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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6155 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.11640/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Catania via Bruno Parte_1 C.F._1
Monterosso n. 10, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Donzuso, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliate in Catania via G. Leopardi n. 80, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Santa Monfrini, che le rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 15/09/2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 15.9.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
e formulando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare CP_1 Controparte_2
l'inesistenza, l'illegittimità o, comunque, l'inefficacia e l'inopponibilità alla ricorrente dell'ipoteca iscritta, ad istanza delle signore e presso l'Agenzia delle Entrate – CP_1 Controparte_2
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146, su cui le resistenti hanno fondato l'ingiusta esecuzione forzata;
- conseguentemente, accertare e dichiarare la natura indebita, poiché senza causa, del pagamento della somma di € 310.000,00, eseguito dalla in Pt_1
1 favore delle nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Catania n. CP_2
272/2014 R.G.E., senza intento solutorio, con animo di ripetizione e al solo fine di liberare gli immobili da un vincolo inesistente ed evitare l'ingiusta espropriazione;
- condannare, pertanto, le destinatarie del pagamento indebito, in solido tra loro, alla restituzione della somma di € 310.000,00, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge;
- in ogni caso, ordinare la cancellazione (a) dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'allora Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania (oggi
Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare) il 22/12/1993 ai nn. 42831/5418, e (b) dell'ipoteca in rinnovazione iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali forfetarie, CPA e IVA, come per legge.”.
Si sono costituite in giudizio e contestando quanto dedotto dalla CP_1 Controparte_2 ricorrente formulando le seguenti conclusioni: “- rigettare il ricorso proposto ex art.702 bis cpc da
, dichiarando che sulle domande spiegate si sono prodotti gli effetti del “giudicato” reso Parte_1 dalla sentenza n.2194/2020 della Corte d'Appello di Catania 2^ Sez. Civile e, pertanto
l'inammissibilità ed improponibilità delle domande stesse;
- in via preliminare, vista la complessità delle domande proposte, disporre ex art.702 ter co.2° cpc il mutamento del rito del presente giudizio in quello di cognizione piena, fissando al fine l'udienza ex art.183 cpc;
-nel merito, rigettare le domande della sig.ra , infondate, in fatto ed in diritto, e meramente pretestuose;
-dare atto della Parte_1 disponibilità delle sigg.re a prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in CP_2 rinnovazione il 23.10.2013 ai nn.50812/4146 presso l'Agenzia del Territorio di Catania, con oneri e spese a carico della sig.ra . Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. Parte_1
n.55/2014”.
Disposto il mutamento del rito, assegnati i termini ex art. 183, co.6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. ridotti a 40+20.
Ciò premesso, le domande attoree sono in parte inammissibili per violazione del ne bis in idem e in parte infondate e da rigettare nel emrito, per le ragioni che si vanno ad esporre.
La ricorrente, allo scopo di ottenere la restituzione della somma di €310.000,00 corrisposta a seguito di istanza ex art.2858 c.c. dalla medesima proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare instaurata dalle resistenti, ha chiesto di accertare l'illegittimità, l'inefficacia e l'inopponibilità di un'ipoteca iscritta sui beni pervenutile per effetto di divisione endoesecutiva della comunione tra la medesima e il proprio coniuge, originario debitore. CP_3
2 Trattasi dell'ipoteca iscritta in data 23 ottobre 2013, ai nn. 50812/4146, in favore della società CO.IM.
e contro in rinnovazione di altra precedente ipoteca, iscritta in data 23/12/1993 ai nn. Parte_1
42831/5418, in favore di CO.IM.,
contro
- coniuge della ricorrente. CP_3
Denegata la sospensione della procedura esecutiva avviata dalle , la parte attrice introduceva il CP_2 giudizio di merito con citazione del 16.5.2016, con cui chiedeva di: “a) accertare e dichiarare
l'inesistenza, in capo alle signore e del diritto di procedere Controparte_1 Controparte_2 ad esecuzione forzata in danno della signora stante l'estinzione dell'ipoteca giudiziale Parte_1 iscritta il 22/12/1993 ai nn. 42831/5418 e rinnovata il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146, nonché la prescrizione dei crediti portati in esecuzione;
b) per l'effetto, dichiarare improcedibile o comunque estinguere la procedura esecutiva immobiliare n. 272/2014 R.G.E.; c) ordinare la cancellazione sia del pignoramento trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 12/03/2014 ai nn. 9426/7304, sia dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'allora Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Catania (oggi Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare) il
22/12/1993 ai nn. 42831/5418, sia dell'ipoteca in rinnovazione iscritta presso l'Agenzia delle Entrate –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146, nonché di ogni altra trascrizione ed iscrizione eseguita in forza e in virtù di crediti e titoli ormai prescritti;
d) condannare le convenute signore e al risarcimento del danno da Controparte_1 Controparte_2 responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
L'attrice ha poi dedotto che, essendo stata rigettata dal G.E. l'istanza di sospensione della procedura esecutiva N.R.G. 272/2014 del Tribunale di Catania, al solo fine di evitare la vendita, avanzava un'istanza ex art.2858 c.c., così liberando i beni dalle ipoteche mediante versamento della somma di
€310.000,00, pari al montante ipotecario.
Il G.E., con ordinanza del 26.3.2018, dichiarava improcedibile la procedura esecutiva intrapresa contro il terzo acquirente di beni ipotecati e assegnava la somma alle creditrici ordinando la CP_2 cancellazione della trascrizione del pignoramento. Tale pronuncia non è mai stata impugnata.
