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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17405 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa BI RB ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente il n. 64347 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Malfa n. 5 , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), ed ivi residente in [...] , nato a C.F._2 Parte_3
Roma, il 12/02/1983 (C.F.: ), ed residente in [...]
Ticino n. 35 4) , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_4
), ed ivi residente in [...], , nato C.F._4 Controparte_1
a Vinchiaturo (CB), il 04/11/1950 (C. F. ), e residente in [...]
Peccioli n° 18 , nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_2
), e residente in [...], e C.F._6 Parte_5
nato a [...], il [...] (C.F.: ), e
[...] C.F._7
residente in [...] tutti in proprio e in qualità di eredi di
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Persona_1 C.F._8
tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 73, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Cittadino che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
E (C.F. , Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea
C. GI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via Giovanni
Bettolo n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI per parte ricorrente : “Accertare e dichiarare - così come ritenuto dai
CCTTUU nel precedente procedimento per ATP - la responsabilità della resistente
[...]
nella determinazione della morte del Sig. Controparte_3 Per_1
, avvenuta il 29/06/2021, per dissezione di aneurisma a livello dell'aorta
[...]
ascendente, a causa della grave imprudenza, imperizia e negligenza, dei sanitari che lo hanno avuto in cura, sia in occasione del ricovero del 14 al 17/06/2021 che in occasione dell'accesso del paziente al pronto soccorso, in data 27/06/2021, per aver omesso ogni diagnosi e trattamento chirurgico, dell'aneurisma dell'aorta ascendente, pur essendo a conoscenza delle condizioni anamnestiche e cliniche lamentate dal paziente;
II-
Conseguentemente, condannare l' resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, CP_3 della complessiva somma di € 1.963.824,12, di cui: - a titolo di risarcimento del danno per perdita parentale, in favore di tutti i ricorrenti, così ripartito: € 325.092,11, in favore della VE , € 314.255,70, in favore della figlia € Parte_1 Parte_6
314.255,70, in favore della figlia € 270.910,09, in favore del figlio Parte_4
€ 130.036,84, in favore del fratello € 130.036,84, in Parte_3 Controparte_1 favore della sorella ed € 130.036,84, in favore del fratello Controparte_2 Parte_5
- a tiolo di danno biologico, iure successionis, in favore degli eredi legittimi, e
[...] segnatamente: €10.000,00 in favore della VE € 10.000,00 in favore della Parte_1
figlia € 10.000,00 in favore della figlia ed € Parte_6 Parte_4
10.000,00 in favore del figlio - e a titolo di danno patrimoniale, pari ad € Parte_3
309.200,00, in favore della VE, o di quelle somme diverse, maggiori o Parte_1
minori, che saranno ritenute di giustizia o liquidate in via equitativa, il tutto oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro. III-Con vittoria di spese del giudizio, anche per il procedimento per ATP, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
per parte resistente : “Chiede che l'Ill.mo Controparte_3
Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti conclusioni: - “in via principale e nel merito: respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto e comunque non provato per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda nell'an, escludere il risarcimento del danno biologico iure hereditatis e comunque l'importo complessivamente domandato in ragione dei rilievi esposti nella narrativa dell'atto”. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso 702 bis c.p.c. gli odierni ricorrenti chiedevano l'accertamento della responsabilità
e la conseguente condanna dell' al Controparte_4 risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della morte del congiunto Per_1
.
[...]
A fondamento della domanda i ricorrenti assumevano:
-che i predetti, nella qualità di congiunti di , deceduto il 29.01.2021 a Persona_1
causa di dissezione di aneurisma a livello dell'aorta ascendente, avevano proposto dinanzi all'Intestato Tribunale un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis iscritto al n. R.g, 11637/22, affinchè si accertasse la responsabilità dell'
[...]
per la morte del loro congiunto;
Controparte_3
-che era affetto da diverse patologie a carico dell'apparato cardio Persona_1
vascolare e da processi aneurismatici a carico dell'aorta ascendente e dell'arteria succlavia destra, come rilevato da indagini diagnostiche eseguite tra il mese di marzo e il mese di aprile
2021 presso lo Studio Radiologico Guidonia;
-che, nello specifico, in data 26.03. 2021 il si sottoponeva ad “angiotac toraco Per_1
addominale” presso il Centro Radiologico Guidonia che metteva in evidenza la dilatazione aneurismatica dell'aorta ascendente con diametro massimo di 50 mm;
-che in data 28.04.2021 il paziente si sottoponeva presso il medesimo Centro radiologico ad
“angiotac vasi epiaortici” che rilevavano la “dissezione dell'arteria succlavia destra con interessamento aneurismatico DMAX:
3.2CM”; -che, per tali ragioni, nel mese di aprile 2021 il accompagnato dalla moglie Per_1 Pt_1
si recava a visita dal Prof. , direttore della UOC Chirurgia Vascolare
[...] Persona_2 presso l' , il quale, dopo aver esaminato gli Controparte_3
esami diagnostici, programmava il ricovero in elezione del al fine di monitorare ed Per_1 effettuare approfondimenti delle patologie vascolari riscontrate;
-che in data 04.06.2021 il paziente si recava presso la citata struttura per la fase di pre- ospedalizzazione, durante la quale, a seguito di visita cardiologica si accertava un rischio cardiovascolare aumentato e in data 14.06.2021 veniva ricoverato presso UOC di Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea;
-che gli esami diagnostici eseguiti presso il centro radiologico Guidonia venivano richiamati e descritti sia nella scheda di dimissioni dell' , Controparte_3
che nella cartella clinica in relazione al ricovero dal 14.06.2021 al 17.06.2021 presso UOC di
Chirurgia Vascolare diretta dal Prof. ; Persona_2
-che, in effetti, nella lettera di dimissioni si riportava “Diagnosi di dimissione: dissezione dell'arteria succlavia destra complicato da dilatazione aneurismatica (dmax:
3.2cm) a livello interscalenico”..: Il paziente è affetto da Ipertensione arteriosa ed ectasia dell'aorta ascendente”.
