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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5653 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25434 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto retribuzione per lavoro straordinario festivo infrasettimanale lavoratori turnisti TRA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliata in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis, presso lo studio dell'Avv. Piero Ferrara, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
P.IVA , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigia Mandes ed Isabella Selvaggi, in virtù di procura in atti, tutti elettivamente in alla Via Comunale del Principe 13/a, presso la UOC Affari Giuridico CP_1
Legali RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente dal 01/04/2020 dell' , con le mansioni e Controparte_2
l'inquadramento specificati in ricorso e che la sua prestazione lavorativa si articola cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dal c.d. “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati e che ha svolto e svolge tale particolare tipologia di turno nelle giornate festive infrasettimanali. Deduce, altresì, che tale turnazione è prevista al fine di assicurare la continuità H24 del servizio a cui è addetto e che è prevista un'indennità di turno di cui ai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29, che ha sostituito l'art. 34 del C.C.N.L del 20/09/2001. Deduce che, l'Amministrazione resistente, per i giorni festivi infrasettimanali del periodo oggetto del presente giudizio, in cui aveva effettuato la prestazione lavorativa, secondo i turni, non le ha riconosciuto né tale indennità, con le maggiorazioni previste per la già menzionata modalità della prestazione lavorativa, né tantomeno il riposo compensativo, pure avendo lavorato nelle giornate festive infrasettimanali specificamente indicate. Richiama l'interpretazione delle clausole contrattuali suddette -art. 9 del CCNL 20 settembre 2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018
-, fornita dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine al cumulo delle previsioni circa indennità di turno e maggiorazione per lo straordinario – in alternativa al riposo compensativo-, e conclude per l'accertamento e la declaratoria del suo diritto al pagamento della maggiorazione di cui sopra e, per l'effetto, condannare l' al pagamento, per il Controparte_2 periodo dal aprile 2020 al settembre 2022 dell'importo di cui alle conclusioni del ricorso o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole more e fino al soddisfo.
- LA COSTITUZIONE CP_3 Controparte_1
Si è costituita l' convenuta, resistendo al ricorso, eccependo Controparte_2 preliminarmente la prescrizione del credito azionato e deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa per non essere stato specificato se la prestazione di lavoro resa nei giorni festivi infrasettimanali avesse comportato un effettivo superamento dell'orario di lavoro normale rispetto all'articolazione dei turni di lavoro, comportanti il lavoro nelle giornate festive, per il quale era stata erogata la maggiorazione di cui all'art. 44 del CCNL di comparto volta a compensare lo specifico disagio per il lavoro di turno festivo nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro. Deduce, inoltre, che il lavoratore istante ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, all'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente agisce, invero, per ottenere il pagamento della retribuzione maggiorata per il lavoro asseritamente prestato nei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, sul presupposto che la maggiorazione a titolo di indennità di turno o giornaliera, prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, effettivamente percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e non preclude pertanto il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, alla maggiorazione per il lavoro prestato nei giorni festivi cadenti durante la settimana, lo straordinario festivo, previsto dall'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , ritenendo la previsione cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44. Circa l'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023). Ritiene il codesto Tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260\1949; l. 520\1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Ciò posto ritiene lo scrivente che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratta di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio ( del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che il riferimento alla integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione 1505\2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale). Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Osserva il tribunale che la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicché le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. In coincidenza con due giorni festivi infrasettimanali consecutivi, lo stesso monte orario dovrà essere ridotto nella misura pari ad ulteriori sei ore (e sarà pertanto pari a 24 ore), sicché le ore lavorare nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione, anche in questo cado, dell'istituto di tutela in esame Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30,
o a 24, ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Tanto precisato ECCEZIONE DI NULLITA' L'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo consente di superare la preliminare eccezione di nullità del ricorso, per come sollevata dalla convenuta, tenuto conto che dalle stesse risultano specificate chiaramente le circostanze di fatto -lavoro nelle giornate festive infrasettimanali puntualmente indicate e le ragioni di diritto – cumulo tra indennità di turno e istituto di cui art. 9 del CCNL 20 settembre 2001, e successivi, poste a fondamento della domanda.
In ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va ritenuto che nel caso in esame dalle allegazioni delle parti e dalle risultanze istruttorie acquisite – cartellini marcatempo e buste paga- risulta quanto segue. La prestazione di lavoro resa dal ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso risulta effettivamente documentata; nelle settimane di riferimento, in cui sono state rese tali prestazioni, risulta superato il monte orario esigibile ridotto rispetto a quello settimanale ordinario per effetto della giornata festiva infrasettimanale. Deve ritenersi altresì non accoglibile quanto asserito da parte resistente riguardante la fruizione da parte ricorrente del riposo compensativo, laddove non sono indicati né i giorni né tantomeno è data prova che questa circostanza si sia effettivamente verificata. Deve, del resto, osservarsi che l'allegazione di parte resistente appare in contrasto con la deduzione della stessa parte circa l'effettivo godimento dei riposi compensativi previsti dalle disposizioni in esame, risultando contraddittorio sostenere di aver concesso sia il riposo compensativo che l'indennità sostitutiva.
