Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°
1704/2021 R.G. TRA
(c.f. ), nato ad [...] il 14 Parte_1 CodiceFiscale_1 giugno 1977 e residente in Castellalto (Teramo), F.ne Castelnuovo Vomano, Via
Vomano n. 50, elettivamente domiciliato in Teramo al Viale G. Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, (c.f. CodiceFiscale_2
, che lo rappresenta e difende nel giudizio, Email_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del IN pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico De Feo (c.f.: CP_2 [...]
e prof. Marco CodiceFiscale_3 Email_2
Marazza ( ) ed CodiceFiscale_4 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Caprioni ( corrente in Teramo, Via Mancini Sbraccia n.1, C.F._5
RESISTENTE All'udienza del giorno 12 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il a risarcire i Controparte_1 danni non patrimoniali subiti dal ricorrente e liquidati nell'importo di € 20.479,50, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo ed annulla la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione applicata al ricorrente con nota del 18.05.2021, prot.6975 Ris., del Comune resistente;
• condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio che liquida in € 5.388,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, IVA e CPA di legge;
• condanna il al pagamento delle spese della CTU, già Controparte_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare, in conseguenza degli atti persecutori subiti e dei fatti tutti di cui in narrativa, la responsabilità del , per le dannose conseguenze Controparte_1 che ne sono derivate alla salute psico-fisica del ricorrente;
1 di 16
3) altresì, condannare il al risarcimento in favore del ricorrente Controparte_1 del danno subito che si quantifica in € 93.621,50, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato al ricorrente con nota 18 maggio 2021, disponendone di conseguenza l'annullamento;
5) con vittoria di spese e competenze.”
***
Per parte resistente:
“a) In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al
[...]
nei termini di cui al presente atto;
CP_1
b) Nel merito, rigettare il ricorso perché comunque infondato in fatto ed in diritto;
c) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Tribunale volesse accogliere le domande del ricorrente, dichiarare comunque l'insussistenza di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali di cui al ricorso e/o contenerne la liquidazione nella misura minima ritenuta di giustizia;
d) In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 04.11.2021, regolarmente notificato, , dipendente del , in epigrafe Parte_1 Controparte_1 generalizzato/a, si rivolgeva al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento della responsabilità del per le Controparte_1 conseguenze subite alla sua salute psico-fisica a causa dei comportamenti persecutori perpetrati ai suoi danni con condanna dell'Ente al risarcimento dei danni. Impugnava altresì la sanzione disciplinare comminata in data 18.05.2021 della multa pari a quattro ore di retribuzione.
A fondamento della domanda deduceva:
- di essere stato assunto, in data 15 aprile 2006, alle dipendenze del Comune di
Castellalto (Teramo), con inquadramento al livello B3 (ex V qualifica funzionale) del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali e mansioni di Collaboratore tecnico-autista scuolabus;
- di aver subito nel 2008 un infortunio sul lavoro e nel 2009 di esservi visto riconoscere dall' una menomazione con “deficit di motilità della spalla Dx (- CP_3 1/5)”, con grado accertato del 6%;
- che in seguito dell'acuirsi dei dolori alla spalla, certificati dalla RM effettuata nel giugno 2017 e dalla visita ortopedica effettuata presso il Dipartimento U.O. di
Ortopedia e Traumatologia - P.O. della ASL di Teramo, in data 24.07.2017 il dott.
visitato il paziente, auspicava un ricollocamento lavorativo compatibile Persona_1 con le condizioni fisiche e le capacità lavorative residue;
- che il 25 luglio 2017, il dott. medico competente dell'Ente, Persona_2 rilasciava un giudizio definitivo di idoneità con limitazioni, confermato dal Collegio medico della ASL di Teramo in seguito all'impugnazione promossa dal Segretario comunale;
- che, con atto del Segretario Comunale prot. n. 10303 del 13 settembre 2017, il ricorrente veniva temporaneamente assegnato al settore di Polizia Municipale sino al
13 marzo 2018;
2 di 16 - che dal 2017 in poi aveva subito un comportamento vessatorio da parte del IN
e del Segretario Comunale quale conseguenza degli accertamenti rilevati dallo stesso e dall'associazione dallo stesso rappresentata la G.A.DIT, in ordine allo sversamento di acqua scura mista a schiuma nei pressi del depuratore di
Castelnuovo al Vomano nel Comune di , fatti per i quali a seguito di CP_1 denuncia presentata da un esponente politico, il IN , il Persona_3
Segretario comunale Dott.ssa ed altri erano stati indagati Persona_4 nell'ambito del procedimento penale n. RGNR 6253/2015 dalla Procura di Teramo;
- che in data 7 febbraio 2018, senza che l'associazione ne fosse a conoscenza, la Giunta comunale del Comune di revocava anticipatamente la CP_1 convenzione con l'Associazione stipulata appena un anno Parte_2 prima e della durata di 4 anni;
- che alla scadenza del periodo di assegnazione, l' presentava una richiesta di Pt_1 allocazione definitiva in pianta organica ma, alla riunione appositamente organizzata, il IN , davanti a tutti i presenti, rimproverava Persona_3 il ricorrente per un articolo apparso sulla stampa locale riferito ad alcuni rinvenimenti di discariche abusive sul territorio comunale di CP_1 accusandolo, ingiustamente, di essere il mandante dell'articolo ed ordinandogli di prendere disposizioni verbali dall'allora Responsabile Dott.ssa e lo CP_4 diffidava a comportarsi correttamente, minacciandolo diversamente di porlo in mobilità per poi procedere con l'esubero ed utilizzandole le seguenti parole;
“il Comune è come un autobus, ha la porta girevole…c'è chi entra e chi esce!!!”;
- che il 1° aprile 2018 veniva collocato, con provvedimento prot. n. 03856 del 30 marzo 2018, redatto a seguito di delibera di Giunta nr. 51/2018 del 14.03.2018, al
Settore IV – Edilizia Privata – Ambiente - Commercio – SUAP;
- che nelle more il GIP di Teramo aveva rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal PM nel procedimento penale anzidetto e di conseguenza anche le vicende professionali del ricorrente subivano degli effetti;
- che, difatti, il 2 luglio 2018, con nota prot. 7731/int., il Segretario Comunale gli contestava di aver usufruito, nel mese di novembre 2017, di alcune ore di recupero senza averne l'autorizzazione o comunque non giustificate;