-che durante la degenza dal 14.06 al 17.06.21 presso il reparto di chirurgia vascolare, al fine di valutare l'evoluzione dei processi aneurismatici a carico dell'aorta ascendente e dell'arteria succlavia, il eseguiva esami ematochimici ed esame “angiotac dell'arteria succlavia Per_1 dx”;
-che, in particolare, l'angiotac del 16.06.2021 evidenziava un aumento delle dimensioni dell'aneurisma che passava da 3,1 cm (aprile 2021) a 3, 2 cm;
-che, nonostante il ricovero fosse finalizzato allo studio e monitoraggio delle problematiche aneurismatiche, il paziente non veniva sottoposto ad alcun accertamento diagnostico relativo alla patologia a carico dell'aorta ascendente, tenuto conto, tra l'altro, della familiarità accertata;
-che, nonostante le patologie diagnosticate, senza ulteriori indagini, il veniva Per_1
dimesso in regime di dimissione protetta con l'annotazione che sarebbe stato ricontattato dal personale medico di reparto per eseguire esame “Angiotac torace e arto superiore destro di controllo (mdc da infondere dall'arto superiore sinistro)”; -che, dopo dieci giorni dalle dimissioni, senza alcuna comunicazione del reparto di riferimento, in data 27.06.2021 il accusando forti dolori al plesso solare, irradiati Per_1 anche posteriormente nella regione dorsale, veniva trasportato d'urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea ove giungeva alle ore
04.42:
-che gli esami ematochimici eseguiti durante la permanenza in Pronto Soccorso evidenziavano un basso valore dell'ematocrito e un valore fuori range del D-Dimero che risultava pari a 1.085 ng/ml; -che in sede di Pronto Soccorso il paziente e la moglie, riportavano all'attenzione dei sanitari i referti diagnostici degli esami strumentali precedenti,
e pertanto, il veniva sottoposto ad una Tac addome superiore ed inferiore, senza Per_1
contrasto, che metteva in evidenza una ulteriore dilatazione aneurismatica delle arterie iliache comuni;
-che, nonostante le patologie refertate e la grave sintomatologia dolorosa nella parte superiore dell'addome, con irradiazione nella regione posteriore dorsale, tutti sintomi che deponevano per problemi a carico del muscolo cardiaco e dell'aorta ascendente, i sanitari dell'U.O.C. del
Pronto Soccorso non procedevano al ricovero del paziente per sottoporlo ad esami mirati a livello cardiovascolare, e lo stesso veniva dimesso con diagnosi di gastroenterite - colica renale sinistra;
-che i sanitari del P.S., non solo non eseguivano gli opportuni esami diagnostici rispetto alla sintomatologia dolorosa ed alle gravi patologie di cui era affetto il paziente, ma, formulando una diagnosi errata di colica renale e di gastroenterite, non documentata da alcun esame diagnostico, dimettevano il paziente prescrivendo terapia farmacologica a base di Buscopan al bisogno;
-che, nonostante le rassicurazioni dei sanitari per il dolore percepito che era da attribuirsi a colica renale, potendo essere trattato con l'uso di Buscopan, in data 29.06.2021, solo due giorni dopo dalle dimissioni dall'Ospedale Sant'Andrea, il mentre si trovava con Per_1
la moglie a Porto Ferraio, accusando la medesima sintomatologia dolorosa trafittiva al petto e alla regione dorsale, si accasciava a terra e decedeva all'istante, senza che vi fosse alcuna possibilità di intervento medico;
-che il veniva trasportato già cadavere presso il Pronto Soccorso isola d'Elba di Per_1
D.e.a. Ospedale Civile Elbano e alle ore 08.22 ne veniva constatato il decesso;
-che il referto del 09.08.21 redatto dal dott. a seguito di autopsia eseguita presso Persona_3
l'U.O.C. Medicina Legale dell'Ospedale di Lucca indicava che “in base ai rilievi autoptici macroscopici e microscopici la causa della morte è attribuibile a tamponamento cardiaco in rottura intrapericardica di aneurisma dissecante dell'aorta ascendente in soggetto con stenosi del ramo circonflesso della coronaria sinistra e focolai di miocardiosclerosi, dissecazione dell'arteria succlavia destra, congestione poliviscerale”;
-che il decesso di era da ascriversi alla condotta negligente ed imperita Persona_1 dei sanitari dell' che avevano omesso di Controparte_3
eseguire le opportune indagini clinico-strumentali in relazione alla sintomatologia accusata dal paziente, dimettendolo dalla struttura con diagnosi tra l'altro errata e non tenendo in considerazione la patologia aneurismatica che era stata precedentemente accertata e che era ben nota alla predetta Struttura;
-che la Ctu espletata in Atp aveva riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra l'omessa diagnosi da parte dei sanitari e l'exitus del del 29 giugno 2021. Per_1
I ricorrenti, tanto premesso, spiegavano di aver incardinato il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno parentale e del danno iure hereditatis per gli eredi legittimi del de cuius, nonché il risarcimento del danno patrimoniale scaturente dalla malpractice dei sanitari.
Si costituiva l' contestando la domanda dei Controparte_3 ricorrenti perché infondata in fatto e in diritto, ribadendo la correttezza dell'operato dei sanitari che avevano avuto in cura il in tutte le fasi del ricovero. In particolare Per_1 evidenziava, che a differenza di quanto dedotto dai CTU il paziente era portatore di “una dilatazione aneurismatica della aorta ascendente e non di un aneurisma dissecante come rilevato nella perizia medico legale, atteso che non presentava la sintomatologia tipica della patologia che lo avrebbe poi portato al decesso. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
All'udienza del 02.02.2023, ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio, veniva disposto il mutamento del rito con la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Successivamente questo Giudice, subentrato nel presente procedimento, vista la disponibilità delle parti a valutare una eventuale proposta conciliativa, in data 20.02.2025 formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accettata dalla parte resistente. All'udienza del 05.03.2025, vista la mancata adesione delle parti alla proposta conciliativa, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********
La domanda è fondata e, pertanto va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Risulta documentalmente provato, e non vi è contestazione sul punto, che Per_1
, affetto da patologia aneurismatica precedentemente refertata presso il Centro
[...]
Radiologico di Guidonia, dal 14 al 17 giugno 2021, veniva ricoverato presso la struttura convenuta per un approfondimento diagnostico ed in data 27 giugno 2021 veniva condotto al
Pronto Soccorso della medesima struttura accusando un forte dolore addominale, irradiato posteriormente, sintomatologia di chiara natura cardiovascolare.
Parte ricorrente ha censurato nei confronti dell' la presunta Controparte_3
sussistenza di profili di responsabilità in quanto i sanitari non si sarebbero adoperati per intervenire sul paziente affetto da patologia aneurismatica, inquadrando correttamente il caso, ed eseguendo i dovuti esami diagnostici, nonostante ci fossero una chiara sintomatologia ed un documentato quadro clinico. La condotta omissiva dei sanitari, che non avrebbero diagnosticato una sindrome aortica acuta, avrebbe causato in data 29.06.2021 l'exitus del paziente per dissezione di aneursisma dell'aorta ascendente.
Occorre, innanzitutto, qualificare il tipo di responsabilità ascrivibile alla struttura convenuta, atteso che l'evento risale a periodo antecedente alla legge n. 24/2017 . Parte_7
Secondo il principio oramai consolidato in materia, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all'operato dei propri medici, ancorché non legati alla stessa da vincolo di lavoro subordinato (Cass. n.1620/12; 1043/2019). La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può, dunque derivare a norma dell'art. 1218 c.c. sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono poste direttamente a carico dell'ente debitore, sia a norma dell'art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
La giurisprudenza consolidatasi ancor prima dell'entrata in vigore delle leggi c.d. e Per_4 aveva sancito il principio secondo cui sia il rapporto del paziente con la struttura Pt_7
sanitaria sia quello con il medico curante, andavano inquadrati nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù della stipulazione, da un lato, di un contratto atipico, definito di spedalità o di assistenza sanitaria, dall'altro della sussistenza di un contatto sociale qualificato.
L'art. 3 d.l. 158/2012 ha poi escluso la responsabilità penale del medico il quale si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e che si ritrovi in astratto in ipotesi di colpa lieve, facendo salva tuttavia la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Il richiamo all'art. 2043 c.c. nella citata legge, aveva creato, tuttavia, dei contrasti giurisprudenziali circa l'applicazione dei tipici criteri di accertamento della responsabilità civile del medico improntati, in via consolidata, sul contatto sociale e sullo schema contrattuale. La Suprema Corte aveva inizialmente ritenuto che, anche dopo la legge
Balduzzi, la materia della responsabilità civile restasse ancorata all'interpretazione consolidatasi circa la natura contrattuale della responsabilità sia del medico che della struttura sanitaria da contatto sociale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha successivamente dato atto come l'applicazione al medico dello statuto della responsabilità aquiliana fosse stata sancita invece in modo esplicito dalle disposizioni contenute nella Legge Gelli che aveva inteso proprio innovare la disciplina relativa alla natura della responsabilità del personale sanitario, connotandola quale responsabilità extracontrattuale, volendo invece confermare la natura contrattuale per quanto riguardava la struttura sanitaria.
L'art. 7, comma 3, della citata legge, infatti, qualifica solo quella del medico in termini di responsabilità extracontrattuale, prevedendo espressamente che “l'esercente della professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art.
2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Con la sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha, quindi, segnatamente affrontato la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017. Ed in effetti, in merito alla collocazione intertemporale della nuova disciplina, ha affermato il principio di diritto secondo cui le norme sostanziali contenute nella
Legge n. 189/2012, al pari di quelle contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura convenuta, occorre valutare quanto emerso dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, ed in particolare se sussista il nesso causale tra la prestazione sanitaria e il danno subito dai ricorrenti.
I Consulenti nominati in sede di Atp, chiamati a relazionare nel caso di specie, hanno messo in luce gli eventi salienti dal punto di vista clinico che hanno condotto ad una evoluzione in senso peggiorativo delle condizioni di . Persona_1
Il paziente, soggetto iperteso, era affetto da patologie di natura cardiovascolare quale l'aneurisma dell'aorta ascendente, dissecazione dell'arteria succlavia destra, dilatazione aneurismatica delle iliache. In data 26.03.2021, con indagine Angio-Tac dell'aorta toraco- addominale effettuata presso lo studio Radiologico di Guidonia, veniva diagnosticato un aneurisma dell'aorta ascendente (diametro di 50 mm) con dissezione del terzo prossimale dell'arteria succlavia destra (diametro max 3,2 cm).
