Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 878/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da di (partita IVA ), nonché da Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
(c.f. e Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
(c.f. , nella loro qualità di garanti della ditta CodiceFiscale_2 individuale rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Filograsso Parte_1
(c.f. ) e Michele Guerrieri (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
, con domicilio eletto in Bari presso lo studio dell'avv. Paolo Tangari
[...]
(c.f. , CodiceFiscale_5
pec: Email_1
pec: Email_2
pec: Email_3
Appellanti
Contro
:
(c.f. ), e per essa la procuratrice P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Muni (c.f. C.F._6
),
[...]
pec: Email_4
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2886/2021, pubblicata in data 7 dicembre 2021, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 5379/2018, non notificata. Appello del 6 giugno 2022
Conclusioni: all'udienza del 26 maggio 2023, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa, previa assegnazione ad altro relatore, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Il giudizio di primo grado venne instaurato dagli odierni appellanti per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla CP_3 in loro danno per l'importo di circa €uro 150.000,00. A motivo
[...] dell'opposizione deducevano la illegittimità dello ius variandi nonché
l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, errato calcolo delle valute e della commissione di massimo scoperto, oltre a vizi della fideiussione prestata.
Si costituiva la opposta opponendosi alle avverse CP_3 eccezioni.
Istruita la causa anche a mezzo CTU, veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata.
pag. 2/18 Il Giudice accoglieva la domanda per quanto di ragione.
In particolare, rilevava come il credito azionato derivasse da un contratto di conto corrente, un contratto di anticipo fatture ed un conto Parte anticipi A seguito della CTU econometrica espletata, era stato accertato che era stato rispettato il tasso soglia usura;
vi era stata la corretta previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la mancata previsione contrattuale della Commissione di
Massimo Scoperto (CMS) e delle Commissioni sostitutive della C.M.S.; il mancato rispetto dell'importo delle spese previste contrattualmente;
il sostanziale rispetto delle data valuta utilizzate per il calcolo degli interessi.
Dai conteggi effettuati, emergeva pertanto che il conto corrente ordinaria presentava un saldo ricalcolato pari ad €uro – 122.274,96 a fronte di un saldo del c/c originario di euro -150.062,18. Il conto corrente di corrispondenza – anticipi su fatture n.401220397 un saldo ricalcolato €uro
-41,66 a fronte di un saldo del c/c originario di euro – 236,28 e il conto Parte corrente di corrispondenza – anticipi su effetti n. 401220458 un saldo ricalcolato di €uro – 41,64 a fronte di un saldo del c/c originario di euro -
47,38. A seguito di ciò il debito si riduceva ad € 136.704,10, essendo state ritenute corrette le modalità di calcolo adottate dall'Ausiliario, in risposta ai quesiti forniti.1 Con riferimento alla fideiussione, riteneva che il contratto in atti andasse considerato come contratto autonomo di garanzia, atteso che le clausole contrattuali risultavano derogatorie rispetto alla disciplina pag. 3/18 dettata dall'art. 1939 c.c. e 1945 c.c., essendo stata prevista la clausola di pagamento a prima o semplice richiesta scritta e senza eccezioni, ritenuta di per sé idonea e sufficiente a trasformare un contratto di fideiussione in un contratto autonomo di garanzia, in cui il garante è tenuto al pagamento del beneficiario sul semplice presupposto dell'inadempimento del debitore principale. Considerata in ogni caso la nullità delle garanzie fideiussorie, perché modulate integralmente sullo schema delle fideiussioni omnibus dall'Abi e pertanto lesive dell'art. 2 comma 2 lettera a della l. 287 del
1990, riteneva che da ciò non discendesse la nullità dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. e non avendo il fideiussore dimostrato l'applicazione nel caso concreto di tali clausole e quali effetti sarebbero conseguiti dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa. Inoltre il fideiussore avrebbe dovuto produrre tempestivamente il modello ABI su cui si fondava l'eccezione e provare l'appartenenza della banca alle intese vietate, così come l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate, ma nessuna di tali prove era stata fornita dall'opponente. Ridotto il credito, veniva pronunciata la sentenza di condanna al pagamento della somma di €uro
136.704,10, oltre interessi dalla domanda al saldo e oltre le spese di lite e di CTU poste per due terzi a carico degli opponenti.
