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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 17 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MI) via delle Rogge n.3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Quinti e Stefano Andrea Zappa del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano Corso Magenta n. 5
APPELLANTE
contro pagina 1 di 9 , nata a Milano il 3.4.1970, C.F. , residente a [...] C.F._2
Gregorio 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Cossi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via San Vincenzo n. 18/A,
APPELLATA
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10427/2024 – emessa nella causa civile n. 9584/2022
R.G. il 13.11.2024, pubblicata il 3.12.2024 e notificata il 5.12.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10427/2024 pubblicata il 3.12.2024 e notificata il
5.12.2024
1)nel merito, riformare il capo 2 e 3 della sentenza di primo grado, nella parte relativa all'assegno Per_ indiretto paterno al mantenimento della figlia , disponendo un assegno di mantenimento paterno Per_ della figlia versando alla madre l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) in via anticipata Per_ entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese universitarie di sulla base di quanto previsto dal Protocollo, oltre al 60% delle ulteriori spese extra assegno, come da linee guida del
Tribunale di Milano;
2)in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova, così come articolati nella memoria ex art 183 co.VI n.2 e 3 cpc in atti e non ammessi in primo grado ed in particolare il signor chiede che la Corte Parte_1
di Appello Voglia:
a prova diretta: ordinare alla dott.ssa ovvero in caso di inottemperanza direttamente al terzo l'esibizione in CP_1
giudizio ex art 210 cpc di: contratti di collaborazione sottoscritti dalla resistente con di Palazzolo, Comunità Ebraica Parte_2
RSA Arzaga, ADI Fondazione Maddalena Grassi Ambulatorio Medi Milano;
pagina 2 di 9 dichiarazione redditi 2023 (periodo di imposta 2022); fatture emesse dalla dott.ssa nel 2023; CP_1
dichiarazione Enpam riguardanti i redditi derivanti dalla libera professione della dott.ssa relativi CP_1
agli ultimi 5 anni;
comparsa di costituzione della dott.ssa nel procedimento RG 31607/2022 CP_1
(dott.ssa – Sez VI Civile); contratto preliminare di compravendita sottoscritto per Per_2
l'alienazione dell'immobile sito in Rozzano via Solidarietà 20; la documentazione attestante il percepimento dell'assegno unico erogato dall'Inps a favore della figlia;
l'estratto conto Persona_3
corrente intestato a se stessa e/o alla figlia, ove somme sono state accreditate, negli anni, le indennità di invalidità Inps percepite da , nonché la relativa movimentazione bancaria dal luglio Persona_3
2021 sino alla data di evasione dell'ordine; ordinare ai sensi dell'art 210 cpc a la produzione in giudizio di copia del profilo CP_1
previdenziale ENPAM e/o eventuali fondi pensionistici integrativi, relativo agli ultimi 10 anni;
disporre l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art 155 sexies disp.att. In combinato disposto con il nuovo testo dell'art 492 bis u.c. cpc al fine di: acquisire informazioni specifiche attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate
– Servizio di Anagrafe Tributaria, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari intrattenuti dalla signora sotto qualsiasi forma;
CP_1
acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari nei dieci anni precedenti il processo in corso;
verificare l'eventuale titolarità o la disponibilità di carte di pagamento (bamcomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi o ad imprese e società alle quali in qualche modo la signora partecipa;
CP_1 ordinare alla signora di rendere la dichiarazione di cui all'art 5 della legge 898/1970, in CP_1
particolare di rendere e depositare entro congruo termine una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'Autorità Giudiziaria e valutabile ex art 116 cpc) con la quale indichi: a)tutte le fonti di reddito di cui dispone (redditi da lavoro, redditi da partecipazione, csh bonus, pensioni, canoni di locazione ecc.), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti dal 1 giugno 2017 alla data del deposito della dichiarazione e allegando eventuali contratti di lavoro e/o di consulenza o delibere aziendali con specificazione in ordine a eventuali benefits e/o bonus e trattamenti di fine rapporto e/o accordi consensuali eventualmente sottoscritti;
b)le proprietà immobiliari di cui è stato titolare o contitolare dalla data del matrimonio e di cui è titolare o contitolare attualmente fino alla data del deposito, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, attuale pagina 3 di 9 destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato, prezzo di vendita ecc.) in Italia e all'Estero, allegando la relativa documentazione;
c)i beni mobili registrati di cui è stato proprietario dal 1 giugno 2017 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione anche relativa all'acquisto e alla cessione;
d)i conti correnti, deposito titoli, fondi di investimento, polizze assicurative e altri generi di investimento, carte di credito di cui sia e/o sia stato intestatario e/o cointestatario ovvero di cui il medesimo abbia e/o abbia avuto la disponibilità e di cui abbia un potere di firma con specifica delega ad operare, allegando copia dei relativi estratti contio con movimentazione completa da 1 giugno 2017 alla data del deposito della dichiarazione avuti riguardo a tutti i conti correnti, sia in Italia che all'Estero; e)il numero dei collaboratori al proprio servizio con indicazione delle retribuzioni e della mansione dal 1 giugno 2017 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
f)le spese annue per mutui, finanziamenti, con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata dal 1 giugno 2017 alla data di deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
g)l'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi con indicazione delle quote annue di iscrizione, dal 1 giugno 2017 alla data di deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
h)eventuali partecipazioni societarie e i corrispettivi percepiti da tali partecipazioni e l'indicazione di quelle in cui sia o sia stato consigliere o abbiano ricoperto cariche sociali o amministrative indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, fringe benefits, bonus, liquidazioni, allegandone la documentazione relativa, compresi i bilanci delle società e i documenti relativi alla proprietà immobiliari intestate alle società e alla gestione delle proprietà immobiliari stesse (locazione, affitto ecc) in Italia e all'Estero, per il periodo dal 1 giugno 2017 alla data del deposito della dichiarazione;
i) dichiarazione successorie dei prossimi congiunti e eventuali atti di rinuncia ad eredità sottoscritti;
con rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte della dott.ssa ed eventualmente dalla stessa CP_1
riproposta nel presente giudizio di appello, per tutti i motivi meglio descritti con memorie ex art 183 comma VI n.3 cpc, depositata in atti;
con vittoria di spese e competenze professionali rifuse dei due gradi di giudizio”
Parte appellata:
pagina 4 di 9 “In via principale rigettare il ricorso in ex adverso appello, perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 10427/2024 del Tribunale di Milano Sezione IX Civile;
con condanna alle spese del presente grado di giudizio”
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 7.1.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 10427/2024 – emessa nella causa civile n. 9584/2022 R.G. il 13.11.2024, depositata il
3.12.2024 e notificata il 5.12.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civile del matrimonio promossa da contro . Parte_1 CP_1
Il ricorrente chiedeva al Tribunale, oltre la pronuncia sullo status, la conferma delle condizioni di Per_ separazione, mentre la moglie per il concorso al mantenimento della figlia chiedeva € 700 mensili oltre al 60% delle spese extra assegno, salvo portare la somma ad € 1000 al mese inclusive delle spese extra.
In fase presidenziale, tenuto conto che la sig.ra aveva iniziato una convivenza presso un'altra CP_1 abitazione e aveva potuto volendo mettere a reddito la ex casa coniugale, non poteva ritenersi ridotto il Per_ proprio reddito giustificante la richiesta di aumento dell'assegno per e confermava le condizioni Per_ di separazione in via provvisoria dando atto che era diventata nel frattempo maggiorenne.
Con sentenza parziale del 11.8.2023 veniva pronunciato il divorzio.
Nel prosieguo del giudizio di merito il ricorrente dava atto che la sig.ra aveva alienato la casa CP_1 coniugale per € 285.000.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Milano ha: preso atto dell'accordo delle parti circa la contribuzione al figlio (il padre € 375 al mese, pari
Per_4 al 50% del canone di locazione da versare sul c/c gestito dall'ADS Avv Giarrizzo oltre ad € 150 al mese, sulla carta prepagata in uso a € 75 a settimane alternate con la madre;
la madre idem
Per_4 per canone di locazione oltre ad € 100, sulla carta prepagata in uso a € 50 a settimane
Per_4 alternate con il padre, oltre al 50% della custode sociale di per € 145 al mese;
Per_4
Per_ posto a carico del padre il concorso al mantenimento della figlia con decorrenza da novembre
2024 nella misura di € 700 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo;
AUU per intero alla madre;
ha compensato le spese di lite.
pagina 5 di 9 Per_ Il Tribunale ha ritenuto per aumentare il contributo di a carico del padre che:
entrambi i genitori abbiano accresciute le rispettive sostanze economiche e reddituali, rispetto alla Per_ separazione;
i genitori non riescono ad accordarsi sulle spese extra di che rimangono quindi a carico totale della madre.