In virtù di tale diagnosi, si recava presso lo studio del prof. , direttore UOC Persona_2 di Chirurgia Vascolare dell' di Roma, che indicava un Controparte_3 ricovero in elezione presso il reparto di competenza, programmato per il mese di giugno
2021al fine di eseguire un approfondimento delle patologie riscontrate. Pertanto, in data
04.04.2021 il paziente, nella fase di preospedalizzazione, eseguiva consulenza cardiologica ed altri esami, a seguito dei quali si rilevava un rischio cardiovascolare moderatamente aumentato con raccomandazione di un attento controllo dei valori pressori. Veniva ricoverato dal 14.06.2021 al 17.06.2021 presso l'UOC di Chirurgia Vascolare e dimesso in regime di dimissione protetta con diagnosi di “dissezione dell'arteria succlavia destra complicata da dilatazione aneurismatica (diametro mx 3,2 cm) a livello interscalenico”, con la nota che sarebbe stato ricontattato dal personale medico di reparto per eseguire esame
Angio-Tac torace e arto superiore destro.
Successivamente in data 27.06.2021, accusando un dolore irradiato posteriormente, il veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso del Presidio Sant'Andrea Per_1
presso il quale, nonostante il riscontro di un valore del D-Dimero molo elevato (1.085 a fronte di un valore normale < 243 ng/ml), senza l'esecuzione di alcun approfondimento di natura cardiologica o vascolare sul valore alterato, predittivo di importanti eventi patologici, veniva rimandato al proprio domicilio con diagnosi di gastroenterite, colica renale sinistra” con prescrizione di terapia analgesica e antispastica. Tenuto conto della tipica sintomatologia dolorosa di pre-rottura o fissurazione franca di un aneurisma, rappresentata solitamente da dolore toracico acuto o addominale (come nel caso di specie), i Ctu hanno censurato l'omesso ricovero del presso il Nosocomio Per_1
“Censurabile a questo punto è la condotta dei sanitari del PS che, anziché chiarire meglio la diagnosi sulla guida dell'anamnesi, e ricoverare il paziente per ulteriore osservazione dato il quadro clinico che presentava e peraltro già prenotato in vista di un intervento di chirurgia vascolare, inviarono il paziente a domicilio (pag. 11 Ctu).
I sanitari, alla luce del quadro anamnestico del paziente, in effetti, non prendevano in considerazione il principale evento rischioso possibile ossia la rottura dell'aneurisma. Di conseguenza i Consulenti hanno rilevato e contestato la condotta omissiva dei sanitari dell' nella gestione delle patologie cardiovascolari del Controparte_3 paziente: “In conclusione si ravvisa un ritardo diagnostico e terapeutico (durante il ricovero dal 14 al 17 giugno 2021) da parte degli specialisti del UOC di Chirurgia Vascolare. Tale condotta non portò ad una definitiva diagnosi e al trattamento chirurgico appropriato della patologia in atto. Tali elementi appaiono inconfutabili per cui si ritiene che nell'operato dei sanitari dell' , sia durante il ricovero dal 14 al 17 giugno 2021 sia Controparte_3 durante l'accesso in PS del 27-06- 2021, rispettivamente per gli ingiustificati ritardi diagnostici e terapeutici e gli errori stessi di diagnosi, vi siano forti elementi di imperizia imprudenza e negligenza. Difatti il paziente il 29-06-2021 andò incontro ad exitus per
“tamponamento cardiaco in rottura intrapericardica di aneurisma dissecante dell'aorta ascendente” (pag. 12 Ctu).
Cosi descritti gli eventi rappresentativi della storia clinica di , i CTU, Persona_1
rispondendo ai quesiti oggetto di indagine peritale, in merito alle eventuali omissioni dei sanitari relative al ricovero presso la convenuta, hanno rilevato quanto segue: CP_5
“Relativamente al ricovero presso il Reparto di Chirurgia Vascolare (dal 14-06-2021 al 17-
06- 2021), lo stesso era finalizzato all'effettuazione di bypass carotido-succlavio destro
(preospedalizzazione): di fronte alla situazione anatomica presentata dal paziente
l'intervento era rinviato per eseguire ulteriori approfondimenti diagnostici. Stante la precedente diagnosi strumentale di aneurisma dell'aorta toracica e l'evidenza di una, estensione della dissecazione a carico della succlavia destra, durante tale ricovero non venne effettuato un controllo angioTC dell'aorta toracica. Relativamente all'accesso presso il
Pronto Soccorso del 27-06-2021, nonostante l'imponente sintomatologia presentata dal paziente (“riferisce dolore a barra in regione mesogastrica e vomito alimentare;
cute pallida mucose disidratate paz dolorante con tremori), l'aumento del D-dimero e patologia aortica nota, i sanitari non presero in considerazione un sindrome aortica acuta, non tennero in osservazione il paziente e non effettuarono una TC toracica con mdc e/ o un ETE (= ecocardiografia trans-esofagea) per escludere una dissezione del vaso”(pag. 12 Ctu).
In relazione alla sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il decesso del
(ovvero, in subordine, se le omissioni abbiano anticipato il decesso incidendo sulla Per_1 chance di guarigione/sopravvivenza) i Consulenti hanno chiarito che “Il paziente è andato incontro ad exitus per dissezione di aneurisma a livello dell'aorta ascendente. L'omessa diagnosi fu la causa dell'exitus che si verificò il 29-06-2021 dopo due giorni dall'accesso in
PS del paziente e dopo dodici giorni dalla dimissione del reparto di Chirurgia Vascolare del nosocomio evocato. Il paziente di anni 59 all'epoca dei fatti era portatore di aneurisma dell'aorta ascendente, pan-arteriopatico, senza ulteriori comorbilità degne di nota. Nelle dissezioni aortiche il tasso di mortalità aumenta dell'1-3% per ora. La mortalità operatoria oscilla intorno al 20% . La sopravvivenza post-chirurgia è risultata a 1-3 anni rispettivamente del 96 e 90%, secondo i dati del Registro Internazionale IRAD, International
Registry of Acute Aortic Dissection), l'omissione diagnostica e l'omesso trattamento chirurgico “secondo il principio del più probabile che non”, hanno certamente inciso sulle chances di guarigione/sopravvivenza, considerando un'aspettativa di vita, in base ai dati
ISTAT di circa 20 anni (pag. 13 Ctu).
Tanto premesso e considerato, tenuto conto delle risultanze dell'elaborato peritale, e delle osservazioni dei Ctp che non hanno confutato in modo incisivo le ferme conclusioni dei CTU,
è emersa in modo chiaro, a parere del giudicante, la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari dell' che, vista la Controparte_3
sintomatologia ed il quadro clinico della paziente, colpevolmente non hanno approfondito il caso e hanno omesso di eseguire in modo tempestivo il trattamento chirurgico, che laddove eseguito precocemente, avrebbe concesso al una sopravvivenza, in base Per_1 all'aspettativa di vita, di circa 20 anni.
E' pertanto di tutta evidenza che l'exitus del per rottura intrapericardica di Per_1
aneurisma dissecante dell'aorta ascendente non si sarebbe verificato se le prestazioni sanitarie della struttura convenuta fossero state eseguite secondo le leges artis, ovvero se fossero stati effettuati da parte dei sanitari i dovuti esami diagnostici in base al quadro clinico del paziente, sia nella fase del primo ricovero che all'accesso al P.s. del 27.06.2021(allorquando la sintomatologia era inconfutabile) scongiurando, così, l'evento morte.
Orbene, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Di conseguenza è censurabile la condotta del medico ritenuta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.. ove il danneggiato, provato il contratto o il contatto sociale intercorso con il convenuto, dimostri i profili rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza (prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività)
e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. Civ. sez. III, 12.09.2013 n.
20904). Pertanto, il sanitario, essendo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n. 16123/2010; cfr. anche Cass. S.U. n. 576/2008; Cass.
n. 10741/2009).
