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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/02/2024, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2886/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Daniele Venier ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2886/2020 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARCO JARC, presso il cui studio in Trieste, via Santa
Caterina n. 5, risulta elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO STRICCA, presso il cui studio in Trieste, via Donizetti n. 1, risulta elettivamente domiciliata
OPPOSTA
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da note depositate l'11.7.2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza deduzione reietta e disattesa, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di nullità, così statuire: nel merito e in via riconvenzionale:
- accertare il grave inadempimento della e per l'effetto dichiarare la Controparte_1
risoluzione del contratto di appalto dd. 13 febbraio 2020, per i motivi di cui in narrativa;
pagina 1 di 13 - accertare che, detratti gli acconti pari ad Euro 16.000,00 già corrisposti, l'importo dovuto dalla alla a titolo di saldo corrispettivo per le lavorazioni Parte_1 Controparte_1
effettivamente eseguite è pari ad Euro 5.686,89 o pari alla somma minore ritenuta dovuta e, per l'effetto, dichiarare che null'altro è dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_1
sempre per i motivi di cui in narrativa;
- accertare i danni patiti dalla a seguito degli inadempimenti integralmente Parte_1 imputabili alla e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti dalla nella misura di Euro 40.000,00 o in quella maggiore o minore accertata Parte_1
in corso di giudizio, determinata anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- spese di lite rifuse”.
Per parte opposta: come da comparsa di risposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito;
In via preliminare e pregiudiziale di rito:
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui alla narrativa.
In via principale
- Rigettare siccome infondata in fatto ed in diritto ogni domanda proposta nel merito da parte dell'attrice opponente e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
n.372/20 del Tribunale di Trieste.
- Rigettare siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa, la domanda riconvenzionale ex adverso avanzata.
- Con vittoria di spese anche del presente giudizio.
In via principale subordinata condannare parte opponente a pagare all'opposta la somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo dd. 19.6.2020, (di seguito anche Controparte_1
), premesso di avere eseguito, sulla base di contratto di appalto stipulato il 13.2.2020 con CP_1
opere di restauro e risanamento conservativo dello stabile sito a Trieste in Via Parte_1
pagina 2 di 13 Marco Polo n. 26, senza ricevere l'intero corrispettivo maturato, pari a Euro 48.686,89, essendosi la committente limitata a versare la minor somma di Euro 16.000,00, chiedeva di ingiungere a il pagamento della somma di Euro 32.686,89, oltre a interessi moratori e Parte_1
spese.
2. Avverso il decreto ingiuntivo n. 372/2020, emesso in conformità alla domanda, ma senza la chiesta concessione della provvisoria esecutorietà, proponeva opposizione Parte_1
L'ingiunta eccepiva innanzitutto l'inammissibilità della domanda monitoria, in quanto proposta successivamente alla risoluzione di diritto intimata da ai sensi dell'art. 1454 c.c. con pec CP_1
dd. 26.5.2020, risoluzione i cui presupposti comunque non ricorrevano, posto che gli inadempimenti contestati dall'appaltatrice - relativi alla mancanza di un direttore dei lavori e di un responsabile della sicurezza, alla carenza dei progetti esecutivi e strutturali, alla presenza nello stabile di un inquilino che pregiudicava la corretta esecuzione dei lavori, alla presenza di amianto nell'immobile - erano insussistenti.
In via subordinata, premesso che il valore delle opere eseguite dalla ricorrente era pari, sulla base del primo SAL, a Euro 17.842,89, eccepiva il grave inadempimento di , per i seguenti CP_1
plurimi profili: la violazione del divieto contrattuale di subappalto, essendo stata constatata, a seguito di ispezione dd. 12.5.2020 della Struttura Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro dell' la presenza in cantiere di un subappaltatore abusivo, tale la Pt_2 Persona_1 mancata segnalazione della presenza di amianto nel cantiere;
l'avvenuta triturazione e confusione dell'amianto con altri materiale di risulta;
la sospensione, disposta da per Pt_2
fatto imputabile all'appaltatrice, delle lavorazioni, tuttora perdurante;
il sovraccarico dei solai;
il mancato corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti depositati alla rinfusa nel cortile dello stabile, fatti tutti posti a fondamento della comunicazione inviata il 7.7.2020, con cui Pt_1 aveva dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto.
In via riconvenzionale, allegava i danni subiti a causa dell'inadempimento di , aventi a CP_1
oggetto il perdurante fermo cantiere (Euro 60.500,00, importo determinato sulla base della penale giornaliera di Euro 500,00), gli oneri per lo smaltimento dell'amianto frammisto al materiale di risulta (Euro 12.000,00 circa), gli oneri per la verifica e i collaudi nella tenuta dei solai (Euro 2.500,00 circa), il costo per lo smaltimento del mobilio accatastato nel cortile (Euro
2.000,00 circa); le sanzioni inflitte a da (Euro 3.450,47) per la mancata nomina di Pt_1 Pt_2
pagina 3 di 13 un coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per l'omessa verifica dei requisiti tecnico- professionali del condotte entrambe imputabili di , in quanto la designazione del Per_1 CP_1 coordinatore non sarebbe stata necessaria se l'opposta non fosse ricorsa al subappalto abusivo;
gli oneri derivanti dalla nomina di un nuovo direttore dei lavori, reso necessario a causa della rinuncia all'incarico di quello originariamente nominato, dovuta agli inadempimenti di , e CP_1
di un coordinatore della sicurezza (Euro 1.200,00).
Ciò esposto, evocava in giudizio chiedendo, in via principale, di Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità o improponibilità della domanda monitoria;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto dd. 13 febbraio
2020 per grave inadempimento della e/o dichiarare la risoluzione del predetto contratto CP_1
per inadempimento della stessa;
in via riconvenzionale, di condannare al risarcimento dei CP_1
danni nella misura di Euro 81.650,47 o in quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione e interessi;
in ogni caso, di accertare e dichiarare che nulla era dovuto alla . CP_1
3. Si costituiva l'opposta, la quale allegava che si era resa immediatamente inadempiente, Pt_1
non avendole versato integralmente l'acconto di Euro 30.000,00, il cui pagamento – peraltro riconosciuto dall'opponente - era previsto avvenisse entro 15/20 giorni dalla predisposizione del cantiere, ma la minor somma di Euro 16.000,00, né l'importo di Euro 17.482,89, oggetto del primo Sal approvato dalla committente. Contestava che il direttore dei lavori, ing. Per_2
avesse rassegnato le dimissioni per fatto asseritamente ascrivibile a , essendo la decisione CP_1
del professionista dipesa invece dalla prossima nomina di un altro direttore dei lavori in sua sostituzione. Deduceva quindi che con non era stato concluso un contratto di Persona_1
subappalto, ma di prestazione d'opera, che lo abilitava ad affiancare le maestranze di , e CP_1
che non rendeva quindi necessaria la designazione di un coordinatore della sicurezza;
di avere legittimamente confidato nell'assenza di amianto, stante la certificazione in tal senso resa dall'ing. nell'interesse di e di avere, in ogni caso, sollecitamente informato della Per_2 Pt_1
presenza dell'amianto non appena questo era stato accertato da che il fermo cantiere, Pt_2
disposto a causa dell'amianto, non era quindi causalmente riconducibile a fatto dell'appaltatrice; che, non sussistendo alcun inadempimento in capo all'opposta, era infondata la pretesa risarcitoria azionata dall'opponente.
pagina 4 di 13 Concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversarie.
4. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, parzialmente ammesse e quindi assunte le prove orali dedotte dalle parti ed espletata c.t.u., è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. Va innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria sollevata dall'opponente. ha, in particolare, sostenuto che la domanda di pagamento formulata con il ricorso Parte_1
sarebbe preclusa per essere successiva alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto intimata da con pec dd. 26.5.2020. CP_1
In atti è stata prodotta la successiva pec dd. 7.7.2020 (doc. 8 di parte opponente), con la quale il legale di , richiamata la precedente pec dd. 26.5.2020 “rimasta senza seguito”, con cui CP_1
sarebbe stato assegnato all'opponente termine di quindi giorni per adempiere alle obbligazioni assunte, comunicò “di avvalersi della risoluzione di diritto e, pertanto, ex art. 1454 c.c., il contratto dd. 13/02/2020 è risolto ipso iure”.
5.1 In contrario si osserva che “l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (Cass., 25703/2023).
Nella specie, un tale accertamento non è possibile, in quanto l'opposta non ha proposto la relativa domanda (risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.), agendo invece per il pagamento del corrispettivo. Non può quindi efficacemente opporsi che gli effetti della risoluzione si sarebbero già prodotti, e che quindi la domanda monitoria risulterebbe preclusa ex art. 1453, co. 2 c.c..
5.2 In ogni caso, si osserva che ulteriore motivo di infondatezza dell'eccezione è dato dal fatto che ha richiesto il pagamento del compenso dovuto per le prestazioni pacificamente poste CP_1
in essere prima dell'asserito prodursi degli effetti della diffida ad adempiere, risalente – in tesi di parte opponente – al 10.6.2020 (quindicesimo giorno dall'invio della pec dd. 26.5.2020).
L'eccezione dell'opponente non può quindi essere accolta.
pagina 5 di 13 6. Logicamente pregiudiziale all'esame della domanda monitoria è quello della domanda di risoluzione per inadempimento spiegata in via riconvenzionale dall'opponente.
6.1 La prima condotta contestata a è costituita dalla violazione del divieto, previsto CP_1
dall'art. 1 del contratto (doc. 2 di parte opponente), di subappalto1, avendo la Struttura
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell' verificato, nel corso Pt_2
dell'ispezione dd. 12.5.2020 (doc. 5 di parte opponente), la presenza in cantiere di un subappaltatore non autorizzato, privo di Durc. Persona_1
Ha replicato l'opposta, sostenendo che il operava in cantiere non quale subappaltatore, ma Per_1
quale lavoratore autonomo, sulla base del contratto d'opera stipulato il 20.2.2020 (doc. 5 ). CP_1
6.1.1 La qualificazione come subappalto del rapporto in questione è stata riconosciuta dallo stesso che, escusso quale teste all'udienza del 23.11.2021, ha affermato - Persona_1
rispondendo alla domanda capitolata sub 22) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta (“Vero nel cantiere di Via Marco Polo Lei affiancava le maestranze della
[...] nelle opere di demolizione”) - che “prestavo la mia opera in subappalto”. Controparte_1
La deposizione appare coerente con il contenuto delle prestazioni oggetto del contratto stipulato tra il e , relative all'”asporto detriti e scarico mezzi, pulizia quotidiana del Per_1 CP_1 cantiere”, e quindi proprio a parte delle opere commesse a quest'ultima da (v. art. 1 del Pt_1
contratto di appalto), in piena coerenza con la natura di contratto derivato del subappalto, avente medesimo contenuto e causa dell'appalto.
In ogni caso, si osserva che ciò che rileva ai fini del divieto non è tanto la qualificazione del rapporto, quanto il fatto che, essendo l'appalto fondato sull'intuitu personae, non sia consentito che altri, rispetto all'appaltatore, se non autorizzato dal committente, esegua tutta o parte dell'opera appaltata.
E quindi anche a ritenere che il rapporto tra opposta e fosse di prestazione d'opera, il Per_1
divieto appare comunque violato, posto che pure il lavoratore autonomo, come il subappaltatore, esegue senza vincolo di subordinazione parte dell'opera appaltata, che la committente vuole invece essere riservata all'appaltatore. 1 “l'appaltatore … si impegna a NON sub appaltare in tutto o in parte i lavori indicati nel presente contratto senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente ad eccezione di singole lavorazioni specialistiche, previa richiesta e conseguente autorizzazione scritta da parte del Committente” pagina 6 di 13 In conseguenza della riscontrata mancanza del Durc in capo al contestò a Per_1 Pt_2 CP_2
legale rappresentante della committente la violazione dell'art. 90, co. 4
[...] Parte_1
D.Lgs. 81/2008 per non avere designato un coordinatore per l'esecuzione dei lavori in un cantiere edile ove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, e dell'art. 90, co. 9, lett. a) del medesimo D.Lgs., per non avere effettuato la verifica dei requisiti tecnici professionali del lavoratore autonomo operante nel cantiere edile. prescrisse, per l'effetto, la designazione Pt_2 di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con redazione di apposito piano di coordinamento, nonché di consentire l'accesso al subordinatamente alla dimostrazione di Per_1
tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge (v. il già citato doc. 5 di parte opponente).
L'opponente, oltre ad allegare il divieto di subappalto quale causa di inadempimento, ha dedotto quale fonte di danno l'onere economico derivante alla nomina, imposta ex lege, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nonché la sanzione inflitta da per le violazioni Pt_2
accertate, pari a Euro 3.450,47 (v. nota dd. 25.8.2020, doc. 6 . Pt_1
6.1.2 Si osserva, in primo luogo, che la violazione posta in essere da non assume gravità CP_1
tale da giustificare, ex art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto d'appalto.