- che, recandosi nell'ufficio della segretaria per rendere le opportune giustificazioni, alla presenza del Responsabile peraltro anch'egli indagato, il discorso Tes_1 ricadeva sulla vicenda penale per la quale il ricorrente deduceva l'estraneità dell'Associazione G.a.dit., e nel corso della discussione, il Segretario Comunale, con atteggiamento irridente e provocatorio, a voce alta e in modo scandito, ripeteva più volte “…Tu scrivi …scrivi… tu rispondimi… e se non ti sta bene denunciami per mobbing…denunciami per mobbing … denunciami per mobbing”;
- che nell'occasione il lavoratore chiedeva di chiamare il Responsabile del Settore Personale al fine di chiarire l'insussistenza dell'addebito contestato, ma riceveva un secco diniego;
- che in seguito all'accaduto il deducente accusava un forte malore e trasportato con l'ambulanza al PS di Teramo, veniva dimesso ore dopo con la diagnosi di sindrome ansiosa a seguito di diverbio su luogo di lavoro;
- che l' confermava l'infortunio e prescriveva l'astensione lavorativa CP_3 giustificata a partire dal 02/07/2018 e fino al 24/08/2018 con sindrome ansiosa;
- che il 29.08.2018, con nota prot. 9981 del 29.08.2018, il ricorrente forniva risposta alla contestazione del Segretario comunale del 02.07.2018;
- che il 15.11.2018 il Responsabile, Dott. lo nominò R.U.P. del Servizio Tes_1
Suap e Commercio e gli chiese verbalmente di relazionare la situazione delle pratiche prese in consegna dall'Ufficio di Polizia Municipale, circostanza
3 di 16 puntualmente adempiuta dal ricorrente, che inviava comunicazione conoscitiva allo stesso Responsabile, al Segretario Comunale e all'assessore ; Persona_5
- di aver ricevuto missiva da parte dell'assessore del seguente tenore: “si Persona_5 auspicava in una rapida evasione delle pratiche ed una migliore organizzazione del servizio” e contestualmente si chiedeva di inviare il report del lavoro svolto con cadenza quindicinale;
- che le richieste effettuate dal Responsabile del settore, dott. circa la Tes_1 conoscenza di pratiche arretrate, considerata la carenza del personale, venivano ignorate da parte dell'Assessore e del Segretario comunale;
- che in data 12.04.2019, anziché ricevere il supporto sperato, il IN Per_3 attribuiva ad un aggiuntivo carico di lavoro, nominandolo Parte_1 Per_6
Comunale con Decreto di nomina (Prot. 5091) del 11.04.2019;
- che, nonostante verso la fine del mese di maggio 2019, nel corso di una riunione fosse emersa l'impossibilità di notificare a domicilio le schede elettorali, con conseguente paralisi del servizio SUAP e Commercio ed individuato il dipendente quale risorsa temporanea per la consegna della nomina a CP_5 scrutatore/presidente di seggio, il 06.06.2019 veniva notificata al ricorrente una lettera di “richiamo e doglianza” (prot. n. 7601) a firma del IN, con la quale lo si ammoniva per non aver rispettato le istruzioni verbali impartite ovvero di aver incaricato direttamente il di effettuare le notifiche di qualsiasi atto ricevuto CP_5 dall'Ente;
- che dapprima il Responsabile con nota prot. n. 13416 del 04.07.2019, Tes_1 rappresentava che nessuno del proprio ufficio aveva mai dato disposizioni dirette al dipendente e, con successiva nota nr. 9871 il 29.07.2019, il CP_5 ricorrente respingeva l'addebito, denunciando nel contempo il perdurare di azioni contro la sua persona che oramai avevano assunto il carattere della vessatorietà;
- che, oltre al procedimento disciplinare avviato nel luglio 2019 ed archiviato nell'ottobre 2019, riceveva altre contestazioni disciplinari: 2) il Parte_1
07.08.2019 per aver ecceduto nella fruizione di alcune ore di permesso lavorativo nell'anno 2018, addebito che era già stato mosso dal Segretario comunale e giustificato il 29.08.2018 con nota prot. n. 9981 e che lo costringeva ad una nuova difesa con nota prot. n. 11498 del 26/08/2019; 3) il 14.08.2019 (prot. n. 11195), il IN accusava di aver avuto “un comportamento non Persona_3 consono per un dipendente pubblico” per aver ecceduto nella fruizione dei permessi previsti dalla L.104/92 (art.33, c. 3) di circa 1 ora e 30 minuti ed al contempo chiedeva espressamente al Segretario Comunale ed alla Commissione disciplinare di aprire un “nuovo” procedimento disciplinare nei confronti di , Parte_1 violando al contempo la privacy di , portando a conoscenza di Parte_1 diversi soggetti la patologia che aveva colpito il ricorrente;
3) in data 18.07.2019 gli era stato notificato l'avvio di un procedimento disciplinare con il quale gli veniva contestato di aver svolto delle attività a favore dell' Controparte_6 durante l'orario di lavoro, conclusosi dopo istruttoria con archiviazione
[...] notificata in data 31.10.2019;
- che in seguito al provvedimento di archiviazione, il dipendente subiva un atteggiamento ostile da parte del IN con sostanziale isolamento all'interno dell'Ente, difeso soltanto dal dott. Persona_7
- che, nell'estate 2020, il ricorrente nella sua qualità di Responsabile del Procedimento Suap-Commercio, svolgeva e concludeva una serie di istruttorie che presentavano carenze documentali e problematiche per le quali non potevano essere concesse le relative autorizzazioni, tra le quali alcune manifestazioni nel Comune di
, nonostante le sollecitazioni politiche ricevute;
CP_1
4 di 16 - che il risentimento del IN per tale ultima condotta, comunque conforme alla legge, si concretizzava con l'intento di rimuoverlo dalla funzione espletata e riassegnarlo ad un servizio dal quale appena tre anni prima era stato sollevato per motivi di salute;
- che a tal fine, con nota prot. n. 12395 del 29 settembre 2020, il IN “invitava”
a prendere contatti con il Medico del lavoro, per sottoporsi ad un Parte_1 nuovo controllo sanitario a cui, nonostante le contestazioni mosse, comunicava la sua disponibilità alla visita, riservando di impugnare l'intero procedimento e rappresentando ancora una volta di ritenersi oggetto di condotte vessatorie e ritorsive;
- che all'esito della visita, con nota in data 6 novembre 2020, il medico competente Dott. “al fine di poter esprimere il giudizio di idoneità”, richiedeva Persona_2 visita ortopedica;
- che nonostante la contrarietà del IN ed il suo intento di sottoporlo a visita medica presso un medico dallo stesso individuato, veniva invitato, con provvedimento n. 15422 del 26 novembre 2020, a presentarsi il 1° dicembre presso la struttura pubblica Asl di Atri, per la visita specialistica ortopedica richiesta dal
Medico competente;
- che, con nota n. 15714 in data 2 dicembre 2020, il Responsabile del Settore rimetteva al IN, al medico competente ed al segretario comunale il referto rilasciato dal dottor direttore della Persona_8 [...]