Ne conseguiva la declaratoria di cessata materia del contendere del giudizio di opposizione all'esecuzione come deciso con sentenza, confermata in appello e oramai definitiva, atteso che il diritto di procedere ad esecuzione forzata era sostanzialmente venuto meno a seguito della procedura ex art.2858 c.c.
Le sentenze prodotte in atti, oramai definitive, intercorse tra le parti, hanno statuito sull'opposizione all'esecuzione rilevando la sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva a seguito dell'istanza ex art.2858 c.c. avanzata dalla
3 medesima quale terza acquirente del bene ipotecato ex art.2858 c.c., secondo quanto statuito Pt_1 con l'ordinanza del G.E. del 27.3.2018 emessa nella procedura esecutiva N.R.G. 272/2014, non impugnata.
Nella sentenza n.4134/2018 del 19/10/2018, si legge “Le parti del processo esecutivo n.272/2014 RGE hanno prestato acquiescenza all'ordinanza che ha dichiarato l'improcedibilità, provvedendo a dare esecuzione a quanto disposto dal GE medesimo, che ha ordinato, anche lo svincolo in favore di
e della somma di €.310.000,00……….somma depositata dalla stessa CP_1 Controparte_2 odierna attrice opponente nell'ambito del processoesecutivo immobiliare n.272/2014 RGE.
L'improcedibilità del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'esecuzione proposta da con l'odierno giudizio di merito, stante la Parte_1 definitività di detta ordinanza del 27 marzo 2018 emessa dal GE nell'ambito del più volte citato giudizio di esecuzione immobiliare n.272/2014 RGE, ordinanza nonimpugnata da alcuna delle parti, che anzi hanno prestato acquiescenza alla stessa….”.
Aggiungeva poi “anche nel merito la presente opposizione non sarebbe meritevole di accoglimento.
Infondate infatti si appalesano l'eccezione di prescrizione dei titoli esecutivi in virtù dei quali le convenute odierne hanno agito (decreto ingiuntivo in surroga di sentenza di CP_2 CP_4 scioglimento della comunione con statuizione di conguaglio del valore della quota ad ); Parte_1 nessuna prescrizione, pertanto, è intervenuta. Con l'instaurarsi della procedura esecutiva immobiliare
n. 272/2014 si è interrotta nuovamente la decorrenza della medesima prescrizione, senza dire dell'efficacia interruttiva permanente degli spiegati atti di intervento nella procedura 89/2000 RGE. Le parti del processo esecutivo n. 272/2014 RGE hanno prestato acquiescenza all'ordinanza che ha dichiarato l'improcedibilità, provvedendo a dare esecuzione a quanto disposto dal GE medesimo che ha ordinato anche lo svincolo in favore di e della somma di euro CP_1 Controparte_2
310.000,00, oltre interessi maturati sino all'estinzione del libretto, somma depositata dalla stessa odierna attrice opponente nell'ambito del processo esecutivo immobiliare n. 272/2014 RGE”.
Avverso tale sentenza, proponeva appello iscritto al N.R.G. n. 871/2019, con il quale Parte_1 riproponeva le medesime contestazioni e chiedeva alla Corte adita di: “1) accertare e dichiarare
l'inesistenza, in capo alle signore e del diritto di procedere Controparte_1 Controparte_2 ad esecuzione forzata in danno della signora previo accertamento (i) dell'invalidità e/o Parte_1 inopponibilità della scrittura privata di cessione di crediti del 23 gennaio 2007, (ii) dell'inesistenza e/o
l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta il 22/12/1993 ai nn. 42831/5418 e della successiva ipoteca in rinnovazione iscritta il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146, nonché (iii) della prescrizione dei titoli e dei
4 crediti portati in esecuzione;
2) ordinare la cancellazione (a) dell'ipoteca giudiziale iscritta presso
l'allora Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania (oggi Agenzia delle Entrate – Servizio di
Pubblicità Immobiliare) il 22/12/1993 ai nn. 42831/5418, e (b) dell'ipoteca in rinnovazione iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 23/10/2013 ai nn.
50812/4146, nonché di ogni altra trascrizione ed iscrizione eseguita in forza e in virtù di crediti e titoli ormai prescritti;
3) condannare le appellate signore e alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione all'appellante della somma di € 310.000,00, dalle prime incassata, ai sensi dell'art. 2858
c.c., per la liberazione dell'immobile da un'ipoteca nulla e/o inefficace, oltre interessi dalla data dell'incasso alla restituzione;
4) condannare, altresì, le appellate signore e Controparte_1 al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 Controparte_2
c.p.c.”.