Con l'appello proposto dal sig. viene contestato al Tribunale di Milano l'aumento Parte_1 Per_ dell'assegno di concorso al mantenimento della figlia da € 400 a € 700 sostenendo che:
non è vero che il padre non versa le spese straordinarie (doc.2 e 28-31 primo grado);
errata valutazione delle capacità reddituale delle parti: quanto a : non è corretto che sia passato dal netto di € 2500 nel 2018 ad € 3300/3500 Parte_1 calcolati su 12 mensilità: la separazione è del 2020 e pertanto avrebbe dovuto essere considerati i redditi del 2019 quando il suo reddito era già di circa € 3000 al mese, il suo stipendio base non è cambiato e il poco aumento è dato dagli straordinari che fa;
non viene specificato che i due finanziamenti accesi dopo la separazione ammontano ad € 750,00 al mese;
la sua situazione reddituale
è peggiorata;
non viene dato atto in sentenza che deve far fronte per € 350.000,00 in solido con la ex moglie oltre al pagamento delle spese processuali di € 17252,00 nei confronti della sig.ra madre Per_5 dell'appellata;
quanto a : la dottoressa non ha depositato tutti i documenti ordinati dal Giudice e il CP_1 CP_1 suo comportamento processuale non è stato valutato, ivi compreso l'atto di vendita della casa coniugale per verificare l'importo incassato e dove sono stati investiti gli importi di € 450.000 percepiti dalla vendita di due immobili in Rozzano;
non ha prodotto gli estratti c/c, né ha mai chiarito a quanto Per_ ammonti l'AUU percepito e l'assegno di indennità INPS percepito per (queste indennità non sono state considerate dal Tribunale, né il fatto che vive con l'attuale marito dividendo i costi con tenore di vita molto elevato);
la necessità di rimettere il giudizio in istruttoria per la valutazione del patrimonio della dott.ssa CP_1 con accoglimento delle istanze formulate con memoria 183 co.6 n.2 cpc;
non vale la motivazione che le frequentazioni con il padre siano inesistenti per la valutazione del Per_ quantum dell'assegno: ora è maggiorenne e può fare ciò che vuole e quindi non contano i tempi di permanenza;
Per_ oggi che ha fallito 4 test di ingresso all'Università ed un esame sulla lingua inglese, passa le giornate presso la palestra di karate dedicandosi a suo dire all'apprendimento della lingua Koreana.
Chiede la riduzione ad € 400 dell'assegno oltre al 50% delle spese universitarie e il 60% delle altre spese straordinarie.
Si è costituita in data 14.3.2025 per chiedere il rigetto dell'appello con spese. CP_2
Precisa che le spese extra assegno che richiedono il preventivo accordo sono incluse nel fisso mensile;
pagina 6 di 9 l'assegno mensile ora rivalutato è di € 465,00 e il non ha mai pagato spontaneamente il 50% Pt_1 delle spese scolastiche costringendola ad attivare a cause esecutive;
lui non ha voluto condividere le Per_ spese di sostegno psicologico per ed è un padre è assente;
l'aumento del contributo è di € 240,00 mensile e la partecipazione alle spese extra scolastiche è stata ridotta dal 60% al 50% e quelle scolastiche sono incluse nel mensile, pertanto, non vi è stato alcun aumento ma una diversa allocazione delle spese;
Per_
è iscritta al 1 anno di Scienze Politiche all'Università Ecampus che frequenta;
pratica karate ed è cintura nera;
il Tribunale ha correttamente valutato i redditi del nel 2019 € 42693 e nel 2023 € 66511; uno Pt_1 dei finanziamenti è per l'acquisto di una bicicletta per € 8300; la sentenza a favore della madre di lei ricade su entrambi;
Per_ la madre ha dovuto sempre prendersi cura dei figli: che continua ad avere bisogno di supporto psicologico e affetto da gravi disabilità psichiatriche, sottoposto a diversi ricoveri in TSO ed Per_4 attualmente in carcere in esecuzione di una misura cautelare;
ha dovuto ridurre le proprie ore di lavoro per seguire i figli anche in carcere e avere contatti con l'Avvocato penalista e con il suo ADS;
svolge consulenza per RSA Arzaga della Comunità Ebraica per 5 ore al mese;
non può più svolgere attività ambulatoriale;
l'attuale marito ha seri problemi di salute;
nessun tenore di vita elevato;
infondata la richiesta istruttoria meramente esplorativa.
