ricorre quindi la fondata necessità di “destituire di fondamento l'atto di cui altri potrebbe avvalersi come mezzo di prova in una pretesa contro l'attore”, in virtù della quale “la querela di falso può essere proposta dalla parte personalmente o in via principale, con autonomo atto di citazione dando vita così ad un giudizio che ha come unico oggetto la dichiarazione di falsità del documento” (Tribunale sez. I, Santa Maria Capua Vetere, 13/7/2017, n. 2315, in Redazione Giuffrè 2018). Ancora, l'istante, in ragione degli atti d'indagine compiuti dalla Procura di Isernia, fonda la propria legittimazione ad agire in funzione non soltanto d'un interesse particolare e pertanto privatistico, ma altresì in forza d'un aspetto pubblicistico intimamente connesso alla necessità e volontà di ottenere la declaratoria di falsità dell'atto apocrifo. Ciò in ragione di quella “funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica”. Pertanto l'interesse a proporre querela di falso in via principale, che tende a rimuovere <> l'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto, sussiste in capo a tutti coloro nei cui confronti il medesimo documento è o può essere fatto valere ”. (Cass. civ. sez. I, 6/4/18, n. 8483, in Diritto & Giustizia 2018, 9 aprile). Entrambi tali interessi, seppure motivati da rischi di remota verificazione, sono meritevoli di tutela;
dunque, non può dirsi che l'azione non sia sorretta da interesse ad agire. 3. La domanda proposta dall'istante relativamente all'accertamento della falsità del documento è fondata sia in fatto che in diritto e, pertanto, andrà integralmente accolta. Circa la responsabilità dell'odierno convenuto per l'artificiosa produzione di contratto apocrifo riportante firma falsa della querelante, come in suddetta sentenza penale, in ordine quindi all'efficacia probante di quest'ultima rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio, si deve affermare che “la sentenza penale di applicazione di pena ex art. 444 c.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il Giudice civile, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede” (Trib. Rieti 1.10.2018 n. 465, Cass. Civ., 18.12.2017 n. 30328; Cass. Civ. 24.5.2017 n. 13034, in Giust. Civ. Massimario 2018 e 2017). Circa il fatto e le relative responsabilità che rilevano ai fini della querela di falso oggetto del presente giudizio, va osservato che la sentenza penale n. 48/2018 è stata emessa anche sulle risultanze di una consulenza grafoscopica d'ufficio (depositata in atti da parte attrice) avente ad oggetto non solo l'accertamento della falsità della firma della querelante, ma anche la riconducibilità al della paternità delle sottoscrizioni CP_1 apposte in calce al contratto. È stata così accertata non solo la falsità della firma della , ma anche l'autenticità Pt_1 della firma del apposta in calce al contratto in parola, nonostante il suo CP_1 pretestuoso disconoscimento. È stata inoltre accertato che la firma falsamente apposta a nome della , Pt_1 attraverso l'esame degli scritti di comparazione a tal fine acquisiti, andava ricondotta alla grafia del e, quindi, alla sua responsabilità. CP_1
Acquisita pertanto certezza circa la falsità del contratto, della sottoscrizione apocrifa, nonché della riconducibilità del tutto alla responsabilità dell'odierno convenuto, veniva verificato anche l'utilizzo del falso contratto presso il IV Dip.to - Servizio Economia e Territorio - della Giunta Regionale del Molise, individuandone lo scopo in specie conseguito dell'aver il assicurato a sé ingiusti profitti, consistiti nell'indebito CP_1 percepimento di “gasolio agricolo agevolato per gli anni 2014, 2015 e 2016 per le seguenti quantità: lt.
1.900 per il 2014, lt. 700 per il 2015 e lt. 250 per il 2016 con pari danno per l'Ente Regione” e, quindi, per lo Stato.
3.1. Nel presente giudizio, il convenuto peraltro non ha contestato di essere stato lui a porre la firma della in calce al contratto;
dunque, non vi sono argomenti per Pt_1 disconoscere l'efficacia probatoria della sentenza penale ex art. 444 c.p.c. relativamente alla falsità del documento. Il afferma soltanto di aver ottenuto l'autorizzazione, CP_1 da parte della sig.ra , impossibilitata a firmare, a porre la firma contestata sul Pt_1 contratto, ma non ha dato prova dell'esistenza di tale autorizzazione;
dunque, l'asserzione resta priva di valore nel presente processo.
4. La richiesta di sequestro avanzata da parte attrice ex art. 224 c.p.c. è già stata accolta, come si evince dal verbale di udienza del 25.05.2020; irrituale e superflua è la richiesta cancellazione della firma apocrifa, una volta che, nella presente sentenza, viene accertata la falsità della stessa. Allo stesso modo, non può ordinarsi “la definitiva ablazione degli originali ancor oggi produttivi di effetti depositati presso gli uffici pubblici”, non essendo stato specificato quali uffici pubblici e quali originali sarebbero tuttora esistenti. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra. 5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. Non emergendo elementi per la condanna ex art. 96 di parte convenuta, la relativa domanda deve essere respinta.
