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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 726/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 726/2023 promossa da:
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. SBRANA GIAN Parte_1 P.IVA_1
MARCO,
APPELLANTE contro
, quale mandataria della (C.F. Controparte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIUSTI STEFANO P.IVA_2
APPELLATA
avverso la sentenza n. 273/2023 emessa dal Tribunale di LUCCA pubblicata il 07/03/2023
CONCLUSIONI
In data 10.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
pagina 1 di 14 – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 273/2023 pubblicata il 7 marzo 2023 resa inter partes dal Tribunale di Lucca in persona del giudice dott. Giacomo Lucente R.G. 2785/2021 Rep. 546/2023 notificata in data 7 marzo 2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in tesi, in via preliminare, revocare il decreto opposto per le ragioni esposte in narrativa, in ipotesi nel merito revocare il decreto opposto in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare che niente è dovuto Part da Parte_1 in accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento della somma di euro 30.000,00, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi così come calcolati ed applicati, accertare e dichiarare la somma minore effettivamente dovuta pari ad euro 335.321,24 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata per tutti i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto;
Nel merito rigettare l'appello promosso dalla Fin. avverso la sentenza n. Parte_3
273/2023 emessa dal Tribunale di Lucca il 7.3.20 o infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni suo punto la richiamata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di il Tribunale di Lucca ingiungeva a Parte_2 Parte_1 il pagamento della somma di euro 762.607,00 oltre interessi e spese. La
[...] richiesta traeva origine dal fatto che la società si era fatta garante con fideiussione di un mutuo fondiario stipulato dalla società con CA Parte_4
MPS, di cui si dichiarava successore a titolo particolare nel Parte_2 credito.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la soc. la quale anzitutto Parte_5 eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società opposta e nel merito la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust e dell'art. 1957
c.c., l'usurarietà delle condizioni applicate, nonché altre irregolarità nelle pagina 2 di 14 condizioni di contratto. In particolare, l'opponente contestava il quantum ingiunto, affermando di avere già corrisposto 30.000,00 euro mediante 5 assegni non trasferibili in data 13.5.21.
Si costituiva, in qualità di mandataria di , la Parte_2 Controparte_1
, la quale contestava tutto quanto eccepito dalla controparte ed insisteva per
[...] la conferma del decreto opposto.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 273/2023 pubblicata il 07/03/2023 il Tribunale di LUCCA così statuiva:
“Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione, ma revoca il decreto opposto, essendo intervenuto il pagamento parziale della somma ingiunta e per l'effetto condanna la al pagamento in favore di parte Parte_6 opposta:
• della somma di € 732.607,00, oltre interessi come da domanda;
• delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
• delle spese di lite della procedura di ingiunzione, già liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale comprensivo di spese generali e in € 870,00 per esborsi, oltre IVA, CPA ed oltre alle successive occorrende”.
Il Tribunale di Lucca, in particolare, rigettava l'eccezione preliminare relativa alla legittimazione attiva dell'ingiungente, affermando che la comunicazione con avviso in G.U. della cessione in blocco dei crediti rappresentava una formalità sufficiente, derogando il TUB ai principi generali dell'art. 1264 c.c.
Relativamente alla eccepita violazione della normativa a tutela della concorrenza, il Tribunale escludeva la nullità parziale delle clausole della fideiussione per effetto della conformità al “modello ABI”, non trattandosi di una fideiussione omnibus, ma di una fideiussione specifica per un credito definito e circoscritto (ossia il mutuo della società terza). Veniva comunque evidenziato che il contratto onerava il fideiussore a pagare a prima richiesta e con espressa rinuncia a sollevare pagina 3 di 14 eccezioni, per cui poteva essere qualificato come garanzia autonoma.
Con riguardo alla violazione dell'art. 1957 c.c., ossia per avere la società cessionaria mancato di agire entro sei mesi verso l'obbligata principale, rilevava il giudice di prime cure l'inapplicabilità di tale disciplina, trattandosi come detto di un contratto autonomo di garanzia.
Le ulteriori eccezioni, relative alla mancata indicazione dei criteri di composizione delle rate e alla violazione dell'art. 117 TUB, venivano rigettate dal Tribunale in quanto generiche e comunque infondate. Gli effetti anatocistici del piano di ammortamento “alla francese” venivano poi esclusi richiamando la giurisprudenza sul punto.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...] quale mandataria della (di seguito anche CP_1 Parte_2
APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza riguardo alla nullità della fideiussione prestata;
2) Erronea qualificazione della fideiussione in oggetto quale contratto autonomo di garanzia;
3) Erronea pronuncia riguardo alle illiceità delle condizioni del mutuo.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna pagina 4 di 14 camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di appello, parte appellante contesta la decisione circa la nullità della fideiussione prestata. Le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie e redatte su modulo uniforme ABI sarebbero radicalmente nulle, in quanto violative del divieto di intese anticoncorrenziali. Pur aderendo alla tesi che ricollega a tale vizio la conseguenza della nullità parziale delle sole clausole anticoncorrenziali, dovrebbe comunque essere riconosciuta la nullità della deroga ex art. 1957 c.c.
Né sarebbe condivisibile la tesi del Tribunale, che ricollega la nullità in parola con le sole fideiussioni omnibus, ma non anche con le fideiussioni specifiche, come quella presente: le clausole sono comunque riproduttive dello stesso modello dichiarato viziato, e dunque irrilevante sarebbe la natura della fideiussione, posta la contrarietà delle clausole a norme imperative.
L'argomento non è condivisibile.
È noto che la pronuncia della CA d'TA relativa al modello ABI che ha determinato l'invalidità parziale di tutti i contratti a valle, conformi a quel modello giudicato lesivo della concorrenza perché frutto di una intesa anticoncorrenziale, era relativa a delle fideiussioni omnibus. Il riferimento alle fideiussioni omnibus non era accidentale, dal momento che il modello ABI nasceva specificamente per regolare quel tipo di fideiussioni. E anche la nota pronuncia della CA d'TA
(Provvedimento n. 22 del 2 maggio 2005) ha come unico oggetto le “fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie” (ossia delle fideiussioni omnibus): all'interno della parte motiva venivano analizzate le specificità di questa tipologia di garanzia, sia dal punto di vista giuridico che economico.
pagina 5 di 14 Il riferimento alle fideiussioni omnibus è quindi elemento strutturale, e non accidentale, della pronuncia di illiceità di alcune clausole del modello ABI. Non è pertanto possibile estendere l'accertamento in merito al fatto che l'inserimento sia stato frutto di un accordo anticoncorrenziale anche a garanzie che non siano conformi a quelle prese in esame dalla CA d'TA.
Né è possibile valorizzare il fatto che il contenuto delle clausole contenute nella specifica fideiussione sia comunque conforme allo schema Abi, posto che ciò che è determinante è se l'inserimento sia o meno la conseguenza di un accordo anticoncorrenziale, del quale vi è prova soltanto per le fideiussione omnibus.
Anche la giurisprudenza della S.C. è, al riguardo, del medesimo avviso: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla CA d'TA, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma
2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Sez. 1,
Sentenza n. 21841 del 02/08/2024). Quanto alla Ordinanza n. 30818 del 2018 citata dall'appellante, che, a suo dire, pronunciandosi sulla tematica della nullità delle fideiussioni specifiche, avrebbe rilevato la scarsa importanza della distinzione tra fideiussione specifica, il Collegio osserva che tale conclusione non è evincibile dalla lettura della pronuncia, a meno che non la si voglia inferire dal fatto che nell'ordinanza non si chiarisce se la fideiussione in oggetto era una fideiussione omnibus o meno.
Più in generale, non è condivisibile l'assunto per cui “Se i testi delle fideiussioni specifiche sono gli stessi dello schema ABI, esattamente come accade per quelle omnibus, senza alcun distinguo, non si ravvede il motivo per non applicare ad entrambe la legge sulle intese anticompetitive e le relative forme di tutela”
pagina 6 di 14 (appello, p.5). Al contrario, appare estremamente difficile immaginare che dal solo testo di una clausola si possa dedurre il carattere anti-concorrenziale, senza cioè compiere una disamina della relazione tra quella prescrizione e il contratto, della funzione del contratto nel rapporto, e al netto di molte altre circostanze di grande complessità che rientrano nella valutazione di ciò che viola o meno la concorrenza.