ma il IN ordinava al Parte_3 lavoratore di effettuare la visita specialistica presso altro ortopedico già precedentemente designato dal Medico competente informandolo che, in difetto, la condotta sarebbe risultata trasgressiva dei doveri gravanti sul dipendente pubblico, dandone conto all'ufficio per i procedimenti disciplinari;
- che, ritenuto tale atteggiamento illegittimo e lesivo, il ricorrente dapprima personalmente e poi a mezzo del proprio legale replicava a tale richiesta e nonostante gli interventi del Responsabile del Settore e dell'organizzazione sindacale, il IN, con l'avallo del Segretario Comunale, riteneva apoditticamente non concluso il procedimento di verifica;
- che in data 3.05.2021 e 8.06.2021 lo stesso medico si esprimeva per idoneità con limitazione, consigliando il non uso dell'auto di servizio;
- che in data 16.01.2021 l'esponente veniva trasferito dal settore IV al III Settore, con altro Responsabile, a seguito di rimodulazione della pianta organica;
- che, con nota prot. 987 del 21 gennaio 2021, l'Ufficio procedimenti disciplinari contestava a la violazione dell'articolo 57, co. 1 e 3, lett. A), del Parte_1 C.C.N.L. Personale del Comparto Funzioni Locali, per avere “intenzionalmente (la S. V. ha) disatteso le direttive del medico del lavoro in relazione alla disposta vista specialistica, non presentandosi più volte nello studio del Dott. ; Per_9
- che, secondo l'Ente, il comportamento assunto dal dipendente avrebbe determinato l'impossibilità per il Medico competente di concludere la verifica di idoneità alla mansione richiesta dall'Ente, ma il Presidente dell'UPD e Segretario Comunale nulla riportava in ordine al conflitto di competenza creatosi tra IN e responsabile del Settore, nonché sulla sussistenza di una visita specialistica già eseguita, né sulla sua palese situazione di incompatibilità, che al contrario aveva ritenuto di ravvisare con riferimento ad un esposto del Tes_1
- che, nonostante le articolate difese articolate con memoria scritta in sede di Cont audizione, l' concludeva il procedimento disciplinare e, senza menzionare la richiesta di astensione e/o ricusazione del suo Presidente, irrogava al dipendente la
5 di 16 sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione, impugnata in questa sede;
- che un'ulteriore vessazione subita riguardava il diniego del nullaosta per il Contr trasferimento dell' all' sulla scorta della necessità per l'Ente di non Pt_1 privarsi di una risorsa in un Settore già carente di risorse umane, motivazione inconciliabile con il tentativo di trasferirlo al servizio di trasporto scolastico;
- che, con decreto in data 2 luglio 2021, il IN revocava le nomine quali “datore di lavoro” ex D.L.vo n. 81/2008 dei responsabili dei servizi, autonominandosi in loro vece, sanando il difetto di competenza, al solo fine di portare a termine la condotta vessatoria nei confronti di;
Parte_1
- che, con nota del 14 settembre 2021, il IN avviava nuovamente la verifica della idoneità lavorativa del ricorrente, al fine del suo trasferimento presso il servizio di trasporto scolastico;
- che in data 30 settembre 2021 il medico competente comunicava di non essere stato ancora contattato e di non poter concludere “per l'emissione del certificato d'idoneità”, al quale replicava il ricorrente, informandolo del suo perdurante stato di malattia;
- che, difatti, la situazione di disagio e di stress vissuta nei tre anni, in unione con una situazione familiare già delicata relativa alla disabilità del figlio e all'inasprirsi della condotta vessatoria del IN supportato dal Segretario Comunale, lo aveva a tal punto prostrato psicologicamente da vedersi costretto a ricorrere alle cure mediche;
- che in particolare dal punto di vista sanitario: 1) il 21.12.2020 gli veniva diagnosticata una “sindrome ansioso depressiva - ansia reattiva” con astensione dal lavoro e richiesta di approfondimento specialistico - colloquio psichiatrico;
2) il
22.12.2020, in seguito a visita psichiatrica presso la ASL di Teramo, gli veniva riscontrato uno “Stato ansioso depressivo reattivo da situazione lavorativa avversativa”; 3) il 21.01.2021, dopo visita psichiatrica programmata presso la ASL di Teramo, risultava nuovamente affetto da “Stato ansioso depressivo reattivo da situazione lavorativa avversativa”, con prescrizione di terapia psicotropa;
4) il 13.02.2021, veniva visitato presso l'Ufficio Antimobbing dell'Ospedale San Salvatore de L'Aquila con il Medico Competente ASL Dott.ssa 5) il Per_10 15.02.2021 il Dott. specialista psichiatrico dell'Ufficio Mobbing e Persona_11 disagio lavorativo presso l'Ospedale San Salvatore de L'Aquila, dopo consulto gli diagnosticava “Depressione del tono dell'umore e stato d'ansia reattivamente a problematiche presenti sul luogo di lavoro…..Presente depressione del tono dell'umore e persistente stato d'ansia con disturbi del sonno.,…in particolare l'utente riferisce di essere sottoposto a comportamenti ostili, espulsivi nei suoi confronti e soggetto a continue critiche ed ingiusti provvedimenti disciplinari rispetto al suo operato con destabilizzazione del suo benessere psico-fisico.. il quadro descritto risulta compatibile con una diagnosi di “disturbo dell'adattamento con depressione e stato d'ansia”; 6) il 22.02.2021 dal controllo psichiatrico presso la ASL di Teramo risultava affetto da “Stato ansioso depressivo reattivo da situazione lavorativa avversativa” e prescrizione di terapia psicotropa;
7) il 24.03.2021 la Dott. psicologa appartenente alla commissione Persona_12 medica Asl del Centro Mobbing e Disagio Lavorativo dell'Aquila, gli diagnosticava un quadro clinico riconducibile a “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti (309.28; F43.23)”; 8) il 30.04.2021 dopo visita psichiatrica presso la ASL di Teramo gli veniva certificato uno “Stato ansioso depressivo reattivo da situazione lavorativa avversativa in miglioramento clinico” e prescrizione di terapia psicotropa;
9) il 05.06.2021, in seguito a visita psichiatrica presso la ASL di Teramo risultava ancora affetto da “Stato ansioso depressivo reattivo da situazione
6 di 16 lavorativa avversativa” con fissazione di controllo ambulatoriale dopo 2 mesi e prescrizione di terapia psicotropa;
10) in data 2 agosto 2021, la Commissione Medica dello Sportello Antimobbing dell'Ospedale San Salvatore de L'Aquila rimetteva la relazione finale con la seguente diagnosi: “… disturbo dell'adattamento con depressione e stato ansia: il disagio, così come accertato nei colloqui e con le valutazioni diagnostiche, è incentrato su situazioni lavorative vissute come avversative con un rapporto di tipo causale secondo i criteri adottati dal sportello di ascolto di questa ASL...quanto vissuto dal signor possa pertanto essere Pt_1 inquadrato nell'ambito del Mobbing lavorativo in rapporto principalmente alle tematiche riportate di- 1) violenza psicologica- 2) conflitti sul posto di lavoro”.
- che ad oggi stava svolgendo un sostegno psicologico e continua la cura farmacologica.