P Q M
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, dichiara la falsità materiale della sottoscrizione di nella scrittura privata di affitto di fondo rustico sito in Parte_1
ON (IS), p.lla 260, fol.17, di mq 10.865, stipulato il 05.05.2014, con ogni conseguenza di legge;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in euro 3.809, oltre iva, spese generali e c.p.a. Parte_1
Così deciso in Isernia, il 18.07.2025
Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 481 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, assegnata in decisione all'udienza del 16.04.2025 con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Antonio Parte_1
Ormanni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA) alla via Carlo de Cesare n.64;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dagli Avv. Aldo Quaranta e Ottavio Controparte_1
Ferrara ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Isernia (IS) al corso Risorgimento n.30;
CONVENUTO
Oggetto: Querela di falso Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.04.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato regolarmente per l'udienza di comparizione del 14 ottobre 2019, ha citato in giudizio , proponendo Parte_1 Controparte_1 querela di falso e chiedendo, previa acquisizione in sequestro dell'originale, accertarsi apocrifa la sottoscrizione a suo nome apposta alla scrittura privata di affitto di fondo rustico sito in ON (IS), p.lla 260, fol.17, di mq 10.865, con “con definitiva ablazione degli originali ancor oggi produttivi di effetti depositati presso gli uffici pubblici in premessa individuati”. Deduceva invero l'istante che il sig. , in occasione dell'attività Controparte_1 lavorativa da questi svolta, profittando della conoscenza di luoghi, titoli di proprietà e riferimenti soggettivi, confezionava autonomamente un contratto di locazione dei terreni agricoli in parola materialmente ed ideologicamente falso, apponendo in calce allo stesso sua firma originale, nonché firma apocrifa della . Pt_1
Pertanto, sulla base di tali assunti, la predetta unitamente al suo difensore e procuratore, formalizzava querela di falso in ordine al contratto sopra menzionato del 5.5.2014. Si costituiva in giudizio il sig. , il quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra per difetto d'interesse ad Pt_1 agire, sul presupposto che il pregiudizio lamentato non potesse considerarsi concreto ed attuale. Rigettata, prima facie, l'eccezione di inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ad agire dal primo giudice istruttore, in istruttoria sono stati ammessi i documenti prodotti, tra i quali la sentenza di patteggiamento e la dichiarazione resa dal convenuto circa la apocrifia del contratto di locazione di fondi rustici a suo tempo registrato. La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025.
*** 2. In primo luogo, deve ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ad agire. Infatti, la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un autonomo giudizio diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico o di una scrittura privata, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria. Di conseguenza l'interesse ad agire va valutato in funzione del risultato che il querelante spera di ottenere, ossia contrastare l'altrui pretesa di avvalersi dello scritto, facendo in modo che sia esclusa l'efficacia probatoria che l'ordinamento riconosce all'atto impugnato. La legittimazione passiva, invece, spetta solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento. Ciò esposto, va da sé che l'interesse alla querela di falso può non sussistere solo se in punto di autenticità del documento sia già intervenuto, tra le medesime parti, un accertamento coperto da giudicato;
circostanza non ricorrente nel caso di specie, dato che la sentenza ex art. 444 c.p.c. assume la falsità del documento oggetto del presente procedimento, ma non la dichiara. Infatti, la sentenza n. 48/2018 emessa dal GIP del Tribunale di Isernia ex art. 444 c.p.c. nei confronti del per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640, CP_1
II comma, c.p., pur riguardando l'imputazione la “falsificazione” della firma della Pt_1
e benché la relativa motivazione sia basata sulla perizia d'ufficio che la accertava quale apocrifa, non ha dichiarato la falsità del contratto de qua, né tantomeno ne disponeva sequestro, né confisca. Parte attrice ha poi specificato che, in concreto, il proprio interesse è costituito “dalla tutela del proprio patrimonio, nella misura in cui l'attuale e concreta utilizzabilità del documento apocrifo costituisce di per sé un vulnus agli interessi giuridici della medesima. Ciò laddove si consideri che l'individuazione delle particelle catastali riportata dall'odierno convenuto nel confezionamento del falso atto di locazione contemplava – tra le altre – la particella catastale n. 260 (foglio 17, come in allegato) sul cui suolo sorge l'immobile di proprietà della querelante, con presente esposizione, concreta ed attuale, ad ogni ulteriore utilizzo del contratto stesso. Conseguente pregiudizio concreto ed attuale è altresì maggiormente stringente nella misura in cui il falso come confezionato dal contempla la sua facoltà di concedere in sublocazione a terzi tutte le particelle CP_1 catastali ivi riportate, con attuale pericolo d'ulteriore pregiudizio in ragione dell'oggettività della circostanza documentale. Eventuale utilizzo del documento apocrifo nei confronti dei terzi (ignari della sentenza di condanna penale del convenuto e quindi in