Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/05/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Amadei Presidente
dott. Giuseppe Cardona Giudice
dott.ssa Martina Castaldo Giudice Relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.05.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 49 C.C.I.I.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 08.11.2024 da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rapp.te p.t., con sede in Siderno (RC) alla Via Galileo Galilei 11 – – P.IVA_1
– e le successive domande dei creditori intervenuti Email_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza e dei ricorsi per l'apertura giudiziale dei creditori intervenuti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che, nonostante la parte resistente
[...] abbia trasferito la propria sede legale dal Comune di Roma a Siderno, con atto CP_1 iscritto alla Camera di Commercio il 16.07.2024, quindi nell'anno antecedente alla domanda ai sensi dell'art. 28 ccii, dalla documentazione in atti si ritiene che il centro degli interessi principali sia da ritenersi da tempo localizzato in Siderno. Infatti, nonostante la sede legale fosse a Roma, dalla documentazione in atti risulta che l'assemblea societaria si svolgesse in Siderno, ancorché
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ritenuto che
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, la quale ha ad oggetto il commercio a dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto non risulta provata la sua qualità di impresa minore rilevante ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII (l'onere della prova grava sul debitore ex articolo 121 CCII); sul punto deve rilevarsi, peraltro, che dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria nonché dalla visura agli atti emerge che la resistente ha depositato l'ultimo bilancio nel 2022;
considerato che
la creditrice istante ha rinunciato al ricorso ma i creditori intervenuti vantano un credito complessivo superiore a 600.000,00, come risulta dalla documentazione agli atti;
ritenuto, poi, che la versi in stato di insolvenza non essendo più in Controparte_1 grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi, documentati in atti anche a seguito dell'istruttoria d'ufficio: inadempimento dei crediti vantati delle creditrici intervenute e infruttuosità dei tentativi di recupero dei crediti;
posizione debitoria elevata con INPS e con Agenzia delle Entrate (pari ad euro 5.000,00 circa con Inps ed euro superiori a 500.000,00 con Agenzia delle Entrate); ritenuto, poi, che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni;
ritenuto, poi, che la resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di non aver superato (nel periodo di riferimento) nessuna delle tre soglie dimensionali richiamate dall'articolo 121 CCII e che la prova deve quindi essere data da chi è in possesso dei dati e dei documenti e non da altri soggetti che nulla possono sapere in proposito (già nella vigenza della legge fallimentare si sottolineava come tale distribuzione dell'onere della prova evitasse di “premiare” con la non fallibilità quegli imprenditori che sceglievano di non difendersi in sede di istruttoria prefallimentare o che non depositavano la documentazione contabile da cui sarebbe stato possibile rilevare i dati necessari per verificare la sussistenza delle soglie dimensionali); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto che
l'esposizione debitoria complessiva, anche alla luce dell'istruttoria, supera i requisiti dimensionali previsti dall'art 2 comma 1 lett d) n 3.
Rilevato che dai bilanci in atti risultano superate anche gli altri due requisiti dimensionali previsti dall'art 2 comma 1 lett d) 2 ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., con sede in Siderno (RC) alla Via Galileo Galilei 11 –
– P.IVA_1 Email_1
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina
Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Martina Castaldo;
Curatore dott. in possesso di una struttura organizzativa e di risorse Persona_1 che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, ai sensi dell'art. 49 comma 3 Lett. F e con le modalità di cui agli artt. 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.;
3 ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie
– in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215- bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 24.10.2025 ore 9.15 presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna
ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i. Si prenoti a debito. Così deciso in Locri, nella camera di consiglio del 26.05.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Martina Castaldo
Il Presidente dott. Andrea Amadei
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