Quanto all'onere probatorio, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 18102 del 31/8/2020; Sez.
3 - Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; Sez. 3 -
Sentenza n. 18392 del 26/7/2017).
Risulta, pertanto, provata la responsabilità della struttura convenuta nei confronti di parte ricorrente per la condotta negligente ed imperita dei sanitari che hanno omesso, negligentemente, di intervenire sul paziente, quando ancora le condizioni cliniche lo permettevano, potendosi evitare, così, il decesso.
Così definiti i profili di responsabilità dell' Controparte_3
la stessa deve essere condannata al risarcimento del danno subito dai ricorrenti.
Avuto riguardo alla voce di danno richiesta dagli attori “iure hereditatis”, quale danno morale cd. "danno catastrofale", che consiste nello stato di sofferenza spirituale od intima patito dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita, si ritiene che gli attori non abbiano assolto l'onere probatorio circa la "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine da parte del paziente, circostanza che non si è manifestata nel caso di specie.
In relazione alla richiesta risarcitoria iure proprio da perdita parentale, va ribadito che in relazione al danno sofferto per la perdita di un congiunto, il danno risarcibile è valutato alla luce della nota statuizione della Corte di legittimità (Cass. Sezioni Unite 11.11.2008 n.
26972), che ha definito in particolare i limiti e le condizioni di risarcimento del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, il danno non patrimoniale è comunque dovuto in quanto la condotta illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati, che, nella specie, sono i diritti della famiglia, fondati sugli artt. 2, 29, 30 Cost., in relazione ai quali è stato tradizionalmente configurato il danno da lesione del rapporto parentale. Pertanto l'esistenza del danno deve ritenersi nel caso di specie provata in base alla natura del vincolo familiare degli istanti con la vittima, che giustifica la presunzione della sussistenza del danno in oggetto ex art. 2729 c.c.. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale sofferto per la perdita di un congiunto, si deve tener conto di quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in ordine alla liquidazione del danno morale derivante da fatto illecito del terzo, che, per sua natura, sfugge ad una valutazione economica vera e propria, potendosi effettuare soltanto con il ricorso all'equità. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che occorre tenere conto nella liquidazione del danno non patrimoniale dei diversi profili, precisando tuttavia che è onere della parte che richiede il risarcimento fornire tutti gli elementi per rendere il risarcimento più aderente al caso concreto (Cass. n. 8827/2003).
Ciò premesso, si ritiene di poter applicare i criteri in uso presso il Tribunale di Roma, che fanno riferimento ad un sistema “a punti” che tiene conto dei seguenti fattori: 1) rapporto di parentela o di coniugio tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
2) età della vittima ed età del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
3) la convivenza tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite.
Ai ricorrenti vanno, quindi, riconosciuti i seguenti importi, quantificati secondo le Tabelle in uso presso questo Tribunale (aggiornate al 2025) – con valore punto base € 11,549,20 secondo il seguente prospetto:
a) per : Parte_1
-rapporto di parentela con il de cuius (moglie) = punti n. 20;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2,5;
-età del danneggiato (59 anni) = punti n. 2,5;
-per la convivenza con la vittima =punti n. 4
per un totale complessivo di 29 punti;
Importo totale del risarcimento Euro 334.926,80
b) per : Parte_2
-rapporto di parentela con la de cuius (figlio) = punti n. 18;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2,5;
-età del danneggiato (28 anni) = punti n. 4
-per la convivenza con la vittima= punti per un totale complessivo di 28,5 punti.
Importo totale del risarcimento Euro 329.152,20
c) per : Parte_3 rapporto di parentela con il de cuius (figlio) = punti n. 18;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2,5;
-età del danneggiato (38 anni) = punti n.3,5
per un totale complessivo di 24 punti.
Importo totale del risarcimento Euro 277.180,80
d) per : Parte_4 rapporto di parentela con il de cuius (figlio) = punti n. 18;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2,5;
-età del danneggiato (26 anni) = punti n.4
.-per la convivenza con la vittima= punti n.4
per un totale complessivo di 28,5 punti.
Importo del risarcimento Euro 329.152,20
e) per Controparte_1
rapporto di parentela con il de cuius (fratello) = punti n. 7;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2,5;
-età del danneggiato (71 anni) = punti n.1,5
per un totale complessivo di 11 punti.
Importo del risarcimento Euro 127.041,20
f) per Controparte_2 rapporto di parentela con il de cuius (sorella) = punti n. 7;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2;
-età del danneggiato (69 anni) = punti n.2,5
per un totale complessivo di 11,5 punti.
Importo del risarcimento Euro 132.815,80
g) per Parte_5
rapporto di parentela con il de cuius (fratello) = punti n. 7;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2,5;
-età del danneggiato (79 anni) = punti n.1,5
per un totale complessivo di 11 punti.
Importo del risarcimento Euro 127.041,20 E' necessario, poi, individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, «può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi
(per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione».
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (decesso del
21.06.2021) e quella finale (31.10.2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, si ritiene che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane,
e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368).
Di conseguenza per (coniuge), devalutando dapprima – (sulla base degli Parte_1
indici ISTAT sul costo della vita) - la suddetta somma riconosciuta (pari ad € 334.926,80) alla data del fatto (29.06.2021) si arriva ad un importo di € 286.262,22; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (29.06.2021) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.10.2025), si arriva all'importo finale di € 369.236,92;
- per (figlia) e (figlia), devalutando dapprima – Parte_2 Parte_4
(sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) - le suddette somme riconosciute (pari ad
€ 329.152,20) alla data del fatto (29.06.2021), si arriva ad un importo di € 281.326,67; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto
(29.06.2021) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.10.2025), si arriva all'importo finale di € 362.869,91 per ciascuna ricorrente;
-per figlio), devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul Parte_3 costo della vita) - le suddette somme riconosciute (pari ad € 277.180,80) alla data del fatto
(29.06.2021), si arriva ad un importo di € 236.905,98; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (29.06.2021) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.10.2025), si arriva all'importo finale di € 305.574,49;
-per (fratello) e (fratello), devalutando Controparte_1 Parte_5
dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) - le suddette somme riconosciute (pari ad € 127.041,20 ) alla data del fatto (29.06.2021), si arriva ad un importo di € 126.914,09 ; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (29.06.2021) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.10.2025), si arriva all'importo finale di € 163.700,84;
-per (sorella), devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul Controparte_2 costo della vita) - le suddette somme riconosciute (pari ad € 132.815,80) alla data del fatto
(29.06.2021), si arriva ad un importo di € 113.517,78; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (29.06.2021) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.10.2025), si arriva all'importo finale di € 146.421,53.
Le spese della Ctu espletata in sede di atp, come liquidate in atti, sono definitivamente poste a carico dell' . Controparte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato da dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss. La struttura convenuta va, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite dell'atp, liquidate come da dispositivo, ed al rimborso di quelle di ctp, previa esibizione delle relative fatture.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
BI RB, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi: a la somma Parte_1
di euro 369.236,92; a e la somma di euro Parte_2 Parte_4
363.869,91 ciascuno;
a la somma di euro 305.574,49; a Parte_3
e la somma di euro 163.700,84 Controparte_1 Parte_5 ciascuno;
a la somma di euro 146.421,53 secondo i criteri sopra Controparte_2 indicati ed interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
2) Condanna l' in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, nella misura di euro 23.000,00 per compensi, di euro 870,00 per spese, rimborso forfettario spese generali 15%, rimborso contributo unificato Iva e Cpa come per legge, tutte spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Giuseppe Cittadino dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento delle spese di lite dell'atp, liquidabili in euro 6.700,00 per compenso, rimborso forfettario spese generali 15%, rimborso contributo unificato, oltre Iva e Cpa come per legge, tutte spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Giuseppe Cittadino dichiaratosi antistatario ed a rimborsare a parte ricorrente le spese di ctp previa esibizione delle relative fatture;
3) pone definitivamente a carico dell' Controparte_3
le spese della CTU medico-legale espletata in sede di atp liquidate
[...] come da separato provvedimento.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa BI RB
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa BI RB ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente il n. 64347 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Malfa n. 5 , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), ed ivi residente in [...] , nato a C.F._2 Parte_3
Roma, il 12/02/1983 (C.F.: ), ed residente in [...]