Ne consegue che l'allegazione appare sfornita di adeguata prova.
In tal senso deve ritenersi raggiunta la prova del diritto di parte ricorrente all'applicazione della norma della contrattazione collettiva invocata, dovendosi ritenere generica e comunque non provata ogni altra allegazione dell' resistente in ordine alla avvenuta fruizione integrale dei riposi compensativi previsti dalla norma di cui all'art. 9, in virtù della concreta articolazione dei turni di lavoro, considerato che le modalità di turnazione, che possiamo definire ordinaria, contemplano un riposo al quinto giorno per effetto del lavoro su turno e non quale riposo compensativo secondo la disposizione contrattuale collettiva in esame.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dalla resistente, la stessa è da ritenersi infondata, atteso che risulta allegata e documentata dalla parte creditrice la sussistenza di atto interruttivo – vedi lettera di costituzione in mora, pervenuta all' resistente a mezzo pec in data 23.11.2022, versata in atti, unitamente alla ricevuta avvenuta consegna depositata nel fascicolo del ricorrente e non contestata specificamente quanto a provenienza, contenuto e ricevimento dall'azienda sanitaria destinataria. Tale atto costituisce valido ed efficace atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione per tutto il quinquennio ad esso precedente, nel quale ricade interamente la pretesa attorea.
Tanto premesso deve ritenersi fondato il ricorso,
Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla maggiorazione di cui al citato articolo per il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali specificate in ricorso, quale tutela alternativa al godimento del riposo compensativo, pacificamente non avvenuto per quanto sopra. La quantificazione del dovuto può essere fatta, sulla base dei conteggi analitici contenuti nel ricorso introduttivo, che appaiono pienamente congrui rispetto alle previsioni di cui al CCNL circa il computo delle maggiorazioni della retribuzione oraria, in relazione alle singole ipotesi di straordinario festivo, diurno e notturno, pure analiticamente specificato. Riconosciuto il diritto di cui sopra, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1.767,03, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di lite, in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, si compensano per un terzo e seguono per il resto la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione per lavoro festivo di cui sopra e condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 1.767,03, per il periodo da aprile 2020 al settembre 2022, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, dei restanti due terzi che si liquidano, per tale parte, in euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 9/07/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25434 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto retribuzione per lavoro straordinario festivo infrasettimanale lavoratori turnisti TRA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliata in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis, presso lo studio dell'Avv. Piero Ferrara, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
P.IVA , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigia Mandes ed Isabella Selvaggi, in virtù di procura in atti, tutti elettivamente in alla Via Comunale del Principe 13/a, presso la UOC Affari Giuridico CP_1
Legali RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente dal 01/04/2020 dell' , con le mansioni e Controparte_2
l'inquadramento specificati in ricorso e che la sua prestazione lavorativa si articola cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dal c.d. “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati e che ha svolto e svolge tale particolare tipologia di turno nelle giornate festive infrasettimanali. Deduce, altresì, che tale turnazione è prevista al fine di assicurare la continuità H24 del servizio a cui è addetto e che è prevista un'indennità di turno di cui ai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29, che ha sostituito l'art. 34 del C.C.N.L del 20/09/2001. Deduce che, l'Amministrazione resistente, per i giorni festivi infrasettimanali del periodo oggetto del presente giudizio, in cui aveva effettuato la prestazione lavorativa, secondo i turni, non le ha riconosciuto né tale indennità, con le maggiorazioni previste per la già menzionata modalità della prestazione lavorativa, né tantomeno il riposo compensativo, pure avendo lavorato nelle giornate festive infrasettimanali specificamente indicate. Richiama l'interpretazione delle clausole contrattuali suddette -art. 9 del CCNL 20 settembre 2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018
-, fornita dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine al cumulo delle previsioni circa indennità di turno e maggiorazione per lo straordinario – in alternativa al riposo compensativo-, e conclude per l'accertamento e la declaratoria del suo diritto al pagamento della maggiorazione di cui sopra e, per l'effetto, condannare l' al pagamento, per il Controparte_2 periodo dal aprile 2020 al settembre 2022 dell'importo di cui alle conclusioni del ricorso o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole more e fino al soddisfo.
