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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito della camera di consiglio del 3.2.2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 953/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Maria Parte_1
Paratore;
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 dall'avv. Alessandra Vetri;
-resistente-
Oggetto: Naspi.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da conclusioni di cui all'odierno verbale di udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente, ha adito il Tribunale di Catania, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, e, premesso di avere rifiutato il trasferimento oltre 50 km disposto dalla datrice di lavoro, nella sede di San Giuliano Milanese per chiusura del Controparte_2
punto vendita di Catania, San Giuseppe la Rena, cui essa era assegnata, in quanto implicante un peggioramento delle condizioni di lavoro tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, ha dedotto di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa e che la società aveva contestato la sussistenza della giusta causa dell'atto di recesso, comunicando all'ufficio di collocamento che le dimissioni erano state volontarie e di tal guisa precludendo ad essa ricorrente la possibilità di percepire la CP_3
1 CP_ Ha aggiunto l'istante di avere presentato la domanda amministrativa per ottenere la Naspi e che l' aveva respinto la domanda, riconoscendo la legittimità del trasferimento e qualificando come volontario il rifiuto di essa lavoratrice di trasferirsi, con conseguente insussistenza della giusta causa delle dimissioni.
CP_ Quindi, parte ricorrente, argomentato in ordine all'illegittimità della condotta dell' e dedotto che il presupposto per l'accesso all'ammortizzatore sociale richiesto non andava ravvisato nella valutazione in ordine alla legittimità del trasferimento, quanto piuttosto nella perdita involontaria dell'occupazione, dedotta la sussistenza di quest'ultima per come discendente da una variazione notevolmente peggiorativa delle condizioni del rapporto di lavoro, ha chiesto di volersi riconoscere il diritto «alla percezione della Naspi giusta domanda del 10/7/2023 e conseguentemente condannare
CP_ l' al pagamento di detta prestazione in suo favore dalla data della domanda». CP_ Con memoria depositata il 12.6.2024, si è costituito l' deducendo che la aveva promosso CP_4 ricorso ex art. 28 l. n 300/1970 per condotta antisindacale avverso e che all'esito Controparte_2
di tale giudizio, in ottemperanza al disposto del giudice, erano state modificate le comunicazioni
CP_ Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che esso aveva potuto procedere alla liquidazione della Naspi anche nei confronti della parte ricorrente. L'Ente previdenziale ha quindi chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Svoltasi l'udienza di discussione, le parti sono state invitate a interloquire in ordine alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente ha confermato l'intervenuta erogazione della prestazione richiesta, chiedendo comunque, ai fini della valutazione di soccombenza virtuale, volersi tener conto del comportamento
CP_ dell' che non aveva spontaneamente adempiuto, ma aveva fatto dipendere la liquidazione della prestazione dalla modifica degli Unilav dei lavoratori, quando la domanda avrebbe dovuto essere accolta ab origine e a prescindere dall'esito del giudizio ex art. 28 l. n. 300/1970.
CP_ L' ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno discusso la causa e, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Sulla scorta della sopravvenuta situazione di fatto, rappresentata dai difensori delle parti e sopra riportata, la causa può essere decisa sulla base della questione più liquida consistente nella cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente ha infatti ottenuto il risultato utile che mirava a raggiungere attraverso la proposizione della domanda giudiziale.
Pacifico è tra le parti che l' abbia provveduto al riconoscimento e all'erogazione della Naspi in CP_1
favore della parte ricorrente in conseguenza alla modifica della comunicazione Unilav di cessazione
2 del rapporto di lavoro, posta in essere da in ottemperanza a quanto disposto dall'intestato CP_2
Tribunale con decreto del 10.4.2024 (R.G. 1508/2024) pronunciato ex art. 28 L. 300/1970.
3. Ritiene dunque il Tribunale che la sopravvenuta situazione di fatto (oltre a non essere stata contestata) soddisfa in modo pieno ed irretrattabile il diritto invocato dalla parte ricorrente, ossia quello di ottenere l'erogazione della con modalità tali che non residua allo stato alcuna utilità CP_3
della pronuncia di merito.
La soddisfazione del diritto fatto valere dalla parte ricorrente determina infatti l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere.
3.1. Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale
l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
3.2. Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che parte ricorrente ha ottenuto il medesimo risultato utile cui mirava attraverso una pronuncia di merito, con la conseguenza che è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass.
2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
3 4.1. Al riguardo, reputa il Tribunale di aderire a quanto sul punto già affermato dall'Ufficio con la sentenza n. 457/2025 (est. dott.ssa Chiara Cunsolo), che richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
e che ha stabilito che «Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. 22/2015, per quanto rileva in questa sede, “la riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria CP_3 occupazione […]”.
Nell'interpretare il suddetto requisito, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni avuto modo di affermare che la condizione di disoccupazione involontaria prescinde da una preventiva valutazione di legittimità o ingiustizia della determinazione del terzo che ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro, dovendo piuttosto tale condizione ravvisarsi in tutti i casi in cui si siano verificate modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, sicché la perdita dell'occupazione non sarebbe volontaria bensì indotta (cfr. App. Firenze n. 258/20213; Trib. Torino
n. 429/2023, Trib. Udine n. 73/2023; Trib. Milano n. 1072/2020). L'applicazione di tali principi consente di risolvere positivamente, pur ai soli fini della soccombenza virtuale, il giudizio di probabile fondatezza della domanda di parte ricorrente, stante il mutamento rilevante della sede di lavoro disposto con il trasferimento dalla sede di Catania alla sede di Cesena (più di 700 km di distanza)» (così, per tutte, sentenza n. 457/2025 (est. dott.ssa Chiara Cunsolo).
4.2. In applicazione dei superiori principi di diritto, rilevano quindi ai fini della ripartizione delle CP_ spese di lite, da un lato, la fondatezza della pretesa attorea, e, dall'altro lato, la condotta dell' che ha erogato la prestazione richiesta, seppur a fronte della modifica dei certificati Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, disposta dalla datrice di lavoro solo in ottemperanza al decreto del 10.4.2024
(R.G. 1508/2024) pronunciato ex art. 28 L. 300/1970.
4.3. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.M. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 247/2022, in ragione dei minimi, vista la qualità delle parti, tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe emarginata, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti;
- condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite che si liquidano, nella CP_1 parte già dimidiata, in € 443,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
4 IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore, avv. Carlo Maria
Paratore.
Così deciso in Catania il 3.2.2025
La giudice
Federica Porcelli
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