Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 187/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 29 gennaio 2025
All'udienza del 29/01/2025 alle ore 9.45 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv.
Simone Ferraro nell'interesse dell'opponente e l'avv. Giovanna Parte_1
Suriano, per delega dell'avv. Maria Nicoletta Carè, nell'interesse della Agenzia delle
Entrate Riscossione.
Nessuno è presente per il terzo chiamato , già costituito. Controparte_1
I difensori delle parti, in assenza di richiesta istruttorie ed autorizzati in tal senso, precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c...
Il Giudice si riunisce in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della su estesa sentenza
R.G. n. 187/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G. in epigrafe vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Simone Ferraro C.F._1
- attore -
1
Agenzia delle Entrate Riscossione (c.f. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Maria Carè
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2
- terzo chiamato -
Oggetto: opposizione ad intimazione esattoriale.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 29/01/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per sentir dichiarare l'illegittimità Controparte_3 dell'intimazione di pagamento n. 11020239014958428000 notificata in data 30/08/2023 ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente all'importo di € 2.667.100,51 già portato sulla cartella esattoriale n. 11020100016062038004 notificata in data 10/02/2011 avente ad oggetto “Spese processuali relativa all' anno 2009 - Corte di Appello di Reggio
Calabria Ufficio Recupero Crediti”, nonché per sentir dichiarare estinto il credito per intervenuta prescrizione decennale.
L'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto, dopo la cartella esattoriale, alcun ulteriore atto interruttivo prima dell'intimazione opposta, con conseguente decorso del termine decennale di estinzione del credito.
La Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo che tra la notifica della cartella esattoriale il 10/02/2011 e la notifica l'intimazione di pagamento oggetto di causa non è trascorso il decennio utile all'estinzione per prescrizione dovendosi applicare il regime della sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale c.d. Covid-
19; al riguardo ha invocato l'applicazione dell'art. 68 D.L. n. 18/2020 nel suo richiamo all'art. 12 D.Leg.vo n. 159/2015 ed in particolare al comma 2 (“I termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”) ed alla conseguente sostanziale
2 sospensione della prescrizione non solo dall'8/03/2020 al 31/08/2021 con esplicitato nell'art. 68 bensì sino al 31 dicembre 2023 (cioè la fine del secondo anno successivo alla cessazione dell'interruzione).
Con ordinanza del 3/07/2024 il Tribunale ha disposto l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore , preso atto della precisazione Controparte_1 dell'opponente in ordine al petitum concernente anche la declaratoria di estinzione del credito.
Il si è costituito, seppur tardivamente, riferendo che il Controparte_1 credito oggetto di causa trae fonte della condanna alle spese processuali comminata a congiuntamente ad altri imputati, con sentenza della Corte di Parte_1
Appello di Reggio Calabria del 19/07/2005 divenuta esecutiva il 4/12/2006, che per il recupero è stata aperta la partita di credito n. 812/2009 e poi iscritto il ruolo n. 6356/2010 subito trasmesso all'agente per la riscossione. In ragione di tale ricostruzione e della circostanza che l'opponente ha lamentato la prescrizione maturata nel periodo successivo alla notifica della cartella del 2011 (nel periodo, cioè, gestito esclusivamente dalla
Agenzia delle Entrate Riscossione) ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale e, comunque, l'assenza di qualsivoglia responsabilità per l'eventuale effetto estintivo.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Si è detto che oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento n.
11020239014958428000 notificata in data 30/08/2023 ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n.
602/1973 limitatamente all'importo di € 2.667.100,51 già portato sulla cartella esattoriale n. 11020100016062038004 notificata in data 10/02/2011 avente ad oggetto “Spese processuali relativa all' anno 2009 - Corte di Appello di Reggio Calabria Ufficio
Recupero Crediti”.
A sostegno della domanda l'opponente ha indicato l'intervenuta estinzione del credito per decorso del termine decennale tra la notifica della cartella del 10/02/2011 e quella dell'intimazione opposta del 30/08/2023.
L'agente per la riscossione nel costituirsi non ha segnalato e documentato atti interruttivi intermedi tra le predette due notificazioni.
Premesso il pacifico termine decennale che regge la prescrizione dei crediti per spese di giustizia, va osservato che tra le due notifiche su indicate sono decorsi 12 anni e
6 mesi e 20 giorni.
3 All'ordinario termine decennale deve essere aggiunto il periodo di 1 anno e 4 mesi e
23 giorni di sospensione della prescrizione previsto dall'art. 68 D.L. n. 18/2020 e succ mod..