3: secondo grado del giudizio
Proponevano appello i soccombenti, evidenziando i seguenti vizi della sentenza di primo grado:
1) Illegittima applicazione di interessi anatocistici e rilevazione superamento tasso soglia usura nel rapporto di conto corrente ordinario n. 401220216.
Il Giudice avrebbe errato nello sposare le conclusioni del CTU, atteso che il contratto di conto corrente acceso il 15 settembre 2009 non soddisfaceva a pieno i requisiti di cui alla Delibera CICR del 09.02.2000,
pag. 4/18 che aveva ammesso la capitalizzazione degli interessi purché fossero rispettate determinate condizioni, tra cui quella della trasparenza fissata dall'art. 6, secondo cui “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Orbene, nel caso di specie tra tassi creditori nominali ed effettivi non vi era alcuna differenza, per cui il tasso di interesse creditore annuo nominale, coincidendo con quello effettivo, non rendeva conto della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, richiesta dall'art. 3 della delibera CICR, non soddisfacendo, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui era prevista la capitalizzazione infrannuale, doveva risultare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Sicché la banca avrebbe avuto diritto al solo interesse semplice sulle somme a proprio credito.
Inoltre il CTU incaricato non aveva riscontrato l'usura originaria del rapporto di conto corrente ordinario n. 401220216, limitandosi ad un mero raffronto tra il tasso debitore nominale ed il tasso soglia usura, non tenendo conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, né aveva tenuto conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi (anatocismo) ai fini del maggior costo, generato dagli stessi, che aveva dovuto sostenere la correntista. Il tasso debitore effettivo pattuito in contratto era pari al 12,44164%, mentre il tasso soglia all'epoca vigente era pari al 12,48%, per cui considerando le diverse spese, trimestrali e non, previste in contratto, il TEG sarebbe risultato superiore al tasso soglia usura.
pag. 5/18
2. Qualificazione delle garanzie prestate come fideiussioni e non come contratti autonomi di garanzia.
Gli originari opponenti sin dai primi atti difensivi avevano evidenziato la nullità delle fideiussioni prestate dai sigg.ri e in favore Pt_2 Pt_3 di , in quanto le stesse erano viziate per l'adozione di modelli CP_3 predisposti dall'ABI e dichiarati nulli per violazione della normativa antitrust. L'interpretazione fornita dal Giudice di prime cure risultava in evidente contrasto con il tenore letterale delle clausole stesse. Nell'atto fideiussorio vi era sì l'impegno a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, ma non vi era alcuna clausola che prevedesse che tale pagamento dovesse avvenire senza la possibilità di sollevare eccezioni, non ravvisandosi pertanto la classica clausola di “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni”. Ciò varrebbe a dire che la clausola del pagamento a prima richiesta degradava a mera regolamentazione del pagamento dal punto di vista temporale e non consentirebbe di ritenere l'obbligazione svincolata dal rapporto garantito.
3. Nullità delle fideiussioni omnibus per conformità al modello ABI
Inoltre le fideiussioni andavano dichiarate nulle, in quanto la garanzia venne sottoscritta su modulo conforme al modello ABI e quindi in contrasto con la normativa antitrust. Da ciò ne discenderebbe la nullità del contratto stesso.
4. Carenza di titolarità del credito della Controparte_1
Veniva contestata la carenza di titolarità del credito in capo alla
[...]
. Infatti, i criteri indicati per l'individuazione della singola posizione CP_1 inerente il finanziamento per cui è causa erano troppo generici per poter davvero ritenere che consentissero di individuare quali crediti fossero ricompresi nell' operazione di cartolarizzazione. Inoltre a carico degli appellanti non vi era mai stata segnalazione a sofferenza, per cui non poteva affermarsi che il rapporto in causa fosse stato effettivamente ceduto alla . Nel caso di specie, la si era limitata a CP_1 CP_1
pag. 6/18 depositare il solo estratto della pubblicazione effettuata sulla Gazzetta
Ufficiale, senza allegare il contratto di cessione o l'estratto della visura camerale. Non essendovi prova della titolarità del credito in capo all'appellata, la sua pretesa creditoria andava respinta.