Non potendo derivare l'illiceità di una clausola dalla sola somiglianza con un'altra, era semmai onere della parte dimostrarne l'illiceità specifica: onere di allegazione e prova che non è stato soddisfatto.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Parte appellante contesta la qualificazione della garanzia come di contratto autonomo di garanzia. Ciò in quanto la banca stessa avrebbe definito il rapporto quale fideiussione e non sarebbe escluso, invece, il vincolo di accessorietà.
Sostiene inoltre l'appellante che, ai sensi dell'art. 58 TUB, in forza della cessione del credito si potrebbero trasmettere unicamente le garanzie tipiche, tra cui non rientra il contratto autonomo di garanzia. Ciò in quanto l'art. 58 TUB costituirebbe una norma speciale e derogatoria rispetto al regime generale, e in quanto tale opererebbe “rispetto a ciò che la norma generale disciplina e non rispetto a ciò che non disciplina. Dunque, il citato comma 3°non può essere interpretato in senso estensivo o addirittura supportare un'interpretazione analogica estendendo la portata dell'espressione garanzie di qualsiasi tipo, come detto circoscritta alle garanzie tipiche, anche alle garanzie atipiche e/o autonome e/o improprie”
(appello, p.7-8).
Pertanto, la qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia paralizzerebbe la possibilità della cessionaria di esigere dal garante quanto dovuto.
L'assunto non è condivisibile.
Anzitutto, la qualificazione operata dal Tribunale del contratto in esame quale contratto autonomo di garanzia è condivisa da questo Collegio.
Chiariscono le Sezioni Unite (sentenza n. 3947 del 18.2.2010) che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e
pagina 7 di 14 senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”
(conformi: Sez. 3, n. 19736 del 27.9.2011; id., n. 22233 del 20.10.2014 e n.
18572 del 13.7.2018). Ancora più chiaramente, sez. 3., n. 30181 del 22.11.2018 precisa che “A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione”.
L'analisi del contratto in questione non sembra lasciare adito a dubbi sulla natura autonoma della garanzia, recando la clausola “a prima richiesta” nonché la rinuncia a sollevare eccezioni, affermandosi in termini espliciti “con espressa rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva”:
pagina 8 di 14 Ugualmente privo di pregio è il ragionamento secondo cui, se la garanzia venisse qualificata come autonoma, la CA non potrebbe esigerla in quanto garanzia atipica.
L'art. 58 TUB menzionato dall'appellante così recita al comma 3:
“I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
Anzitutto, la norma non contiene eccezioni per le garanzie atipiche, esprimendosi chiaramente al riguardo: “privilegi e garanzie di qualsiasi tipo”. In secondo luogo,
l'art. 58 TUB comma 3 non si pone come norma derogatoria del regime generale, pagina 9 di 14 che è definito all'art. 1263 c.c. in materia di cessione dei crediti, in base al quale
“per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”. L'art. 58 TUB quindi non deroga al regime ordinario, ma anzi ripropone nel caso specifico (la cessione di rapporti giuridici in ambito bancario) lo stesso regime vigente in via generale quanto alla circolazione delle garanzie, che seguono il debito.
Infine, non si vede il motivo per cui le garanzie atipiche non dovrebbero seguire il debito, posto che la lettera dell'art. 58 TUB certamente non le esclude.
Né l'autonomia della garanzia rispetto al credito appare sufficiente ad impedire che colui che diviene cessionario possa avvalersene.
Può infatti ritenersi consolidato presso la Corte di Cassazione l'indirizzo, inaugurato con la sentenza n. 10555 del 19/7/2002, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito,
«essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile;
questa pronuncia è costantemente richiamata da successive pronunce quali la n. 3319 del 2020 secondo cui la nozione di “altri accessori” di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto e dalla n.
25491 del 2019 che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa
“ed è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso”» (cfr. Cass., sez. III^, 19 giugno 2024, n. 16962, in motivazione)
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui afferma che le eccezioni formulate relative alla mancata indicazione delle rate e alla violazione dell'art. 117 TUB sarebbero generiche e infondate.