E' noto che l'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi le successive modifiche sino alla L. n.
106/2021 (nella loro sostanziale unificazione degli artt. 67 e 68) hanno disposto a far data dall'8/03/2020 e sino al 31/08/2021 il blocco della notificazione degli atti di riscossione con la conseguenza che, essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità per l'agente della riscossione di procedere con la notificazione degli atti, per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso essendo la prescrizione una sanzione “all'inattività colpevole”.
Il tenore dell'art. 67 comma 1 e comma 4 D.L. n. 18/2020 non consente ragionevole dubbio sulla volontà del legislatore di assoggettare a sospensione (per le ragioni emergenziali sin troppo note) non solo il versamento delle entrare tributarie e non tributarie in scadenza (art. 68) ma anche “i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” e dell'agente per la riscossione per loro delega (art 67 comma 1), così come confermato dall'espresso richiamo alla previsione di cui all'art. 12 D.Leg.vo n. 159/2015
(art 67 comma 4: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”).
Il richiamato art 12 comma 1 D.Leg.vo n. 159/2015 dispone, infatti, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La ratio legis è stata quella di sospendere durante l'emergenza pandemica tutte l'attività di riscossione esattoriale, anche in considerazione della grave crisi economica che ha colpito il paese. La lettura non solo delle norme ma anche delle relazioni che hanno condotto alle numerose proroghe (art. 154 D.L. n. 34/2020, art. 99 D.L. n. 104/2020, art. 1 bis D.L. n. 125/2020, art. 1 D.L. n. 3/2021, art. 22 bis D.L. n. 183/2020, art. 4 D.L. n.
4 41/2021, art. 9 D.L. n. 73/2021 e da ultimo l'art. 2 D.L. n. 99/2021 con proroga sino al
31/08/2021) non sembra giustificare interpretazioni riduttive.
L'attuale testo del citato art. 68 dispone, del resto, che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” (comma 1) e che “
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” (comma 2).
Il Tribunale ritiene che il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 non possa che ragionevolmente essere inteso come relativo a tutto ciò che in quel periodo essendo scaduto avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale Cass. n. 960 del 15/01/2025).
Aggiungendo al periodo ordinario decennale l'ulteriore arco temporale dall'8/03/2000 al 31/08/2021, nel caso in esame il termine prescrizionale decorrente dal
10/02/2011 è maturato il 2/07/2022. L'intimazione opposta è stata notificata il
30/08/2023, ben oltre la maturazione del termine prescrizionale.
L'agente per la riscossione ha invocato l'ulteriore periodo di sospensione previsto dal comma 2 dell'art. 12 D.Leg.vo n. 159/2015 in forza del quale i termini riprendono a decorrere dal “31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Il motivo non può essere condiviso.
Come pacificamente sostenuto dall'elaborazione giurisprudenziale, la disciplina emergenziale di sospensione dei termini prescrizionali ha natura speciale e come tale deve essere interpretata in modo restrittivo.
Al riguardo va osservato – come sottolineato dall'opponente nelle note ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. – che il comma 2 dell'art. 12 D.Leg.vo 159/2015 si riferisce esclusivamente ad adempimenti e versamenti tributari che scadono entro il 31/12 degli
5 anni durante i quali si verifica la sospensione, a differenza del comma 1 che ha portata più ampia e sovrapponibile alla prima parte del citato art 68 D.L. n. 18/2020.
Dunque, la specifica disciplina richiamata dalla convenuta non risulta applicabile quanto meno perché relativa a crediti tributari, cioè crediti diversi da quelli oggetto di causa.
Pertanto, l'opposizione va accolta.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
In ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio dell'opponente vittorioso e della circostanza che soccombente è un'amministrazione statale (nella specie esclusivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione, atteso che la prescrizione è maturata interamente nella fase della riscossione da lei gestita) non si fa luogo alla condanna alle spese nella presente sentenza con il meccanismo di cui all'art. 133 TU spese di giustizia, rimettendo la liquidazione del compenso ad apposito decreto su istanza del difensore all'esito della procedura (Cass. n. 18162 del 26/06/2023). CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e nel contraddittorio con
[...] il così provvede: Controparte_1
• Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 11020239014958428000 notificata in data 30/08/2023 ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente all'importo di € 2.667.100,51 già portato sulla cartella esattoriale n.
11020100016062038004 notificata in data 10/02/2011, che dichiara estinto per prescrizione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Così deciso in Palmi, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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