Con sentenza n.2194/2020 pubbl. il 17/12/2020, la Corte d'Appello di Catania ha rigettato l'appello. La detta pronuncia non risulta impugnata con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La Corte di appello ha così statuito “Quale che fosse la fondatezza da riconoscersi ai motivi di opposizione reiterati dalla con il suo atto di appello, deve infine consentirsi con il primo giudice Pt_1 che valenza affatto assorbente sia venuta a spiegare la suddetta declaratoria di improcedibilità dell'espropriazione immobiliare contro il terzo proprietario già instaurata, come in atti, nei confronti della odierna appellante. Improcedibilità in realtà - ritiene la Corte – inesattamente ritenuta e dichiarata dal Giudice dell'Esecuzione che, nel limitarsi a considerare che la avesse (come Pt_1 premesso) “versato una somma di denaro pari al montante ipotecario”, non considerava tuttavia che
l'eventuale accoglimento della sua opposizione fosse ben in grado – secondo quanto avvalorato dalla dottrina in materia - di determinare la caducazione della instaurata procedura di purgazione dell'ipoteca de qua ancorché portata a compimento con l'assegnazione, agli aventi diritto, delle somme già depositate ai sensi dell'art. 792 cit. Ciò per cui, nonostante l'istanza della di Pt_1 sospensione del procedimento di esecuzione fosse stata a suo tempo (con la summenzionata ordinanza del 13.2.2016) rigettata, poiché tuttavia decisivo al fine di stabilire le sorti finali della procedura di purgazione avrebbe detto Giudice dell'Esecuzione dovuto subordinare comunque il suo scrutinio di improcedibilità al definitivo rigetto, con sentenza irrevocabile, dell'opposizione in atti ex art. 615
c.p.c. La diversa decisione del Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata dalla con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: impugnazione che è Pt_1 mancata, dal che non può che farsi discendere – come va finalmente ribadito – che sia cessata la
5 materia del contendere. Ogni altra considerazione sarebbe oziosa. L'appello interposto in atti da
deve essere dunque rigettato”. Parte_1
Nel caso di specie, la ha pertanto riproposto in parte le domande formulate nel giudizio Pt_1 incardinato dinanzi al Tribunale di Catania N.R.G. 9618/2016, deciso con sentenza n.4134/2018 appellata innanzi la Corte d'Appello di Catania nel giudizio n.r.g. 871/2019, definito con sentenza n.2194/2020, passata in giudicato, e ivi sollevate al fine di fondare l'insussistenza del diritto delle a procedere ad esecuzione forzata. Pt_2
Ha aggiunto in tale sede la domanda di accertamento della natura indebita del pagamento e di condanna delle convenute alla restituzione. Ha altresì chiesto di cancellare l'ipoteca.
La parte attrice ha contestato l'eccezione di ne bis in idem sollevata dalle convenute richiamando il principio, secondo il quale una sentenza che dichiara cessata la materia del contendere non è idonea a costituire vincolo di giudicato, salvo che limitatamente all'accertamento della carenza di interesse.
Tuttavia, nella fattispecie la pronuncia passata in giudicato di cessata materia è fondata sia sulla ritenuta incontestabilità dell'ordinanza che ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione per mancata impugnazione, sia nel merito dell'infondatezza delle pretese attoree.
Vero è infatti che l'opposizione all'esecuzione risulta fondata sulle medesime deduzioni ivi avanzate a fondamento della prima domanda attorea, ossia l'estinzione ai sensi dell'art. 2825, co.4 e 5 c.c. dell'ipoteca che la CO.IM. Costruzioni Immobiliari S.r.l. aveva iscritto in data 22.12.93 ai nn.
42831/5418 (poi rinnovata il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146), l'inopponibilità dell'ipoteca in mancanza dell'annotazione nei pubblici registri immobiliari, in margine all'iscrizione ipotecaria, della trasmissione dell'ipoteca in favore delle germane con la scrittura privata del 23.1.2007, la CP_2 prescrizione del credito.
La pronuncia oramai definitiva ha sì dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'improcedibilità sopravvenuta della procedura esecutiva, ma è anche entrata nel merito della domanda statuendo in ordine alla legittimità dell'ipoteca oggetto di causa e all'infondatezza dell'eccepita prescrizione, di talchè non può nuovamente statuirsi sulle dette pretese oramai coperte dal giudicato che peraltro copre il dedotto e il deducibile.
In ordine all'eccezione di prescrizione dei titoli esecutivi in virtù dei quali le convenute CP_2 odierne hanno agito (decreto ingiuntivo in surroga di sentenza di scioglimento della CP_4 comunione con statuizione di conguaglio del valore della quota ad , come già rilevato Parte_1 nella sentenza definitiva, avente efficacia di giudicato sul punto, la stessa risulta interrotta sia con
6 l'instaurarsi della procedura esecutiva immobiliare n. 272/2014 sia in virtù dell'efficacia interruttiva permanente degli atti di intervento nella precedente procedura 89/2000 RGE.
Pertanto, in ordine alla prima domanda attorea, non può che pronunciarsi l'inammissibilità per violazione del ne bis in idem.
In ordine alla domanda attorea volta ad accertare la natura di pagamento indebito eseguito dall'attrice in favore delle convenute e di condanna alla restituzione di quanto pagato, sulla scorta del vincolo di giudicato suddetto e dall'esame degli atti dei precedenti giudizi intercorsi tra le parti, emerge l'infondatezza delle domande attoree.
Nell'ordinanza del G.E. del 27.3.2018 si dà infatti espressamente atto della circostanza di fatto del mancato versamento della somma di €450.000,00, a seguito dell'assegnazione della quota di comproprietà del marito , nel procedimento endoesecutivo di divisione ex art. 600 c.p.c. in CP_3 seno al procedimento di espropriazione esecutiva n.89/2000, già instaurato nei confronti del coniuge, dalla creditrice CO.IM. Costruzioni Immobiliari s.r.l. Di talchè, in difetto di versamento del conguaglio, l'ipoteca sul bene, a dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, non poteva che legittimamente permanere. Emerge dagli atti che nella prima procedura esecutiva, nella quale si incardinava il sub procedimento di divisione endoesecutiva, veniva vanamente disposto che la Pt_1 procedesse a versare la somma di €450.000,00 (costituente il conguaglio) in favore del creditore esecutante.
E' agli atti la richiamata sentenza di divisione endoesecutiva, emessa nel procedimento esecutivo n.89/00 con la quale sono stati attribuiti alla per l'intero i beni ipotecati per la quota del coniuge Pt_1 con conguaglio di €450.000,00 che, come chiaramente rilevato dal G.E. nell'ordinanza del 27.3.2018, avrebbero dovuto essere versati alla procedura esecutiva, proprio al fine di liberare i beni dall'ipoteca.
Nella detta ordinanza del G.E. del 27.3.2018, si dà altresì atto di un'ulteriore anomalia secondo la quale per il pagamento della detta somma dovuta a titolo di conguaglio, la emise tre assegni rimasti Pt_1 impagati (in quanto uno emesso su conto corrente estinto ed altri due inesistenti ed emessi peraltro in favore del proprio coniuge, che tuttavia era il debitore esecutato;
ciò che diede avvio ad un procedimento penale per il tentativo fraudolento di ottenere la trascrizione del bene libero da pesi e ipoteche, poi archiviato).
In ordine alla doglianza attorea afferente la cessione del credito da parte dell'originario creditore alle convenute che diede vita alla successiva procedura esecutiva intrapresa dalle convenute, eventuali doglianze in ordine alla cessione del credito se risultano astrattamente eccepibili dall'originario debitore, non pare possano invero essere sollevate da colui che non essendo debitore originario, si è
7 reso acquirente di beni ipotecati peraltro nella piena consapevolezza dell'esistenza dell'ipoteca gravante sul bene oggetto di procedura esecutiva, oltre tutto tenuto conto che, nella fattispecie concreta,
è incontestato l'inadempimento del debito garantito, nonché tenuto conto dell'avvenuta istanza di liberazione del bene dall'ipoteca avanzata dalla medesima Pt_1
Avviata l'esecuzione nei confronti dell'attrice, quest'ultima si è infatti determinata ad attivare la procedura di liberazione del bene dall'ipoteca, così sostanzialmente riconoscendo la legittimità dell'ipoteca sul bene acquistato senza che possa ivi sostenersi che la detta opzione sia stata effettuata dall'attrice con animo di successiva rivalsa nei confronti del creditore di quanto pagato, come infondatamente sostenuto nella fattispecie, potendo tutt'al più concepirsi astrattamente una legittimazione a contestare la debenza del credito nei confronti dell'originario debitore, nonché tenuto della mancata impugnazione della declaratoria di improcedibilità con assegnazione delle somme al creditore e cancellazione del pignoramento sul bene, come già rilevato in seno alle sentenze di primo grado e di appello.
Come già evidenziato nella sentenza definitiva citata “Le parti del processo esecutivo n. 272/2014
RGE hanno prestato acquiescenza all'ordinanza che ha dichiarato l'improcedibilità, provvedendo a dare esecuzione a quanto disposto dal GE medesimo che ha ordinato anche lo svincolo in favore di
e della somma di euro 310.000,00, oltre interessi maturati sino CP_1 Controparte_2 all'estinzione del libretto, somma depositata dalla stessa odierna attrice opponente nell'ambito del processo esecutivo immobiliare n. 272/2014 RGE”.
Il G.E., infatti ritenuta l'ammissibilità dell'istanza ex art.2858 c.c. avanzata dalla medesima così Pt_1 statuiva: “Non è contestato che la sia terzo acquirente di beni ipotecati. Risulta invece Pt_1 controverso se la sia anche personalmente obbligata nei confronti delle creditrici procedenti, Pt_1 sulla base della sentenza di divisione emessa dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di
Mascalucia, in data 22/2/2008. Ove così fosse, infatti, l'art. 2858 c.c. sarebbe inapplicabile al caso di specie”.
Il G.E., con ordinanza del 27.3.2018, ritenuto che “il fatto che la abbia versato una somma di Pt_1 denaro pari al montante ipotecario determina l'impossibilità di procedere in via esecutiva nei suoi confronti quale terzo acquirente di un bene ipotecato” e che dovesse “pertanto dichiararsi
l'improcedibilità della presente procedura esecutiva, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento”, anche ai sensi dell'art. 794 c.p.c. “dichiara l'improcedibilità della presente procedura esecutiva;
[…..] autorizza lo svincolo, in favore di e Controparte_1 CP_2
8 , della somma di € 310.000, oltre eventuali interessi maturati sino ad estinzione del libretto CP_2 della Banca Agricola Popolare di Ragusa n. rapporto 5172416”.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, tenuto conto di quanto già statuito in via definitiva in ordine alle pretese attoree ivi reiterate deve essere rigettata la domanda attorea di accertamento dell'indebito atteso che deve escludersi la mancanza di causa nella fattispecie concreta del pagamento in favore delle convenute, sulla scorta anche di quanto sopra richiamato e di quanto oggetto di accertamento oramai definitivo tra le parti, con conseguente rigetto della domanda di restituzione avanzata dall Pt_1
Infine, in ordine alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca avanzata dalla parte attrice, si prende atto che le convenute, sin dalla comparsa di costituzione, hanno manifestato la disponibilità a prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in rinnovazione, con conseguente carenza di interesse ad una statuizione giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di valore ex D.M. n. 55 del 2014 e succ. modif., ridotte ai minimi per la fase istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, dichiara parzialmente inammissibile la domanda attorea proposta da contro Parte_1 [...]
