Articolo 415 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 415. Requisizioni per la Marina militare e per l'Aeronautica militare 1. Alle requisizioni interessanti unita' e servizi della Marina militare e dell'Aeronautica militare, dislocati nella zona delle operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi mobilitati della Marina militare e dell'Aeronautica militare retti da ammiragli o da generali, previi accordi con i comandi di grandi unita' dell'Esercito italiano competenti sul territorio ove le requisizioni si effettuano, e sotto il controllo dell'alto comando dell'Esercito italiano.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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