Previa sospensione della esecutorietà della sentenza appellata, ne chiedeva la integrale riforma, chiedendo venisse disposta una integrazione della CTU, volta a rideterminare il saldo dei rapporti per cui è causa eliminando ogni forma di capitalizzazione (violazione delle norme sull'anatocismo) e di interessi (per violazione delle norme sull'usura).
CP_
Si costituiva in giudizio la , prendendo posizione rispetto ai vari motivi di gravame, a partire dall'ultimo e ribadendo la propria legittimazione. In particolare, ribadiva coime il credito fosse stato ceduto in CP virtù di contratto del 20.09.2018, con cui la acquistò, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, da un Controparte_3 portafoglio di crediti pecuniari (per capitale e interessi anche di mora,spese, danni, indennizzi e quant'altro), identificabili secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.09.2018 n. 113.
Inoltre, ad ulteriore riprova della intervenuta cessione, ricordava come a corredo della prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. avesse prodotto l'elenco delle posizioni oggetto di cessione, tra le quali la posizione
“0000000046741802 ” Parte_5
Quanto alla qualificazione del contratto in termini di contratto autonomo di garanzia, riteneva parimenti infondato il motivo, ritenendo che il Giudice di prime cure avesse correttamente inquadrato il rapporto, atteso che il garante, obbligatosi al pagamento della somma garantita “a prima richiesta”, non può far valere in giudizio vizi inerenti al rapporto principale, ivi compresa l'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva.
L'inserimento di tale clausola valeva di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, con la conseguenza pag. 7/18 che i garanti e non avrebbero potuto opporre al Per_1 Pt_3 creditore la nullità dei patti concernenti il rapporto fondamentale.2
Con riferimento alla nullità delle garanzie per conformità al modello ABI, di cui al terzo motivo di appello, riteneva corretta la sentenza di primo grado, non avendo in alcun modo gli appellanti dimostrato sia la riconducibilità della garanzia oggetto di causa agli schemi negoziali predisposti dall'ABI, sia la sussistenza di una intesa anticoncorrenziale rilevante ex artt. 2 legge
287/1990 e 1419 c.c. al momento della stipula del contratto.3
Quanto al tema della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ribadiva comne la stessa fosse stata espressamente concordata nei contratti con condizione di reciprocità trattandosi, tra l'altro, di contratti successivi all'anno 2000, come rilevato dal CTU4, le cui conclusioni potevano essere condivise. La conclusione cui era pervenuto l'ausiliario era pertanto da ritenersi corretta sotto ogni profilo.
Quanto allo “sconfinamento” del tasso soglia usura ex L. 108/96, riteneva che quanto affermato fosse indimostrato, atteso che l'accertamento del presunto superamento del tasso soglia ex lege 108/1996 non poteva prescindere dall'assolvimento (a carico della parte richiedente) dell'onere probatorio di produzione dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi de quibus., per cui era onere dell'opponente comprovare quanto affermato, non potendosi far ricorso ad un'altra consulenza tecnica. Il
c.t.u. aveva escluso la presenza di usura facendo corretta applicazione delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia, considerando gli interessi passivi addebitati trimestralmente dalla banca e le spese connesse all'erogazione pag. 8/18 del fido. Si opponeva alla richiesta di sospensione e concludeva per il rigetto del gravame.
Così definita la posizione delle parti, con ordinanza del 16 dicembre
2022 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva.
All'udienza del 26 maggio 2023, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termni ordinari ex art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale parte appellante lamentava che “il rapporto di conto corrente ordinario n. 401220216 è stato assistito da un'apertura di credito, di cui però non è mai stato depositato il documento CP_ contrattuale” e con la memoria di replica la rilevava come si trattasse di una contestazione nuova e in quanto tale inammissibile.
4: Motivi della decisione
I motivi di appello vanno esaminati nell'ordine di importanza e non nell'ordine in cui la parte li ha sottoposti alla Corte.
4.1: Carenza di titolarità del credito della Controparte_1
Il motivo è infondato. La società appellata ha dimostrato sin dal primo grado di giudizio la propria legittimazione, allegando copia dell'elenco delle posizioni cedute, da cui emerge, alla pagina 114, quella intestata alla società appellante.