In punto di diritto, dopo aver descritto gli elementi costitutivi del mobbing, ritenuti nella loro estrinsecazione applicabili al caso di specie e solo in via subordinata ravvisandovi una condotta di straining, ha sottolineato la sussistenza, in aggiunta alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, di una responsabilità di natura extracontrattuale, atteso che nella condotta dell'organo di vertice dell'Ente, oltre alla inosservanza dell'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c., i comportamenti commissivi erano stati caratterizzati dal dolo e quindi dall'inosservanza del generale divieto del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
In data 29.12021, si costituiva in giudizio il , eccependo Controparte_1 preliminarmente sia il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le pretese di indennizzo andavano rivolte in via esclusiva all' , sia la genericità del ricorso e CP_3 l'abnormità della richiesta risarcitoria avanzata. Nel merito, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
Nel ricostruire la vicenda lavorativa di , in ordine agli episodi contestati, Parte_1 ha sottolineato che:
- riguardo al dedotto giudizio definitivo di idoneità con limitazioni, confermato dalla
Commissione medica collegiale della ASL di Teramo – Presidio Ospedaliero di
Giulianova, in realtà, il dott. in data 25.07.2017, formulava il seguente parere: Per_2
“Idoneità con limitazione: evitare guida mezzi complessi e/o scuolabus, si consiglia il ricollocamento in altra mansione”, senza alcun obbligo per l'Ente nell'affidargli altro compito;
- che, contrariamente a quanto ex adverso asserito, prima del 2017 vi erano stati problemi nell'attività lavorativa del ricorrente, posto che lo stesso necessitava spesso di spostamenti dei propri orari e turni di lavoro, nonché di continui avvicendamenti con altri autisti di scuolabus, tanto da creare un disservizio nel marzo 2015, allorquando si verificava l'assenza dello scuolabus all'uscita dei bambini dalla scuola dell'infanzia presso la Frazione di Castelnuovo;
- che il Comune aveva concesso con delibera di Giunta n. 247/2015 il nulla osta preventivo alla richiesta di inoltrare successiva domanda di mobilità volontaria presso altro Ente, ex art. 30 d.lgs. 165/2011, per “ragioni di ordine pratico-organizzativo, personali nonché famigliari”;
- che la convenzione del 2015 con la G.A.DIT non era mai stata sottoscritta e l'Amministrazione Comunale non poteva conoscere l'inizio del procedimento penale e che le ragioni per le quali l'Amministrazione Comunale di aveva ritenuto di CP_1 revocare anticipatamente la convenzione con l'Associazione stipulata nel 2016 erano relative a questioni di bilancio;
- che l'impegno profuso dal ricorrente quale presidente dell'Associazione non si conciliava con l'attività lavorativa di autista di scuolabus per sua natura frammentata
7 di 16 durante la giornata lavorativa poiché legata agli orari di apertura e chiusura dei plessi scolastici, tale da far auspicare la ricollocazione o in un altro Ente ovvero in altra attività lavorativa;
- che nel corso della riunione del 07.02.2018, svolta alla presenza del IN
[...]
del Segretario Comunale del Rappresentante CISL Per_3 Persona_4 CP_9
e del ricorrente, finalizzata a consentire al Dott. (rappresentante CISL) di
[...] CP_9 smentire le affermazioni rese dall' circa la presunta illegittimità del Pt_1 provvedimento di mobilità (provvedimento di mobilità provvisoria per sei mesi, dal 14.09.2017 al 14.03.2018) dal Settore III° (scolastico) al Settore V° “Vigilanza - Commercio e Polizia”, del 13.09.2017 prot. n. 10303, alcuna minaccia o parola offensiva veniva pronunciata da parte del IN;
- che non corrispondeva al vero che il segretario comunale rivolgeva parole ingiuriose al ricorrente in seguito alla richiesta di chiarimenti effettuata con nota prot. 7731/int del 02.07.2018, in ordine alla fruizione di riposi compensativi utilizzati senza titolo, sollecitati a seguito di numerosi esposti ricevuti dall'Ente per la verifica della presenza del personale sul posto di lavoro;
- che, in particolare, , recatosi nell'ufficio di in evidente stato di Pt_1 Persona_4 agitazione, alla presenza di ex dipendente comunale, veniva invitato Persona_7 dalla Segretaria a rispondere per iscritto ed in seguito a tale confronto la certificazione medica relativa all'infortunio occorso al ricorrente veniva indirizzata all' , che CP_3 definiva negativamente la pratica;
- che i chiarimenti richiesti al ricorrente pervenivano in data 29.08.2018 con nota prot.
n. 9981 ed i riposi regolarmente recuperati dal dipendente con ore di lavoro equivalenti;
- che in data 09.11.2018, il IN - venuto a conoscenza delle indagini che in pari data avevano interessato la gestione dei Servizi di Igiene Urbana di competenza del IV°
Settore, cui era addetto il Sig. che ne era responsabile – con provvedimento Tes_1 prot. n. 13115/int. del 09.11.2018, riteneva opportuno sollevare il sig. da tale Tes_1 incarico, affidando lo stesso all'Architetto (Responsabile del VI° Testimone_2 Settore) e attribuendo a quest'ultimo le relative funzioni dirigenziali, sicché alcun eccessivo carico di lavoro aveva interessato il ricorrente, contrariamente a quanto dallo stesso dedotto;
- che legittimamente l'Assessore delegato aveva richiesto un rendiconto Persona_5 delle pratiche arretrate;
- che, con provvedimento Sindacale prot. n. 5091 del 11.04.2019, il ricorrente veniva nominato “Messo notificatore comunale” ma autonomamente nel maggio 2019 delegava le proprie funzioni di messo comunale al dipendente invitandolo a CP_5 notificare alcuni atti originariamente affidati al ricorrente;
- che in seguito ad ammonizione del IN nei confronti di ed , il Tes_1 Pt_1 primo adduceva di non aver impartito alcun ordine, mentre il secondo con comunicazione prot. n 9871 del 23.07.2019 evidenziava il proprio logorante carico di lavoro anche alla luce della sua situazione familiare relativa all'handicap del figlio, alla quale faceva seguito nota del IN del 14.08.2019, prot. n. 11195, nella quale veniva espresso il rammarico e il dispiacere per quanto accaduto;
- che alcuna violazione della privacy era stata commessa dal legale rappresentante dell'Ente, giusta nota prot. n. 19695 del 25.05.2020 del Garante della Privacy a cui il ricorrente si era rivolto, con la quale si comunicava l'archiviazione del reclamo senza l'adozione di alcuna sanzione e alcun provvedimento collegiale;
- che con riferimento all'adesione del ricorrente alle sigle sindacali, lo stesso nell'anno
2018 cambiava tre Organizzazioni e la rappresentata da non CP_10 Persona_13 dava alcun riscontro alla comunicazione del 10.02.2021 trasmessa per conoscenza anche
8 di 16 alla Prefettura di Teramo, in cui venivano segnalati gli atteggiamenti inopportuni e contrari alle relazioni sindacali tenuti dal sindacalista.