In particolare, l'appellante ripropone le seguenti doglianze:
a) L'assenza dell'indicazione nei documenti contrattuali dei criteri di composizione delle rate;
pagina 10 di 14 b) Il vizio del consenso relativo alle condizioni economiche non specificate in contratto;
c) Il monte interessi risultante dalle condizioni contrattuali risulta determinato nel regime composto anziché nel regime semplice, così determinando un costo occulto;
d) La violazione dell'art. 1284 c.c. che stabilisce il prezzo del finanziamento, in quanto al valore della rata quantificata in regime composto e dell'inclusa obbligazione accessoria corrisponde un effettivo prezzo ex art. 1284 c.c. difforme e più alto del tasso indicato in contratto;
e) Il TAN indicato nel contratto di finanziamento, pari al 4%, calcolato in regime composto, corrisponde al 5,71% calcolato con regime semplice e le rate quindi risultano maggiori per la quota di interessi dovuta;
f) il superamento delle soglie usura vigenti, essendo il tasso effettivo pari all'8,904% e pertanto superiore alla soglia della categoria “mutui a tasso variabile” pari, nel trimestre III del 2005, a 5,790%;
g) la nullità della clausola inerente al tasso di interesse per adozione del regime di ammortamento alla francese.
Le questioni sollevate, prima che generiche e infondate, sono inammissibili, trattandosi di eccezioni inerenti al rapporto di mutuo, ed in quanto tali precluse al garante, in considerazione della natura autonoma di cui si è detto in precedenza.
Il contratto prevede infatti espressamente all'art. 7 (garanzie): “i predetti fidejussori, si obbligano a pagare alla banca, in contanti, a prima richiesta dalla medesima fatta anche mediante semplice lettera raccomandata e senza costituzione in mora e con espressa rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva, tutto quanto dovuto dalla Parte mutuataria per capitale, interessi anche di mora ed accessori, nel caso che la Ditta medesima mancasse comunque al puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e relativi allegati, fino a concorrenza dell'importo massimo garantito”.
Delle questioni proposte l'unica che può essere sollevata dal garante autonomo è quella inerente l'usura, potendo tale difesa essere ricondotta nell'alveo dell'exceptio doli (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26262 del 14/12/2007).
pagina 11 di 14 Deve però essere evidenziato che l'eccezione si palesa infondata già dalla semplice allegazione della parte.
Ha affermato nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (argomentazione CP_2 poi ripresa nell'atto di appello): «L'analisi peritale ha altresì evidenziato il superamento delle soglie d'usura vigenti alla data di stipula del contratto di mutuo, accertato includendo nel calcolo del TEG tutti gli oneri connessi al credito, incluso il compenso di estinzione anticipata. In particolare, ipotizzando l'estinzione anticipata al 31/07/2010, il tasso effettivo risulta pari al 8,904% superiore alla soglia della categoria “Mutui a tasso variabile”, pari nel 3 trim. '05 a 5,790%».
Sebbene sia corretto affermare che il calcolo del TEG deve ricomprendere tutti i costi del mutuo, non è altrettanto corretto affermare che tra di essi debba essere ricompreso anche il costo di estinzione anticipata.
La Corte di Cassazione ha infatti già chiarito che «In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Sez. 3, Sentenza n.
7352 del 07/03/2022 e in senso conforme Sez. 1, Ordinanza n. 23866 del
01/08/2022).
Per di più, il conteggio operato dall'odierna appellante è del tutto ipotetico, prendendo spunto da una supposta data di estinzione anticipata che non ha nessun legame con la fattispecie.
I calcoli sulla base dei quali viene dedotta l'usurarietà dei tassi, quindi, si fondano su presupposti sbagliati, per cui si sostanziano in una allegazione inattendibile dei fatti, che impedisce l'esame della relativa eccezione.
Per di più, nella stessa perizia prodotta in primo grado si dà atto che, non considerando la commissione di estinzione anticipata, il Teg rilevato per il mutuo risulta essere del 4,283%, inferiore al tasso soglia del 5,790%.
Tale eccezione risulta pertanto infondata nel merito.
pagina 12 di 14 IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese Parte_2 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 Parte_1 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di quale mandataria della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 273/2023 emessa dal Tribunale di Parte_2
LUCCA e pubblicata il 07/03/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere le spese legali del giudizio di appello Pt_1 Parte_1 dell'appellata che liquida in complessivi euro Parte_2
9.256,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuto a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
pagina 13 di 14 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 726/2023 promossa da:
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. SBRANA GIAN Parte_1 P.IVA_1
MARCO,
APPELLANTE contro
, quale mandataria della (C.F. Controparte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIUSTI STEFANO P.IVA_2
APPELLATA
avverso la sentenza n. 273/2023 emessa dal Tribunale di LUCCA pubblicata il 07/03/2023
CONCLUSIONI
In data 10.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
pagina 1 di 14 – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 273/2023 pubblicata il 7 marzo 2023 resa inter partes dal Tribunale di Lucca in persona del giudice dott. Giacomo Lucente R.G. 2785/2021 Rep. 546/2023 notificata in data 7 marzo 2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in tesi, in via preliminare, revocare il decreto opposto per le ragioni esposte in narrativa, in ipotesi nel merito revocare il decreto opposto in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare che niente è dovuto Part da Parte_1 in accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento della somma di euro 30.000,00, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi così come calcolati ed applicati, accertare e dichiarare la somma minore effettivamente dovuta pari ad euro 335.321,24 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata per tutti i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto;
Nel merito rigettare l'appello promosso dalla Fin. avverso la sentenza n. Parte_3
273/2023 emessa dal Tribunale di Lucca il 7.3.20 o infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni suo punto la richiamata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di il Tribunale di Lucca ingiungeva a Parte_2 Parte_1 il pagamento della somma di euro 762.607,00 oltre interessi e spese. La
[...] richiesta traeva origine dal fatto che la società si era fatta garante con fideiussione di un mutuo fondiario stipulato dalla società con CA Parte_4
MPS, di cui si dichiarava successore a titolo particolare nel Parte_2 credito.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la soc. la quale anzitutto Parte_5 eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società opposta e nel merito la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust e dell'art. 1957
c.c., l'usurarietà delle condizioni applicate, nonché altre irregolarità nelle pagina 2 di 14 condizioni di contratto. In particolare, l'opponente contestava il quantum ingiunto, affermando di avere già corrisposto 30.000,00 euro mediante 5 assegni non trasferibili in data 13.5.21.
Si costituiva, in qualità di mandataria di , la Parte_2 Controparte_1
, la quale contestava tutto quanto eccepito dalla controparte ed insisteva per
[...] la conferma del decreto opposto.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 273/2023 pubblicata il 07/03/2023 il Tribunale di LUCCA così statuiva:
“Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione, ma revoca il decreto opposto, essendo intervenuto il pagamento parziale della somma ingiunta e per l'effetto condanna la al pagamento in favore di parte Parte_6 opposta:
• della somma di € 732.607,00, oltre interessi come da domanda;
• delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
• delle spese di lite della procedura di ingiunzione, già liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale comprensivo di spese generali e in € 870,00 per esborsi, oltre IVA, CPA ed oltre alle successive occorrende”.
Il Tribunale di Lucca, in particolare, rigettava l'eccezione preliminare relativa alla legittimazione attiva dell'ingiungente, affermando che la comunicazione con avviso in G.U. della cessione in blocco dei crediti rappresentava una formalità sufficiente, derogando il TUB ai principi generali dell'art. 1264 c.c.
Relativamente alla eccepita violazione della normativa a tutela della concorrenza, il Tribunale escludeva la nullità parziale delle clausole della fideiussione per effetto della conformità al “modello ABI”, non trattandosi di una fideiussione omnibus, ma di una fideiussione specifica per un credito definito e circoscritto (ossia il mutuo della società terza). Veniva comunque evidenziato che il contratto onerava il fideiussore a pagare a prima richiesta e con espressa rinuncia a sollevare pagina 3 di 14 eccezioni, per cui poteva essere qualificato come garanzia autonoma.
Con riguardo alla violazione dell'art. 1957 c.c., ossia per avere la società cessionaria mancato di agire entro sei mesi verso l'obbligata principale, rilevava il giudice di prime cure l'inapplicabilità di tale disciplina, trattandosi come detto di un contratto autonomo di garanzia.
Le ulteriori eccezioni, relative alla mancata indicazione dei criteri di composizione delle rate e alla violazione dell'art. 117 TUB, venivano rigettate dal Tribunale in quanto generiche e comunque infondate. Gli effetti anatocistici del piano di ammortamento “alla francese” venivano poi esclusi richiamando la giurisprudenza sul punto.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...] quale mandataria della (di seguito anche CP_1 Parte_2
APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza riguardo alla nullità della fideiussione prestata;
2) Erronea qualificazione della fideiussione in oggetto quale contratto autonomo di garanzia;
3) Erronea pronuncia riguardo alle illiceità delle condizioni del mutuo.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna pagina 4 di 14 camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di appello, parte appellante contesta la decisione circa la nullità della fideiussione prestata. Le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie e redatte su modulo uniforme ABI sarebbero radicalmente nulle, in quanto violative del divieto di intese anticoncorrenziali. Pur aderendo alla tesi che ricollega a tale vizio la conseguenza della nullità parziale delle sole clausole anticoncorrenziali, dovrebbe comunque essere riconosciuta la nullità della deroga ex art. 1957 c.c.
Né sarebbe condivisibile la tesi del Tribunale, che ricollega la nullità in parola con le sole fideiussioni omnibus, ma non anche con le fideiussioni specifiche, come quella presente: le clausole sono comunque riproduttive dello stesso modello dichiarato viziato, e dunque irrilevante sarebbe la natura della fideiussione, posta la contrarietà delle clausole a norme imperative.
L'argomento non è condivisibile.
È noto che la pronuncia della CA d'TA relativa al modello ABI che ha determinato l'invalidità parziale di tutti i contratti a valle, conformi a quel modello giudicato lesivo della concorrenza perché frutto di una intesa anticoncorrenziale, era relativa a delle fideiussioni omnibus. Il riferimento alle fideiussioni omnibus non era accidentale, dal momento che il modello ABI nasceva specificamente per regolare quel tipo di fideiussioni. E anche la nota pronuncia della CA d'TA
(Provvedimento n. 22 del 2 maggio 2005) ha come unico oggetto le “fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie” (ossia delle fideiussioni omnibus): all'interno della parte motiva venivano analizzate le specificità di questa tipologia di garanzia, sia dal punto di vista giuridico che economico.
pagina 5 di 14 Il riferimento alle fideiussioni omnibus è quindi elemento strutturale, e non accidentale, della pronuncia di illiceità di alcune clausole del modello ABI. Non è pertanto possibile estendere l'accertamento in merito al fatto che l'inserimento sia stato frutto di un accordo anticoncorrenziale anche a garanzie che non siano conformi a quelle prese in esame dalla CA d'TA.
Né è possibile valorizzare il fatto che il contenuto delle clausole contenute nella specifica fideiussione sia comunque conforme allo schema Abi, posto che ciò che è determinante è se l'inserimento sia o meno la conseguenza di un accordo anticoncorrenziale, del quale vi è prova soltanto per le fideiussione omnibus.
Anche la giurisprudenza della S.C. è, al riguardo, del medesimo avviso: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla CA d'TA, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma
2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Sez. 1,
Sentenza n. 21841 del 02/08/2024). Quanto alla Ordinanza n. 30818 del 2018 citata dall'appellante, che, a suo dire, pronunciandosi sulla tematica della nullità delle fideiussioni specifiche, avrebbe rilevato la scarsa importanza della distinzione tra fideiussione specifica, il Collegio osserva che tale conclusione non è evincibile dalla lettura della pronuncia, a meno che non la si voglia inferire dal fatto che nell'ordinanza non si chiarisce se la fideiussione in oggetto era una fideiussione omnibus o meno.
Più in generale, non è condivisibile l'assunto per cui “Se i testi delle fideiussioni specifiche sono gli stessi dello schema ABI, esattamente come accade per quelle omnibus, senza alcun distinguo, non si ravvede il motivo per non applicare ad entrambe la legge sulle intese anticompetitive e le relative forme di tutela”
pagina 6 di 14 (appello, p.5). Al contrario, appare estremamente difficile immaginare che dal solo testo di una clausola si possa dedurre il carattere anti-concorrenziale, senza cioè compiere una disamina della relazione tra quella prescrizione e il contratto, della funzione del contratto nel rapporto, e al netto di molte altre circostanze di grande complessità che rientrano nella valutazione di ciò che viola o meno la concorrenza.