Ticino n. 35 4) , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_4
), ed ivi residente in [...], , nato C.F._4 Controparte_1
a Vinchiaturo (CB), il 04/11/1950 (C. F. ), e residente in [...]
Peccioli n° 18 , nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_2
), e residente in [...], e C.F._6 Parte_5
nato a [...], il [...] (C.F.: ), e
[...] C.F._7
residente in [...] tutti in proprio e in qualità di eredi di
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Persona_1 C.F._8
tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 73, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Cittadino che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
E (C.F. , Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea
C. GI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via Giovanni
Bettolo n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI per parte ricorrente : “Accertare e dichiarare - così come ritenuto dai
CCTTUU nel precedente procedimento per ATP - la responsabilità della resistente
[...]
nella determinazione della morte del Sig. Controparte_3 Per_1
, avvenuta il 29/06/2021, per dissezione di aneurisma a livello dell'aorta
[...]
ascendente, a causa della grave imprudenza, imperizia e negligenza, dei sanitari che lo hanno avuto in cura, sia in occasione del ricovero del 14 al 17/06/2021 che in occasione dell'accesso del paziente al pronto soccorso, in data 27/06/2021, per aver omesso ogni diagnosi e trattamento chirurgico, dell'aneurisma dell'aorta ascendente, pur essendo a conoscenza delle condizioni anamnestiche e cliniche lamentate dal paziente;
II-
Conseguentemente, condannare l' resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, CP_3 della complessiva somma di € 1.963.824,12, di cui: - a titolo di risarcimento del danno per perdita parentale, in favore di tutti i ricorrenti, così ripartito: € 325.092,11, in favore della VE , € 314.255,70, in favore della figlia € Parte_1 Parte_6
314.255,70, in favore della figlia € 270.910,09, in favore del figlio Parte_4
€ 130.036,84, in favore del fratello € 130.036,84, in Parte_3 Controparte_1 favore della sorella ed € 130.036,84, in favore del fratello Controparte_2 Parte_5
- a tiolo di danno biologico, iure successionis, in favore degli eredi legittimi, e
[...] segnatamente: €10.000,00 in favore della VE € 10.000,00 in favore della Parte_1
figlia € 10.000,00 in favore della figlia ed € Parte_6 Parte_4
10.000,00 in favore del figlio - e a titolo di danno patrimoniale, pari ad € Parte_3
309.200,00, in favore della VE, o di quelle somme diverse, maggiori o Parte_1
minori, che saranno ritenute di giustizia o liquidate in via equitativa, il tutto oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro. III-Con vittoria di spese del giudizio, anche per il procedimento per ATP, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
per parte resistente : “Chiede che l'Ill.mo Controparte_3
Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti conclusioni: - “in via principale e nel merito: respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto e comunque non provato per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda nell'an, escludere il risarcimento del danno biologico iure hereditatis e comunque l'importo complessivamente domandato in ragione dei rilievi esposti nella narrativa dell'atto”. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso 702 bis c.p.c. gli odierni ricorrenti chiedevano l'accertamento della responsabilità
e la conseguente condanna dell' al Controparte_4 risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della morte del congiunto Per_1
.
[...]
A fondamento della domanda i ricorrenti assumevano:
-che i predetti, nella qualità di congiunti di , deceduto il 29.01.2021 a Persona_1
causa di dissezione di aneurisma a livello dell'aorta ascendente, avevano proposto dinanzi all'Intestato Tribunale un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis iscritto al n. R.g, 11637/22, affinchè si accertasse la responsabilità dell'
[...]
per la morte del loro congiunto;
Controparte_3
-che era affetto da diverse patologie a carico dell'apparato cardio Persona_1
vascolare e da processi aneurismatici a carico dell'aorta ascendente e dell'arteria succlavia destra, come rilevato da indagini diagnostiche eseguite tra il mese di marzo e il mese di aprile
2021 presso lo Studio Radiologico Guidonia;
-che, nello specifico, in data 26.03. 2021 il si sottoponeva ad “angiotac toraco Per_1
addominale” presso il Centro Radiologico Guidonia che metteva in evidenza la dilatazione aneurismatica dell'aorta ascendente con diametro massimo di 50 mm;
-che in data 28.04.2021 il paziente si sottoponeva presso il medesimo Centro radiologico ad
“angiotac vasi epiaortici” che rilevavano la “dissezione dell'arteria succlavia destra con interessamento aneurismatico DMAX:
3.2CM”; -che, per tali ragioni, nel mese di aprile 2021 il accompagnato dalla moglie Per_1 Pt_1
si recava a visita dal Prof. , direttore della UOC Chirurgia Vascolare
[...] Persona_2 presso l' , il quale, dopo aver esaminato gli Controparte_3
esami diagnostici, programmava il ricovero in elezione del al fine di monitorare ed Per_1 effettuare approfondimenti delle patologie vascolari riscontrate;
-che in data 04.06.2021 il paziente si recava presso la citata struttura per la fase di pre- ospedalizzazione, durante la quale, a seguito di visita cardiologica si accertava un rischio cardiovascolare aumentato e in data 14.06.2021 veniva ricoverato presso UOC di Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea;
-che gli esami diagnostici eseguiti presso il centro radiologico Guidonia venivano richiamati e descritti sia nella scheda di dimissioni dell' , Controparte_3
che nella cartella clinica in relazione al ricovero dal 14.06.2021 al 17.06.2021 presso UOC di
Chirurgia Vascolare diretta dal Prof. ; Persona_2
-che, in effetti, nella lettera di dimissioni si riportava “Diagnosi di dimissione: dissezione dell'arteria succlavia destra complicato da dilatazione aneurismatica (dmax:
3.2cm) a livello interscalenico”..: Il paziente è affetto da Ipertensione arteriosa ed ectasia dell'aorta ascendente”.