Circa i procedimenti disciplinari, il ha rappresentato che: CP_1 Cont
- il primo procedimento era stato definito con l'archiviazione disposta dall' del con nota prot. n. 14495 del 31.10.2019, seppure all'esito delle Controparte_1 verifiche svolte e delle giustificazioni rese dal ricorrente fosse risultato che il sig. Pt_1 aveva impegnato nel servizio di trasporto scolastico complessive 26 ore settimanali anziché 36 come da contratto. Tale procedura era stata avviata dopo che il IN era venuto a conoscenza delle attività svolte dalla a seguito della richiesta Parte_4 di visibilità degli atti di indagine inoltrata in data 06.06.2019, riscontrata il successivo 22.06.2019, all'esito della quale riteneva opportuno far luce sulla vicenda avviando, nel corso del luglio del 2019, una procedura di controllo - giusta i poteri attribuitigli ex lege
267/2000 – volta a verificare la compatibilità delle attività svolte dal ricorrente per conto delle G.A.DIT, in qualità di presidente e volontario di detta associazione, con il suo orario di servizio presso l'Ente comunale;
- circa il secondo procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione di una multa pari a quattro ore di retribuzione, il ha rilevato che il procedimento disciplinare CP_1 si era reso necessario in seguito al comportamento tenuto dal ricorrente che aveva disatteso le direttive del medico competente non presentandosi reiteratamente a visita medica specialistica ed aveva commesso violazione degli obblighi di legge di cui al
D.lgs. 81/2008 nonché degli obblighi contrattuali sanciti in tal senso dal CCNL di comparto, sottolineando la regolarità della procedura per insussistenza di cause di incompatibilità della Dott.ssa con il proprio ruolo di Presidente dell'UPD. Per_4 Sulle vicende relative all'anno 2021, l'Ente ha specificato che: Contr
- in data 15.04.2021, quando il ricorrente era assente per malattia, l' ichiedeva non il nulla osta non per il trasferimento di , ma trasmetteva una richiesta di comando Pt_1 della durata di un anno e prima che l'Amministrazione Comunale rispondesse Contr formalmente, lo stesso con nota del 26.05.2021, comunicava al resistente l'intenzione non intende procedere all'attivazione del suddetto istituto per motivazioni di carattere organizzativo;
- che riguardo revoca delle nomine quali “datori di lavoro” ex d.lgs. 81/2008 del 02 luglio 2021, questa nulla aveva a che vedere con la procedura di verifica di idoneità del ricorrente alle mansioni di autista di scuolabus, quanto con la necessità di “rimodulare l'organizzazione e le competenze dei vari Settori”;
- che il servizio di scuolabus era stato esternalizzato per una linea e , Persona_14 autista di scuolabus dipendente del , comunicava con nota del Controparte_1
16.12.2021 le proprie dimissioni con decorrenza dal 31.07.2022 rendendo necessario all'Ente verificare l'idoneità o meno alle mansioni di autista di scuolabus di altro soggetto per la futura copertura della posizione vacante;
- che era stato assente per malattia nell'anno 2021 per complessivi 150 Parte_1 giorni e per infortunio in itinere per 48 giorni, sicché le funzioni di messo comunale erano state svolte dagli Agenti di Polizia Locale, previo provvedimento Sindacale dal 18.02.2021 prot. 2626 e quelle di collaboratore esecutivo nel SUAP mediante un incarico di prestazione occasionale conferita ad un dipendente del Comune di Teramo. In punto di diritto, assumeva che la condotta ascritta all'Amministrazione resistente non integrava gli estremi del mobbing e pertanto contestava tutte le avverse pretese risarcitorie. All'udienza del 13.01.2022 il GL, attesa l'estraneità al titolo della domanda risarcitoria di profili di identità oggettiva quanto al petitum con quello dell'eventuale azione indennitaria ex art.10, commi 2 segg., d.P.R.1124/65, non disponeva la chiamata in causa dell' . CP_3
9 di 16 Esperito negativamente il tentativo di conciliazione della lite, la causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale, escussione testimoniale e CTU medico-legale affidata al Dott. all'esito della quale veniva discussa in modalità ex Persona_15 art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che il ricorrente ha proposto un duplice ordine di domande, cioè quella di accertamento dell'esistenza di un disegno vessatorio datoriale, di cui sostiene la configurabilità come mobbing o in subordine di straining, volto a produrre nei suoi confronti una situazione lavorativa penalizzante con richiesta di risarcimento danni, e quella di accertamento dell'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato con nota 18 maggio 2021. Circa la dedotta carenza di legittimazione passiva a favore dell' , come rilevato in CP_3 sede di prima udienza, si rileva che l'azione di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale o extracontrattuale da malattia professionale, nella specie da mobbing/straining, è proponibile ai sensi dell'art.10, comma 3, d.P.R. n.1124 del 1965, nei confronti del responsabile del danno, intendendosi per tale anche colui del cui fatto il datore di lavoro è tenuto a rispondere. Di conseguenza, si tratta di azione soggettivamente distinta da quella, di pagamento dell'indennizzo da parte dell' , CP_3 proponibile verso l'ente assicuratore dal lavoratore. Irrilevante è la circostanza per cui, incluso nell'ambito della tutela INAIL il danno biologico, quello differenziale che il lavoratore può vantare nei riguardi del responsabile
è soltanto il danno non patrimoniale ulteriore rispetto al biologico liquidato dall' . CP_3
La questione della sussistenza o meno di un danno ulteriore appartiene, infatti, alla decisione di merito, dipendendo dall'eventuale accertamento o che il danno biologico è di grado inferiore al minimo indennizzabile dall' o che esso eccede la misura
CP_3 della rendita o dell'indennizzo in capitale, a seconda dei casi (invalidità superiori o meno al 15%), dovuto dall'Istituto assicuratore, in ragione dell'accertata sussistenza di un danno non patrimoniale (inteso nell'accezione comprensiva dei risvolti di sofferenza soggettiva anche transeunte connessi al fatto lesivo) eccedente la misura indennizzabile dall' .
CP_3 In definitiva, l'azione risarcitoria del danneggiato nei confronti del datore di lavoro responsabile del danno o di colui del cui fatto il datore di lavoro è tenuto a rispondere è distinta soggettivamente ed oggettivamente da quella proponibile dal lavoratore contro l' e rispetto alla prima sussiste la legittimazione passiva, sia del datore di lavoro,
CP_3 sia di coloro per il fatto dei quali il datore è responsabile, in base alla mera circostanza dell'essere il fatto dannoso ricompreso tra quelli avvenuti in occasione di lavoro o per causa di lavoro e come tali rientranti nella copertura assicurativa prestata dall' .