E, invero, tale inadempimento, da un lato, non attiene alla prestazione fondamentale dell'appaltatore, costituita dalla corretta esecuzione dell'opera, e, dall'altro, le sue conseguenze, sotto il profilo operativo ed economico, appaiono di rilievo limitato, consistendo nella necessità di nomina di un soggetto qualificato (reperito senza difficoltà da come Pt_1
accertato da nella nota da ultimo citata), il cui compenso è stato stimato dalla c.t.u. ing. Pt_2
con valutazione non contestata dalle parti, in circa 1.100,00 Euro lordi, e nel Per_3
pagamento della sanzione di Euro 3.450,47, importi significativamente inferiori e percentualmente non rilevanti rispetto al complessivo valore dell'appalto (Euro 300.000,00).
Va pertanto ritenuto che la violazione di Toro, pur integrante inadempimento al contratto di appalto, non sia idonea a fondare la domanda di risoluzione proposta da Pt_1
6.2 Il secondo fatto dedotto dall'opponente afferisce alla tardiva segnalazione della presenza di amianto nel cantiere, effettuata dall'opposta solo in seguito all'accertamento compiuto da nel corso dell'ispezione del 12.5.2020, che determinò l'ordine di sospensione dei lavori Pt_2
“fino a mappatura ed eventuale smaltimento dell'amianto”.
pagina 7 di 13 ha contestato l'addebito, rilevando che la mancanza di amianto le era stata garantita dalla CP_1
stessa committente con apposita dichiarazione resa dal direttore dei lavori, e di avere, una volta appresa la presenza dello stesso, immediatamente informato la controparte.
In effetti, nella relazione tecnica di asseverazione contenuta nella Segnalazione certificata di inizio attività - Scia presentata al Comune di Trieste (doc. 8 di parte opposta), l'ing.
[...]
progettista delle opere appaltate a , dichiarò – tra l'altro - “che le opere non Per_4 CP_1 interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto” (v. pag. 11).
Considerata tale qualificata attestazione, proveniente dal progettista, l'appaltatrice legittimamente potè confidare nell'assenza di amianto all'interno del cantiere, non essendo quindi tenuta – un tanto non essendo neppure specificamente previsto contrattualmente - a una preliminare verifica al riguardo.
Quanto all'emergere dell'amianto nel corso dei lavori, si conviene con l'opponente che l'appaltatore sia tenuto, in virtù dell'autonomia e della professionalità che lo caratterizza, a segnalarne la presenza, informando il committente, ma ciò purché tale presenza sia effettivamente avvertibile.
Al riguardo, non ha tuttavia allegato gli elementi in base ai quali (impresa che, Pt_1 CP_1
pacificamente, non è specializzata, né abilitata al trattamento del materiale in questione) sarebbe stata in grado di avvedersi della presenza dell'amianto prima che questo fosse accertato da quali, ad esempio, la quantità di amianto e la sua eventuale evidenza nel cantiere, Pt_2
elementi che neppure emergono dal verbale redatto di sopralluogo della stessa prodotto Pt_2
in copia dall'opponente, che, sul punto, si limita a prescrivere la mappatura e smaltimento dell'amianto.
In difetto di prova della concreta conoscibilità, in capo a , dell'esistenza dell'amianto, CP_1 esistenza del resto esclusa nell'attestazione resa dal progettista, deve pertanto ritenersi che l'obbligo di segnalazione del fatto alla committente sia stato assolto con l'invio della pec dd.
13.5.2020 (doc. 9 ), da reputarsi tempestivo in quanto immediatamente successivo alla CP_1
conoscenza degli esiti della verifica di avvenuta il giorno prima. Pt_2
Il successivo fermo cantiere disposto dall'autorità, e il conseguente danno lamentato dall'opponente non sono quindi imputabili all'appaltatrice, non rilevando quindi quali inadempimenti rilevati ai fini della domanda di risoluzione proposta da Pt_1
pagina 8 di 13 6.3 Quest'ultima ha, in terzo luogo, allegato che avrebbe triturato e confuso l'amianto con CP_1
altro materiale di risulta, causando un danno pari al costo, stimato in Euro 11.437,00 oltre Iva, per lo smaltimento, quale rifiuto pericoloso, della totalità del materiale.
L'opposta ha replicato, contestando la circostanza (“Si contesta, in quanto inveritiera,
l'imputata triturazione e confusione dell'amianto con altro materiale di risulta. I materiali rivenuti nel cantiere erano la risultanza della attività di demolizione e non certo opera di dolosa confusione o commistione da parte della impresa convenuta”; pag. 10 della comparsa di risposta), la cui prova incombe quindi su chi l'ha dedotta.
In merito, elementi che confermino la condotta dell'opposta non si rinvengono né nel verbale dd. 12.5.2020 redatto da né nel preventivo redatto da (all. 7 all'atto Pt_2 Organizzazione_1
di citazione), che si limita a quantificare il costo, né nella relazione della c.t.u., la quale ha dato atto del sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi.
Pertanto, pure l'esistenza di tale inadempimento contestato all'opposto va disattesa, dovendosi in ogni caso osservare, quanto al profilo risarcitorio, che l'opponente non ha provato, né offerto di provare, di avere sostenuto l'onere economico di smaltimento dell'amianto, meramente preventivato.
6.4 Ulteriore inadempimento ascritto all'opposta è costituito dalla mancata rimozione dei materiali provenienti dalle demolizioni, lasciati gravare sui solai, perciò sovraccarichi, con conseguente pericolo di sfondamento e lesione delle strutture.
ha replicato, allegando di avere puntellato i solai una volta ricevuta la segnalazione del CP_1
problema dall'ing. Per_2
Quest'ultimo, escusso quale teste, ha riferito di avere verificato, nel corso di sopralluoghi in cantiere quale direttore dei lavori relativi alle opere strutturali, l'esistenza di materiali di risulta sui solai, e di avere per tale motivo inviato, il 7.5.2020, una mail alle parti (doc. 3 di parte opposta) elencando accorgimenti e opere da eseguire (tra cui l'asporto dei materiali con alleggerimento dei solai, la verifica delle condizioni di manutenzione, il consolidamento degli appoggi travi in copertura). Il teste ha precisato che i solai vennero effettivamente alleggeriti, non rammentando se fossero stati anche puntellati, e che, rientrando gli stessi tra le opere di ripristino, sarebbero stati in seguito consolidati, trattandosi di solai in legno, che necessitavano di interventi (“il tetto aveva un buco, c'era percolazione d'acqua”).
pagina 9 di 13 Il teste , geometra con mansioni di assistente tecnico in cantiere per conto della Testimone_1
committenza, ha dichiarato che i solai furono, su ordine dell'ing. alleggeriti, mediante Per_2 rimozione (“ma non completamente”) dei materiali di demolizione.
Dalle risultanze testimoniali emerge quindi che residui di demolizioni fossero effettivamente presenti nei solai, ma che vennero asportati almeno parzialmente, con conseguente alleggerimento delle strutture, di cui era stato previsto il consolidamento, in seguito non effettuato a causa dell'interruzione del rapporto tra le parti.