All'udienza del 15 aprile 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 14.1.2025 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellante, ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
L'appello svolto da nel merito è fondato nei limiti che seguono. Parte_1
Nel caso di specie la Corte rileva la non conformità ai principi normativi e giurisprudenziali della decisione assunta dal Tribunale di Milano che ha rideterminato l'importo mensile del contributo del Per_ padre al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Parte_1 autosufficiente, ad € 700,00 limitando la sua contribuzione al 50% delle sole spese straordinarie extra assegno che non richiedono il preventivo accordo dei genitori, per il fatto che gli stessi non riescono non riescono a concordare le spese extra assegno per la figlia che quindi vengono sostenute esclusivamente dalla madre e che i rapporti tra padre e figlia siano ad oggi insussistenti.
In tema di mantenimento della prole devono intendersi straordinarie le spese che, per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, sicché la loro pagina 7 di 9 inclusione in via forfettaria e predeterminata nell'ammontare dell'assegno ordinario, in assenza di accordo delle parti sul punto, è in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché può recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, secondo il consolidato orientamento, tra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n.7169 “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma
4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno”.
Per_ Il ripristino del contributo a carico del padre al mantenimento indiretto della figlia Parte_1 nella misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche / universitarie ed al
60% delle altre spese extra assegno sulla base di quanto previsto dal Protocollo, ripartizione a cui si è reso disponibile parte ricorrente ora appellante, risponde al principio di proporzionalità e di adeguatezza, tenuto anche conto della consistenza della situazione reddituale/patrimoniale delle parti.
E' stato infatti accertato che se dal punto di vista retributivo i sigg.ri e sia di Parte_1 CP_1 fatto equivalenti con retribuzioni che si aggirano intorno a € 3.000,00 circa mensili, sotto il profilo patrimoniale gli stessi presentano significative differenze:
il sig. è proprietario di un appartamento in Rozzano dove vive, ha contratto due finanziamenti Pt_1 presso SS e EU rispettivamente di € 522,00 e € 264 mensili e il saldo al 31.3.2024 del conto corrente acceso presso Banca dei Paschi di Siena è pari ad € 649,56; la sig.ra ha in data 29.7.2022 venduto un immobile in Rozzano per un corrispettivo di € CP_1
170.000,00 e poi successivamente ha alienato la ex casa coniugale sita in Rozzano, di cui non si conosce il corrispettivo percepito, non essendo stata presentata la relativa documentazione e si è trasferita con la figlia nell'immobile di proprietà del nuovo marito, oltre a percepire per intero l'AUU Per_ per
Stante l'accoglimento dell'appello la sentenza di primo grado va riformata anche in punto spese di lite, dovendo il giudice dell'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte come infra riportato:
pagina 8 di 9 Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte
la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza
impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".