CP_3
Passando al merito della vicenda, è noto che il mobbing sul posto di lavoro consiste in un comportamento ripetuto, irragionevole, rivolto contro un dipendente o un gruppo di dipendenti, tale da creare sintomi a carico della salute fisica, mentale e psicosomatica, come stress, depressione, calo dell'autostima, autobiasimo, fobie, disturbi del sonno, problemi digestivi e muscoloscheletrici. Esso consiste, dunque, in un illecito permanente dato da un complesso di condotte, il cui nome deriva dall'inglese "to mob" (assalire, aggredire), mutuato dall'etologia, per descrivere “una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo o gravità. Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell'umore che possono
10 di 16 portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere e percentualizzazione”. Per potersi parlare di mobbing occorre una pluralità di atti, posti in essere da una o più persone, prolungati per almeno un certo periodo di tempo ed aventi un minimum standard oggettivo di nocività. Il mobbing aziendale, per cui potrebbe sussistere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, è quindi un illecito civile, come tale atipico, comprendendo un insieme di atti, che singolarmente considerati possono anche essere formalmente legittimi, posti in essere in modo miratamente sistematico e con intento vessatorio;
deve, cioè, esistere il dolo specifico, quale volontà di nuocere, o infastidire, o svilire un lavoratore, ai fini dell'allontanamento dello stesso dall'impresa. Gli elementi caratterizzanti il mobbing sono quindi:
- l'aggressione o la vessazione psicologica della vittima;
- la potenzialità lesiva della condotta;
- la durata nel tempo dei comportamenti vessatori;
- la ripetizione e/o reiterazione delle azioni ostili, che le rende sistematiche3;
- l'andamento progressivo della persecuzione psicologica, con l'individuazione di sei fasi di sviluppo del fenomeno;
- il dolo specifico;
A sua volta lo straining viene definito dalla giurisprudenza di legittimità “come una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del mobbing), ma tale da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa. Il suddetto «stress forzato» può essere provocato appositamente ai danni della vittima con condotte caratterizzate da intenzionalità o discriminazione e può anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro disagevole, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere lavorativo” (Cass. S.L. 19.2.2016 n.3291; Cass. S.L. 10.7.2018 n.18164, 19.2.2018 n.3977). È onere del lavoratore provare l'esistenza sia degli elementi oggettivi dell'illecito
(condotta, evento lesivo dell'integrità psichica o della dignità personale o professionale del lavoratore, nesso causale tra l'una e l'altro), sia del dolo specifico, quanto al mobbing, essendo la fattispecie incentrata nell'intenzionalità della produzione di un danno. Trasponendo i suestesi principi al caso di specie, si rileva che l'istruttoria espletata ha delineato un quadro probatorio sufficientemente dettagliato sulla condotta attuata nei riguardi del dipendente . Parte_1
I testimoni di parte ricorrente ( , Persona_7 Testimone_3 [...]
, ) hanno evidenziato come fino al 2017 il ricorrente Tes_4 Persona_13 avesse svolto la propria attività serenamente senza che si manifestassero problematiche in ambito lavorativo. L'atteggiamento nei confronti dell' improvvisamente mutava dopo che i soggetti Pt_1 coinvolti si vedevano notificare la fissazione dell'udienza camerale nell'ambito del procedimento penale Rg.n.r. 6253/2015.
Non si appalesa la veridicità della deduzione della parte resistente che in sede di costituzione a giudizio, a pag. 18, specifica che il IN pro tempore acquisiva coscienza delle attività svolte dalla GA.DI.T. “solamente nel giugno del 2019, a seguito della richiesta di visibilità degli atti di indagine inoltrata in data 06.06.2019 all'Avv. Gennaro Lettieri e riscontrata da quest'ultimo il successivo 22.06.201”. E ciò perché, essendo i documenti erano in possesso del legale, risulta inverosimile che lo stesso non avesse informato il cliente degli accadimenti e delle risultanze documentali.
11 di 16 Inoltre, i testi hanno smentito tale circostanza. Il infatti, escusso all'udienza del 19.10.2022, anch' egli indagato nel Tes_1 medesimo procedimento, ha affermato “Cap. 4): E' vero, anche io ero indagato, il IN prese conoscenza di tale relazione con la richiesta di archiviazione”. All'udienza del 05.04.2023, , ex assessore comunale del Testimone_3 [...]
, consigliere comunale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in CP_1 quanto non legata da un vincolo di subordinazione con l'Ente, ha aggiunto: “Cap. 4): E' vera la circostanza, cio' mi e' stato riferito in sede di riunioni dallo stesso sindaco.”, aggiungendo, rispondendo al capitolo 5 sul mutamento di atteggiamento da parte del IN che: “Cap. 5): E' vera la circostanza, lo ho potuto constatare sempre in sede di riunioni e anche dal responsabile di settore, sig. che mi ha riferito di tali Tes_1 atteggiamenti.” Tale cambiamento veniva percepito anche da , escusso Testimone_4 all'udienza del 20.09.2023. Sempre in riferimento al procedimento penale, la teste ha confermato che Testimone_3 in seguito all'articolo apparso sul giornale il IN avesse accusato il ricorrente di esserne il mandatario, dichiarando: “Cap. 7): E' vera la circostanza, me lo ha riferito lo stesso sindaco durante il rimprovero che lo stesso ha fatto anche a me accusandomi per lo stesso motivo.” In ordine all'episodio in seguito al quale ha accusato un malore, il teste Parte_1 ha specificato: “Cap. 10): Si e' vero, mi trovavo presso l'ufficio del segretario Tes_1 comunale per riferire sulla carenza di personale quando e' entrato il sig. il Pt_1 quale lamentava che in quel giorno gli e[ra] stata recapitata la contestazione di cui sopra e in quell'occasione si parlo' del procedimento perche' lo stesso giorno era arrivato il rigetto della richiesta di archiviazione. La segretaria gli disse le frasi di cui al capitolo”. Il teste ha assistito direttamente all'episodio a differenza di a cui lo ha Testimone_3 riferito il dell'ex IN entrato nella stanza del Segretario Tes_1 Per_3 comunale alla vista dell'ambulanza e , assessore dal 2016, che non era CP_11 in stanza e che non ha sentito proferire parole ad alta voce, né Tes_5
, consigliere che era in una stanza diversa situata a sette metri di distanza.
[...]
Riguardo alla lettera di richiamo indirizzata al ricorrente circa il conferimento dell'incarico nei confronti del collega per l'effettuazione delle notifiche, CP_5 la prova testimoniale ha confutato la tesi di parte resistente atteso che, oltre
[...] Tes_
dirimente risulta la testimonianza della la quale ha rappresentato che: Per_7
“Cap. 18): E' vero che riceveva la lettera di richiamo ma non e' vero che ha Pt_1 impartito ordini a in quanto io stessa mi sono trovata in una occasione in cui il CP_5 e l' si stavano confrontando sulla problematica delle notifiche e chiesero a CP_5 Pt_1 me come dovevano procedere;
io non avendo le competenze in materia ho telefonato al vicesindaco il quale in viva voce ha detto al di continuare ad CP_2 CP_5 effettuare le notifiche fin dove sarebbe arrivato e si riservava di dare ulteriori comunicazioni in quanto doveva confrontarsi con il sindaco”. Dalle prove emerge inoltre una difficile gestione delle pratiche, tanto che il Responsabile lamentava il gravoso carico. Nonostante questo, l' venne Tes_1 Pt_1 temporaneamente incaricato di svolgere le mansioni di messo comunale.