e per violazione del ne bis in idem; Parte_3 Controparte_5 rigetta le domande attoree di accertamento dell'indebito e di condanna alla restituzione proposte da contro e;
Parte_1 Parte_3 Controparte_5 condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €14.170,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali al 15%, c.p.a e i.v.a., se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 19/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Catania via Bruno Parte_1 C.F._1
Monterosso n. 10, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Donzuso, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliate in Catania via G. Leopardi n. 80, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Santa Monfrini, che le rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 15/09/2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 15.9.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
e formulando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare CP_1 Controparte_2
l'inesistenza, l'illegittimità o, comunque, l'inefficacia e l'inopponibilità alla ricorrente dell'ipoteca iscritta, ad istanza delle signore e presso l'Agenzia delle Entrate – CP_1 Controparte_2
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146, su cui le resistenti hanno fondato l'ingiusta esecuzione forzata;
- conseguentemente, accertare e dichiarare la natura indebita, poiché senza causa, del pagamento della somma di € 310.000,00, eseguito dalla in Pt_1
1 favore delle nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Catania n. CP_2
272/2014 R.G.E., senza intento solutorio, con animo di ripetizione e al solo fine di liberare gli immobili da un vincolo inesistente ed evitare l'ingiusta espropriazione;
- condannare, pertanto, le destinatarie del pagamento indebito, in solido tra loro, alla restituzione della somma di € 310.000,00, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge;
- in ogni caso, ordinare la cancellazione (a) dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'allora Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania (oggi
Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare) il 22/12/1993 ai nn. 42831/5418, e (b) dell'ipoteca in rinnovazione iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali forfetarie, CPA e IVA, come per legge.”.
Si sono costituite in giudizio e contestando quanto dedotto dalla CP_1 Controparte_2 ricorrente formulando le seguenti conclusioni: “- rigettare il ricorso proposto ex art.702 bis cpc da
, dichiarando che sulle domande spiegate si sono prodotti gli effetti del “giudicato” reso Parte_1 dalla sentenza n.2194/2020 della Corte d'Appello di Catania 2^ Sez. Civile e, pertanto
l'inammissibilità ed improponibilità delle domande stesse;
- in via preliminare, vista la complessità delle domande proposte, disporre ex art.702 ter co.2° cpc il mutamento del rito del presente giudizio in quello di cognizione piena, fissando al fine l'udienza ex art.183 cpc;
-nel merito, rigettare le domande della sig.ra , infondate, in fatto ed in diritto, e meramente pretestuose;
-dare atto della Parte_1 disponibilità delle sigg.re a prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in CP_2 rinnovazione il 23.10.2013 ai nn.50812/4146 presso l'Agenzia del Territorio di Catania, con oneri e spese a carico della sig.ra . Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. Parte_1
n.55/2014”.
Disposto il mutamento del rito, assegnati i termini ex art. 183, co.6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. ridotti a 40+20.
Ciò premesso, le domande attoree sono in parte inammissibili per violazione del ne bis in idem e in parte infondate e da rigettare nel emrito, per le ragioni che si vanno ad esporre.
La ricorrente, allo scopo di ottenere la restituzione della somma di €310.000,00 corrisposta a seguito di istanza ex art.2858 c.c. dalla medesima proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare instaurata dalle resistenti, ha chiesto di accertare l'illegittimità, l'inefficacia e l'inopponibilità di un'ipoteca iscritta sui beni pervenutile per effetto di divisione endoesecutiva della comunione tra la medesima e il proprio coniuge, originario debitore. CP_3
2 Trattasi dell'ipoteca iscritta in data 23 ottobre 2013, ai nn. 50812/4146, in favore della società CO.IM.
e contro in rinnovazione di altra precedente ipoteca, iscritta in data 23/12/1993 ai nn. Parte_1
42831/5418, in favore di CO.IM.,
contro
- coniuge della ricorrente. CP_3
Denegata la sospensione della procedura esecutiva avviata dalle , la parte attrice introduceva il CP_2 giudizio di merito con citazione del 16.5.2016, con cui chiedeva di: “a) accertare e dichiarare
l'inesistenza, in capo alle signore e del diritto di procedere Controparte_1 Controparte_2 ad esecuzione forzata in danno della signora stante l'estinzione dell'ipoteca giudiziale Parte_1 iscritta il 22/12/1993 ai nn. 42831/5418 e rinnovata il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146, nonché la prescrizione dei crediti portati in esecuzione;
b) per l'effetto, dichiarare improcedibile o comunque estinguere la procedura esecutiva immobiliare n. 272/2014 R.G.E.; c) ordinare la cancellazione sia del pignoramento trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 12/03/2014 ai nn. 9426/7304, sia dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'allora Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Catania (oggi Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare) il
22/12/1993 ai nn. 42831/5418, sia dell'ipoteca in rinnovazione iscritta presso l'Agenzia delle Entrate –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146, nonché di ogni altra trascrizione ed iscrizione eseguita in forza e in virtù di crediti e titoli ormai prescritti;
d) condannare le convenute signore e al risarcimento del danno da Controparte_1 Controparte_2 responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
L'attrice ha poi dedotto che, essendo stata rigettata dal G.E. l'istanza di sospensione della procedura esecutiva N.R.G. 272/2014 del Tribunale di Catania, al solo fine di evitare la vendita, avanzava un'istanza ex art.2858 c.c., così liberando i beni dalle ipoteche mediante versamento della somma di
€310.000,00, pari al montante ipotecario.
Il G.E., con ordinanza del 26.3.2018, dichiarava improcedibile la procedura esecutiva intrapresa contro il terzo acquirente di beni ipotecati e assegnava la somma alle creditrici ordinando la CP_2 cancellazione della trascrizione del pignoramento. Tale pronuncia non è mai stata impugnata.