Considerato inoltre che, come affermato dall'ing. nessuna verifica tecnica relativa alla Per_2
tenuta dei solai venne posta in essere, il rischio di sfondamento e lesionamento delle strutture allegato dall'opponente non risulta confermato, né è stato dedotto alcun ulteriore pregiudizio derivante dalla condizione dei solai.
Pure tale doglianza è quindi inidonea a supportare la domanda di risoluzione per inadempimento.
6.5 Da ultimo, ha lamentato il mancato corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti Pt_1
depositati alla rinfusa nel cortile dello stabile.
ha contestato l'imputabilità della circostanza, ascritta ad “altra ditta balcanica” (pag. 10 CP_1
della comparsa di risposta) intenta nello sgombero dei magazzini al piano terra dello stabile.
Al di là delle diverse versioni rese dai testi escussi sul punto (il geom. ha negato la Tes_1
presenza di una ditta terza rispetto a intenta a sgomberare i magazzini al piano terra, ditta CP_1
che invece il ha affermato di avere visto “caricare e scaricare materiale” nel cortile del Per_1
cantiere di cui è causa, al pari di un condomino), si osserva che il fatto dedotto dall'opponente, quand'anche – in tesi - imputabile all'opposta, non assume gravità tale da determinare la risoluzione del contratto d'appalto, dovendosi inoltre evidenziare – quanto al conseguente profilo risarcitorio - come l'opponente non abbia provato né di avere proceduto, a proprie spese, allo sgombero del cortile dai rifiuti (il teste ha affermato di non sapere da chi Per_2
furono sgomberati i magazzini al seminterrato), né di avere pagato il relativo costo, meramente e genericamente allegato (“cca Euro 2000”; pag. 9 dell'atto di citazione).
Va pertanto respinta la domanda di risoluzione per inadempimento spiegata in via riconvenzionale da parte opponente.
pagina 10 di 13 7. Venendo ora alla domanda monitoria, ha dedotto il mancato pagamento di tre fatture CP_1
(all. 2 al ricorso): la n. 16/2020 di Euro 30.000,00 a titolo di acconto, previsto in contratto, pari al 10% del corrispettivo convenuto;
la n. 48/2020 di Euro 14.842,89 corrispondente al compenso maturato con il primo Sal approvato il 13.5.2020 dalla committente (doc. 10 ; la Pt_1
n. 49/2020 di Euro 3.844,00 per oneri di occupazione di suolo pubblico, pure oggetto dello stesso Sal.
L'opposta, allegando il versamento, da parte di del minor importo di Euro 16.000,00 ha Pt_1
agito per la differenza, pari a Euro 32.686,89.
La determinazione del credito di corrisponde al valore delle opere eseguite, stimato dalla CP_1
c.t.u. in Euro 20.366,10 Iva esclusa, importo non contestato dall'opposta ed espressamente recepito dall'opponente (v. pag. 4 della comparsa conclusionale), e che viene condiviso, posto che, in considerazione del già rilevato mutamento dello stato dei luoghi, che ne ha impedito un Cont accertamento, il solo elemento valorizzabile è costituito dal che quantifica nella predetta somma (al lordo della ritenuta del 10% di Euro 1.649,21) il valore in questione.
Detraendo quindi l'acconto di Euro 16.000,00, residua la differenza di Euro 4.366,10 Iva esclusa, che risulta dovuta a a titolo di corrispettivo dell'appalto. CP_1
Non può invece essere preteso da anche il pagamento dell'acconto di Euro 30.000,00, CP_1
considerato che lo stesso integra una mera anticipazione, la quale è quindi dovuta nei limiti del valore delle opere eseguite.
Conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo, in quanto emesso per un importo superiore a quello dovuto, va condannata al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 4.366,10, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
8. L'opponente ha azionato in via riconvenzionale controcrediti a titolo di risarcimento dei danni.
Le poste relative sono già state valutate in occasione dell'esame della domanda di risoluzione proposta da (v. supra, paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5), allorché il solo inadempimento Pt_1
addebitato a è stato individuato nella violazione del divieto di subappalto. Peraltro, i danni CP_1 conseguenti, dedotti da costituiti dall'emissione della sanzione di Euro 3.450,47 da parte Pt_1
di e dal costo, stimato dal c.t.u. in Euro 1.100,00 circa, per la nomina di un coordinatore Pt_2
pagina 11 di 13 per la sicurezza non risultano provati, posto che né il pagamento della sanzione, né quello del compenso del professionista sono stati documentati, dovendosi in ogni caso rilevare, quanto alla prima, come il relativo onere sia stato posto a carico personalmente del sig. Controparte_4
quale “committente” e non di di cui questi è legale rappresentante. Parte_1
8.1 Ulteriore posta di danno, svincolata dalla domanda di risoluzione, è costituita dall'onere derivante dalla nomina di un nuovo direttore dei lavori in sostituzione dell'ing. Per_2 dimessosi dall'incarico a causa dei gravi inadempimenti dell'appaltatrice.
Il presupposto allegato dall'opponente non è risultato provato, sia in considerazione del rilevato mancato accertamento di gravi inadempimenti a carico di , sia in quanto la mail dd. CP_1
8.5.2020 con la quale l'ing. comunicò il proprio recesso (doc. 4 di parte opposta) non Per_2
fa alcuna menzione, tra i motivi posti a suo fondamento, alla condotta dell'appaltatrice, ma a circostanza del tutto diversa, come la prevista nomina di altro professionista (il geom. CP_5
quale direttore dei lavori.
La domanda di risarcimento dei danni non può quindi essere accolta.
9. La reciproca soccombenza delle parti è idonea a giustificare la parziale compensazione, per metà, delle spese di lite, poste per il resto a carico dell'opponente, da considerarsi soccombente in via prevalente, essendo le sue domande riconvenzionali state integralmente respinte, a differenza della domanda monitoria di , accolta in minima misura, e liquidate come in CP_1
dispositivo, applicati i valori medi previsti dal D.M. 55/2004 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per le cause di valore (indicato nella nota allegata dall'opposta) da Euro 26.000,01 a Euro
52.000,00.
9.1 Gli oneri di c.t.u. sono posti a definitivo carico dell'opponente per il 75% e dell'opposta per il 25%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2886/2020 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda monitoria, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 4.366,10, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle pagina 12 di 13 fatture allegate al ricorso al saldo;
- rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dall'opponente;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta della metà delle spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, e della metà delle spese del giudizio di opposizione, che liquida, per detta frazione, in Euro 3.808,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali forfetarie, CPA e IVA – se dovuta - ex lege, compensando tra le parti la restante metà;
- pone gli oneri della c.t.u. a definitivo carico dell'opponente per il 75% e dell'opposta per il
25%.