Sui procedimenti disciplinari, valga sottolineare come nel corso del procedimento disciplinare il IN richiedeva espressamente di aprirne uno nuovo, sulla scorta del fatto che il dipendente avesse tenuto “un comportamento non consono per un dipendente pubblico” per aver ecceduto nella fruizione dei permessi previsti dalla L.104/92.
12 di 16 La volontà del primo cittadino era frutto delle attività svolte da a favore Pt_1 dell' durante l'orario di lavoro. Controparte_6 A conferma di tale assunto militano la testimonianza del (“Cap. 20): E' vero, Tes_1 io facevo parte della commissione disciplinare e il segretario comunale non ci ha mostrato tutti gli atti facenti parte del fascicolo in quanto non presenti nel fascicolo.” e Tes_ quella di (“Cap. 20): E' vera la circostanza, di cio' se ne e' parlato durante le riunioni”). In relazione agli accadimenti contestati, risulta dalle emergenze processuali come gli autisti timbrassero il cartellino all'inizio ed al termine del turno. Non risultavano timbrature intermedie.
E tale pratica era conosciuta da anni sia dal IN che dal Segretario comunale. Difatti il ha asserito: “Cap. 21): E' vero che sia il sindaco che la segretaria Tes_1 erano a conoscenza della timbratura di inizio e fine lavoro e non della timbratura per fasce di lavoro effettivo”, mentre “Cap. 21): E' vera la circostanza, mi Testimone_3 sono trovata anche io in alcune riunioni insieme a dipendenti, rappresentanti sindacali
e anche in presenza del segretario comunale e in tale sede veniva detto che tutti gli autisti timbravano la mattina e anche la sera;
pertanto anche il sindaco e il segretario ne erano a conoscenza poiche' erano presenti”. Del medesimo tenore le dichiarazioni di “Cap. 21): E' vera la Testimone_4 circostanza, ho preso parte alle trattative interne e sindacali inerenti la questione che conosco anche perche' svolgevo e svolgo la mansione di autista.” e di , Persona_13 già segretario generale CISL Teramo “Cap. 21): Ricordo che vi fu un accordo sindacale tra l'amministrazione e l'organizzazione sindacale dove si stabiliva le modalità di timbratura. Non ricordo se tale accordo fu sottoscritto da me o da chi mi subentrò”. Successivamente all'archiviazione del procedimento disciplinare, seguendo cronologicamente l'ordine degli eventi, il IN con l'intento di ricollocare il ricorrente nel ruolo di autista d'autobus, invitava lo stesso a sottoporsi a nuova visita per l'idoneità a tale mansione. Le vicende fattuali sono state ampiamente descritte in sede ricostruttiva .
Quel che viene in rilievo è la circostanza addotta dal Comune resistente della necessità di riorganizzazione del trasporto scolastico a causa dei pensionamenti ed in seguito alla pandemia Covid-19.
Ma vi è che i prospettati pensionamenti non corrispondevano a realtà. A conferma dell'assunto, articolato al capitolo 28 di parte ricorrente, le dichiarazioni di e . Persona_7 Testimone_3 Di contro teste di parte resistente, in ordine all'esigenza di Persona_3 mutamento di mansioni del ricorrente, nel corso della testimonianza, non fa riferimento alla cessazione lavorativa dei dipendenti, così come espresso nella nota 12395 del 29.09.2020, dallo stesso sottoscritta, bensì dichiara: “ Cap. 61.1): Vero, ricordo che considerata la pandemia, la carenza di personale e del fatto del provvedimento di cambiamento di mansione io chiesi una visita al medico competente per accertare l'idoneità alla mansione di autista di scuolabus del ricorrente in quanto era una mansione provvisoria che era suscettibile di rivalutazione ad esito medico.
ADR): Ci sono altri autisti ma prima di rivolgermi ad un servizio esterno con nuovi costi per il e a fronte della necessità di rivedere il giudizio del medico CP_1 sull'idoneità alla mansione di autista del ricorrente gli chiedevo di sottoporsi a nuova visita medica.”. Si veda anche la dichiarazione resa dalla teste , Persona_4 Segretario comunale: “Cap. 61.1): Confermo la circostanza, a seguito del bilancio di previsione c'era stata la necessita' di organizzare il servizio del trasporto scolastico in seguito all'emergenza dovuta al periodo di Covid;
nel frangente l'amministrazione comunale nella persona del sindaco chiedeva al ricorrente di sottoporsi a visita dal
13 di 16 medico competente del lavoro per accertare l'idoneità alla mansione di autista di scuolabus prima di conferire il servizio”. La motivazione dei pensionamenti, allora, risultava pretestuosa e l'iter medico a cui la parte resistente ha sottoposto l' risulta essere una mera occasione per indurre il Pt_1 ricorrente ad un ulteriore evento stressogeno, non corrispondente alle premesse logiche ed alle esigenze allo stesso formulate nella comunicazione inviata.
Pertanto, la sanzione per la mancata presentazione alla visita deve essere annullata. Il percorso lavorativo dell' , a detta dei testi, è risultato oltremodo controverso e Pt_5 l'intento emulativo si era manifestato con la volontà da parte del legale rappresentante di isolarlo dai colleghi e amministratori. ha dichiarato: “Cap. 33): Si e' vero, vi era nei suoi confronti un certo Persona_7 risentimento dal IN e si faceva di tutto affinche' andasse fuori dagli uffici Pt_1 del comune come il sindaco stesso mi riferì ed in particolare nel centro raccolta rifiuti”, mentre “Cap. 33): E' vero, ho potuto constatare personalmente Testimone_3 tale atteggiamento.”. Ritiene il Giudicante che la lesione dell'integrità psico-fisica subita dal ricorrente sia avvenuta in occasione di lavoro e per causa di lavoro e dipesa da una situazione lavorativa avversativa, caratterizzata da un susseguirsi di comportamenti vessatori perpetrati ai suoi danni attraverso procedimenti disciplinari, mutamento di mansioni, umiliazioni all'interno degli uffici. Sotto il profilo medico legale, il CTU dott. dopo aver ricostruito la Persona_15 vicenda lavorativa dell' , aver esaminato la documentazione sanitaria in atti e Pt_1 visitato il periziando, sulla scorta dei test utilizzati a completamento della valutazione (Back Depression Inventory – II (BDI-II); Metodo di Rorschach secondo il
Comprensive System;
Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) ha rilevato che: “l'evento legato all'ambito lavorativo, ha portato il signor Pt_1
, a sperimentare non solo un'elevata disorganizzazione delle funzioni
[...] psicosociali adattive, ma anche un farsi carico di quella risonanza emotiva, rispetto ad un prolungato periodo di tensione lavorativa, oltre ad uno stato di preoccupazione per la propria condizione di salute e per le proprie funzioni lavorative. Pertanto, un evento improvviso, non strutturato e non padroneggiabile, come quello vissuto dal signor
, ha avuto un impatto negativo sul suo funzionamento mentale;
il Parte_1 soggetto ha sperimentato disagio pervasivo e uno stato di preoccupazione per la propria condizione di vita. Pertanto, i risultati dei test somministrati, possono essere inquadrati in un disturbo dell'adattamento con ansia e umore deflesso”. Ha pertanto svolto le seguenti considerazioni: “…Ercole prima degli episodi di Pt_1 causa non aveva mai avuto disturbi psicopatologici ed aveva sempre avuto una personalità armonica ed equilibrata. Non sono presenti disturbi psicopatologici nel gentilizio. Dal colloquio clinico non emergono dati clinici che possano essere riconducibili ad un Disturbo di Personalità di qualsiasi genere ed in particolare del
Cluster B quali il disturbo antisociale, borderline, istrionico e narcisistico. Nel corso dell'esame psichico e nella valutazione psicodiagnostica del ricorrente emergono chiaramente ansia, umore depresso, una sospettosità delle situazioni esterne ed in ambito relazionale, irritabilità, preoccupazioni, incertezza, insicurezza, apprensioni, polarizzazione sullo stato di preoccupazione, umore depresso. Il ricorrente presenta, in base al colloquio clinico ed alla valutazione psicodiagnostica, un quadro clinico di tipo ansioso-depressivo che può essere inquadrato in un Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso cronicizzato. di fronte alle vicende lavorative Parte_1 stressanti ha inizialmente cercato di leggere quanto stesse vivendo, ma non ha avuto una rapida attivazione di strategie di coping con conseguente ripristino di un equilibrio, ma ha sviluppato un quadro psicopatologico ad oggi cronicizzato, sul quale
14 di 16 ha inciso il comportamento datoriale. I disturbi dell'adattamento comportano sintomi emotivi e/o comportamentali in risposta a un fattore di stress identificabile. La diagnosi si basa su criteri clinici……I criteri per il disturbo dell'adattamento sono meno specifici che quelli per il disturbo da stress acuto o per il disturbo post-traumatico da stress;
è una diagnosi comune sia in ambito psichiatrico ospedaliero che ambulatoriale. A volte viene considerato dai medici come una diagnosi psichiatrica "lieve", ma invece il disturbo dell'adattamento può essere associato a disagio e/o disabilità significativi. I pazienti con disturbo dell'adattamento hanno anche un aumentato rischio di tentativi di suicidio e di suicidio. Secondo i criteri del DSM-5-TR, i pazienti devono avere • Sintomi emotivi o comportamentali entro 3 mesi dall'esposizione a un fattore di stress sintomi devono essere clinicamente significativi come mostrato da uno o più dei seguenti: • Disagio intenso sproporzionato rispetto all'evento stressante (prendendo in considerazione fattori culturali e di altro tipo) • I sintomi compromettono significativamente le aree sociali, lavorative o altre importanti aree di funzionamento.
Il disturbo post-traumatico da stress cronico e il disturbo da stress acuto fanno parte della diagnosi differenziale ma hanno tempi diversi e descrittori più specifici dei fattori di stress e della risposta del paziente. Il termine disturbo dell'adattamento è stato spesso utilizzato da medici come termine generico per un quadro clinico non specifico e relativamente lieve. Di conseguenza, il DSM-5-TR ha incluso il disturbo dell'adattamento nel capitolo sul trauma per evidenziare il fatto che i sintomi devono essere in risposta a un fattore di stress. Tuttavia, il quadro clinico è spesso eterogeneo
(p. es., con sintomi di ansia, depressione, e/o problemi di condotta), e la diagnosi rimane una delle più comuni sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale.
ha reagito alle situazioni stressanti e traumatiche presentando ansia, Parte_1 umore depresso, rimuginazioni ossessive, incertezza, pensieri intrusivi. La reazione della ricorrente è considerata significativa tanto da portare ad una diagnosi di Disturbo dell'adattamento, in quanto è danneggiato il funzionamento della persona a livello sociale e familiare ed è presente un vissuto di sofferenza eccessiva rispetto a quanto viene considerato normale. Gli episodi riferiti da sono stati Parte_1 vissuti dal periziando come una mortificazione e svalutazione della sua dignità lavorativa, tanto da comportare uno stravolgimento dell'assetto di vita abituale, riducendo così l'efficacia delle sue strategie di adattamento. Il soggetto ha effettuato un accesso in PS a causa di un diverbio, ha ricevuto due addebiti ed una sanzione economica, poi rivelatisi ingiustificati, ha effettuato una visita ortopedica presso una struttura pubblica, ma avrebbe dovuta effettuarne un'altra presso un medico privato per un eventuale ritorno alla mansione di autista, nonostante una non idoneità, ha vissuto tutta la situazione con grande sofferenza, tanto da dover assumere una terapia farmacologica, Cipralex e Lorazepam e si è sottoposto a ripetute visite psichiatriche.
La situazione ambientale è migliorata quando il primo luglio 2022 si è trasferito alla
ASL dove ha trovato un ambiente favorevole. Si è sentito apatico, svuotato privo di interessi, mentre in precedenza era una persona affabile e disponibile. Di tale situazione ne ha risentito la vita relazionale e familiare, soprattutto il figlio disabile.” L'ausiliario ha concluso rilevando come “ è affetto da un ”Disturbo Parte_1 dell'adattamento con ansia ed umore depresso di entità medio-lieve cronicizzato”, caratterizzato da ansia, umore depresso, difficoltà relazionali, rimuginazione continua sulla sua vicenda lavorativa nonostante da luglio 2022 lavori presso la ASL” e
“presenta un danno biologico, secondo la letteratura accreditata ( Guida Persona_16 alla valutazione psichiatrica e medico- legale del danno biologico di natura psichica,
Giuffrè editore 2014-Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Società Italiana di Medicina Legale 2016), pari al 7-8% della misura totale. Alla valutazione va applicato, un fattore di correzione pari a 0,75,
15 di 16 come evidenziato nelle linee guida per cui il danno biologico, partendo dal 8% assume un valore pari al 6%” In seguito alle osservazioni pervenute del CTP di parte resistente. Dott. , il Persona_17 perito, nel confermare la correttezza dei test somministrati ed i criteri di valutazione offerti, ha convalidato la valutazione in precedenza espressa.
Circa il ristoro spettante al ricorrente, in relazione al danno biologico riscontrato, l'utilizzo delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale predisposte dal Tribunale di Milano porta alla liquidazione della somma di € 20.479,50 comprensiva di personalizzazione massima del danno biologico e 110 giorni di invalidità parziale al
75%, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sono poste a carico della parte resistente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
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