Stante l'esito del presente procedimento la Corte in esito alla soccombenza di parte appellata, dispone ex art 91 cpc da parte della stessa la rifusione delle spese di lite a parte appellante per entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014,
aggiornate al 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano n. 10427/2024 – emessa nella causa civile n. 9584/2022 R.G. il 13.11.2024, depositata il 3.12.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio così dispone, in accoglimento del proposto appello:
Per_ 1)pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 versando alla madre l'importo mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese CP_1
scolastiche/universitarie e al 60% delle altre spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di
Milano
2)conferma nel resto la sentenza impugnata;
3)condanna rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio CP_1 Parte_1 liquidate nella misura complessiva di € 6.800,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MI) via delle Rogge n.3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Quinti e Stefano Andrea Zappa del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano Corso Magenta n. 5
APPELLANTE
contro pagina 1 di 9 , nata a Milano il 3.4.1970, C.F. , residente a [...] C.F._2
Gregorio 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Cossi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via San Vincenzo n. 18/A,
APPELLATA
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10427/2024 – emessa nella causa civile n. 9584/2022
R.G. il 13.11.2024, pubblicata il 3.12.2024 e notificata il 5.12.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10427/2024 pubblicata il 3.12.2024 e notificata il
5.12.2024
1)nel merito, riformare il capo 2 e 3 della sentenza di primo grado, nella parte relativa all'assegno Per_ indiretto paterno al mantenimento della figlia , disponendo un assegno di mantenimento paterno Per_ della figlia versando alla madre l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) in via anticipata Per_ entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese universitarie di sulla base di quanto previsto dal Protocollo, oltre al 60% delle ulteriori spese extra assegno, come da linee guida del
Tribunale di Milano;
2)in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova, così come articolati nella memoria ex art 183 co.VI n.2 e 3 cpc in atti e non ammessi in primo grado ed in particolare il signor chiede che la Corte Parte_1
di Appello Voglia:
a prova diretta: ordinare alla dott.ssa ovvero in caso di inottemperanza direttamente al terzo l'esibizione in CP_1
giudizio ex art 210 cpc di: contratti di collaborazione sottoscritti dalla resistente con di Palazzolo, Comunità Ebraica Parte_2
RSA Arzaga, ADI Fondazione Maddalena Grassi Ambulatorio Medi Milano;
pagina 2 di 9 dichiarazione redditi 2023 (periodo di imposta 2022); fatture emesse dalla dott.ssa nel 2023; CP_1
dichiarazione Enpam riguardanti i redditi derivanti dalla libera professione della dott.ssa relativi CP_1
agli ultimi 5 anni;
comparsa di costituzione della dott.ssa nel procedimento RG 31607/2022 CP_1
(dott.ssa – Sez VI Civile); contratto preliminare di compravendita sottoscritto per Per_2
l'alienazione dell'immobile sito in Rozzano via Solidarietà 20; la documentazione attestante il percepimento dell'assegno unico erogato dall'Inps a favore della figlia;
l'estratto conto Persona_3
corrente intestato a se stessa e/o alla figlia, ove somme sono state accreditate, negli anni, le indennità di invalidità Inps percepite da , nonché la relativa movimentazione bancaria dal luglio Persona_3
2021 sino alla data di evasione dell'ordine; ordinare ai sensi dell'art 210 cpc a la produzione in giudizio di copia del profilo CP_1
previdenziale ENPAM e/o eventuali fondi pensionistici integrativi, relativo agli ultimi 10 anni;
disporre l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art 155 sexies disp.att. In combinato disposto con il nuovo testo dell'art 492 bis u.c. cpc al fine di: acquisire informazioni specifiche attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate
– Servizio di Anagrafe Tributaria, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari intrattenuti dalla signora sotto qualsiasi forma;
CP_1
acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari nei dieci anni precedenti il processo in corso;
verificare l'eventuale titolarità o la disponibilità di carte di pagamento (bamcomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi o ad imprese e società alle quali in qualche modo la signora partecipa;
CP_1 ordinare alla signora di rendere la dichiarazione di cui all'art 5 della legge 898/1970, in CP_1
particolare di rendere e depositare entro congruo termine una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'Autorità Giudiziaria e valutabile ex art 116 cpc) con la quale indichi: a)tutte le fonti di reddito di cui dispone (redditi da lavoro, redditi da partecipazione, csh bonus, pensioni, canoni di locazione ecc.), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti dal 1 giugno 2017 alla data del deposito della dichiarazione e allegando eventuali contratti di lavoro e/o di consulenza o delibere aziendali con specificazione in ordine a eventuali benefits e/o bonus e trattamenti di fine rapporto e/o accordi consensuali eventualmente sottoscritti;