Trieste, 12.1.2024
Il Giudice
dott. Daniele Venier
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Daniele Venier ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2886/2020 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARCO JARC, presso il cui studio in Trieste, via Santa
Caterina n. 5, risulta elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO STRICCA, presso il cui studio in Trieste, via Donizetti n. 1, risulta elettivamente domiciliata
OPPOSTA
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da note depositate l'11.7.2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza deduzione reietta e disattesa, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di nullità, così statuire: nel merito e in via riconvenzionale:
- accertare il grave inadempimento della e per l'effetto dichiarare la Controparte_1
risoluzione del contratto di appalto dd. 13 febbraio 2020, per i motivi di cui in narrativa;
pagina 1 di 13 - accertare che, detratti gli acconti pari ad Euro 16.000,00 già corrisposti, l'importo dovuto dalla alla a titolo di saldo corrispettivo per le lavorazioni Parte_1 Controparte_1
effettivamente eseguite è pari ad Euro 5.686,89 o pari alla somma minore ritenuta dovuta e, per l'effetto, dichiarare che null'altro è dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_1
sempre per i motivi di cui in narrativa;
- accertare i danni patiti dalla a seguito degli inadempimenti integralmente Parte_1 imputabili alla e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti dalla nella misura di Euro 40.000,00 o in quella maggiore o minore accertata Parte_1
in corso di giudizio, determinata anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- spese di lite rifuse”.
Per parte opposta: come da comparsa di risposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito;
In via preliminare e pregiudiziale di rito:
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui alla narrativa.
In via principale
- Rigettare siccome infondata in fatto ed in diritto ogni domanda proposta nel merito da parte dell'attrice opponente e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
n.372/20 del Tribunale di Trieste.
- Rigettare siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa, la domanda riconvenzionale ex adverso avanzata.
- Con vittoria di spese anche del presente giudizio.
In via principale subordinata condannare parte opponente a pagare all'opposta la somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo dd. 19.6.2020, (di seguito anche Controparte_1
), premesso di avere eseguito, sulla base di contratto di appalto stipulato il 13.2.2020 con CP_1
opere di restauro e risanamento conservativo dello stabile sito a Trieste in Via Parte_1
pagina 2 di 13 Marco Polo n. 26, senza ricevere l'intero corrispettivo maturato, pari a Euro 48.686,89, essendosi la committente limitata a versare la minor somma di Euro 16.000,00, chiedeva di ingiungere a il pagamento della somma di Euro 32.686,89, oltre a interessi moratori e Parte_1
spese.
2. Avverso il decreto ingiuntivo n. 372/2020, emesso in conformità alla domanda, ma senza la chiesta concessione della provvisoria esecutorietà, proponeva opposizione Parte_1
L'ingiunta eccepiva innanzitutto l'inammissibilità della domanda monitoria, in quanto proposta successivamente alla risoluzione di diritto intimata da ai sensi dell'art. 1454 c.c. con pec CP_1
dd. 26.5.2020, risoluzione i cui presupposti comunque non ricorrevano, posto che gli inadempimenti contestati dall'appaltatrice - relativi alla mancanza di un direttore dei lavori e di un responsabile della sicurezza, alla carenza dei progetti esecutivi e strutturali, alla presenza nello stabile di un inquilino che pregiudicava la corretta esecuzione dei lavori, alla presenza di amianto nell'immobile - erano insussistenti.
In via subordinata, premesso che il valore delle opere eseguite dalla ricorrente era pari, sulla base del primo SAL, a Euro 17.842,89, eccepiva il grave inadempimento di , per i seguenti CP_1
plurimi profili: la violazione del divieto contrattuale di subappalto, essendo stata constatata, a seguito di ispezione dd. 12.5.2020 della Struttura Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro dell' la presenza in cantiere di un subappaltatore abusivo, tale la Pt_2 Persona_1 mancata segnalazione della presenza di amianto nel cantiere;
l'avvenuta triturazione e confusione dell'amianto con altri materiale di risulta;
la sospensione, disposta da per Pt_2
fatto imputabile all'appaltatrice, delle lavorazioni, tuttora perdurante;
il sovraccarico dei solai;
il mancato corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti depositati alla rinfusa nel cortile dello stabile, fatti tutti posti a fondamento della comunicazione inviata il 7.7.2020, con cui Pt_1 aveva dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto.
In via riconvenzionale, allegava i danni subiti a causa dell'inadempimento di , aventi a CP_1
oggetto il perdurante fermo cantiere (Euro 60.500,00, importo determinato sulla base della penale giornaliera di Euro 500,00), gli oneri per lo smaltimento dell'amianto frammisto al materiale di risulta (Euro 12.000,00 circa), gli oneri per la verifica e i collaudi nella tenuta dei solai (Euro 2.500,00 circa), il costo per lo smaltimento del mobilio accatastato nel cortile (Euro
2.000,00 circa); le sanzioni inflitte a da (Euro 3.450,47) per la mancata nomina di Pt_1 Pt_2
pagina 3 di 13 un coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per l'omessa verifica dei requisiti tecnico- professionali del condotte entrambe imputabili di , in quanto la designazione del Per_1 CP_1 coordinatore non sarebbe stata necessaria se l'opposta non fosse ricorsa al subappalto abusivo;
gli oneri derivanti dalla nomina di un nuovo direttore dei lavori, reso necessario a causa della rinuncia all'incarico di quello originariamente nominato, dovuta agli inadempimenti di , e CP_1
di un coordinatore della sicurezza (Euro 1.200,00).
Ciò esposto, evocava in giudizio chiedendo, in via principale, di Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità o improponibilità della domanda monitoria;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto dd. 13 febbraio
2020 per grave inadempimento della e/o dichiarare la risoluzione del predetto contratto CP_1
per inadempimento della stessa;
in via riconvenzionale, di condannare al risarcimento dei CP_1
danni nella misura di Euro 81.650,47 o in quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione e interessi;
in ogni caso, di accertare e dichiarare che nulla era dovuto alla . CP_1
3. Si costituiva l'opposta, la quale allegava che si era resa immediatamente inadempiente, Pt_1
non avendole versato integralmente l'acconto di Euro 30.000,00, il cui pagamento – peraltro riconosciuto dall'opponente - era previsto avvenisse entro 15/20 giorni dalla predisposizione del cantiere, ma la minor somma di Euro 16.000,00, né l'importo di Euro 17.482,89, oggetto del primo Sal approvato dalla committente. Contestava che il direttore dei lavori, ing. Per_2
avesse rassegnato le dimissioni per fatto asseritamente ascrivibile a , essendo la decisione CP_1
del professionista dipesa invece dalla prossima nomina di un altro direttore dei lavori in sua sostituzione. Deduceva quindi che con non era stato concluso un contratto di Persona_1
subappalto, ma di prestazione d'opera, che lo abilitava ad affiancare le maestranze di , e CP_1
che non rendeva quindi necessaria la designazione di un coordinatore della sicurezza;
di avere legittimamente confidato nell'assenza di amianto, stante la certificazione in tal senso resa dall'ing. nell'interesse di e di avere, in ogni caso, sollecitamente informato della Per_2 Pt_1
presenza dell'amianto non appena questo era stato accertato da che il fermo cantiere, Pt_2
disposto a causa dell'amianto, non era quindi causalmente riconducibile a fatto dell'appaltatrice; che, non sussistendo alcun inadempimento in capo all'opposta, era infondata la pretesa risarcitoria azionata dall'opponente.
pagina 4 di 13 Concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversarie.
4. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, parzialmente ammesse e quindi assunte le prove orali dedotte dalle parti ed espletata c.t.u., è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. Va innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria sollevata dall'opponente. ha, in particolare, sostenuto che la domanda di pagamento formulata con il ricorso Parte_1
sarebbe preclusa per essere successiva alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto intimata da con pec dd. 26.5.2020. CP_1
In atti è stata prodotta la successiva pec dd. 7.7.2020 (doc. 8 di parte opponente), con la quale il legale di , richiamata la precedente pec dd. 26.5.2020 “rimasta senza seguito”, con cui CP_1
sarebbe stato assegnato all'opponente termine di quindi giorni per adempiere alle obbligazioni assunte, comunicò “di avvalersi della risoluzione di diritto e, pertanto, ex art. 1454 c.c., il contratto dd. 13/02/2020 è risolto ipso iure”.
5.1 In contrario si osserva che “l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (Cass., 25703/2023).
Nella specie, un tale accertamento non è possibile, in quanto l'opposta non ha proposto la relativa domanda (risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.), agendo invece per il pagamento del corrispettivo. Non può quindi efficacemente opporsi che gli effetti della risoluzione si sarebbero già prodotti, e che quindi la domanda monitoria risulterebbe preclusa ex art. 1453, co. 2 c.c..
5.2 In ogni caso, si osserva che ulteriore motivo di infondatezza dell'eccezione è dato dal fatto che ha richiesto il pagamento del compenso dovuto per le prestazioni pacificamente poste CP_1
in essere prima dell'asserito prodursi degli effetti della diffida ad adempiere, risalente – in tesi di parte opponente – al 10.6.2020 (quindicesimo giorno dall'invio della pec dd. 26.5.2020).
L'eccezione dell'opponente non può quindi essere accolta.
pagina 5 di 13 6. Logicamente pregiudiziale all'esame della domanda monitoria è quello della domanda di risoluzione per inadempimento spiegata in via riconvenzionale dall'opponente.
6.1 La prima condotta contestata a è costituita dalla violazione del divieto, previsto CP_1
dall'art. 1 del contratto (doc. 2 di parte opponente), di subappalto1, avendo la Struttura
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell' verificato, nel corso Pt_2
dell'ispezione dd. 12.5.2020 (doc. 5 di parte opponente), la presenza in cantiere di un subappaltatore non autorizzato, privo di Durc. Persona_1
Ha replicato l'opposta, sostenendo che il operava in cantiere non quale subappaltatore, ma Per_1
quale lavoratore autonomo, sulla base del contratto d'opera stipulato il 20.2.2020 (doc. 5 ). CP_1
6.1.1 La qualificazione come subappalto del rapporto in questione è stata riconosciuta dallo stesso che, escusso quale teste all'udienza del 23.11.2021, ha affermato - Persona_1
rispondendo alla domanda capitolata sub 22) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta (“Vero nel cantiere di Via Marco Polo Lei affiancava le maestranze della
[...] nelle opere di demolizione”) - che “prestavo la mia opera in subappalto”. Controparte_1
La deposizione appare coerente con il contenuto delle prestazioni oggetto del contratto stipulato tra il e , relative all'”asporto detriti e scarico mezzi, pulizia quotidiana del Per_1 CP_1 cantiere”, e quindi proprio a parte delle opere commesse a quest'ultima da (v. art. 1 del Pt_1
contratto di appalto), in piena coerenza con la natura di contratto derivato del subappalto, avente medesimo contenuto e causa dell'appalto.
In ogni caso, si osserva che ciò che rileva ai fini del divieto non è tanto la qualificazione del rapporto, quanto il fatto che, essendo l'appalto fondato sull'intuitu personae, non sia consentito che altri, rispetto all'appaltatore, se non autorizzato dal committente, esegua tutta o parte dell'opera appaltata.
E quindi anche a ritenere che il rapporto tra opposta e fosse di prestazione d'opera, il Per_1
divieto appare comunque violato, posto che pure il lavoratore autonomo, come il subappaltatore, esegue senza vincolo di subordinazione parte dell'opera appaltata, che la committente vuole invece essere riservata all'appaltatore. 1 “l'appaltatore … si impegna a NON sub appaltare in tutto o in parte i lavori indicati nel presente contratto senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente ad eccezione di singole lavorazioni specialistiche, previa richiesta e conseguente autorizzazione scritta da parte del Committente” pagina 6 di 13 In conseguenza della riscontrata mancanza del Durc in capo al contestò a Per_1 Pt_2 CP_2
legale rappresentante della committente la violazione dell'art. 90, co. 4
[...] Parte_1
D.Lgs. 81/2008 per non avere designato un coordinatore per l'esecuzione dei lavori in un cantiere edile ove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, e dell'art. 90, co. 9, lett. a) del medesimo D.Lgs., per non avere effettuato la verifica dei requisiti tecnici professionali del lavoratore autonomo operante nel cantiere edile. prescrisse, per l'effetto, la designazione Pt_2 di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con redazione di apposito piano di coordinamento, nonché di consentire l'accesso al subordinatamente alla dimostrazione di Per_1
tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge (v. il già citato doc. 5 di parte opponente).
L'opponente, oltre ad allegare il divieto di subappalto quale causa di inadempimento, ha dedotto quale fonte di danno l'onere economico derivante alla nomina, imposta ex lege, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nonché la sanzione inflitta da per le violazioni Pt_2
accertate, pari a Euro 3.450,47 (v. nota dd. 25.8.2020, doc. 6 . Pt_1
6.1.2 Si osserva, in primo luogo, che la violazione posta in essere da non assume gravità CP_1
tale da giustificare, ex art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto d'appalto.
E, invero, tale inadempimento, da un lato, non attiene alla prestazione fondamentale dell'appaltatore, costituita dalla corretta esecuzione dell'opera, e, dall'altro, le sue conseguenze, sotto il profilo operativo ed economico, appaiono di rilievo limitato, consistendo nella necessità di nomina di un soggetto qualificato (reperito senza difficoltà da come Pt_1
accertato da nella nota da ultimo citata), il cui compenso è stato stimato dalla c.t.u. ing. Pt_2
con valutazione non contestata dalle parti, in circa 1.100,00 Euro lordi, e nel Per_3
pagamento della sanzione di Euro 3.450,47, importi significativamente inferiori e percentualmente non rilevanti rispetto al complessivo valore dell'appalto (Euro 300.000,00).
Va pertanto ritenuto che la violazione di Toro, pur integrante inadempimento al contratto di appalto, non sia idonea a fondare la domanda di risoluzione proposta da Pt_1
6.2 Il secondo fatto dedotto dall'opponente afferisce alla tardiva segnalazione della presenza di amianto nel cantiere, effettuata dall'opposta solo in seguito all'accertamento compiuto da nel corso dell'ispezione del 12.5.2020, che determinò l'ordine di sospensione dei lavori Pt_2
“fino a mappatura ed eventuale smaltimento dell'amianto”.
pagina 7 di 13 ha contestato l'addebito, rilevando che la mancanza di amianto le era stata garantita dalla CP_1
stessa committente con apposita dichiarazione resa dal direttore dei lavori, e di avere, una volta appresa la presenza dello stesso, immediatamente informato la controparte.
In effetti, nella relazione tecnica di asseverazione contenuta nella Segnalazione certificata di inizio attività - Scia presentata al Comune di Trieste (doc. 8 di parte opposta), l'ing.
[...]
progettista delle opere appaltate a , dichiarò – tra l'altro - “che le opere non Per_4 CP_1 interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto” (v. pag. 11).
Considerata tale qualificata attestazione, proveniente dal progettista, l'appaltatrice legittimamente potè confidare nell'assenza di amianto all'interno del cantiere, non essendo quindi tenuta – un tanto non essendo neppure specificamente previsto contrattualmente - a una preliminare verifica al riguardo.
Quanto all'emergere dell'amianto nel corso dei lavori, si conviene con l'opponente che l'appaltatore sia tenuto, in virtù dell'autonomia e della professionalità che lo caratterizza, a segnalarne la presenza, informando il committente, ma ciò purché tale presenza sia effettivamente avvertibile.
Al riguardo, non ha tuttavia allegato gli elementi in base ai quali (impresa che, Pt_1 CP_1
pacificamente, non è specializzata, né abilitata al trattamento del materiale in questione) sarebbe stata in grado di avvedersi della presenza dell'amianto prima che questo fosse accertato da quali, ad esempio, la quantità di amianto e la sua eventuale evidenza nel cantiere, Pt_2
elementi che neppure emergono dal verbale redatto di sopralluogo della stessa prodotto Pt_2
in copia dall'opponente, che, sul punto, si limita a prescrivere la mappatura e smaltimento dell'amianto.
In difetto di prova della concreta conoscibilità, in capo a , dell'esistenza dell'amianto, CP_1 esistenza del resto esclusa nell'attestazione resa dal progettista, deve pertanto ritenersi che l'obbligo di segnalazione del fatto alla committente sia stato assolto con l'invio della pec dd.
13.5.2020 (doc. 9 ), da reputarsi tempestivo in quanto immediatamente successivo alla CP_1
conoscenza degli esiti della verifica di avvenuta il giorno prima. Pt_2
Il successivo fermo cantiere disposto dall'autorità, e il conseguente danno lamentato dall'opponente non sono quindi imputabili all'appaltatrice, non rilevando quindi quali inadempimenti rilevati ai fini della domanda di risoluzione proposta da Pt_1
pagina 8 di 13 6.3 Quest'ultima ha, in terzo luogo, allegato che avrebbe triturato e confuso l'amianto con CP_1
altro materiale di risulta, causando un danno pari al costo, stimato in Euro 11.437,00 oltre Iva, per lo smaltimento, quale rifiuto pericoloso, della totalità del materiale.
L'opposta ha replicato, contestando la circostanza (“Si contesta, in quanto inveritiera,
l'imputata triturazione e confusione dell'amianto con altro materiale di risulta. I materiali rivenuti nel cantiere erano la risultanza della attività di demolizione e non certo opera di dolosa confusione o commistione da parte della impresa convenuta”; pag. 10 della comparsa di risposta), la cui prova incombe quindi su chi l'ha dedotta.
In merito, elementi che confermino la condotta dell'opposta non si rinvengono né nel verbale dd. 12.5.2020 redatto da né nel preventivo redatto da (all. 7 all'atto Pt_2 Organizzazione_1
di citazione), che si limita a quantificare il costo, né nella relazione della c.t.u., la quale ha dato atto del sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi.
Pertanto, pure l'esistenza di tale inadempimento contestato all'opposto va disattesa, dovendosi in ogni caso osservare, quanto al profilo risarcitorio, che l'opponente non ha provato, né offerto di provare, di avere sostenuto l'onere economico di smaltimento dell'amianto, meramente preventivato.
6.4 Ulteriore inadempimento ascritto all'opposta è costituito dalla mancata rimozione dei materiali provenienti dalle demolizioni, lasciati gravare sui solai, perciò sovraccarichi, con conseguente pericolo di sfondamento e lesione delle strutture.
ha replicato, allegando di avere puntellato i solai una volta ricevuta la segnalazione del CP_1
problema dall'ing. Per_2
Quest'ultimo, escusso quale teste, ha riferito di avere verificato, nel corso di sopralluoghi in cantiere quale direttore dei lavori relativi alle opere strutturali, l'esistenza di materiali di risulta sui solai, e di avere per tale motivo inviato, il 7.5.2020, una mail alle parti (doc. 3 di parte opposta) elencando accorgimenti e opere da eseguire (tra cui l'asporto dei materiali con alleggerimento dei solai, la verifica delle condizioni di manutenzione, il consolidamento degli appoggi travi in copertura). Il teste ha precisato che i solai vennero effettivamente alleggeriti, non rammentando se fossero stati anche puntellati, e che, rientrando gli stessi tra le opere di ripristino, sarebbero stati in seguito consolidati, trattandosi di solai in legno, che necessitavano di interventi (“il tetto aveva un buco, c'era percolazione d'acqua”).
pagina 9 di 13 Il teste , geometra con mansioni di assistente tecnico in cantiere per conto della Testimone_1
committenza, ha dichiarato che i solai furono, su ordine dell'ing. alleggeriti, mediante Per_2 rimozione (“ma non completamente”) dei materiali di demolizione.
Dalle risultanze testimoniali emerge quindi che residui di demolizioni fossero effettivamente presenti nei solai, ma che vennero asportati almeno parzialmente, con conseguente alleggerimento delle strutture, di cui era stato previsto il consolidamento, in seguito non effettuato a causa dell'interruzione del rapporto tra le parti.