Non potendo derivare l'illiceità di una clausola dalla sola somiglianza con un'altra, era semmai onere della parte dimostrarne l'illiceità specifica: onere di allegazione e prova che non è stato soddisfatto.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Parte appellante contesta la qualificazione della garanzia come di contratto autonomo di garanzia. Ciò in quanto la banca stessa avrebbe definito il rapporto quale fideiussione e non sarebbe escluso, invece, il vincolo di accessorietà.
Sostiene inoltre l'appellante che, ai sensi dell'art. 58 TUB, in forza della cessione del credito si potrebbero trasmettere unicamente le garanzie tipiche, tra cui non rientra il contratto autonomo di garanzia. Ciò in quanto l'art. 58 TUB costituirebbe una norma speciale e derogatoria rispetto al regime generale, e in quanto tale opererebbe “rispetto a ciò che la norma generale disciplina e non rispetto a ciò che non disciplina. Dunque, il citato comma 3°non può essere interpretato in senso estensivo o addirittura supportare un'interpretazione analogica estendendo la portata dell'espressione garanzie di qualsiasi tipo, come detto circoscritta alle garanzie tipiche, anche alle garanzie atipiche e/o autonome e/o improprie”
(appello, p.7-8).
Pertanto, la qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia paralizzerebbe la possibilità della cessionaria di esigere dal garante quanto dovuto.
L'assunto non è condivisibile.
Anzitutto, la qualificazione operata dal Tribunale del contratto in esame quale contratto autonomo di garanzia è condivisa da questo Collegio.
Chiariscono le Sezioni Unite (sentenza n. 3947 del 18.2.2010) che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e
pagina 7 di 14 senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”
(conformi: Sez. 3, n. 19736 del 27.9.2011; id., n. 22233 del 20.10.2014 e n.
18572 del 13.7.2018). Ancora più chiaramente, sez. 3., n. 30181 del 22.11.2018 precisa che “A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione”.
L'analisi del contratto in questione non sembra lasciare adito a dubbi sulla natura autonoma della garanzia, recando la clausola “a prima richiesta” nonché la rinuncia a sollevare eccezioni, affermandosi in termini espliciti “con espressa rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva”:
pagina 8 di 14 Ugualmente privo di pregio è il ragionamento secondo cui, se la garanzia venisse qualificata come autonoma, la CA non potrebbe esigerla in quanto garanzia atipica.
L'art. 58 TUB menzionato dall'appellante così recita al comma 3:
“I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
Anzitutto, la norma non contiene eccezioni per le garanzie atipiche, esprimendosi chiaramente al riguardo: “privilegi e garanzie di qualsiasi tipo”. In secondo luogo,
l'art. 58 TUB comma 3 non si pone come norma derogatoria del regime generale, pagina 9 di 14 che è definito all'art. 1263 c.c. in materia di cessione dei crediti, in base al quale
“per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”. L'art. 58 TUB quindi non deroga al regime ordinario, ma anzi ripropone nel caso specifico (la cessione di rapporti giuridici in ambito bancario) lo stesso regime vigente in via generale quanto alla circolazione delle garanzie, che seguono il debito.
Infine, non si vede il motivo per cui le garanzie atipiche non dovrebbero seguire il debito, posto che la lettera dell'art. 58 TUB certamente non le esclude.
Né l'autonomia della garanzia rispetto al credito appare sufficiente ad impedire che colui che diviene cessionario possa avvalersene.
Può infatti ritenersi consolidato presso la Corte di Cassazione l'indirizzo, inaugurato con la sentenza n. 10555 del 19/7/2002, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito,
«essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile;
questa pronuncia è costantemente richiamata da successive pronunce quali la n. 3319 del 2020 secondo cui la nozione di “altri accessori” di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto e dalla n.
25491 del 2019 che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa
“ed è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso”» (cfr. Cass., sez. III^, 19 giugno 2024, n. 16962, in motivazione)
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui afferma che le eccezioni formulate relative alla mancata indicazione delle rate e alla violazione dell'art. 117 TUB sarebbero generiche e infondate.