b)le proprietà immobiliari di cui è stato titolare o contitolare dalla data del matrimonio e di cui è titolare o contitolare attualmente fino alla data del deposito, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, attuale pagina 3 di 9 destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato, prezzo di vendita ecc.) in Italia e all'Estero, allegando la relativa documentazione;
c)i beni mobili registrati di cui è stato proprietario dal 1 giugno 2017 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione anche relativa all'acquisto e alla cessione;
d)i conti correnti, deposito titoli, fondi di investimento, polizze assicurative e altri generi di investimento, carte di credito di cui sia e/o sia stato intestatario e/o cointestatario ovvero di cui il medesimo abbia e/o abbia avuto la disponibilità e di cui abbia un potere di firma con specifica delega ad operare, allegando copia dei relativi estratti contio con movimentazione completa da 1 giugno 2017 alla data del deposito della dichiarazione avuti riguardo a tutti i conti correnti, sia in Italia che all'Estero; e)il numero dei collaboratori al proprio servizio con indicazione delle retribuzioni e della mansione dal 1 giugno 2017 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
f)le spese annue per mutui, finanziamenti, con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata dal 1 giugno 2017 alla data di deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
g)l'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi con indicazione delle quote annue di iscrizione, dal 1 giugno 2017 alla data di deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
h)eventuali partecipazioni societarie e i corrispettivi percepiti da tali partecipazioni e l'indicazione di quelle in cui sia o sia stato consigliere o abbiano ricoperto cariche sociali o amministrative indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, fringe benefits, bonus, liquidazioni, allegandone la documentazione relativa, compresi i bilanci delle società e i documenti relativi alla proprietà immobiliari intestate alle società e alla gestione delle proprietà immobiliari stesse (locazione, affitto ecc) in Italia e all'Estero, per il periodo dal 1 giugno 2017 alla data del deposito della dichiarazione;
i) dichiarazione successorie dei prossimi congiunti e eventuali atti di rinuncia ad eredità sottoscritti;
con rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte della dott.ssa ed eventualmente dalla stessa CP_1
riproposta nel presente giudizio di appello, per tutti i motivi meglio descritti con memorie ex art 183 comma VI n.3 cpc, depositata in atti;
con vittoria di spese e competenze professionali rifuse dei due gradi di giudizio”
Parte appellata:
pagina 4 di 9 “In via principale rigettare il ricorso in ex adverso appello, perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 10427/2024 del Tribunale di Milano Sezione IX Civile;
con condanna alle spese del presente grado di giudizio”
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 7.1.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 10427/2024 – emessa nella causa civile n. 9584/2022 R.G. il 13.11.2024, depositata il
3.12.2024 e notificata il 5.12.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civile del matrimonio promossa da contro . Parte_1 CP_1
Il ricorrente chiedeva al Tribunale, oltre la pronuncia sullo status, la conferma delle condizioni di Per_ separazione, mentre la moglie per il concorso al mantenimento della figlia chiedeva € 700 mensili oltre al 60% delle spese extra assegno, salvo portare la somma ad € 1000 al mese inclusive delle spese extra.
In fase presidenziale, tenuto conto che la sig.ra aveva iniziato una convivenza presso un'altra CP_1 abitazione e aveva potuto volendo mettere a reddito la ex casa coniugale, non poteva ritenersi ridotto il Per_ proprio reddito giustificante la richiesta di aumento dell'assegno per e confermava le condizioni Per_ di separazione in via provvisoria dando atto che era diventata nel frattempo maggiorenne.
Con sentenza parziale del 11.8.2023 veniva pronunciato il divorzio.
Nel prosieguo del giudizio di merito il ricorrente dava atto che la sig.ra aveva alienato la casa CP_1 coniugale per € 285.000.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Milano ha: preso atto dell'accordo delle parti circa la contribuzione al figlio (il padre € 375 al mese, pari
Per_4 al 50% del canone di locazione da versare sul c/c gestito dall'ADS Avv Giarrizzo oltre ad € 150 al mese, sulla carta prepagata in uso a € 75 a settimane alternate con la madre;
la madre idem
Per_4 per canone di locazione oltre ad € 100, sulla carta prepagata in uso a € 50 a settimane
Per_4 alternate con il padre, oltre al 50% della custode sociale di per € 145 al mese;
Per_4
Per_ posto a carico del padre il concorso al mantenimento della figlia con decorrenza da novembre
2024 nella misura di € 700 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo;
AUU per intero alla madre;
ha compensato le spese di lite.
pagina 5 di 9 Per_ Il Tribunale ha ritenuto per aumentare il contributo di a carico del padre che:
entrambi i genitori abbiano accresciute le rispettive sostanze economiche e reddituali, rispetto alla Per_ separazione;
i genitori non riescono ad accordarsi sulle spese extra di che rimangono quindi a carico totale della madre.