-che durante la degenza dal 14.06 al 17.06.21 presso il reparto di chirurgia vascolare, al fine di valutare l'evoluzione dei processi aneurismatici a carico dell'aorta ascendente e dell'arteria succlavia, il eseguiva esami ematochimici ed esame “angiotac dell'arteria succlavia Per_1 dx”;
-che, in particolare, l'angiotac del 16.06.2021 evidenziava un aumento delle dimensioni dell'aneurisma che passava da 3,1 cm (aprile 2021) a 3, 2 cm;
-che, nonostante il ricovero fosse finalizzato allo studio e monitoraggio delle problematiche aneurismatiche, il paziente non veniva sottoposto ad alcun accertamento diagnostico relativo alla patologia a carico dell'aorta ascendente, tenuto conto, tra l'altro, della familiarità accertata;
-che, nonostante le patologie diagnosticate, senza ulteriori indagini, il veniva Per_1
dimesso in regime di dimissione protetta con l'annotazione che sarebbe stato ricontattato dal personale medico di reparto per eseguire esame “Angiotac torace e arto superiore destro di controllo (mdc da infondere dall'arto superiore sinistro)”; -che, dopo dieci giorni dalle dimissioni, senza alcuna comunicazione del reparto di riferimento, in data 27.06.2021 il accusando forti dolori al plesso solare, irradiati Per_1 anche posteriormente nella regione dorsale, veniva trasportato d'urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea ove giungeva alle ore
04.42:
-che gli esami ematochimici eseguiti durante la permanenza in Pronto Soccorso evidenziavano un basso valore dell'ematocrito e un valore fuori range del D-Dimero che risultava pari a 1.085 ng/ml; -che in sede di Pronto Soccorso il paziente e la moglie, riportavano all'attenzione dei sanitari i referti diagnostici degli esami strumentali precedenti,
e pertanto, il veniva sottoposto ad una Tac addome superiore ed inferiore, senza Per_1
contrasto, che metteva in evidenza una ulteriore dilatazione aneurismatica delle arterie iliache comuni;
-che, nonostante le patologie refertate e la grave sintomatologia dolorosa nella parte superiore dell'addome, con irradiazione nella regione posteriore dorsale, tutti sintomi che deponevano per problemi a carico del muscolo cardiaco e dell'aorta ascendente, i sanitari dell'U.O.C. del
Pronto Soccorso non procedevano al ricovero del paziente per sottoporlo ad esami mirati a livello cardiovascolare, e lo stesso veniva dimesso con diagnosi di gastroenterite - colica renale sinistra;
-che i sanitari del P.S., non solo non eseguivano gli opportuni esami diagnostici rispetto alla sintomatologia dolorosa ed alle gravi patologie di cui era affetto il paziente, ma, formulando una diagnosi errata di colica renale e di gastroenterite, non documentata da alcun esame diagnostico, dimettevano il paziente prescrivendo terapia farmacologica a base di Buscopan al bisogno;
-che, nonostante le rassicurazioni dei sanitari per il dolore percepito che era da attribuirsi a colica renale, potendo essere trattato con l'uso di Buscopan, in data 29.06.2021, solo due giorni dopo dalle dimissioni dall'Ospedale Sant'Andrea, il mentre si trovava con Per_1
la moglie a Porto Ferraio, accusando la medesima sintomatologia dolorosa trafittiva al petto e alla regione dorsale, si accasciava a terra e decedeva all'istante, senza che vi fosse alcuna possibilità di intervento medico;
-che il veniva trasportato già cadavere presso il Pronto Soccorso isola d'Elba di Per_1
D.e.a. Ospedale Civile Elbano e alle ore 08.22 ne veniva constatato il decesso;
-che il referto del 09.08.21 redatto dal dott. a seguito di autopsia eseguita presso Persona_3
l'U.O.C. Medicina Legale dell'Ospedale di Lucca indicava che “in base ai rilievi autoptici macroscopici e microscopici la causa della morte è attribuibile a tamponamento cardiaco in rottura intrapericardica di aneurisma dissecante dell'aorta ascendente in soggetto con stenosi del ramo circonflesso della coronaria sinistra e focolai di miocardiosclerosi, dissecazione dell'arteria succlavia destra, congestione poliviscerale”;
-che il decesso di era da ascriversi alla condotta negligente ed imperita Persona_1 dei sanitari dell' che avevano omesso di Controparte_3
eseguire le opportune indagini clinico-strumentali in relazione alla sintomatologia accusata dal paziente, dimettendolo dalla struttura con diagnosi tra l'altro errata e non tenendo in considerazione la patologia aneurismatica che era stata precedentemente accertata e che era ben nota alla predetta Struttura;
-che la Ctu espletata in Atp aveva riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra l'omessa diagnosi da parte dei sanitari e l'exitus del del 29 giugno 2021. Per_1
I ricorrenti, tanto premesso, spiegavano di aver incardinato il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno parentale e del danno iure hereditatis per gli eredi legittimi del de cuius, nonché il risarcimento del danno patrimoniale scaturente dalla malpractice dei sanitari.
Si costituiva l' contestando la domanda dei Controparte_3 ricorrenti perché infondata in fatto e in diritto, ribadendo la correttezza dell'operato dei sanitari che avevano avuto in cura il in tutte le fasi del ricovero. In particolare Per_1 evidenziava, che a differenza di quanto dedotto dai CTU il paziente era portatore di “una dilatazione aneurismatica della aorta ascendente e non di un aneurisma dissecante come rilevato nella perizia medico legale, atteso che non presentava la sintomatologia tipica della patologia che lo avrebbe poi portato al decesso. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
All'udienza del 02.02.2023, ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio, veniva disposto il mutamento del rito con la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Successivamente questo Giudice, subentrato nel presente procedimento, vista la disponibilità delle parti a valutare una eventuale proposta conciliativa, in data 20.02.2025 formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accettata dalla parte resistente. All'udienza del 05.03.2025, vista la mancata adesione delle parti alla proposta conciliativa, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda è fondata e, pertanto va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Risulta documentalmente provato, e non vi è contestazione sul punto, che Per_1
, affetto da patologia aneurismatica precedentemente refertata presso il Centro
[...]
Radiologico di Guidonia, dal 14 al 17 giugno 2021, veniva ricoverato presso la struttura convenuta per un approfondimento diagnostico ed in data 27 giugno 2021 veniva condotto al
Pronto Soccorso della medesima struttura accusando un forte dolore addominale, irradiato posteriormente, sintomatologia di chiara natura cardiovascolare.
Parte ricorrente ha censurato nei confronti dell' la presunta Controparte_3
sussistenza di profili di responsabilità in quanto i sanitari non si sarebbero adoperati per intervenire sul paziente affetto da patologia aneurismatica, inquadrando correttamente il caso, ed eseguendo i dovuti esami diagnostici, nonostante ci fossero una chiara sintomatologia ed un documentato quadro clinico. La condotta omissiva dei sanitari, che non avrebbero diagnosticato una sindrome aortica acuta, avrebbe causato in data 29.06.2021 l'exitus del paziente per dissezione di aneursisma dell'aorta ascendente.
Occorre, innanzitutto, qualificare il tipo di responsabilità ascrivibile alla struttura convenuta, atteso che l'evento risale a periodo antecedente alla legge n. 24/2017 . Parte_7
Secondo il principio oramai consolidato in materia, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all'operato dei propri medici, ancorché non legati alla stessa da vincolo di lavoro subordinato (Cass. n.1620/12; 1043/2019). La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può, dunque derivare a norma dell'art. 1218 c.c. sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono poste direttamente a carico dell'ente debitore, sia a norma dell'art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
La giurisprudenza consolidatasi ancor prima dell'entrata in vigore delle leggi c.d. e Per_4 aveva sancito il principio secondo cui sia il rapporto del paziente con la struttura Pt_7
sanitaria sia quello con il medico curante, andavano inquadrati nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù della stipulazione, da un lato, di un contratto atipico, definito di spedalità o di assistenza sanitaria, dall'altro della sussistenza di un contatto sociale qualificato.
L'art. 3 d.l. 158/2012 ha poi escluso la responsabilità penale del medico il quale si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e che si ritrovi in astratto in ipotesi di colpa lieve, facendo salva tuttavia la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Il richiamo all'art. 2043 c.c. nella citata legge, aveva creato, tuttavia, dei contrasti giurisprudenziali circa l'applicazione dei tipici criteri di accertamento della responsabilità civile del medico improntati, in via consolidata, sul contatto sociale e sullo schema contrattuale. La Suprema Corte aveva inizialmente ritenuto che, anche dopo la legge
Balduzzi, la materia della responsabilità civile restasse ancorata all'interpretazione consolidatasi circa la natura contrattuale della responsabilità sia del medico che della struttura sanitaria da contatto sociale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha successivamente dato atto come l'applicazione al medico dello statuto della responsabilità aquiliana fosse stata sancita invece in modo esplicito dalle disposizioni contenute nella Legge Gelli che aveva inteso proprio innovare la disciplina relativa alla natura della responsabilità del personale sanitario, connotandola quale responsabilità extracontrattuale, volendo invece confermare la natura contrattuale per quanto riguardava la struttura sanitaria.
L'art. 7, comma 3, della citata legge, infatti, qualifica solo quella del medico in termini di responsabilità extracontrattuale, prevedendo espressamente che “l'esercente della professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art.
2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Con la sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha, quindi, segnatamente affrontato la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017. Ed in effetti, in merito alla collocazione intertemporale della nuova disciplina, ha affermato il principio di diritto secondo cui le norme sostanziali contenute nella
Legge n. 189/2012, al pari di quelle contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura convenuta, occorre valutare quanto emerso dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, ed in particolare se sussista il nesso causale tra la prestazione sanitaria e il danno subito dai ricorrenti.
I Consulenti nominati in sede di Atp, chiamati a relazionare nel caso di specie, hanno messo in luce gli eventi salienti dal punto di vista clinico che hanno condotto ad una evoluzione in senso peggiorativo delle condizioni di . Persona_1
Il paziente, soggetto iperteso, era affetto da patologie di natura cardiovascolare quale l'aneurisma dell'aorta ascendente, dissecazione dell'arteria succlavia destra, dilatazione aneurismatica delle iliache. In data 26.03.2021, con indagine Angio-Tac dell'aorta toraco- addominale effettuata presso lo studio Radiologico di Guidonia, veniva diagnosticato un aneurisma dell'aorta ascendente (diametro di 50 mm) con dissezione del terzo prossimale dell'arteria succlavia destra (diametro max 3,2 cm).