4.2: Qualificazione delle garanzie prestate come fideiussioni e non comecontratti autonomi di garanzia.
Questa Corte sull'argomento si è già pronunciata5.
Il contratto autonomo di garanzia ha in comune con la fideiussione lo scopo di rafforzare la garanzia del credito vantato nei confronti di un soggetto terzo (debitore principale) ma se ne distingue per la mancanza di accessorietà, per cui non a caso sorge un'autonoma obbligazione con la pag. 9/18 quale il garante si impegna, per il caso di inadempimento del debitore principale, a pagare immediatamente una somma di danaro a titolo di indennità, senza poter opporre al creditore le eccezioni che il debitore principale potrebbe far valere nei confronti di quest'ultimo. L'autonomia del negozio di garanzia si manifesta anche nella impossibilità di esercitare un'azione recuperatoria nei confronti del creditore dopo il pagamento facendo leva su eccezioni che attengono al rapporto principale. La causa di tale contratto pertanto consiste nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo appunto, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia tipico della fideiussione.
Di conseguenza, il garante autonomo è tenuto a pagare immediatamente al creditore quanto da questi richiesto, fatte salve alcune eccezioni, individuate dalla Suprema Corte, quali: nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso, e la c.d. "exceptio doli generalis", per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore.
La linea di demarcazione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione può essere individuata pertanto facendo ricorso ad alcuni elementi sintomatici quali la previsione della impossibilità, per il garante, di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto di base che spettano al debitore principale, così come l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione o clausole quali quella di “pagamento a prima richiesta”.
Nel caso di specie, ritiene la Corte che il Giudice di prime cure abbia correttamente inquadrato il contratto rilevando ed evidenziando la presenza di tali elementi sintomatici, che prevalgono rispetto alla terminologia in concreto utilizzata dallo scritto negoziale, da cui emerge in pag. 10/18 modo chiaro la volontà delle parti di disancorare la garanzia dal rapporto obbligatorio principale.
A tale conclusione è più volte giunta quersta Corte, ponendosi nell'alveo di gran parte della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che si è espressa per l'idoneità della clausola di pagamento a prima richiesta o a semplice richiesta scritta a giustificare di per sé sola la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia.
Nel caso di specie, pertanto, può confermarsi sul punto la pronuncia di primo grado, atteso che6 pur se l'utilizzo dell'espressione "a prima richiesta" o simile non può considerarsi dirimente, l'accertamento della relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, operato dal Giudice di prime cure facendo utilizzo degli ordinari strumenti interpretativi, appare corretto, logicamente argomentato e scevro da vizi logico-giuridici.
4.3. Nullità delle fideiussioni omnibus per conformità al modello
ABI
La tesi prospettata dagli appellanti secondo i quali il contratto di fideiussione sarebbe nullo perché le la garanzia fu sottoscritta su modulo conforme al modello ABI e quindi in contrasto con la normativa antitrust, è infondata e sicuramente superata dalla giurisprudenza più recente, anche di questa Corte.
La questione della nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust in quanto predisposti in conformità allo schema
ABI è stata oggetto di molteplici arresti giurisprudenziali.
Nel merito, va osservato che, con provvedimento n. 55 del 2005, la
Banca d'Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ritenne in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l. 287/90 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a pag. 11/18 garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI, poiché ritenuto frutto di un'intesa anticoncorrenziale. Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della Banca
d'Italia, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), erano: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla Banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Che questo fosse il contenuto del deliberato della Banca d'Italia è pacifico, oltre a trovarsi affermato nelle numerose pronunce della
Cassazione, cui è stato devoluto l'esame dell'eccezione di nullità delle fideiussioni riproduttive delle tre clausole dello schema ABI per violazione della normativa antitrust.