Con l'appello proposto dal sig. viene contestato al Tribunale di Milano l'aumento Parte_1 Per_ dell'assegno di concorso al mantenimento della figlia da € 400 a € 700 sostenendo che:
non è vero che il padre non versa le spese straordinarie (doc.2 e 28-31 primo grado);
errata valutazione delle capacità reddituale delle parti: quanto a : non è corretto che sia passato dal netto di € 2500 nel 2018 ad € 3300/3500 Parte_1 calcolati su 12 mensilità: la separazione è del 2020 e pertanto avrebbe dovuto essere considerati i redditi del 2019 quando il suo reddito era già di circa € 3000 al mese, il suo stipendio base non è cambiato e il poco aumento è dato dagli straordinari che fa;
non viene specificato che i due finanziamenti accesi dopo la separazione ammontano ad € 750,00 al mese;
la sua situazione reddituale
è peggiorata;
non viene dato atto in sentenza che deve far fronte per € 350.000,00 in solido con la ex moglie oltre al pagamento delle spese processuali di € 17252,00 nei confronti della sig.ra madre Per_5 dell'appellata;
quanto a : la dottoressa non ha depositato tutti i documenti ordinati dal Giudice e il CP_1 CP_1 suo comportamento processuale non è stato valutato, ivi compreso l'atto di vendita della casa coniugale per verificare l'importo incassato e dove sono stati investiti gli importi di € 450.000 percepiti dalla vendita di due immobili in Rozzano;
non ha prodotto gli estratti c/c, né ha mai chiarito a quanto Per_ ammonti l'AUU percepito e l'assegno di indennità INPS percepito per (queste indennità non sono state considerate dal Tribunale, né il fatto che vive con l'attuale marito dividendo i costi con tenore di vita molto elevato);
la necessità di rimettere il giudizio in istruttoria per la valutazione del patrimonio della dott.ssa CP_1 con accoglimento delle istanze formulate con memoria 183 co.6 n.2 cpc;
non vale la motivazione che le frequentazioni con il padre siano inesistenti per la valutazione del Per_ quantum dell'assegno: ora è maggiorenne e può fare ciò che vuole e quindi non contano i tempi di permanenza;
Per_ oggi che ha fallito 4 test di ingresso all'Università ed un esame sulla lingua inglese, passa le giornate presso la palestra di karate dedicandosi a suo dire all'apprendimento della lingua Koreana.
Chiede la riduzione ad € 400 dell'assegno oltre al 50% delle spese universitarie e il 60% delle altre spese straordinarie.
Si è costituita in data 14.3.2025 per chiedere il rigetto dell'appello con spese. CP_2
Precisa che le spese extra assegno che richiedono il preventivo accordo sono incluse nel fisso mensile;
pagina 6 di 9 l'assegno mensile ora rivalutato è di € 465,00 e il non ha mai pagato spontaneamente il 50% Pt_1 delle spese scolastiche costringendola ad attivare a cause esecutive;
lui non ha voluto condividere le Per_ spese di sostegno psicologico per ed è un padre è assente;
l'aumento del contributo è di € 240,00 mensile e la partecipazione alle spese extra scolastiche è stata ridotta dal 60% al 50% e quelle scolastiche sono incluse nel mensile, pertanto, non vi è stato alcun aumento ma una diversa allocazione delle spese;
Per_
è iscritta al 1 anno di Scienze Politiche all'Università Ecampus che frequenta;
pratica karate ed è cintura nera;
il Tribunale ha correttamente valutato i redditi del nel 2019 € 42693 e nel 2023 € 66511; uno Pt_1 dei finanziamenti è per l'acquisto di una bicicletta per € 8300; la sentenza a favore della madre di lei ricade su entrambi;
Per_ la madre ha dovuto sempre prendersi cura dei figli: che continua ad avere bisogno di supporto psicologico e affetto da gravi disabilità psichiatriche, sottoposto a diversi ricoveri in TSO ed Per_4 attualmente in carcere in esecuzione di una misura cautelare;
ha dovuto ridurre le proprie ore di lavoro per seguire i figli anche in carcere e avere contatti con l'Avvocato penalista e con il suo ADS;
svolge consulenza per RSA Arzaga della Comunità Ebraica per 5 ore al mese;
non può più svolgere attività ambulatoriale;
l'attuale marito ha seri problemi di salute;
nessun tenore di vita elevato;
infondata la richiesta istruttoria meramente esplorativa.
