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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 584 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso in Parte_1 appello, dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma
Appellante E
Controparte_1
Appellato Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2024, pubblicata il 29/02/2024
Conclusioni come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante chiedeva che fosse accertato e dichiarato il diritto ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione della propria carriera ai sensi della normativa vigente di settore, di cui al combinato disposto degli artt.485- 489 d.lgs. 297/94; il diritto ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal
CCNL del Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011; la condanna dell'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente ai sensi degli artt.485-489 d.lgs. 297/94, tenuto conto della progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3, CCNL del Comparto Scuola 2011, attribuendole l'inquadramento, a decorrere dal 01.09.2012, nella fascia stipendiale
3-8 anni con la qualifica “docente scuola secondaria I grado” e l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 3, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di €
11.755,24 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate in ragione della ricostruzione di carriera e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi.
Con la sentenza gravata il Tribunale, nl contraddittorio con il , costituitosi CP_1 in quel giudizio, ha respinto il ricorso con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con il presente gravame la ha censurato la decisione ritenendo che Pt_1 diversamente da quanto opinato dal primo giudice fossero presenti e documentati tutti gli elementi di giudizio che se correttamente valutati, avrebbero portato all'accoglimento delle domande.
Il restava contumace. Controparte_2
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Il giudice di primo grado, pur condividendo in punto di diritto quanto dedotto in ricorso, in fatto ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla ricorrente non consentisse di ritenere raggiunta la prova in ordine a quanto lamentato. “La ricorrente, infatti, ha sostenuto di non aver ricevuto alcuno scatto di anzianità ed ha prodotto solo un cedolino stipendiale del 2019: ciò non consente al Giudice di verificare le retribuzioni corrisposte nel corso degli anni e di valutare la fondatezza della domanda con riferimento al quantum richiesto”.
In effetti nonostante le doglianze l'appellante non ha integrato o chiesto di integrare la produzione, anche eventualmente con l'attivazione dei poteri ufficiosi, così non consentendo, neppure in questo grado, di conoscere quale sia il livello attuale e quanto abbia percepito effettivamente.
Del resto appare che l'appellante abbia raggiunto i 180 giorni richiesti solo l'ultimo anno scolastico 2011-2012 per cui in astratto le potrebbe essere riconosciuto solo un anno ai fini giuridici ed economici. Quindi anche ai fini dei cosiddetti gradono vi è la rilevata carenza di allegazione, non sanabile da una pretesa non contestazione o emendabile attraverso una lettura del cedolino prodotto.
L'appello va respinto con dichiarazione di irripetibilità delle spese stante la contumacia del ministero.
P. Q. M.
La Corte, rigetta l'appello e dichiara irripetibili le spese del grado. Ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 584 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso in Parte_1 appello, dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma
Appellante E
Controparte_1
Appellato Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2024, pubblicata il 29/02/2024
Conclusioni come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante chiedeva che fosse accertato e dichiarato il diritto ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione della propria carriera ai sensi della normativa vigente di settore, di cui al combinato disposto degli artt.485- 489 d.lgs. 297/94; il diritto ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal
CCNL del Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011; la condanna dell'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente ai sensi degli artt.485-489 d.lgs. 297/94, tenuto conto della progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3, CCNL del Comparto Scuola 2011, attribuendole l'inquadramento, a decorrere dal 01.09.2012, nella fascia stipendiale
3-8 anni con la qualifica “docente scuola secondaria I grado” e l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 3, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di €
11.755,24 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate in ragione della ricostruzione di carriera e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi.
Con la sentenza gravata il Tribunale, nl contraddittorio con il , costituitosi CP_1 in quel giudizio, ha respinto il ricorso con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con il presente gravame la ha censurato la decisione ritenendo che Pt_1 diversamente da quanto opinato dal primo giudice fossero presenti e documentati tutti gli elementi di giudizio che se correttamente valutati, avrebbero portato all'accoglimento delle domande.
Il restava contumace. Controparte_2
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Il giudice di primo grado, pur condividendo in punto di diritto quanto dedotto in ricorso, in fatto ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla ricorrente non consentisse di ritenere raggiunta la prova in ordine a quanto lamentato. “La ricorrente, infatti, ha sostenuto di non aver ricevuto alcuno scatto di anzianità ed ha prodotto solo un cedolino stipendiale del 2019: ciò non consente al Giudice di verificare le retribuzioni corrisposte nel corso degli anni e di valutare la fondatezza della domanda con riferimento al quantum richiesto”.
In effetti nonostante le doglianze l'appellante non ha integrato o chiesto di integrare la produzione, anche eventualmente con l'attivazione dei poteri ufficiosi, così non consentendo, neppure in questo grado, di conoscere quale sia il livello attuale e quanto abbia percepito effettivamente.
Del resto appare che l'appellante abbia raggiunto i 180 giorni richiesti solo l'ultimo anno scolastico 2011-2012 per cui in astratto le potrebbe essere riconosciuto solo un anno ai fini giuridici ed economici. Quindi anche ai fini dei cosiddetti gradono vi è la rilevata carenza di allegazione, non sanabile da una pretesa non contestazione o emendabile attraverso una lettura del cedolino prodotto.
L'appello va respinto con dichiarazione di irripetibilità delle spese stante la contumacia del ministero.
P. Q. M.
La Corte, rigetta l'appello e dichiara irripetibili le spese del grado. Ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa