Sentenza 13 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2019, n. 6937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6937 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN RA, nato il [...] ad [...] avverso la sentenza del 28/02/2018 della CORTE d'APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori
RITENUTO IN FATTO
1. L'avv. Gaetano Pastore, nell'interesse di AZ AN, impugna tempestivamente la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa con rito abbreviato dal Tribunale dello stesso capoluogo, di condanna del prevenuto a pena di giustizia per violazione continuata dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90. 2. Due le doglianze formalizzate dal ricorrente difensore avverso l'anzidetta sentenza: a) "mancanza di motivazione in ordine al sollevato motivo di appello circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da SI AR;
b) omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., essendosi in presenza "di una modesta attività di spaccio, svolta in modo rudimentale da un soggetto di giovane età ed incensurato".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'illustrato ricorso della difesa va senza meno dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. La Corte territoriale, posta di fronte alla medesima eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del SI che costituisce il primo motivo del ricorso in esame, ha osservato come le stesse abbiano valenza di mero contorno, discendendo la penale responsabilità del AN dai "lampanti esiti delle intercettazioni ritualmente autorizzate" (la compiuta descrizione del cui contenuto emerge dalla lettura della convergente decisione del primo giudice). Donde la necessità che il ricorrente desse contezza, per converso, della portata dirimente dell'eventuale accoglimento della questione sollevata, laddove lo stesso risulta del tutto silente in proposito - oltre che, per vero, anche sulle ragioni della dedotta inutilizzabilità - con conseguente, palese genericità della censura di cui trattasi.
2.1 Non consentita è, poi, la residua doglianza, in tema di particolare tenuità del fatto, in quanto introdotta per la prima volta in sede di legittimità, nonostante che l'introduzione della norma invocata fosse avvenuta poco prima della pronuncia della sentenza di primo grado, risultando così violato il disposto dell'art. 606 co. 3 del codice di rito (cfr., da ultimo, Sez. 3, sent. n. 23174 del 21.03.2018, Rv. 272789).
3. S'impone quindi, in definitiva, la già anticipata declaratoria, cui accedono le statuizioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2019 Il consiglier