Ne conseguiva la declaratoria di cessata materia del contendere del giudizio di opposizione all'esecuzione come deciso con sentenza, confermata in appello e oramai definitiva, atteso che il diritto di procedere ad esecuzione forzata era sostanzialmente venuto meno a seguito della procedura ex art.2858 c.c.
Le sentenze prodotte in atti, oramai definitive, intercorse tra le parti, hanno statuito sull'opposizione all'esecuzione rilevando la sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva a seguito dell'istanza ex art.2858 c.c. avanzata dalla
3 medesima quale terza acquirente del bene ipotecato ex art.2858 c.c., secondo quanto statuito Pt_1 con l'ordinanza del G.E. del 27.3.2018 emessa nella procedura esecutiva N.R.G. 272/2014, non impugnata.
Nella sentenza n.4134/2018 del 19/10/2018, si legge “Le parti del processo esecutivo n.272/2014 RGE hanno prestato acquiescenza all'ordinanza che ha dichiarato l'improcedibilità, provvedendo a dare esecuzione a quanto disposto dal GE medesimo, che ha ordinato, anche lo svincolo in favore di
e della somma di €.310.000,00……….somma depositata dalla stessa CP_1 Controparte_2 odierna attrice opponente nell'ambito del processoesecutivo immobiliare n.272/2014 RGE.
L'improcedibilità del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'esecuzione proposta da con l'odierno giudizio di merito, stante la Parte_1 definitività di detta ordinanza del 27 marzo 2018 emessa dal GE nell'ambito del più volte citato giudizio di esecuzione immobiliare n.272/2014 RGE, ordinanza nonimpugnata da alcuna delle parti, che anzi hanno prestato acquiescenza alla stessa….”.
Aggiungeva poi “anche nel merito la presente opposizione non sarebbe meritevole di accoglimento.
Infondate infatti si appalesano l'eccezione di prescrizione dei titoli esecutivi in virtù dei quali le convenute odierne hanno agito (decreto ingiuntivo in surroga di sentenza di CP_2 CP_4 scioglimento della comunione con statuizione di conguaglio del valore della quota ad ); Parte_1 nessuna prescrizione, pertanto, è intervenuta. Con l'instaurarsi della procedura esecutiva immobiliare
n. 272/2014 si è interrotta nuovamente la decorrenza della medesima prescrizione, senza dire dell'efficacia interruttiva permanente degli spiegati atti di intervento nella procedura 89/2000 RGE. Le parti del processo esecutivo n. 272/2014 RGE hanno prestato acquiescenza all'ordinanza che ha dichiarato l'improcedibilità, provvedendo a dare esecuzione a quanto disposto dal GE medesimo che ha ordinato anche lo svincolo in favore di e della somma di euro CP_1 Controparte_2
310.000,00, oltre interessi maturati sino all'estinzione del libretto, somma depositata dalla stessa odierna attrice opponente nell'ambito del processo esecutivo immobiliare n. 272/2014 RGE”.
Avverso tale sentenza, proponeva appello iscritto al N.R.G. n. 871/2019, con il quale Parte_1 riproponeva le medesime contestazioni e chiedeva alla Corte adita di: “1) accertare e dichiarare
l'inesistenza, in capo alle signore e del diritto di procedere Controparte_1 Controparte_2 ad esecuzione forzata in danno della signora previo accertamento (i) dell'invalidità e/o Parte_1 inopponibilità della scrittura privata di cessione di crediti del 23 gennaio 2007, (ii) dell'inesistenza e/o
l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta il 22/12/1993 ai nn. 42831/5418 e della successiva ipoteca in rinnovazione iscritta il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146, nonché (iii) della prescrizione dei titoli e dei
4 crediti portati in esecuzione;
2) ordinare la cancellazione (a) dell'ipoteca giudiziale iscritta presso
l'allora Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania (oggi Agenzia delle Entrate – Servizio di
Pubblicità Immobiliare) il 22/12/1993 ai nn. 42831/5418, e (b) dell'ipoteca in rinnovazione iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 23/10/2013 ai nn.
50812/4146, nonché di ogni altra trascrizione ed iscrizione eseguita in forza e in virtù di crediti e titoli ormai prescritti;
3) condannare le appellate signore e alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione all'appellante della somma di € 310.000,00, dalle prime incassata, ai sensi dell'art. 2858
c.c., per la liberazione dell'immobile da un'ipoteca nulla e/o inefficace, oltre interessi dalla data dell'incasso alla restituzione;
4) condannare, altresì, le appellate signore e Controparte_1 al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 Controparte_2
c.p.c.”.