Il tema della nullità dei contratti di fideiussione stipulati in conformità delle intese anticoncorrenziali è stata oggetto di pronunce anche contrastanti sia da parte dei giudici di merito che della Corte di legittimità, tanto che con ordinanza 11486/2021 la questione venne rimessa al vaglio delle Sezioni Unite. In particolare, con riferimento alle fideiussioni bancarie pag. 12/18 prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall'AB., alle
SS.UU. veniva chiesto di dirimere il seguente conflitto: a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni uniformi giustificasse la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimasse esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno, b) nel primo caso, quale avrebbe dovuto essere il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere, c) se poteva essere ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, e d) se l'indagine a tal fine richiesta dovesse avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l'esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto. Con la sentenza del 30 dicembre 2021,
n. 41994, le Sezioni Unite, all'esito di una dettagliata ricostruzione della normativa nazionale e comunitaria, hanno enunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Tale conclusione, sintesi tra i due orientamenti contrastanti (quello espresso dalla sentenza 29810/2017 e quello di cui alla sentenza
3556/2020 ), esprime allo stato la miglior forma di tutela tra gli interessi delle Banche di tutela del credito e dei consumatori, sicché non può più affermarsi la radicale nullità del contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI, atteso che, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la nullità integrale del contratto in conseguenza della nullità di singole clausole si determina solo se risulta che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto in pag. 13/18 mancanza di quelle clausole;
il che non è né specificamente dedotto né dimostrato.
Secondo il pronunciamento della S.C., pertanto, la nullità parziale è stata valutata, tra le diverse opportunità poste a tutela del cliente fideiussore, quella che garantisce risultati maggiormente in linea con l'ordinamento nel suo complesso, oltre che con la normativa antitrust. In sostanza, si è data prevalenza al principio di conservazione del contratto, che costituisce uno dei capisaldi della normativa in materia sicché mentre da un lato l'eliminazione delle tre clausole censurate dall'Antitrust favorisce la posizione del fideiussore, dall'altro la banca mantiene comunque la garanzia, sia pure depurata delle clausole censurate. Da ciò consegue che le fideiussioni restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate delle sole clausole conformi a quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia.
Il terzo motivo viene pertanto rigettato.
4.4: Illegittima applicazione di interessi anatocistici e rilevazione superamento tasso soglia usura nel rapporto di conto corrente ordinario n. 401220216.
Al fine di delibare in merito a tale motivo si rende necessario richiamare la CTU svolta in primo grado.
All'ausiliario venne conferito un incarico abbastanza articolato, come si evince dai quesiti allo stesso affidati7.
pag. 14/18
9.7.1992 in poi il tasso legale sostitutivo BOT (v. art. 5 co. 1 lett. a) l. n. 154/ 92 poi art. 117, comma 7, d. lgs. 385/1993) con le seguenti modalità: alle operazioni attive per la banca (saldi debitori per il correntista) si applicherà il tasso nominale minimo dei BOT, o altri titoli similari, emessi nei dodici mesi precedenti la stipulazione e aggiornato annualmente, ed alle operazioni passive per la banca (saldi creditori per il correntista) si applicherà il tasso nominale massimo dei BOT, o altri titoli similari, emessi nei dodici mesi precedenti la stipulazione e aggiornato annualmente;
dal momento della pattuizione per iscritto del tasso di interesse, sarà applicato in ogni caso quanto pattuito per iscritto dalle parti e sempre nel rispetto del tasso-soglia; B) calcoli gli interessi sulle operazioni bancarie di dare-avere secondo quanto previsto per le 'valute' dall'art. 120 TUB nel testo vigente pro-tempore; C) quanto all'anatocismo, escluda ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori per il periodo precedente l'1.7.2000 (v. Cass. s.u. n. 24418/2010); per il periodo compreso tra 1.7.2000 e 31.12.2013, verifichi se la banca, previo adeguamento del contratto secondo quanto previsto dalla delibera CICR 9.2.2000, abbia applicato nel rapporto di c/c la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori come da delibera CICR cit. ed in ossequio al comma 2 dell'art. 120 TUB (nella formula antecedente la modifica di cui alla l. n. 147/2013): 1) in caso positivo, capitalizzi al 30.6.2000 le competenze maturate e non capitalizzate nel periodo antecedente;