In virtù di tale diagnosi, si recava presso lo studio del prof. , direttore UOC Persona_2 di Chirurgia Vascolare dell' di Roma, che indicava un Controparte_3 ricovero in elezione presso il reparto di competenza, programmato per il mese di giugno
2021al fine di eseguire un approfondimento delle patologie riscontrate. Pertanto, in data
04.04.2021 il paziente, nella fase di preospedalizzazione, eseguiva consulenza cardiologica ed altri esami, a seguito dei quali si rilevava un rischio cardiovascolare moderatamente aumentato con raccomandazione di un attento controllo dei valori pressori. Veniva ricoverato dal 14.06.2021 al 17.06.2021 presso l'UOC di Chirurgia Vascolare e dimesso in regime di dimissione protetta con diagnosi di “dissezione dell'arteria succlavia destra complicata da dilatazione aneurismatica (diametro mx 3,2 cm) a livello interscalenico”, con la nota che sarebbe stato ricontattato dal personale medico di reparto per eseguire esame
Angio-Tac torace e arto superiore destro.
Successivamente in data 27.06.2021, accusando un dolore irradiato posteriormente, il veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso del Presidio Sant'Andrea Per_1
presso il quale, nonostante il riscontro di un valore del D-Dimero molo elevato (1.085 a fronte di un valore normale < 243 ng/ml), senza l'esecuzione di alcun approfondimento di natura cardiologica o vascolare sul valore alterato, predittivo di importanti eventi patologici, veniva rimandato al proprio domicilio con diagnosi di gastroenterite, colica renale sinistra” con prescrizione di terapia analgesica e antispastica. Tenuto conto della tipica sintomatologia dolorosa di pre-rottura o fissurazione franca di un aneurisma, rappresentata solitamente da dolore toracico acuto o addominale (come nel caso di specie), i Ctu hanno censurato l'omesso ricovero del presso il Nosocomio Per_1
“Censurabile a questo punto è la condotta dei sanitari del PS che, anziché chiarire meglio la diagnosi sulla guida dell'anamnesi, e ricoverare il paziente per ulteriore osservazione dato il quadro clinico che presentava e peraltro già prenotato in vista di un intervento di chirurgia vascolare, inviarono il paziente a domicilio (pag. 11 Ctu).
I sanitari, alla luce del quadro anamnestico del paziente, in effetti, non prendevano in considerazione il principale evento rischioso possibile ossia la rottura dell'aneurisma. Di conseguenza i Consulenti hanno rilevato e contestato la condotta omissiva dei sanitari dell' nella gestione delle patologie cardiovascolari del Controparte_3 paziente: “In conclusione si ravvisa un ritardo diagnostico e terapeutico (durante il ricovero dal 14 al 17 giugno 2021) da parte degli specialisti del UOC di Chirurgia Vascolare. Tale condotta non portò ad una definitiva diagnosi e al trattamento chirurgico appropriato della patologia in atto. Tali elementi appaiono inconfutabili per cui si ritiene che nell'operato dei sanitari dell' , sia durante il ricovero dal 14 al 17 giugno 2021 sia Controparte_3 durante l'accesso in PS del 27-06- 2021, rispettivamente per gli ingiustificati ritardi diagnostici e terapeutici e gli errori stessi di diagnosi, vi siano forti elementi di imperizia imprudenza e negligenza. Difatti il paziente il 29-06-2021 andò incontro ad exitus per
“tamponamento cardiaco in rottura intrapericardica di aneurisma dissecante dell'aorta ascendente” (pag. 12 Ctu).
Cosi descritti gli eventi rappresentativi della storia clinica di , i CTU, Persona_1
rispondendo ai quesiti oggetto di indagine peritale, in merito alle eventuali omissioni dei sanitari relative al ricovero presso la convenuta, hanno rilevato quanto segue: CP_5
“Relativamente al ricovero presso il Reparto di Chirurgia Vascolare (dal 14-06-2021 al 17-
06- 2021), lo stesso era finalizzato all'effettuazione di bypass carotido-succlavio destro
(preospedalizzazione): di fronte alla situazione anatomica presentata dal paziente
l'intervento era rinviato per eseguire ulteriori approfondimenti diagnostici. Stante la precedente diagnosi strumentale di aneurisma dell'aorta toracica e l'evidenza di una, estensione della dissecazione a carico della succlavia destra, durante tale ricovero non venne effettuato un controllo angioTC dell'aorta toracica. Relativamente all'accesso presso il
Pronto Soccorso del 27-06-2021, nonostante l'imponente sintomatologia presentata dal paziente (“riferisce dolore a barra in regione mesogastrica e vomito alimentare;
cute pallida mucose disidratate paz dolorante con tremori), l'aumento del D-dimero e patologia aortica nota, i sanitari non presero in considerazione un sindrome aortica acuta, non tennero in osservazione il paziente e non effettuarono una TC toracica con mdc e/ o un ETE (= ecocardiografia trans-esofagea) per escludere una dissezione del vaso”(pag. 12 Ctu).
In relazione alla sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il decesso del
(ovvero, in subordine, se le omissioni abbiano anticipato il decesso incidendo sulla Per_1 chance di guarigione/sopravvivenza) i Consulenti hanno chiarito che “Il paziente è andato incontro ad exitus per dissezione di aneurisma a livello dell'aorta ascendente. L'omessa diagnosi fu la causa dell'exitus che si verificò il 29-06-2021 dopo due giorni dall'accesso in
PS del paziente e dopo dodici giorni dalla dimissione del reparto di Chirurgia Vascolare del nosocomio evocato. Il paziente di anni 59 all'epoca dei fatti era portatore di aneurisma dell'aorta ascendente, pan-arteriopatico, senza ulteriori comorbilità degne di nota. Nelle dissezioni aortiche il tasso di mortalità aumenta dell'1-3% per ora. La mortalità operatoria oscilla intorno al 20% . La sopravvivenza post-chirurgia è risultata a 1-3 anni rispettivamente del 96 e 90%, secondo i dati del Registro Internazionale IRAD, International
Registry of Acute Aortic Dissection), l'omissione diagnostica e l'omesso trattamento chirurgico “secondo il principio del più probabile che non”, hanno certamente inciso sulle chances di guarigione/sopravvivenza, considerando un'aspettativa di vita, in base ai dati
ISTAT di circa 20 anni (pag. 13 Ctu).
Tanto premesso e considerato, tenuto conto delle risultanze dell'elaborato peritale, e delle osservazioni dei Ctp che non hanno confutato in modo incisivo le ferme conclusioni dei CTU,
è emersa in modo chiaro, a parere del giudicante, la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari dell' che, vista la Controparte_3
sintomatologia ed il quadro clinico della paziente, colpevolmente non hanno approfondito il caso e hanno omesso di eseguire in modo tempestivo il trattamento chirurgico, che laddove eseguito precocemente, avrebbe concesso al una sopravvivenza, in base Per_1 all'aspettativa di vita, di circa 20 anni.
E' pertanto di tutta evidenza che l'exitus del per rottura intrapericardica di Per_1
aneurisma dissecante dell'aorta ascendente non si sarebbe verificato se le prestazioni sanitarie della struttura convenuta fossero state eseguite secondo le leges artis, ovvero se fossero stati effettuati da parte dei sanitari i dovuti esami diagnostici in base al quadro clinico del paziente, sia nella fase del primo ricovero che all'accesso al P.s. del 27.06.2021(allorquando la sintomatologia era inconfutabile) scongiurando, così, l'evento morte.
Orbene, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Di conseguenza è censurabile la condotta del medico ritenuta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.. ove il danneggiato, provato il contratto o il contatto sociale intercorso con il convenuto, dimostri i profili rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza (prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività)
e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. Civ. sez. III, 12.09.2013 n.
20904). Pertanto, il sanitario, essendo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n. 16123/2010; cfr. anche Cass. S.U. n. 576/2008; Cass.
n. 10741/2009).