Considerato inoltre che, come affermato dall'ing. nessuna verifica tecnica relativa alla Per_2
tenuta dei solai venne posta in essere, il rischio di sfondamento e lesionamento delle strutture allegato dall'opponente non risulta confermato, né è stato dedotto alcun ulteriore pregiudizio derivante dalla condizione dei solai.
Pure tale doglianza è quindi inidonea a supportare la domanda di risoluzione per inadempimento.
6.5 Da ultimo, ha lamentato il mancato corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti Pt_1
depositati alla rinfusa nel cortile dello stabile.
ha contestato l'imputabilità della circostanza, ascritta ad “altra ditta balcanica” (pag. 10 CP_1
della comparsa di risposta) intenta nello sgombero dei magazzini al piano terra dello stabile.
Al di là delle diverse versioni rese dai testi escussi sul punto (il geom. ha negato la Tes_1
presenza di una ditta terza rispetto a intenta a sgomberare i magazzini al piano terra, ditta CP_1
che invece il ha affermato di avere visto “caricare e scaricare materiale” nel cortile del Per_1
cantiere di cui è causa, al pari di un condomino), si osserva che il fatto dedotto dall'opponente, quand'anche – in tesi - imputabile all'opposta, non assume gravità tale da determinare la risoluzione del contratto d'appalto, dovendosi inoltre evidenziare – quanto al conseguente profilo risarcitorio - come l'opponente non abbia provato né di avere proceduto, a proprie spese, allo sgombero del cortile dai rifiuti (il teste ha affermato di non sapere da chi Per_2
furono sgomberati i magazzini al seminterrato), né di avere pagato il relativo costo, meramente e genericamente allegato (“cca Euro 2000”; pag. 9 dell'atto di citazione).
Va pertanto respinta la domanda di risoluzione per inadempimento spiegata in via riconvenzionale da parte opponente.
pagina 10 di 13 7. Venendo ora alla domanda monitoria, ha dedotto il mancato pagamento di tre fatture CP_1
(all. 2 al ricorso): la n. 16/2020 di Euro 30.000,00 a titolo di acconto, previsto in contratto, pari al 10% del corrispettivo convenuto;
la n. 48/2020 di Euro 14.842,89 corrispondente al compenso maturato con il primo Sal approvato il 13.5.2020 dalla committente (doc. 10 ; la Pt_1
n. 49/2020 di Euro 3.844,00 per oneri di occupazione di suolo pubblico, pure oggetto dello stesso Sal.
L'opposta, allegando il versamento, da parte di del minor importo di Euro 16.000,00 ha Pt_1
agito per la differenza, pari a Euro 32.686,89.
La determinazione del credito di corrisponde al valore delle opere eseguite, stimato dalla CP_1
c.t.u. in Euro 20.366,10 Iva esclusa, importo non contestato dall'opposta ed espressamente recepito dall'opponente (v. pag. 4 della comparsa conclusionale), e che viene condiviso, posto che, in considerazione del già rilevato mutamento dello stato dei luoghi, che ne ha impedito un Cont accertamento, il solo elemento valorizzabile è costituito dal che quantifica nella predetta somma (al lordo della ritenuta del 10% di Euro 1.649,21) il valore in questione.
Detraendo quindi l'acconto di Euro 16.000,00, residua la differenza di Euro 4.366,10 Iva esclusa, che risulta dovuta a a titolo di corrispettivo dell'appalto. CP_1
Non può invece essere preteso da anche il pagamento dell'acconto di Euro 30.000,00, CP_1
considerato che lo stesso integra una mera anticipazione, la quale è quindi dovuta nei limiti del valore delle opere eseguite.
Conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo, in quanto emesso per un importo superiore a quello dovuto, va condannata al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 4.366,10, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
8. L'opponente ha azionato in via riconvenzionale controcrediti a titolo di risarcimento dei danni.
Le poste relative sono già state valutate in occasione dell'esame della domanda di risoluzione proposta da (v. supra, paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5), allorché il solo inadempimento Pt_1
addebitato a è stato individuato nella violazione del divieto di subappalto. Peraltro, i danni CP_1 conseguenti, dedotti da costituiti dall'emissione della sanzione di Euro 3.450,47 da parte Pt_1
di e dal costo, stimato dal c.t.u. in Euro 1.100,00 circa, per la nomina di un coordinatore Pt_2
pagina 11 di 13 per la sicurezza non risultano provati, posto che né il pagamento della sanzione, né quello del compenso del professionista sono stati documentati, dovendosi in ogni caso rilevare, quanto alla prima, come il relativo onere sia stato posto a carico personalmente del sig. Controparte_4
quale “committente” e non di di cui questi è legale rappresentante. Parte_1
8.1 Ulteriore posta di danno, svincolata dalla domanda di risoluzione, è costituita dall'onere derivante dalla nomina di un nuovo direttore dei lavori in sostituzione dell'ing. Per_2 dimessosi dall'incarico a causa dei gravi inadempimenti dell'appaltatrice.
Il presupposto allegato dall'opponente non è risultato provato, sia in considerazione del rilevato mancato accertamento di gravi inadempimenti a carico di , sia in quanto la mail dd. CP_1
8.5.2020 con la quale l'ing. comunicò il proprio recesso (doc. 4 di parte opposta) non Per_2
fa alcuna menzione, tra i motivi posti a suo fondamento, alla condotta dell'appaltatrice, ma a circostanza del tutto diversa, come la prevista nomina di altro professionista (il geom. CP_5
quale direttore dei lavori.
La domanda di risarcimento dei danni non può quindi essere accolta.
9. La reciproca soccombenza delle parti è idonea a giustificare la parziale compensazione, per metà, delle spese di lite, poste per il resto a carico dell'opponente, da considerarsi soccombente in via prevalente, essendo le sue domande riconvenzionali state integralmente respinte, a differenza della domanda monitoria di , accolta in minima misura, e liquidate come in CP_1
dispositivo, applicati i valori medi previsti dal D.M. 55/2004 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per le cause di valore (indicato nella nota allegata dall'opposta) da Euro 26.000,01 a Euro
52.000,00.
9.1 Gli oneri di c.t.u. sono posti a definitivo carico dell'opponente per il 75% e dell'opposta per il 25%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2886/2020 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda monitoria, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 4.366,10, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle pagina 12 di 13 fatture allegate al ricorso al saldo;
- rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dall'opponente;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta della metà delle spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, e della metà delle spese del giudizio di opposizione, che liquida, per detta frazione, in Euro 3.808,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali forfetarie, CPA e IVA – se dovuta - ex lege, compensando tra le parti la restante metà;
- pone gli oneri della c.t.u. a definitivo carico dell'opponente per il 75% e dell'opposta per il
25%.
Trieste, 12.1.2024
Il Giudice
dott. Daniele Venier
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