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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2077/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della Strada);
TRA
, elettivamente domiciliato a Matino (Le) in via Roma n° 186, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Luigi Mario Provenzano, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato a Taviano (LE) in via G. Stephenson n. 59/D, presso lo studio dell'Avv. Paola
Nocera che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti, giusta deliberazione G.C. n. 77/2023;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 2/3/2023, impugnava la sentenza n. Parte_1
1399/2022, depositata in Cancelleria il 19/12/2022, con cui il Giudice di Pace di Gallipoli aveva rigettato il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice
1 della Strada) da lei introdotto avverso il verbale di contestazione n. VXP/369/2022 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di in data 7/9/2022, in cui era stata CP_1 accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata in data 30/08/2022 alle ore 9:37 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura AF TI
512D/2F - matricola n. 00703-00799-006321, installata sulla S.P. 361 GALLIPOLI-
MAGLIE KM 22.900 consistita nella circolazione su strada con CP_2 autovettura targata FE576XG “alla velocità rilevata dallo Parte_2 strumento di 87 km/h, che detratta la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km/h, superava di oltre 10 km/h ma non oltre i 40 km/h il limite massimo di 50 km/h previsto per le strade del centro abitato”, e comminata la sanzione pecuniaria di € 121,10
(minimo edittale), oltre € 16,45 per spese di notifica, procedurali ed ulteriori, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e della decurtazione di n. 3 punti dalla patente;
nella specie, l'istante formulava i seguenti motivi di appello: 1) erroneità della sentenza ove il giudice di pace non avrebbe tenuto conto della scriminante dello stato di necessità invocata dal ricorrente;
2) omessa considerazione dell'assenza nel tratto stradale interessato di preventiva segnaletica informativa della presenza di apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità dei veicoli in marcia con rilascio di risultanze fotografiche;
3) omessa valutazione della mancata contestazione immediata dell'infrazione da parte degli agenti accertatori;
chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento.
Il costituitosi in giudizio, chiedeva la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, richiamando i motivi di opposizione originari.
All'udienza del 23/10/2025, il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare alle parti termini difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente, quanto alla invocata esimente dello stato di necessità, l'art. 4 della legge n. 689/1981 sancisce: “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
2 È indispensabile quindi, ai fini della sua configurabilità (e, perciò, allo scopo del riconoscimento della fondatezza della sua prospettazione in sede giudiziale, che deve ovviamente essere supportata da un idoneo riscontro probatorio gravante sul ricorrente), che, in applicazione dei principi fissati dagli artt. 54 e 59 c.p., ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete (oggettive) che la giustifichino (cfr. Cass. n. 4710/1999, Cass. n. 18099/2005 e
Cass. n. 14286/2010).
Pertanto, premesso che la ricorrente adduceva che, al momento in cui è stato rilevato il contestato superamento del limite di velocità, si stava recando in aiuto alla figlia, la quale,
a suo dire, l'aveva chiamata, colta da uno stata d'ansia, detta circostanza, peraltro in merito alla effettiva verificazione del fatto storico in sé della chiamata di soccorso rimasta indimostrata, non essendo a ciò sufficiente il certificato medico attestante la diagnosi di sindrome ansioso depressiva recante data 30/8/2022, senza indicazione di orario, in cui si legge che la paziente presentava “esigenza di riposo o cure mediche”, non integrerebbe, comunque, stato di necessità, in quanto difetterebbe il presupposto di un pericolo grave ed imminente alla persona.
Inoltre, in ordine agli ulteriori originari motivi di opposizione si osservi quanto segue.
Innanzitutto, occorre evidenziare che risulta infondato il motivo di opposizione relativo alla mancata contestazione immediata della infrazione, stante l'inserimento nel verbale di accertamento notificato di una ragione ostativa normativamente tipizzata, ovverosia della ragione di cui all'art. 201 comma 1 bis lett. e) del Codice della Strada cit.
“accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
”.
In merito, poi, alla asserita violazione del comma 6 bis dell'art. 142 del Codice della
Strada (d.lgs. n. 285/1992), introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 117/2007, convertito con modificazioni dalla l. n. 160/2007, in virtù del quale: “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice” (norma
3 che circa le modalità tecniche da osservare nella installazione della segnaletica è stata integrata dal d.m. 15/8/2007 del Ministero dei trasporti), occorre osservare che, nel caso in esame, il verbale di accertamento, ove attesta che “l'informazione sulla presenza della postazione di controllo è stata fornita attraverso la collocazione di segnaletica verticale fissa e di idonea segnaletica verticale mobile, posta a distanza adeguata in modo da garantire il tempestivo avvistamento, indicante cge il sistema di rilevazione della velocità
è attivo”è fidefacente fino a querela di falso ai sensi di cui all'art. 2700 c.c. circa , trattandosi di circostanze di fatto oggettivamente verificabili dall'Agente di P.M. senza alcun margine di valutazione, così come per tutti gli elementi inseriti nel verbale di contestazione, ossia luogo e data in cui è avvenuto l'accertamento, il numero di targa del veicolo trasgressore, nonché tutte le altre informazioni (data, ora e velocità di transito del veicolo) registrate dall'impianto di rilevazione automatica che hanno consentito l'accertamento della infrazione medesima, trattandosi di dati evincibili oggettivamente.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata.
Riguardo alle spese processuali del secondo grado di giudizio, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellante e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
Stante il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n.
115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa (cfr. Cass., Sez. Unite, 20 febbraio
2020 n. 4315).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei Parte_1 confronti della , in persona del Sindaco rappresentante pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza 1399/2022, depositata in Cancelleria il 19/12/2022 dal
Giudice di Pace di Gallipoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese relative al secondo grado di giudizio che liquida in € 462,00 per compenso professionale,
4 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarre in favore dell'Avv. Paola Nocera;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Lecce, 27/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario U.P.P. dott.ssa Cristina Perrucci.
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PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2077/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della Strada);
TRA
, elettivamente domiciliato a Matino (Le) in via Roma n° 186, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Luigi Mario Provenzano, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato a Taviano (LE) in via G. Stephenson n. 59/D, presso lo studio dell'Avv. Paola
Nocera che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti, giusta deliberazione G.C. n. 77/2023;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 2/3/2023, impugnava la sentenza n. Parte_1
1399/2022, depositata in Cancelleria il 19/12/2022, con cui il Giudice di Pace di Gallipoli aveva rigettato il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice
1 della Strada) da lei introdotto avverso il verbale di contestazione n. VXP/369/2022 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di in data 7/9/2022, in cui era stata CP_1 accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata in data 30/08/2022 alle ore 9:37 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura AF TI
512D/2F - matricola n. 00703-00799-006321, installata sulla S.P. 361 GALLIPOLI-
MAGLIE KM 22.900 consistita nella circolazione su strada con CP_2 autovettura targata FE576XG “alla velocità rilevata dallo Parte_2 strumento di 87 km/h, che detratta la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km/h, superava di oltre 10 km/h ma non oltre i 40 km/h il limite massimo di 50 km/h previsto per le strade del centro abitato”, e comminata la sanzione pecuniaria di € 121,10
(minimo edittale), oltre € 16,45 per spese di notifica, procedurali ed ulteriori, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e della decurtazione di n. 3 punti dalla patente;
nella specie, l'istante formulava i seguenti motivi di appello: 1) erroneità della sentenza ove il giudice di pace non avrebbe tenuto conto della scriminante dello stato di necessità invocata dal ricorrente;
2) omessa considerazione dell'assenza nel tratto stradale interessato di preventiva segnaletica informativa della presenza di apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità dei veicoli in marcia con rilascio di risultanze fotografiche;
3) omessa valutazione della mancata contestazione immediata dell'infrazione da parte degli agenti accertatori;
chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento.
Il costituitosi in giudizio, chiedeva la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, richiamando i motivi di opposizione originari.
All'udienza del 23/10/2025, il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare alle parti termini difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente, quanto alla invocata esimente dello stato di necessità, l'art. 4 della legge n. 689/1981 sancisce: “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
2 È indispensabile quindi, ai fini della sua configurabilità (e, perciò, allo scopo del riconoscimento della fondatezza della sua prospettazione in sede giudiziale, che deve ovviamente essere supportata da un idoneo riscontro probatorio gravante sul ricorrente), che, in applicazione dei principi fissati dagli artt. 54 e 59 c.p., ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete (oggettive) che la giustifichino (cfr. Cass. n. 4710/1999, Cass. n. 18099/2005 e
Cass. n. 14286/2010).
Pertanto, premesso che la ricorrente adduceva che, al momento in cui è stato rilevato il contestato superamento del limite di velocità, si stava recando in aiuto alla figlia, la quale,
a suo dire, l'aveva chiamata, colta da uno stata d'ansia, detta circostanza, peraltro in merito alla effettiva verificazione del fatto storico in sé della chiamata di soccorso rimasta indimostrata, non essendo a ciò sufficiente il certificato medico attestante la diagnosi di sindrome ansioso depressiva recante data 30/8/2022, senza indicazione di orario, in cui si legge che la paziente presentava “esigenza di riposo o cure mediche”, non integrerebbe, comunque, stato di necessità, in quanto difetterebbe il presupposto di un pericolo grave ed imminente alla persona.
Inoltre, in ordine agli ulteriori originari motivi di opposizione si osservi quanto segue.
Innanzitutto, occorre evidenziare che risulta infondato il motivo di opposizione relativo alla mancata contestazione immediata della infrazione, stante l'inserimento nel verbale di accertamento notificato di una ragione ostativa normativamente tipizzata, ovverosia della ragione di cui all'art. 201 comma 1 bis lett. e) del Codice della Strada cit.
“accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
”.
In merito, poi, alla asserita violazione del comma 6 bis dell'art. 142 del Codice della
Strada (d.lgs. n. 285/1992), introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 117/2007, convertito con modificazioni dalla l. n. 160/2007, in virtù del quale: “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice” (norma
3 che circa le modalità tecniche da osservare nella installazione della segnaletica è stata integrata dal d.m. 15/8/2007 del Ministero dei trasporti), occorre osservare che, nel caso in esame, il verbale di accertamento, ove attesta che “l'informazione sulla presenza della postazione di controllo è stata fornita attraverso la collocazione di segnaletica verticale fissa e di idonea segnaletica verticale mobile, posta a distanza adeguata in modo da garantire il tempestivo avvistamento, indicante cge il sistema di rilevazione della velocità
è attivo”è fidefacente fino a querela di falso ai sensi di cui all'art. 2700 c.c. circa , trattandosi di circostanze di fatto oggettivamente verificabili dall'Agente di P.M. senza alcun margine di valutazione, così come per tutti gli elementi inseriti nel verbale di contestazione, ossia luogo e data in cui è avvenuto l'accertamento, il numero di targa del veicolo trasgressore, nonché tutte le altre informazioni (data, ora e velocità di transito del veicolo) registrate dall'impianto di rilevazione automatica che hanno consentito l'accertamento della infrazione medesima, trattandosi di dati evincibili oggettivamente.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata.
Riguardo alle spese processuali del secondo grado di giudizio, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellante e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
Stante il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n.
115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa (cfr. Cass., Sez. Unite, 20 febbraio
2020 n. 4315).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei Parte_1 confronti della , in persona del Sindaco rappresentante pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza 1399/2022, depositata in Cancelleria il 19/12/2022 dal
Giudice di Pace di Gallipoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese relative al secondo grado di giudizio che liquida in € 462,00 per compenso professionale,
4 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarre in favore dell'Avv. Paola Nocera;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Lecce, 27/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario U.P.P. dott.ssa Cristina Perrucci.
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