Quanto all'onere probatorio, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 18102 del 31/8/2020; Sez.
3 - Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; Sez. 3 -
Sentenza n. 18392 del 26/7/2017).
Risulta, pertanto, provata la responsabilità della struttura convenuta nei confronti di parte ricorrente per la condotta negligente ed imperita dei sanitari che hanno omesso, negligentemente, di intervenire sul paziente, quando ancora le condizioni cliniche lo permettevano, potendosi evitare, così, il decesso.
Così definiti i profili di responsabilità dell' Controparte_3
la stessa deve essere condannata al risarcimento del danno subito dai ricorrenti.
Avuto riguardo alla voce di danno richiesta dagli attori “iure hereditatis”, quale danno morale cd. "danno catastrofale", che consiste nello stato di sofferenza spirituale od intima patito dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita, si ritiene che gli attori non abbiano assolto l'onere probatorio circa la "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine da parte del paziente, circostanza che non si è manifestata nel caso di specie.
In relazione alla richiesta risarcitoria iure proprio da perdita parentale, va ribadito che in relazione al danno sofferto per la perdita di un congiunto, il danno risarcibile è valutato alla luce della nota statuizione della Corte di legittimità (Cass. Sezioni Unite 11.11.2008 n.
26972), che ha definito in particolare i limiti e le condizioni di risarcimento del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, il danno non patrimoniale è comunque dovuto in quanto la condotta illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati, che, nella specie, sono i diritti della famiglia, fondati sugli artt. 2, 29, 30 Cost., in relazione ai quali è stato tradizionalmente configurato il danno da lesione del rapporto parentale. Pertanto l'esistenza del danno deve ritenersi nel caso di specie provata in base alla natura del vincolo familiare degli istanti con la vittima, che giustifica la presunzione della sussistenza del danno in oggetto ex art. 2729 c.c.. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale sofferto per la perdita di un congiunto, si deve tener conto di quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in ordine alla liquidazione del danno morale derivante da fatto illecito del terzo, che, per sua natura, sfugge ad una valutazione economica vera e propria, potendosi effettuare soltanto con il ricorso all'equità. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che occorre tenere conto nella liquidazione del danno non patrimoniale dei diversi profili, precisando tuttavia che è onere della parte che richiede il risarcimento fornire tutti gli elementi per rendere il risarcimento più aderente al caso concreto (Cass. n. 8827/2003).
Ciò premesso, si ritiene di poter applicare i criteri in uso presso il Tribunale di Roma, che fanno riferimento ad un sistema “a punti” che tiene conto dei seguenti fattori: 1) rapporto di parentela o di coniugio tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
2) età della vittima ed età del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
3) la convivenza tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite.
Ai ricorrenti vanno, quindi, riconosciuti i seguenti importi, quantificati secondo le Tabelle in uso presso questo Tribunale (aggiornate al 2025) – con valore punto base € 11,549,20 secondo il seguente prospetto:
a) per : Parte_1
-rapporto di parentela con il de cuius (moglie) = punti n. 20;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2,5;
-età del danneggiato (59 anni) = punti n. 2,5;
-per la convivenza con la vittima =punti n. 4
per un totale complessivo di 29 punti;
Importo totale del risarcimento Euro 334.926,80
b) per : Parte_2
-rapporto di parentela con la de cuius (figlio) = punti n. 18;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2,5;
-età del danneggiato (28 anni) = punti n. 4
-per la convivenza con la vittima= punti per un totale complessivo di 28,5 punti.
Importo totale del risarcimento Euro 329.152,20
c) per : Parte_3 rapporto di parentela con il de cuius (figlio) = punti n. 18;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2,5;
-età del danneggiato (38 anni) = punti n.3,5
per un totale complessivo di 24 punti.
Importo totale del risarcimento Euro 277.180,80
d) per : Parte_4 rapporto di parentela con il de cuius (figlio) = punti n. 18;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2,5;
-età del danneggiato (26 anni) = punti n.4
.-per la convivenza con la vittima= punti n.4
per un totale complessivo di 28,5 punti.
Importo del risarcimento Euro 329.152,20
e) per Controparte_1
rapporto di parentela con il de cuius (fratello) = punti n. 7;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2,5;
-età del danneggiato (71 anni) = punti n.1,5
per un totale complessivo di 11 punti.
Importo del risarcimento Euro 127.041,20
f) per Controparte_2 rapporto di parentela con il de cuius (sorella) = punti n. 7;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2;
-età del danneggiato (69 anni) = punti n.2,5
per un totale complessivo di 11,5 punti.
Importo del risarcimento Euro 132.815,80
g) per Parte_5
rapporto di parentela con il de cuius (fratello) = punti n. 7;
-età della vittima (59 anni) = punti n. 2,5;
-età del danneggiato (79 anni) = punti n.1,5
per un totale complessivo di 11 punti.
Importo del risarcimento Euro 127.041,20 E' necessario, poi, individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, «può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi
(per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione».
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (decesso del
21.06.2021) e quella finale (31.10.2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, si ritiene che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane,
e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368).
Di conseguenza per (coniuge), devalutando dapprima – (sulla base degli Parte_1
indici ISTAT sul costo della vita) - la suddetta somma riconosciuta (pari ad € 334.926,80) alla data del fatto (29.06.2021) si arriva ad un importo di € 286.262,22; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (29.06.2021) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.10.2025), si arriva all'importo finale di € 369.236,92;
- per (figlia) e (figlia), devalutando dapprima – Parte_2 Parte_4
(sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) - le suddette somme riconosciute (pari ad
€ 329.152,20) alla data del fatto (29.06.2021), si arriva ad un importo di € 281.326,67; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto
(29.06.2021) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.10.2025), si arriva all'importo finale di € 362.869,91 per ciascuna ricorrente;
-per figlio), devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul Parte_3 costo della vita) - le suddette somme riconosciute (pari ad € 277.180,80) alla data del fatto
(29.06.2021), si arriva ad un importo di € 236.905,98; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (29.06.2021) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.10.2025), si arriva all'importo finale di € 305.574,49;
-per (fratello) e (fratello), devalutando Controparte_1 Parte_5
dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) - le suddette somme riconosciute (pari ad € 127.041,20 ) alla data del fatto (29.06.2021), si arriva ad un importo di € 126.914,09 ; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (29.06.2021) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.10.2025), si arriva all'importo finale di € 163.700,84;
-per (sorella), devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul Controparte_2 costo della vita) - le suddette somme riconosciute (pari ad € 132.815,80) alla data del fatto
(29.06.2021), si arriva ad un importo di € 113.517,78; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (29.06.2021) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.10.2025), si arriva all'importo finale di € 146.421,53.
Le spese della Ctu espletata in sede di atp, come liquidate in atti, sono definitivamente poste a carico dell' . Controparte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato da dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss. La struttura convenuta va, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite dell'atp, liquidate come da dispositivo, ed al rimborso di quelle di ctp, previa esibizione delle relative fatture.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
BI RB, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi: a la somma Parte_1
di euro 369.236,92; a e la somma di euro Parte_2 Parte_4
363.869,91 ciascuno;
a la somma di euro 305.574,49; a Parte_3
e la somma di euro 163.700,84 Controparte_1 Parte_5 ciascuno;
a la somma di euro 146.421,53 secondo i criteri sopra Controparte_2 indicati ed interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
2) Condanna l' in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, nella misura di euro 23.000,00 per compensi, di euro 870,00 per spese, rimborso forfettario spese generali 15%, rimborso contributo unificato Iva e Cpa come per legge, tutte spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Giuseppe Cittadino dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento delle spese di lite dell'atp, liquidabili in euro 6.700,00 per compenso, rimborso forfettario spese generali 15%, rimborso contributo unificato, oltre Iva e Cpa come per legge, tutte spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Giuseppe Cittadino dichiaratosi antistatario ed a rimborsare a parte ricorrente le spese di ctp previa esibizione delle relative fatture;
3) pone definitivamente a carico dell' Controparte_3
le spese della CTU medico-legale espletata in sede di atp liquidate
[...] come da separato provvedimento.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa BI RB