- LA COSTITUZIONE CP_3 Controparte_1
Si è costituita l' convenuta, resistendo al ricorso, eccependo Controparte_2 preliminarmente la prescrizione del credito azionato e deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa per non essere stato specificato se la prestazione di lavoro resa nei giorni festivi infrasettimanali avesse comportato un effettivo superamento dell'orario di lavoro normale rispetto all'articolazione dei turni di lavoro, comportanti il lavoro nelle giornate festive, per il quale era stata erogata la maggiorazione di cui all'art. 44 del CCNL di comparto volta a compensare lo specifico disagio per il lavoro di turno festivo nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro. Deduce, inoltre, che il lavoratore istante ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, all'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente agisce, invero, per ottenere il pagamento della retribuzione maggiorata per il lavoro asseritamente prestato nei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, sul presupposto che la maggiorazione a titolo di indennità di turno o giornaliera, prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, effettivamente percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e non preclude pertanto il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, alla maggiorazione per il lavoro prestato nei giorni festivi cadenti durante la settimana, lo straordinario festivo, previsto dall'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , ritenendo la previsione cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44. Circa l'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023). Ritiene il codesto Tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260\1949; l. 520\1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Ciò posto ritiene lo scrivente che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratta di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio ( del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che il riferimento alla integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione 1505\2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale). Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Osserva il tribunale che la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicché le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. In coincidenza con due giorni festivi infrasettimanali consecutivi, lo stesso monte orario dovrà essere ridotto nella misura pari ad ulteriori sei ore (e sarà pertanto pari a 24 ore), sicché le ore lavorare nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione, anche in questo cado, dell'istituto di tutela in esame Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30,
o a 24, ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Tanto precisato ECCEZIONE DI NULLITA' L'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo consente di superare la preliminare eccezione di nullità del ricorso, per come sollevata dalla convenuta, tenuto conto che dalle stesse risultano specificate chiaramente le circostanze di fatto -lavoro nelle giornate festive infrasettimanali puntualmente indicate e le ragioni di diritto – cumulo tra indennità di turno e istituto di cui art. 9 del CCNL 20 settembre 2001, e successivi, poste a fondamento della domanda.
In ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va ritenuto che nel caso in esame dalle allegazioni delle parti e dalle risultanze istruttorie acquisite – cartellini marcatempo e buste paga- risulta quanto segue. La prestazione di lavoro resa dal ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso risulta effettivamente documentata; nelle settimane di riferimento, in cui sono state rese tali prestazioni, risulta superato il monte orario esigibile ridotto rispetto a quello settimanale ordinario per effetto della giornata festiva infrasettimanale. Deve ritenersi altresì non accoglibile quanto asserito da parte resistente riguardante la fruizione da parte ricorrente del riposo compensativo, laddove non sono indicati né i giorni né tantomeno è data prova che questa circostanza si sia effettivamente verificata. Deve, del resto, osservarsi che l'allegazione di parte resistente appare in contrasto con la deduzione della stessa parte circa l'effettivo godimento dei riposi compensativi previsti dalle disposizioni in esame, risultando contraddittorio sostenere di aver concesso sia il riposo compensativo che l'indennità sostitutiva.
Ne consegue che l'allegazione appare sfornita di adeguata prova.
In tal senso deve ritenersi raggiunta la prova del diritto di parte ricorrente all'applicazione della norma della contrattazione collettiva invocata, dovendosi ritenere generica e comunque non provata ogni altra allegazione dell' resistente in ordine alla avvenuta fruizione integrale dei riposi compensativi previsti dalla norma di cui all'art. 9, in virtù della concreta articolazione dei turni di lavoro, considerato che le modalità di turnazione, che possiamo definire ordinaria, contemplano un riposo al quinto giorno per effetto del lavoro su turno e non quale riposo compensativo secondo la disposizione contrattuale collettiva in esame.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dalla resistente, la stessa è da ritenersi infondata, atteso che risulta allegata e documentata dalla parte creditrice la sussistenza di atto interruttivo – vedi lettera di costituzione in mora, pervenuta all' resistente a mezzo pec in data 23.11.2022, versata in atti, unitamente alla ricevuta avvenuta consegna depositata nel fascicolo del ricorrente e non contestata specificamente quanto a provenienza, contenuto e ricevimento dall'azienda sanitaria destinataria. Tale atto costituisce valido ed efficace atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione per tutto il quinquennio ad esso precedente, nel quale ricade interamente la pretesa attorea.
Tanto premesso deve ritenersi fondato il ricorso,
Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla maggiorazione di cui al citato articolo per il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali specificate in ricorso, quale tutela alternativa al godimento del riposo compensativo, pacificamente non avvenuto per quanto sopra. La quantificazione del dovuto può essere fatta, sulla base dei conteggi analitici contenuti nel ricorso introduttivo, che appaiono pienamente congrui rispetto alle previsioni di cui al CCNL circa il computo delle maggiorazioni della retribuzione oraria, in relazione alle singole ipotesi di straordinario festivo, diurno e notturno, pure analiticamente specificato. Riconosciuto il diritto di cui sopra, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1.767,03, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di lite, in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, si compensano per un terzo e seguono per il resto la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione per lavoro festivo di cui sopra e condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 1.767,03, per il periodo da aprile 2020 al settembre 2022, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, dei restanti due terzi che si liquidano, per tale parte, in euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 9/07/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo