Art. 103
(Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo)
1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non puo' esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.
(Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo)
1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non puo' esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.