In particolare, l'appellante ripropone le seguenti doglianze:
a) L'assenza dell'indicazione nei documenti contrattuali dei criteri di composizione delle rate;
pagina 10 di 14 b) Il vizio del consenso relativo alle condizioni economiche non specificate in contratto;
c) Il monte interessi risultante dalle condizioni contrattuali risulta determinato nel regime composto anziché nel regime semplice, così determinando un costo occulto;
d) La violazione dell'art. 1284 c.c. che stabilisce il prezzo del finanziamento, in quanto al valore della rata quantificata in regime composto e dell'inclusa obbligazione accessoria corrisponde un effettivo prezzo ex art. 1284 c.c. difforme e più alto del tasso indicato in contratto;
e) Il TAN indicato nel contratto di finanziamento, pari al 4%, calcolato in regime composto, corrisponde al 5,71% calcolato con regime semplice e le rate quindi risultano maggiori per la quota di interessi dovuta;
f) il superamento delle soglie usura vigenti, essendo il tasso effettivo pari all'8,904% e pertanto superiore alla soglia della categoria “mutui a tasso variabile” pari, nel trimestre III del 2005, a 5,790%;
g) la nullità della clausola inerente al tasso di interesse per adozione del regime di ammortamento alla francese.
Le questioni sollevate, prima che generiche e infondate, sono inammissibili, trattandosi di eccezioni inerenti al rapporto di mutuo, ed in quanto tali precluse al garante, in considerazione della natura autonoma di cui si è detto in precedenza.
Il contratto prevede infatti espressamente all'art. 7 (garanzie): “i predetti fidejussori, si obbligano a pagare alla banca, in contanti, a prima richiesta dalla medesima fatta anche mediante semplice lettera raccomandata e senza costituzione in mora e con espressa rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva, tutto quanto dovuto dalla Parte mutuataria per capitale, interessi anche di mora ed accessori, nel caso che la Ditta medesima mancasse comunque al puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e relativi allegati, fino a concorrenza dell'importo massimo garantito”.
Delle questioni proposte l'unica che può essere sollevata dal garante autonomo è quella inerente l'usura, potendo tale difesa essere ricondotta nell'alveo dell'exceptio doli (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26262 del 14/12/2007).
pagina 11 di 14 Deve però essere evidenziato che l'eccezione si palesa infondata già dalla semplice allegazione della parte.
Ha affermato nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (argomentazione CP_2 poi ripresa nell'atto di appello): «L'analisi peritale ha altresì evidenziato il superamento delle soglie d'usura vigenti alla data di stipula del contratto di mutuo, accertato includendo nel calcolo del TEG tutti gli oneri connessi al credito, incluso il compenso di estinzione anticipata. In particolare, ipotizzando l'estinzione anticipata al 31/07/2010, il tasso effettivo risulta pari al 8,904% superiore alla soglia della categoria “Mutui a tasso variabile”, pari nel 3 trim. '05 a 5,790%».
Sebbene sia corretto affermare che il calcolo del TEG deve ricomprendere tutti i costi del mutuo, non è altrettanto corretto affermare che tra di essi debba essere ricompreso anche il costo di estinzione anticipata.
La Corte di Cassazione ha infatti già chiarito che «In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Sez. 3, Sentenza n.
7352 del 07/03/2022 e in senso conforme Sez. 1, Ordinanza n. 23866 del
01/08/2022).
Per di più, il conteggio operato dall'odierna appellante è del tutto ipotetico, prendendo spunto da una supposta data di estinzione anticipata che non ha nessun legame con la fattispecie.
I calcoli sulla base dei quali viene dedotta l'usurarietà dei tassi, quindi, si fondano su presupposti sbagliati, per cui si sostanziano in una allegazione inattendibile dei fatti, che impedisce l'esame della relativa eccezione.
Per di più, nella stessa perizia prodotta in primo grado si dà atto che, non considerando la commissione di estinzione anticipata, il Teg rilevato per il mutuo risulta essere del 4,283%, inferiore al tasso soglia del 5,790%.
Tale eccezione risulta pertanto infondata nel merito.
pagina 12 di 14 IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese Parte_2 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 Parte_1 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di quale mandataria della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 273/2023 emessa dal Tribunale di Parte_2
LUCCA e pubblicata il 07/03/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere le spese legali del giudizio di appello Pt_1 Parte_1 dell'appellata che liquida in complessivi euro Parte_2
9.256,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuto a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
pagina 13 di 14 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14