Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8530/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MARSETTI STEFANIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 21
e
(c.f. ), con l'avv. PESENTI LIVIO, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Bergamo, via dei Partigiani, n. 5
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 7.2.2025 e 10.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«A) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
B) i figli minori nata a [...] il [...] e ato a Chiari Persona_1 Persona_2
(BS) il 03.04.2020, vengo affidati ad entrambi i genitori;
essi risiederanno però presso l'abitazione materna con facoltà per il padre di vederli ed altresì tenerli con sé ogni settimana, nelle giornate di martedì e giovedì prelevandoli dalla abitazione materna ed ivi riportandoli secondo orari di volta in volta da concertarsi (anche inclusivi di eventuale pernottamento infrasettimanale) in forza degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, oltre che, ogni 15 giorni, consecutivamente nelle giornate da venerdì/sabato alla domenica, prelevandoli il venerdì/sabato dopo l'orario scolastico
nonché per due/tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive che i genitori concorderanno entro il 31.05 di ogni anno, con obbligo per entrambi di preventiva comunicazione dell'eventuale luogo ove si recheranno con i minori. Tutte le decisioni di rilevante interesse per l'educazione, la salute e Pers la crescita dei minori ed [con ciò intendendosi quelle relative alla scuola, ad eventuali Per_2 corsi di recupero scolastici, a sport e tempo libero nonché a terapie varie (quest'ultime tranne quelle comportanti una scelta medica di natura urgente da ascriversi al genitore con cui i figli si trovino nel momento della stringente necessità con impegno e obbligo dello stesso a comunicarle con la massima tempestività all'altro)] dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle specifiche capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Quanto alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà invece esercitata disgiuntamente a cura dei due genitori. Entrambi i genitori infine acconsentono al rilascio di apposito passaporto intestato ai minori;
C) la casa coniugale con tutti gli arredi ed i mobili ivi presenti sita in LI (BS) viene assegnata alla signora (con conseguente subentro della stessa nel contratto di locazione in Parte_1
essere), mentre il signor trasferirà altrove la propria residenza entro e non oltre mesi Parte_2
tre dalla data di emissione del decreto di omologazione richiedendo. Quanto sopra eccettuati i seguenti beni, che il sig. porterà con sé all'atto del trasferimento della propria residenza: Pt_2
la TV del salotto;
il divano letto, il tavolo e le sedie della taverna;
il frigorifero americano;
la piscina fuori terra.
Quanto al garage -dotato di accesso separato dalla casa coniugale- il sig. nei dodici Parte_2
mesi seguenti alla data di emissione del decreto di omologazione richiedendo potrà continuare a farne liberamente uso per poi lasciarlo libero da tutte le proprie res ed effetti personali e consegnarne le relative chiavi alla sig.ra Pt_1
D) il padre si obbliga a versare la somma complessiva mensile di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) a titolo di contribuzione al mantenimento dei n. 2 figli (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da integrarsi con una contribuzione pari al 50% di tutte le spese mediche, scolastiche, per le vacanze ed in genere di tutte le spese straordinarie a beneficio dei figli nel rispetto del protocollo in uso avanti questo Tribunale);
E) entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno ed a concedersi reciproco assenso al rilascio del passaporto per i figli minori ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio. Si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
F) nulla è da disporsi in merito al contributo di mantenimento dei coniugi i quali svolgono entrambi una propria attività lavorativa. I coniugi ad eccezione delle convenzioni patrimoniali di cui ai punti precedenti dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
G) Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 8.5.2024, e , premesso di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio in Tunisia in data 1.3.2011 trascritto in Italia in data 31.3.2011 al n. 8 parte II Serie C nei Registri Atti di Matrimonio del Comune di LI, dalla cui unione erano nati i figli il 23.12.2011 e il 3.4.2020, esponevano che la convivenza tra i Persona_1 Persona_2
coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2011, parte II^, serie C, n. 8;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti