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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1316 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ,avente ad altri contratti d'opera e vertente
T R A
, nato a Venticano (AV), il 01.04.1963 e residente a [...]Parte_1
(AV), alla Via Sant'Alessio n. 12, CF: rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv. Carla Silano, (C.F.: giusta procura rilasciata su CodiceFiscale_2
foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
sig.ra C.F./P.IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FR IL, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
Preliminarmente si rileva che la scrivente ha sostituito sul ruolo la dott.ssa Alessia
Marotta.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione si è opposto al D.I. n. 230/2025, R.G. n.667/2025 Parte_1
emesso dal Tribunale di Avellino il 18/03/2025 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore della Società opposta di € 12.054,09 oltre interessi e spese della procedura monitoria per mancato pagamento fornitura merci.
Eccepisce l' opponente preliminarmente l'incompetenza per Territorio del Tribunale di Avellino per essere competente il Tribunale di Benevento, trovando applicazione al caso di specie il foro esclusivo del consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005 per essere il Polito consumatore non svolgente attività professionale. Rilevato che l'opponente risiede in Venticano (AV), e dunque nel circondario di competenza del
Tribunale di Benevento.
L'opponente ha rilevato altresì che anche tenendo presente i cd fori facoltativi la competenza appartiene al Tribunale di Benevento in applicazione del principio del forum contractus, nonché del forum destinatae solutionis, dove è stata eseguita la prestazione e per entrambi il luogo è Venticano
Ha precisato inoltre che verte tra le odierne parti in causa un accertamento tecnico preventivo iscritto innanzi al Tribunale di Benevento al n RG 1343 /2024 con incarico già affidato al CTU, al fine di verificare i vizi da inadempimento contrattuale relativamente alla fornitura e montaggio degli infissi per cui è causa, per cui ha formulato eccezione di pregiudizialità con la conseguenziale richiesta di sospensione del processo all'esito dell'ATP. Nel merito ha contestato la pretesa attorea per essere la fornitura affetta da anomalie e vizi per cui le fatture azionate con il monitorio non sono state mai accettate da esso committente.
Ha quindi così concluso: “In via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Avellino, essendo competente per territorio in applicazione della competenza funzionale ed inderogabile del foro del consumatore nonché in ragione dell'applicazione del foro generale e concorrente, il Tribunale di Benevento e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui al punto 1 della presente difesa alla quale integramente ci si riporta;
In subordine sempre in via preliminare stante la pendenza del procedimento per ATP iscritto al R.G. 1343/2024 dinanzi al Tribunale di Benevento accogliere l'eccezione di pregiudizialità con conseguente sospensione del presente procedimento per tutte le ragioni di cui al punto 2 della presente difesa alla quale integramente ci si riporta;
In via principale e nel merito accertare e dichiarare che la non ha CP_1
correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni e per l'effetto, dichiarare legittima l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. e sempre per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 230/2025 del 18.03.2025, emesso dal Tribunale di Avellino per tutte le ragioni di cui al punto 2 in narrativa che abbiansi qui per brevità per integralmente richiamate e trascritte della presente difesa alla quale integramente ci si riporta;
4. Sempre in via principale e nel merito accertare e dichiarare inesistente nullo /o annullare e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 230/2025 del
18-03-2025, per tutte le ragioni di cui ai punti 1, 2 e 3 in narrativa che abbiansi qui per brevità per integralmente richiamate e trascritte della presente difesa alla quale integramente ci si riporta;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita la Controparte_1
che aderiva ex art. 38 c.p.c. all'eccezione di controparte di incompetenza territoriale
[...]
del giudice adito.
DIRITTO
L'Opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, adito in sede monitoria, in quanto il contratto posto a fondamento del credito ingiunto rientrerebbe nella disciplina del Codice del Consumo e, pertanto, la competenza spetterebbe in via esclusiva e inderogabile al Giudice del luogo di residenza o domicilio dell'opponente, in qualità di consumatore (art. 33, comma 2, lett. u, D.Lgs. n. 206/2005 e art. 66-bis
D.Lgs. n. 206/2005).
La Parte Opposta, con la propria comparsa di costituzione ha aderito espressamente all'eccezione di incompetenza territoriale e alla conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
L'adesione della Parte Opposta all'eccezione di incompetenza territoriale, basata sul foro del consumatore che ha natura inderogabile ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u,
D.Lgs. n. 206/2005, e in virtù del combinato disposto degli artt. 38, comma 1 e 2, c.p.c.
e 645 c.p.c., rende superflua ogni ulteriore indagine da parte del Giudice adito sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità della disciplina consumeristica.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, infatti, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del
Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20952; Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20935; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022;
Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372. Come costantemente affermato dalla
Giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. Civ., Sez. Unite, n. 24883/2008; in senso conforme, Cass. Civ., n. 1372/2016), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, sia essa accertata d'ufficio o su eccezione di parte, determina la revoca del decreto ingiuntivo, atteso che la domanda di condanna in sede monitoria presupponeva la competenza del giudice che ha emesso l'ingiunzione. L'opposto non ha diritto di ottenere l'accertamento del suo credito nel processo di opposizione, ma deve riassumere la causa davanti al
Giudice dichiarato competente.
Pertanto, deve ritenersi che qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trovi applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. VI, 01 aprile
2019, n. 9035)
Pertanto, in applicazione dei principi che precedono, va accertata e dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di
Benevento, va dichiarato nullo e revocato il decreto ingiuntivo opposto ed infine va fissato un termine perentorio entro cui le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Benevento.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
In tema di liquidazione delle spese processuali, in caso di dichiarazione di incompetenza, il Giudice adito deve liquidare le spese del processo svoltosi dinanzi a sé solo nel caso di incompetenza inderogabile non rilevabile d'ufficio (art. 38, comma
2, ultima parte, c.p.c.).
Tuttavia, il foro del consumatore rientra tra le ipotesi di competenza territoriale inderogabile e rilevabile d'ufficio (art. 38, comma 3, c.p.c., combinato con l'art. 33, comma 2, lett. u, Codice del Consumo).
La Giurisprudenza di legittimità prevalente (v. Cass. Civ., n. 11764/2016 e Cass. Civ.,
n. 8268/2020) afferma che l'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile non esclude la pronuncia sulle spese, in quanto la pronuncia sull'incompetenza è sempre di natura decisoria e, nel caso di foro del consumatore, il ricorrente in sede monitoria deve ritenersi soccombente in relazione all'emissione del decreto da parte di Giudice incompetente.
Considerata l'adesione all'eccezione, che denota una condotta processuale non ostruzionistica dell'Opposto, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio (art. 92, comma 2, c.p.c.).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa IL Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1316/2025 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino ad emettere il
Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Benevento e, per l'effetto:
2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 230/2025, che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Benevento.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Avellino il 05 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa IL Casale