per il prosieguo e fino al 31.12.2013 applichi la pari capitalizzazione periodica;
2) in caso negativo, escluda qualsiasi forma di capitalizzazione periodica degli interessi per l'intero periodo. Se il contratto è stato stipulato in epoca successiva al 22.4.2000 –data di entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000- verifichi il CTU l'approvazione per iscritto della clausola sulla capitalizzazione con la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori e l'effettiva applicazione di tale principio;
per il periodo compreso tra l'1.1.2014 e il 30.9.2016 (v. art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 1 co. 629 l. n. 27.12.2013 n. 147) escluda nuovamente ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori, calcolandoli separatamente dal capitale con le modalità previste dall'art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 1 co. 629 l. n. 27.12.2013 n. 147. A partire dall'1.10.2016 (v. art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 17 bis d.l. n. 18/2016 conv. l. n. 49/2016, e Decreto d'urgenza del MEF Presidente del CICR del 3.8.2016) il CTU continuerà ad escludere ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori, calcolandoli separatamente dal capitale con modalità previste dall'art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 17 bis d.l. n. 18/2016 conv. l. n. 49/2016 (ossia calcolandoli nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento ex art. 1 lett. l d.lgs n. 11/2010 con previsione di pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno, con conteggio effettuato al 31 dicembre di ciascun anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti). Sugli interessi maturati la banca potrà pretendere in ogni caso gli interessi di mora. Applicherà invece l'anatocismo esclusivamente nelle operazioni di apertura di credito regolate in conto corrente in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento (v. art. 2 co. 1 lett. a) Decreto MEF 30.6.2012 n. 644) e in conto di pagamento (art. 1 lett. l d.lgs n. 11/2010) ed alle seguenti condizioni:
1- che sia stato pattuito con apposita clausola scritta autorizzando l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
2- che si tratti di interessi dovuti per sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido;
3- che gli interessi debitori siano conteggiati al 31 dicembre e capitalizzati al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
D) con riferimento alla c.m.s., per i contratti sottoscritti fino al 31.12.2009 la escluda in caso di mancata pattuizione in forma scritta della relativa clausola oppure, ancorché prevista, non risulti pattuita alcuna indicazione dell'aliquota percentuale e dell'esplicito criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto (nullità ex artt. 1346 e 1418 co. 2 cc). Dall'1.1.2010 (v. art.
2-bis del d.l. 28.11.2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2; Istruzioni Banca d'Italia del 29.7.2009) applichi la commissione di massimo scoperto, comunque essa sia denominata (purché sia relativa alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti), ove pattuita ed applicata nei limiti previsti dall'art. 2 bis co. 1 cit., ossia se pattuita per iscritto e se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo di almeno trenta giorni escludendola comunque se sia stata calcolata per scoperto di conto in assenza di fido o indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5% per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. In caso di mancata conformità a tale previsione di legge, la clausola è nulla ed il C.T.U. escluderà l'applicazione della c.m.s. Dall'1.7.2012 -o dall'1.10.2012 per i contratti sottoscritti prima dell'1.7.2012- (data entrata in vigore dell'art. 117 bis TUB;
Decreto CICR 30.6.2012) in poi proceda nel modo seguente. Per i contratti di apertura di credito è possibile pattuire per iscritto una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a
pag. 15/18 Orbene, dalle risultanze peritali risulta, secondo un ragionamento logico ed argomentato, che quanto al conto corrente ordinario 401220216 il tasso concordato risulta sempre inferiore al tasso soglia, così come quello riferito al conto 401220397 riferito ad anticipi su fatture e quello riferito al
disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, di ammontare non superiore allo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente (art. 117 bis co. 1 TUB). Per i contratti di conto corrente e di apertura di credito, in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, è possibile prevedere solo una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento (art. 117 bis co. 2 TUB). Ogni altra commissione di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti andrà esclusa dai conteggi (117 bis co. 3 TUB “Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”); E) applicherà le spese di tenuta conto, annuali e/o periodiche, solo se previste in contratto;