Con sentenza n.2194/2020 pubbl. il 17/12/2020, la Corte d'Appello di Catania ha rigettato l'appello. La detta pronuncia non risulta impugnata con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La Corte di appello ha così statuito “Quale che fosse la fondatezza da riconoscersi ai motivi di opposizione reiterati dalla con il suo atto di appello, deve infine consentirsi con il primo giudice Pt_1 che valenza affatto assorbente sia venuta a spiegare la suddetta declaratoria di improcedibilità dell'espropriazione immobiliare contro il terzo proprietario già instaurata, come in atti, nei confronti della odierna appellante. Improcedibilità in realtà - ritiene la Corte – inesattamente ritenuta e dichiarata dal Giudice dell'Esecuzione che, nel limitarsi a considerare che la avesse (come Pt_1 premesso) “versato una somma di denaro pari al montante ipotecario”, non considerava tuttavia che
l'eventuale accoglimento della sua opposizione fosse ben in grado – secondo quanto avvalorato dalla dottrina in materia - di determinare la caducazione della instaurata procedura di purgazione dell'ipoteca de qua ancorché portata a compimento con l'assegnazione, agli aventi diritto, delle somme già depositate ai sensi dell'art. 792 cit. Ciò per cui, nonostante l'istanza della di Pt_1 sospensione del procedimento di esecuzione fosse stata a suo tempo (con la summenzionata ordinanza del 13.2.2016) rigettata, poiché tuttavia decisivo al fine di stabilire le sorti finali della procedura di purgazione avrebbe detto Giudice dell'Esecuzione dovuto subordinare comunque il suo scrutinio di improcedibilità al definitivo rigetto, con sentenza irrevocabile, dell'opposizione in atti ex art. 615
c.p.c. La diversa decisione del Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata dalla con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: impugnazione che è Pt_1 mancata, dal che non può che farsi discendere – come va finalmente ribadito – che sia cessata la
5 materia del contendere. Ogni altra considerazione sarebbe oziosa. L'appello interposto in atti da
deve essere dunque rigettato”. Parte_1
Nel caso di specie, la ha pertanto riproposto in parte le domande formulate nel giudizio Pt_1 incardinato dinanzi al Tribunale di Catania N.R.G. 9618/2016, deciso con sentenza n.4134/2018 appellata innanzi la Corte d'Appello di Catania nel giudizio n.r.g. 871/2019, definito con sentenza n.2194/2020, passata in giudicato, e ivi sollevate al fine di fondare l'insussistenza del diritto delle a procedere ad esecuzione forzata. Pt_2
Ha aggiunto in tale sede la domanda di accertamento della natura indebita del pagamento e di condanna delle convenute alla restituzione. Ha altresì chiesto di cancellare l'ipoteca.
La parte attrice ha contestato l'eccezione di ne bis in idem sollevata dalle convenute richiamando il principio, secondo il quale una sentenza che dichiara cessata la materia del contendere non è idonea a costituire vincolo di giudicato, salvo che limitatamente all'accertamento della carenza di interesse.
Tuttavia, nella fattispecie la pronuncia passata in giudicato di cessata materia è fondata sia sulla ritenuta incontestabilità dell'ordinanza che ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione per mancata impugnazione, sia nel merito dell'infondatezza delle pretese attoree.
Vero è infatti che l'opposizione all'esecuzione risulta fondata sulle medesime deduzioni ivi avanzate a fondamento della prima domanda attorea, ossia l'estinzione ai sensi dell'art. 2825, co.4 e 5 c.c. dell'ipoteca che la CO.IM. Costruzioni Immobiliari S.r.l. aveva iscritto in data 22.12.93 ai nn.
42831/5418 (poi rinnovata il 23/10/2013 ai nn. 50812/4146), l'inopponibilità dell'ipoteca in mancanza dell'annotazione nei pubblici registri immobiliari, in margine all'iscrizione ipotecaria, della trasmissione dell'ipoteca in favore delle germane con la scrittura privata del 23.1.2007, la CP_2 prescrizione del credito.
La pronuncia oramai definitiva ha sì dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'improcedibilità sopravvenuta della procedura esecutiva, ma è anche entrata nel merito della domanda statuendo in ordine alla legittimità dell'ipoteca oggetto di causa e all'infondatezza dell'eccepita prescrizione, di talchè non può nuovamente statuirsi sulle dette pretese oramai coperte dal giudicato che peraltro copre il dedotto e il deducibile.
In ordine all'eccezione di prescrizione dei titoli esecutivi in virtù dei quali le convenute CP_2 odierne hanno agito (decreto ingiuntivo in surroga di sentenza di scioglimento della CP_4 comunione con statuizione di conguaglio del valore della quota ad , come già rilevato Parte_1 nella sentenza definitiva, avente efficacia di giudicato sul punto, la stessa risulta interrotta sia con
6 l'instaurarsi della procedura esecutiva immobiliare n. 272/2014 sia in virtù dell'efficacia interruttiva permanente degli atti di intervento nella precedente procedura 89/2000 RGE.
Pertanto, in ordine alla prima domanda attorea, non può che pronunciarsi l'inammissibilità per violazione del ne bis in idem.
In ordine alla domanda attorea volta ad accertare la natura di pagamento indebito eseguito dall'attrice in favore delle convenute e di condanna alla restituzione di quanto pagato, sulla scorta del vincolo di giudicato suddetto e dall'esame degli atti dei precedenti giudizi intercorsi tra le parti, emerge l'infondatezza delle domande attoree.
Nell'ordinanza del G.E. del 27.3.2018 si dà infatti espressamente atto della circostanza di fatto del mancato versamento della somma di €450.000,00, a seguito dell'assegnazione della quota di comproprietà del marito , nel procedimento endoesecutivo di divisione ex art. 600 c.p.c. in CP_3 seno al procedimento di espropriazione esecutiva n.89/2000, già instaurato nei confronti del coniuge, dalla creditrice CO.IM. Costruzioni Immobiliari s.r.l. Di talchè, in difetto di versamento del conguaglio, l'ipoteca sul bene, a dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, non poteva che legittimamente permanere. Emerge dagli atti che nella prima procedura esecutiva, nella quale si incardinava il sub procedimento di divisione endoesecutiva, veniva vanamente disposto che la Pt_1 procedesse a versare la somma di €450.000,00 (costituente il conguaglio) in favore del creditore esecutante.
