Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6155
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Violazione del ne bis in idem

    La pronuncia passata in giudicato di cessata materia del contendere è fondata sia sulla ritenuta incontestabilità dell'ordinanza che ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione per mancata impugnazione, sia nel merito dell'infondatezza delle pretese attoree. Le domande sono coperte dal giudicato, che copre il dedotto e il deducibile.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda

    L'ipoteca non poteva che legittimamente permanere in difetto di versamento del conguaglio dovuto. La ricorrente ha agito con l'istanza di liberazione del bene dall'ipoteca, riconoscendo sostanzialmente la legittimità dell'ipoteca. Le sentenze definitive hanno già statuito sull'infondatezza delle pretese attoree.

  • Altro
    Carenza di interesse

    Le convenute hanno manifestato la disponibilità a prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca, determinando una carenza di interesse ad una statuizione giudiziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6155
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6155
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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