All'udienza del 15 aprile 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 14.1.2025 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellante, ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
L'appello svolto da nel merito è fondato nei limiti che seguono. Parte_1
Nel caso di specie la Corte rileva la non conformità ai principi normativi e giurisprudenziali della decisione assunta dal Tribunale di Milano che ha rideterminato l'importo mensile del contributo del Per_ padre al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Parte_1 autosufficiente, ad € 700,00 limitando la sua contribuzione al 50% delle sole spese straordinarie extra assegno che non richiedono il preventivo accordo dei genitori, per il fatto che gli stessi non riescono non riescono a concordare le spese extra assegno per la figlia che quindi vengono sostenute esclusivamente dalla madre e che i rapporti tra padre e figlia siano ad oggi insussistenti.
In tema di mantenimento della prole devono intendersi straordinarie le spese che, per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, sicché la loro pagina 7 di 9 inclusione in via forfettaria e predeterminata nell'ammontare dell'assegno ordinario, in assenza di accordo delle parti sul punto, è in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché può recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, secondo il consolidato orientamento, tra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n.7169 “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma
4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno”.
Per_ Il ripristino del contributo a carico del padre al mantenimento indiretto della figlia Parte_1 nella misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche / universitarie ed al
60% delle altre spese extra assegno sulla base di quanto previsto dal Protocollo, ripartizione a cui si è reso disponibile parte ricorrente ora appellante, risponde al principio di proporzionalità e di adeguatezza, tenuto anche conto della consistenza della situazione reddituale/patrimoniale delle parti.
E' stato infatti accertato che se dal punto di vista retributivo i sigg.ri e sia di Parte_1 CP_1 fatto equivalenti con retribuzioni che si aggirano intorno a € 3.000,00 circa mensili, sotto il profilo patrimoniale gli stessi presentano significative differenze:
il sig. è proprietario di un appartamento in Rozzano dove vive, ha contratto due finanziamenti Pt_1 presso SS e EU rispettivamente di € 522,00 e € 264 mensili e il saldo al 31.3.2024 del conto corrente acceso presso Banca dei Paschi di Siena è pari ad € 649,56; la sig.ra ha in data 29.7.2022 venduto un immobile in Rozzano per un corrispettivo di € CP_1
170.000,00 e poi successivamente ha alienato la ex casa coniugale sita in Rozzano, di cui non si conosce il corrispettivo percepito, non essendo stata presentata la relativa documentazione e si è trasferita con la figlia nell'immobile di proprietà del nuovo marito, oltre a percepire per intero l'AUU Per_ per
Stante l'accoglimento dell'appello la sentenza di primo grado va riformata anche in punto spese di lite, dovendo il giudice dell'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte come infra riportato:
pagina 8 di 9 Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte
la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza
impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".
Stante l'esito del presente procedimento la Corte in esito alla soccombenza di parte appellata, dispone ex art 91 cpc da parte della stessa la rifusione delle spese di lite a parte appellante per entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014,
aggiornate al 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano n. 10427/2024 – emessa nella causa civile n. 9584/2022 R.G. il 13.11.2024, depositata il 3.12.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio così dispone, in accoglimento del proposto appello:
Per_ 1)pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 versando alla madre l'importo mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese CP_1
scolastiche/universitarie e al 60% delle altre spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di
Milano
2)conferma nel resto la sentenza impugnata;
3)condanna rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio CP_1 Parte_1 liquidate nella misura complessiva di € 6.800,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
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