F) per la verifica del superamento del tasso-soglia usura ex l.n. 108/96 applichi i seguenti criteri:
1. escluda la verifica dell'usurarietà del tasso di interesse relativamente ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (quindi anteriormente al 24.03.1996) e, comunque anteriormente alla prima rilevazione ministeriale dei tassi globali medi contenuta nel decreto del Ministro del Tesoro del 22.3.1997 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2.4.1997), con applicazione per il trimestre aprile-giugno 1997; 2. in ordine ai contratti stipulati successivamente alla prima rilevazione ministeriale dei tassi globali medi contenuta nel decreto del Ministro del Tesoro del 22.3.1997 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2.4.1997) ma prima del 01.01.2010 (data a partire dalla quale le rilevazioni ministeriali del TEGM hanno incluso le commissioni di massimo scoperto di cui all'art. 2bis, comma 2, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009), verifichi: a) se il tasso di interesse convenuto (senza considerare l'eventuale maggiorazione per mora e le commissioni di massimo scoperto, ma tenendo conto di qualsiasi “commissione e remunerazione a qualsiasi titolo e spesa, escluse quelle per imposte e tasse”) superi il tasso soglia di cui alla legge n. 108 del 1996, in riferimento alla rilevazione trimestrale nel corso della quale è stato concluso il contratto, in base alle rilevazioni annuali del Ministero del Tesoro ed, in caso di superamento, escluda totalmente dal saldo tutti gli importi addebitati a titolo di interessi, sin dal momento in cui sono stati convenuti fino alla chiusura del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303); b) se commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata superi la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, ed, in caso di superamento, compensi l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303); c) se il tasso degli interessi moratori convenuti sia superiore al tasso soglia di cui alla legge n. 108 del 1996, in riferimento alla rilevazione trimestrale nel corso della quale è stato concluso il contratto, in base alle rilevazioni annuali del Ministero del Tesoro, in caso di applicazione dei medesimi da parte del finanziatore e di superamento del tasso soglia, escluda totalmente dal saldo tutti gli importi addebitati a titolo di interessi moratori, applicando, in luogo degli interessi di mora, gli interessi corrispettivi, se lecitamente pattuiti (Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597);
3. in ordine ai contratti stipulati successivamente al 01.01.2010 (data a partire dalla quale le rilevazioni ministeriali del TEGM hanno incluso le commissioni di massimo scoperto di cui all'art. 2bis, comma 2, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009), verifichi:a) se il tasso di interesse convenuto (senza considerare l'eventuale maggiorazione per mora) ma tenendo conto della commissione di massimo scoperto e di qualsiasi “commissione e remunerazione a qualsiasi titolo e spesa, escluse quelle per imposte e tasse”, superi il tasso soglia di cui alla legge n. 108 del 1996,in riferimento alla rilevazione trimestrale nel corso della quale è stato concluso il contratto, in base alle rilevazioni annuali del Ministero del Tesoro ed, in caso di superamento, escluda totalmente dal saldo tutti gli importi addebitati a titolo di interessi, sin dal momento in cui sono stati convenuti fino alla chiusura del conto (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303); b) se il tasso degli interessi moratori convenuti sia superiore al tasso soglia di cui alla legge n. 108 del 1996, in riferimento alla rilevazione trimestrale nel corso della quale è stato concluso il contratto, in base alle rilevazioni annuali del Ministero del Tesoro, in caso di applicazione dei medesimi da parte del finanziatore e di superamento del tasso soglia, escluda totalmente dal saldo tutti gli importi addebitati a titolo di interessi moratori, applicando, in luogo degli interessi di mora, gli interessi corrispettivi, se lecitamente pattuiti (Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).”
pag. 16/18 Parte conto 401220458 riferito ad anticipi su fatture Il CTU ha dato altresì atto come non si sia mai riscontrato il superamento del tasso soglia per tutta la durata dei contratti, avendo la Banca provveduto a stornare parte degli interessi e/o delle commissioni addebitate al fine di far rientrare il
TAEG complessivo al di sotto della soglia anti usura.