buona fede) risulta pertanto un rischio attuale e concreto, agevolmente realizzabile in ogni momento nonostante la predetta sentenza di condanna, rischio pertanto da poter scongiurare soltanto attraverso la confisca e definitiva ablazione del documento in parola.” Ricorre quindi la fondata necessità di “destituire di fondamento l'atto di cui altri potrebbe avvalersi come mezzo di prova in una pretesa contro l'attore”, in virtù della quale “la querela di falso può essere proposta dalla parte personalmente o in via principale, con autonomo atto di citazione dando vita così ad un giudizio che ha come unico oggetto la dichiarazione di falsità del documento” (Tribunale sez. I, Santa Maria Capua Vetere, 13/7/2017, n. 2315, in Redazione Giuffrè 2018). Ancora, l'istante, in ragione degli atti d'indagine compiuti dalla Procura di Isernia, fonda la propria legittimazione ad agire in funzione non soltanto d'un interesse particolare e pertanto privatistico, ma altresì in forza d'un aspetto pubblicistico intimamente connesso alla necessità e volontà di ottenere la declaratoria di falsità dell'atto apocrifo. Ciò in ragione di quella “funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica”. Pertanto l'interesse a proporre querela di falso in via principale, che tende a rimuovere <
dunque, non può dirsi che l'azione non sia sorretta da interesse ad agire. 3. La domanda proposta dall'istante relativamente all'accertamento della falsità del documento è fondata sia in fatto che in diritto e, pertanto, andrà integralmente accolta. Circa la responsabilità dell'odierno convenuto per l'artificiosa produzione di contratto apocrifo riportante firma falsa della querelante, come in suddetta sentenza penale, in ordine quindi all'efficacia probante di quest'ultima rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio, si deve affermare che “la sentenza penale di applicazione di pena ex art. 444 c.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il Giudice civile, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede” (Trib. Rieti 1.10.2018 n. 465, Cass. Civ., 18.12.2017 n. 30328; Cass. Civ. 24.5.2017 n. 13034, in Giust. Civ. Massimario 2018 e 2017). Circa il fatto e le relative responsabilità che rilevano ai fini della querela di falso oggetto del presente giudizio, va osservato che la sentenza penale n. 48/2018 è stata emessa anche sulle risultanze di una consulenza grafoscopica d'ufficio (depositata in atti da parte attrice) avente ad oggetto non solo l'accertamento della falsità della firma della querelante, ma anche la riconducibilità al della paternità delle sottoscrizioni CP_1 apposte in calce al contratto. È stata così accertata non solo la falsità della firma della , ma anche l'autenticità Pt_1 della firma del apposta in calce al contratto in parola, nonostante il suo CP_1 pretestuoso disconoscimento. È stata inoltre accertato che la firma falsamente apposta a nome della , Pt_1 attraverso l'esame degli scritti di comparazione a tal fine acquisiti, andava ricondotta alla grafia del e, quindi, alla sua responsabilità. CP_1
Acquisita pertanto certezza circa la falsità del contratto, della sottoscrizione apocrifa, nonché della riconducibilità del tutto alla responsabilità dell'odierno convenuto, veniva verificato anche l'utilizzo del falso contratto presso il IV Dip.to - Servizio Economia e Territorio - della Giunta Regionale del Molise, individuandone lo scopo in specie conseguito dell'aver il assicurato a sé ingiusti profitti, consistiti nell'indebito CP_1 percepimento di “gasolio agricolo agevolato per gli anni 2014, 2015 e 2016 per le seguenti quantità: lt.
1.900 per il 2014, lt. 700 per il 2015 e lt. 250 per il 2016 con pari danno per l'Ente Regione” e, quindi, per lo Stato.
3.1. Nel presente giudizio, il convenuto peraltro non ha contestato di essere stato lui a porre la firma della in calce al contratto;
dunque, non vi sono argomenti per Pt_1 disconoscere l'efficacia probatoria della sentenza penale ex art. 444 c.p.c. relativamente alla falsità del documento. Il afferma soltanto di aver ottenuto l'autorizzazione, CP_1 da parte della sig.ra , impossibilitata a firmare, a porre la firma contestata sul Pt_1 contratto, ma non ha dato prova dell'esistenza di tale autorizzazione;
dunque, l'asserzione resta priva di valore nel presente processo.
4. La richiesta di sequestro avanzata da parte attrice ex art. 224 c.p.c. è già stata accolta, come si evince dal verbale di udienza del 25.05.2020; irrituale e superflua è la richiesta cancellazione della firma apocrifa, una volta che, nella presente sentenza, viene accertata la falsità della stessa. Allo stesso modo, non può ordinarsi “la definitiva ablazione degli originali ancor oggi produttivi di effetti depositati presso gli uffici pubblici”, non essendo stato specificato quali uffici pubblici e quali originali sarebbero tuttora esistenti. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra. 5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. Non emergendo elementi per la condanna ex art. 96 di parte convenuta, la relativa domanda deve essere respinta.
P Q M
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, dichiara la falsità materiale della sottoscrizione di nella scrittura privata di affitto di fondo rustico sito in Parte_1
ON (IS), p.lla 260, fol.17, di mq 10.865, stipulato il 05.05.2014, con ogni conseguenza di legge;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in euro 3.809, oltre iva, spese generali e c.p.a. Parte_1
Così deciso in Isernia, il 18.07.2025
Il Giudice Elvira Puleio