E' agli atti la richiamata sentenza di divisione endoesecutiva, emessa nel procedimento esecutivo n.89/00 con la quale sono stati attribuiti alla per l'intero i beni ipotecati per la quota del coniuge Pt_1 con conguaglio di €450.000,00 che, come chiaramente rilevato dal G.E. nell'ordinanza del 27.3.2018, avrebbero dovuto essere versati alla procedura esecutiva, proprio al fine di liberare i beni dall'ipoteca.
Nella detta ordinanza del G.E. del 27.3.2018, si dà altresì atto di un'ulteriore anomalia secondo la quale per il pagamento della detta somma dovuta a titolo di conguaglio, la emise tre assegni rimasti Pt_1 impagati (in quanto uno emesso su conto corrente estinto ed altri due inesistenti ed emessi peraltro in favore del proprio coniuge, che tuttavia era il debitore esecutato;
ciò che diede avvio ad un procedimento penale per il tentativo fraudolento di ottenere la trascrizione del bene libero da pesi e ipoteche, poi archiviato).
In ordine alla doglianza attorea afferente la cessione del credito da parte dell'originario creditore alle convenute che diede vita alla successiva procedura esecutiva intrapresa dalle convenute, eventuali doglianze in ordine alla cessione del credito se risultano astrattamente eccepibili dall'originario debitore, non pare possano invero essere sollevate da colui che non essendo debitore originario, si è
7 reso acquirente di beni ipotecati peraltro nella piena consapevolezza dell'esistenza dell'ipoteca gravante sul bene oggetto di procedura esecutiva, oltre tutto tenuto conto che, nella fattispecie concreta,
è incontestato l'inadempimento del debito garantito, nonché tenuto conto dell'avvenuta istanza di liberazione del bene dall'ipoteca avanzata dalla medesima Pt_1
Avviata l'esecuzione nei confronti dell'attrice, quest'ultima si è infatti determinata ad attivare la procedura di liberazione del bene dall'ipoteca, così sostanzialmente riconoscendo la legittimità dell'ipoteca sul bene acquistato senza che possa ivi sostenersi che la detta opzione sia stata effettuata dall'attrice con animo di successiva rivalsa nei confronti del creditore di quanto pagato, come infondatamente sostenuto nella fattispecie, potendo tutt'al più concepirsi astrattamente una legittimazione a contestare la debenza del credito nei confronti dell'originario debitore, nonché tenuto della mancata impugnazione della declaratoria di improcedibilità con assegnazione delle somme al creditore e cancellazione del pignoramento sul bene, come già rilevato in seno alle sentenze di primo grado e di appello.
Come già evidenziato nella sentenza definitiva citata “Le parti del processo esecutivo n. 272/2014
RGE hanno prestato acquiescenza all'ordinanza che ha dichiarato l'improcedibilità, provvedendo a dare esecuzione a quanto disposto dal GE medesimo che ha ordinato anche lo svincolo in favore di
e della somma di euro 310.000,00, oltre interessi maturati sino CP_1 Controparte_2 all'estinzione del libretto, somma depositata dalla stessa odierna attrice opponente nell'ambito del processo esecutivo immobiliare n. 272/2014 RGE”.
Il G.E., infatti ritenuta l'ammissibilità dell'istanza ex art.2858 c.c. avanzata dalla medesima così Pt_1 statuiva: “Non è contestato che la sia terzo acquirente di beni ipotecati. Risulta invece Pt_1 controverso se la sia anche personalmente obbligata nei confronti delle creditrici procedenti, Pt_1 sulla base della sentenza di divisione emessa dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di
Mascalucia, in data 22/2/2008. Ove così fosse, infatti, l'art. 2858 c.c. sarebbe inapplicabile al caso di specie”.
Il G.E., con ordinanza del 27.3.2018, ritenuto che “il fatto che la abbia versato una somma di Pt_1 denaro pari al montante ipotecario determina l'impossibilità di procedere in via esecutiva nei suoi confronti quale terzo acquirente di un bene ipotecato” e che dovesse “pertanto dichiararsi
l'improcedibilità della presente procedura esecutiva, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento”, anche ai sensi dell'art. 794 c.p.c. “dichiara l'improcedibilità della presente procedura esecutiva;
[…..] autorizza lo svincolo, in favore di e Controparte_1 CP_2
8 , della somma di € 310.000, oltre eventuali interessi maturati sino ad estinzione del libretto CP_2 della Banca Agricola Popolare di Ragusa n. rapporto 5172416”.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, tenuto conto di quanto già statuito in via definitiva in ordine alle pretese attoree ivi reiterate deve essere rigettata la domanda attorea di accertamento dell'indebito atteso che deve escludersi la mancanza di causa nella fattispecie concreta del pagamento in favore delle convenute, sulla scorta anche di quanto sopra richiamato e di quanto oggetto di accertamento oramai definitivo tra le parti, con conseguente rigetto della domanda di restituzione avanzata dall Pt_1
Infine, in ordine alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca avanzata dalla parte attrice, si prende atto che le convenute, sin dalla comparsa di costituzione, hanno manifestato la disponibilità a prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in rinnovazione, con conseguente carenza di interesse ad una statuizione giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di valore ex D.M. n. 55 del 2014 e succ. modif., ridotte ai minimi per la fase istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, dichiara parzialmente inammissibile la domanda attorea proposta da contro Parte_1 [...]
e per violazione del ne bis in idem; Parte_3 Controparte_5 rigetta le domande attoree di accertamento dell'indebito e di condanna alla restituzione proposte da contro e;
Parte_1 Parte_3 Controparte_5 condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €14.170,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali al 15%, c.p.a e i.v.a., se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 19/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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