Le doglianze espresse dagli appellanti, pertanto, appaiono generiche e destituite di fondamento.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate al valore medio della tariffa vigente, secondo lo scaglione di valore della causa.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 878/2022, proposta da di , nonché da e Parte_1 Parte_2 Parte_2 nella loro qualità di garanti della ditta individuale Parte_3
contro nuova denominazione della Parte_1 Controparte_1
e per essa la procuratrice in Controparte_1 Controparte_2
pag. 17/18 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza nr. 2886/2021, pubblicata in data 7 dicembre 2021, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 5379/2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Conseguentemente, condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite in favore del contro Controparte_1
nuova denominazione della e per essa la
[...] Controparte_1 procuratrice in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. che, come da motivazione, liquida in €uro
14.317,00, oltre rimborso forf, CPA ed IVA sulle somme di condanna, se dovuta;
C) Dichiara che sussistono a carico degli appellanti, in solido tra di loro, i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 18/18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I ricalcoli sono stati effettuati in base alla seguente sequenza: a) rettifica delle spese addebitate in conto e loro sostituzione con gli importi previsti contrattualmente;
b) eliminazione delle Commissioni di Massimo Scoperto, della Commissione per utilizzo oltre la disponibilità del fido, commissione disponibilità immediata fondi e descrizioni equivalenti;
c) rettifica del canone Imprendo Plus all'importo di euro 32,00 previsto contrattualmente;
d) eliminazione degli interessi originari;
e) ricalcolo degli interessi e delle competenze maturate sui due conti anticipi sulla base degli interessi creditori allo 0,010% e debitori per il 7,50% (conto anticipi fatture sbf) e 7,50% (conto anticipi riba); f) rettifica dell'importo da girocontare, pari alle competenze totali addebitate e ricalcolate, dai due conti anticipi al conto corrente base;
g) riordino delle operazioni in base alla data valuta;
h) ricalcolo degli interessi e delle competenze maturate sul conto base con tasso creditore allo 0,010% e debitore allo 11,90%; i) capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati dal 15.09.2009 fino al 31.12.2013 sul c/c base;
j) capitalizzazione annuale dal 01.01.2014 al 31.12.2014. (tale capitalizzazione annuale, nel caso specifico è stata applicata solo per un anno in quanto in data 05.02.2015 i conti sono stati girati a sofferenza), sempre sul c/c base. 4“I tre contratti di apertura dei conti correnti depositati agli atti sono stati tutti sottoscritti in data
15.09.2009. Tutti e tre tali contratti, pressoché coincidenti tra di loro, prevedono esplicitamente la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e degli interessi debitori. La Banca ha concretamente applicato la pari periodicità degli interessi attivi e passivi come riscontrato dagli estratti conto agli atti. Pertanto nei ricalcoli è stata effettuata la capitalizzazione trimestrale fino alla data del
31.12.2013. Dal 01.01.2014, come da quesito del Giudice, gli interessi sono stati calcolati a parte, senza alcuna capitalizzazione (art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 1 co. 629 L .n. 27. 12. 2013 n. 147). 5 Ex multis, Corte appello Bari sez. II, 18/02/2022, n. 297, Pres. Labellarte, rel. Guaglione 6 Cassazione civile sez. I, 04/12/2024, n. 31105 7 “…..ritenuta necessaria la nomina di CTU contabile, affinché previo esame degli atti di causa e della documentazione prodotta, nel contraddittorio con i C.T. di parte eventualmente nominati, in relazione ai rapporti di conto corrente accesi presso l'istituto di credito, esaminati gli atti di causa ed acquisita ulteriore documentazione solo previo consenso delle parti, proceda il CTU al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i seguenti criteri, da applicarsi nei limiti delle allegazioni delle parti (con la precisazione che le doglianze relative alla c.m.s. comprendono anche le commissioni 'sostitutive' infra specificate e salvo quanto disposto in tema di interessi attivi), talché dovranno considerarsi elise le parti non corrispondenti alle doglianze: preliminarmente, verifichi l'integrità della documentazione prodotta. Accerti in particolare che risultino depositati in atti: 1) tutti gli estratti conto relativi al rapporto di cui è causa, da quando esso è sorto fino al dì in cui è terminato;
2) i D.M. che hanno individuato la “soglia Usuraria” al momento della stipulazione. In caso di assenza anche solo di un estratto conto, ne dia immediato avviso al giudice, sospendendo le operazioni peritali;
nel caso in cui risultino in atti depositati tutti gli estratti conto relativi al rapporto di cui è causa, dal suo sorgere alla sua conclusione, accerti quanto di seguito: A) applichi i tassi d'interesse sulla base di quanto concordato per iscritto dalle parti;
in mancanza di pattuizione per iscritto, ovvero in caso di pattuizione degli interessi con rinvio all' “uso piazza”, applichi, per i contratti sottoscritti prima del 9.7.1992, l'interesse legale ex art. 1284 cod. civ. per tutta la durata del rapporto e per i contratti sottoscritti dal